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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 1869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1869 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 552/2024 di questa Corte di Appello, ver- tente in questo grado
TRA
, in Parte_1
persona del rappresentante pro tempore (C.F. , con il P.IVA_1
patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo (C.F.
, presso gli uffici della quale, in via Mariano Stabile n. P.IVA_2
182, risulta domiciliata (indirizzo ; Email_1
– Appellante –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), elettivamente domiciliato in Palermo, via Ma- C.F._1
riano Stabile 200, presso lo studio dell'Avv. Angelo Petralia (C.F.
che lo rappresenta e difende per mandato in at- C.F._2
ti;
– Appellato –
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.552/2024
E
, in Parte_2
persona dell'Assessore pro tempore, C.F. rappresentato P.IVA_3
e difeso dagli Avvocati Vincenzo Farina, (c.f. - C.F._3
, e LA Gulì, (c.f. , PEC Email_2 C.F._4
, dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza Email_3
della Regione siciliana, c.f. presso la cui sede, in Paler- P.IVA_3
mo, via Caltanissetta 2/E, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
- Appellante incidentale –
XXXX
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza 1302/2024 resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata il 01.03.2024, in accoglimento della domanda proposta da contro l' CP_1 [...]
, condannò quest'ultima al paga- Controparte_2
mento del complessivo importo di € 11.963.81, oltre interessi come per legge dalla data dell'evento dannoso fino al soddisfo, a titolo di ri- sarcimento del danno patito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in occasione dell'evento occorso in data 13.04.2014; condannò l'
[...]
a rimborsare all'attore le spese Controparte_2
del giudizio, liquidate in € 5.077,00, oltre spese di CTU, e compensò le spese di lite tra parte attrice e l' Parte_2
.
[...]
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.552/2024
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l'
[...]
(di seguito, per brevità, Parte_1
“ ”), chiedendone l'integrale riforma Parte_1
3. Con comparsa di costituzione e di risposta reiettiva dell'avverso appello, si costituiva (di seguito, per brevità, “ ”), CP_1 CP_1
il quale deduceva l'infondatezza del proposto gravame e ne chiedeva pertanto il rigetto.
4. Con comparsa di costituzione e di risposta con appello inciden- tale si costituiva l' Parte_2
(di seguito, per brevità, “ ”), il quale chiedeva: il