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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 09/07/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 178/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Campobasso
N. R.G. 178/2024 La Corte D'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati: Vincenzo Pupilella Presidente Rita Pasqualina Curci Consigliere Consigliere
Elena Quaranta Consigliere rel. Elena Quaranta Consigliere rel all'esito del deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. il cui termine è scaduto il 13.6.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella controversia di II grado tra assistita e difesa dall'Avv. NASO DOMENICO Parte_1
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI CAMPOBASSO .
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Giudizio di primo grado -
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., in data 15.7.2023 adiva il Tribunale Ordinario di Parte_1
Campobasso - Sezione Lavoro e deduceva di essere dipendente del Controparte_2
, assunta come docente con contratto a tempo determinato per l'a.s. 2021/2022 e per l'anno
[...] scolastico 2022/2023, e che, ciò nonostante, non gli era stata attribuita la carta docente per tali annualità.
Formulava le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto Condannare il all'assegnazione al ricorrente della somma di € 1.000,00 per Controparte_2 gli a.s. 2021/2022 e 2022/2023”
Il si costituiva nel giudizio di primo grado e non si opponeva all'emissione Controparte_2 della carta docente chiedendo di circoscrivere l'erogazione del beneficio alle sole annualità nelle quali risultava documentalmente provata l'effettiva prestazione del servizio in favore degli istituti scolastici. Il Giudice di primo grado all'esito dell'udienza del 10.6.2024 invitava la ricorrente a produrre la prova documentale della sua attuale permanenza nel sistema scolastico e rinviava all'udienza del 5.11.2024.
pagina 1 di 5 Parte ricorrente depositava note di trattazione scritta in data 14.3.2024 in cui dichiarava che la era tutt'ora inserita nel sistema scolastico e chiedeva termine per il deposito della relativa Parte_1 documentazione.
All'esito dell'udienza del 5.11.2024 il Giudice del Lavoro nulla pronunciando sul chiesto termine emetteva sentenza di rigetto della domanda, con compensazione delle spese di lite.
Il rigetto era motivato con il fatto che la ricorrente, nonostante l'invito rivolto dal Giudice, non aveva provato la sua permanenza nel sistema scolastico.
Il giudizio di appello
Con ricorso depositato in data 15/11/2024 la ha appellato la sentenza. Parte_1
Con il primo motivo deduce che il Giudice avrebbe dovuto valutare quanto dichiarato nelle note del
14.3.2024 in cui la ricorrente asseriva di essere inserito nelle graduatorie e, comunque, avrebbe dovuto concedere il termine richiesto per produrre la relativa documentazione. Cita, a sostegno, giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui nel rito del lavoro la produzione di un documento successivamente al deposito del ricorso può essere giustificata dall'evolversi della vicenda processuale e, comunque, dall'esigenza di ricerca della “verità materiale” (Cass. n 25346 del 2019). Deduce, altresì, l'appellante che per il conferimento degli incarichi di supplenza a tempo determinato sono state istituite, nel 2020, le graduatorie provinciali delle supplenze e che le stesse hanno validità biennale, come previsto dall'ordinanza ministeriale n 60/2020; aggiunge che, in caso analogo a quello del , la Corte di Appello di Milano ha affermato che perché possa esserci fuoriuscita dal Per_1 sistema scolastico deve esserci non solo la rinuncia all'incarico ma anche la cancellazione dalle graduatorie.
Con gli ulteriori motivi l'appellante ripercorre il quadro normativo e giurisprudenziale in materia che ha portato a riconosce il diritto anche dei docenti precari all'attribuzione della carta elettronica allorché prestino supplenze annuali (sino al 31 agosto o sino al 30 giugno).
Unitamente all'atto appello è stato prodotto contratto con il quale è stato attribuito incarico di supplenza alla ricorrente dal 17.9.2024 al 30.6.2025 in quanto inerita nelle graduatorie di istituto degli aspiranti alle supplenze, a dimostrazione della permanenza di questi nel sistema scolastico.
Il si è costituito ed ha evidenziato che l'omessa produzione nel giudizio di primo grado della CP_2 documentazione comprovante l'iscrizione nelle graduatorie per le supplenze al momento della decisione ha comportato il legittimo rigetto della domanda, non potendo il Giudice sopperire all'inerzia delle parti nella prova del proprio diritto.
Ha rilevato che la domanda proposta dalla in primo grado andrebbe qualificata come CP_3 domanda di risarcimento del danno e non di adempimento in forma specifica in quanto la ricorrente non ha chiesto l'attribuzione della carta del docente ma di ricevere la complessiva somma pari all'emolumento dovuto per ogni anno di supplenza senza però allegare , come era suo onere, alcun tipo di pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento della carta.
Ha eccepito infine la tardività della produzione del contratto di supplenza per il periodo dal 4.9.2024 al
30.6.2025 in quanto operata solo in appello.
*****************
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato pagina 2 di 5 Invero, come rilevato anche nella sentenza di primo grado, sul tema dell' attribuzione della c.d carta docente agli insegnati non di ruolo, è, di recente, intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n
29961 del 27 ottobre 2023 la quale ha riconosciuto la sussistenza del diritto alla carta elettronica anche ai docenti non di ruolo i quali abbiano svolto supplenze annuali (fino al 31 agosto ) o fino alla termine dell'attività didattica (vale a dire fino al 30 giugno), ciò in considerazione del fatto che si tratta di uno strumento destinato ad attuare il diritto/dovere dell'insegnante alla formazione.
Tra i requisiti per il riconoscimento del beneficio assume rilievo anche il presupposto relativo alla permanenza del richiedente all'interno del sistema scolastico, al momento della decisione.
Chiarisce, sul punto, la sentenza n. 29961/2023 che
“Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo. 16.3 Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame […] Come si è detto, per chi non sia più interno al sistema scolastico l'unica azione è quella risarcitoria.
Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradizionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso.
Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sapere quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli. Pertanto, poiché la domanda subordinata abbraccia anche quell'ulteriore ipotesi, è anche su di essa che va portata la definizione dei principi di diritto.
18.1 Quello che si manifesta, in proposito, è un pregiudizio a sfumature plurime, pur nella pochezza economica.
Si tratta infatti, in tal caso, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro.
Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del pagina 3 di 5 merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”.
La sentenza di legittimità è, quindi, nel senso di distinguere tra adempimento in forma specifica e risarcimento del danno, a seconda che il docente sia, al momento della decisione sul suo diritto, ancora iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o d'istituto), ovvero che lo stesso sia stato cancellato dalle predette graduatorie.
Nella fattispecie in esame la domanda formulata dalla va qualificata come di adempimento Parte_1 in forma specifica atteso che nel ricorso di primo grado questa ha asserito l'esistenza del proprio diritto a fruire della carta docente per ciascun anno in cui ha prestato supplenza e chiesto la condanna del ad erogare in suo favore il corrispondente importo. CP_2
Pacifico ed incontestato che ella ha prestato supplenza per 2 anni sino al termine delle attività scolastiche, l'unica condizione alla quale è subordinato l'accoglimento della domanda della ricorrente
è l'essere la docente, al momento della pronuncia, ancora in servizio, o quanto meno ancora inserito in una delle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o d'istituto) del personale docente.
Ebbene, nel ricorso introduttivo di primo grado la ricorrente ha allegato essere in servizio al momento della presentazione del ricorso medesimo.
Detta circostanza non è stata contestata dal convenuto ed è stata anche documentata dalla ricorrente mediante la produzione del contratto di supplenza per l'anno scolastico 2022/2023.
Rebus sic stantibus, era onere del convenuto odierno appellato eccepire e dimostrare che nelle more del giudizio la ricorrente fosse stato cancellato dalle graduatorie del personale docente, trattandosi di fatto estintivo del diritto azionato, esistente alla data di deposito del ricorso: nulla è stato, invece, eccepito e dimostrato al riguardo dal resistente/appellato, vieppiù che come rilevato da parte appellante le graduatorie provinciali e di istituto hanno durata biennale sicché la presenza nelle graduatorie per l'anno scolastico 2022/2023 permane in assenza di prova di cancellazione anche per il successivo anno
2023/2024.
Ad abundatiam si rileva che la ha altresì depositato in appello ulteriore contratto di Parte_1 supplenza per l'anno scolastico in corso (2024/2025) a riprova della sua attuale permanenza nel sistema scolastico.
L'appellante ha quindi diritto all'accredito delle due annualità richieste, relative agli anni scolastici sopra indicati.
Alla luce delle considerazioni esposte, in riforma della sentenza impugnata, deve, pertanto, riconoscersi il diritto dell'appellante all'accredito del bonus Carta Docente per 4 anni scolastici;
il deve, di conseguenza, essere condannato all'accreditamento in Controparte_2 suo favore, tramite carta elettronica, della somma complessiva di €. 1.000,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singola annualità al saldo.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo, tenuto conto del valore e della natura seriale della controversia
PQM
pagina 4 di 5 La Corte d' Appello di Campobasso definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
310/2024 in data 07/11/2024 del Tribunale di Campobasso in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto dell'appellante all'accredito del bonus Carta Docente per 2 anni scolastici, e per l'effetto condanna Parte_1 il all'accredito, tramite carta elettronica, della somma Controparte_2 complessiva di €. 1.000,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singola annualità al saldo;
condanna il appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio CP_2 grado, liquidate in complessivi €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%),
IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario,
Così deciso Campobasso, camera di consiglio del 7.07.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Elena Quaranta - dott. Vincenzo Pupilella
pagina 5 di 5
N. R.G. 178/2024 La Corte D'Appello di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati: Vincenzo Pupilella Presidente Rita Pasqualina Curci Consigliere Consigliere
Elena Quaranta Consigliere rel. Elena Quaranta Consigliere rel all'esito del deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c. il cui termine è scaduto il 13.6.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella controversia di II grado tra assistita e difesa dall'Avv. NASO DOMENICO Parte_1
appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'. Controparte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI CAMPOBASSO .
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Giudizio di primo grado -
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., in data 15.7.2023 adiva il Tribunale Ordinario di Parte_1
Campobasso - Sezione Lavoro e deduceva di essere dipendente del Controparte_2
, assunta come docente con contratto a tempo determinato per l'a.s. 2021/2022 e per l'anno
[...] scolastico 2022/2023, e che, ciò nonostante, non gli era stata attribuita la carta docente per tali annualità.
Formulava le seguenti conclusioni: “- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, quale docente assunto con contratto a tempo determinato, ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e per l'effetto Condannare il all'assegnazione al ricorrente della somma di € 1.000,00 per Controparte_2 gli a.s. 2021/2022 e 2022/2023”
Il si costituiva nel giudizio di primo grado e non si opponeva all'emissione Controparte_2 della carta docente chiedendo di circoscrivere l'erogazione del beneficio alle sole annualità nelle quali risultava documentalmente provata l'effettiva prestazione del servizio in favore degli istituti scolastici. Il Giudice di primo grado all'esito dell'udienza del 10.6.2024 invitava la ricorrente a produrre la prova documentale della sua attuale permanenza nel sistema scolastico e rinviava all'udienza del 5.11.2024.
pagina 1 di 5 Parte ricorrente depositava note di trattazione scritta in data 14.3.2024 in cui dichiarava che la era tutt'ora inserita nel sistema scolastico e chiedeva termine per il deposito della relativa Parte_1 documentazione.
All'esito dell'udienza del 5.11.2024 il Giudice del Lavoro nulla pronunciando sul chiesto termine emetteva sentenza di rigetto della domanda, con compensazione delle spese di lite.
Il rigetto era motivato con il fatto che la ricorrente, nonostante l'invito rivolto dal Giudice, non aveva provato la sua permanenza nel sistema scolastico.
Il giudizio di appello
Con ricorso depositato in data 15/11/2024 la ha appellato la sentenza. Parte_1
Con il primo motivo deduce che il Giudice avrebbe dovuto valutare quanto dichiarato nelle note del
14.3.2024 in cui la ricorrente asseriva di essere inserito nelle graduatorie e, comunque, avrebbe dovuto concedere il termine richiesto per produrre la relativa documentazione. Cita, a sostegno, giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui nel rito del lavoro la produzione di un documento successivamente al deposito del ricorso può essere giustificata dall'evolversi della vicenda processuale e, comunque, dall'esigenza di ricerca della “verità materiale” (Cass. n 25346 del 2019). Deduce, altresì, l'appellante che per il conferimento degli incarichi di supplenza a tempo determinato sono state istituite, nel 2020, le graduatorie provinciali delle supplenze e che le stesse hanno validità biennale, come previsto dall'ordinanza ministeriale n 60/2020; aggiunge che, in caso analogo a quello del , la Corte di Appello di Milano ha affermato che perché possa esserci fuoriuscita dal Per_1 sistema scolastico deve esserci non solo la rinuncia all'incarico ma anche la cancellazione dalle graduatorie.
Con gli ulteriori motivi l'appellante ripercorre il quadro normativo e giurisprudenziale in materia che ha portato a riconosce il diritto anche dei docenti precari all'attribuzione della carta elettronica allorché prestino supplenze annuali (sino al 31 agosto o sino al 30 giugno).
Unitamente all'atto appello è stato prodotto contratto con il quale è stato attribuito incarico di supplenza alla ricorrente dal 17.9.2024 al 30.6.2025 in quanto inerita nelle graduatorie di istituto degli aspiranti alle supplenze, a dimostrazione della permanenza di questi nel sistema scolastico.
Il si è costituito ed ha evidenziato che l'omessa produzione nel giudizio di primo grado della CP_2 documentazione comprovante l'iscrizione nelle graduatorie per le supplenze al momento della decisione ha comportato il legittimo rigetto della domanda, non potendo il Giudice sopperire all'inerzia delle parti nella prova del proprio diritto.
Ha rilevato che la domanda proposta dalla in primo grado andrebbe qualificata come CP_3 domanda di risarcimento del danno e non di adempimento in forma specifica in quanto la ricorrente non ha chiesto l'attribuzione della carta del docente ma di ricevere la complessiva somma pari all'emolumento dovuto per ogni anno di supplenza senza però allegare , come era suo onere, alcun tipo di pregiudizio derivante dal mancato riconoscimento della carta.
Ha eccepito infine la tardività della produzione del contratto di supplenza per il periodo dal 4.9.2024 al
30.6.2025 in quanto operata solo in appello.
*****************
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato pagina 2 di 5 Invero, come rilevato anche nella sentenza di primo grado, sul tema dell' attribuzione della c.d carta docente agli insegnati non di ruolo, è, di recente, intervenuta la Corte di Cassazione con sentenza n
29961 del 27 ottobre 2023 la quale ha riconosciuto la sussistenza del diritto alla carta elettronica anche ai docenti non di ruolo i quali abbiano svolto supplenze annuali (fino al 31 agosto ) o fino alla termine dell'attività didattica (vale a dire fino al 30 giugno), ciò in considerazione del fatto che si tratta di uno strumento destinato ad attuare il diritto/dovere dell'insegnante alla formazione.
Tra i requisiti per il riconoscimento del beneficio assume rilievo anche il presupposto relativo alla permanenza del richiedente all'interno del sistema scolastico, al momento della decisione.
Chiarisce, sul punto, la sentenza n. 29961/2023 che
“Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione.
Tale nesso, se, per i docenti di ruolo, giustifica l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente.
Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e, eventualmente, riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor più se poi egli transiti in ruolo.
Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta, sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico.
In tal caso resta solo il diritto al risarcimento del danno, di cui si dirà più in dettaglio con riferimento al caso di cui al giudizio a quo. 16.3 Dunque, in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame […] Come si è detto, per chi non sia più interno al sistema scolastico l'unica azione è quella risarcitoria.
Tale distinguo attiene al merito e dunque, come da principi tradizionali e consolidati del diritto processuale, non può che essere valutato al momento della pronuncia su di esso.
Però, se è vero che oggi il ricorrente è in ruolo e dunque avrebbe diritto all'attribuzione in forma specifica con l'azione di adempimento chiesta in via principale, non si può tuttavia sapere quali saranno le sue condizioni quando si dovrà pronunciare sul merito, in quanto egli potrebbe appunto essere fuoriuscito dai ruoli. Pertanto, poiché la domanda subordinata abbraccia anche quell'ulteriore ipotesi, è anche su di essa che va portata la definizione dei principi di diritto.
18.1 Quello che si manifesta, in proposito, è un pregiudizio a sfumature plurime, pur nella pochezza economica.
Si tratta infatti, in tal caso, di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro.
Il pregiudizio va allegato da chi agisca, come da principi generali, per quanto, oltre alla possibilità di prova di esso in via presuntiva, vada ammessa la liquidazione equitativa, da parte del giudice del pagina 3 di 5 merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi) ed entro il massimo pari al valore della Carta che sarebbe spettato, salva la prova, a quel punto specifica, di un qualche concreto maggior pregiudizio”.
La sentenza di legittimità è, quindi, nel senso di distinguere tra adempimento in forma specifica e risarcimento del danno, a seconda che il docente sia, al momento della decisione sul suo diritto, ancora iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o d'istituto), ovvero che lo stesso sia stato cancellato dalle predette graduatorie.
Nella fattispecie in esame la domanda formulata dalla va qualificata come di adempimento Parte_1 in forma specifica atteso che nel ricorso di primo grado questa ha asserito l'esistenza del proprio diritto a fruire della carta docente per ciascun anno in cui ha prestato supplenza e chiesto la condanna del ad erogare in suo favore il corrispondente importo. CP_2
Pacifico ed incontestato che ella ha prestato supplenza per 2 anni sino al termine delle attività scolastiche, l'unica condizione alla quale è subordinato l'accoglimento della domanda della ricorrente
è l'essere la docente, al momento della pronuncia, ancora in servizio, o quanto meno ancora inserito in una delle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o d'istituto) del personale docente.
Ebbene, nel ricorso introduttivo di primo grado la ricorrente ha allegato essere in servizio al momento della presentazione del ricorso medesimo.
Detta circostanza non è stata contestata dal convenuto ed è stata anche documentata dalla ricorrente mediante la produzione del contratto di supplenza per l'anno scolastico 2022/2023.
Rebus sic stantibus, era onere del convenuto odierno appellato eccepire e dimostrare che nelle more del giudizio la ricorrente fosse stato cancellato dalle graduatorie del personale docente, trattandosi di fatto estintivo del diritto azionato, esistente alla data di deposito del ricorso: nulla è stato, invece, eccepito e dimostrato al riguardo dal resistente/appellato, vieppiù che come rilevato da parte appellante le graduatorie provinciali e di istituto hanno durata biennale sicché la presenza nelle graduatorie per l'anno scolastico 2022/2023 permane in assenza di prova di cancellazione anche per il successivo anno
2023/2024.
Ad abundatiam si rileva che la ha altresì depositato in appello ulteriore contratto di Parte_1 supplenza per l'anno scolastico in corso (2024/2025) a riprova della sua attuale permanenza nel sistema scolastico.
L'appellante ha quindi diritto all'accredito delle due annualità richieste, relative agli anni scolastici sopra indicati.
Alla luce delle considerazioni esposte, in riforma della sentenza impugnata, deve, pertanto, riconoscersi il diritto dell'appellante all'accredito del bonus Carta Docente per 4 anni scolastici;
il deve, di conseguenza, essere condannato all'accreditamento in Controparte_2 suo favore, tramite carta elettronica, della somma complessiva di €. 1.000,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singola annualità al saldo.
Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come da separato dispositivo, tenuto conto del valore e della natura seriale della controversia
PQM
pagina 4 di 5 La Corte d' Appello di Campobasso definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.
310/2024 in data 07/11/2024 del Tribunale di Campobasso in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto dell'appellante all'accredito del bonus Carta Docente per 2 anni scolastici, e per l'effetto condanna Parte_1 il all'accredito, tramite carta elettronica, della somma Controparte_2 complessiva di €. 1.000,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ogni singola annualità al saldo;
condanna il appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del doppio CP_2 grado, liquidate in complessivi €. 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%),
IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario,
Così deciso Campobasso, camera di consiglio del 7.07.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Elena Quaranta - dott. Vincenzo Pupilella
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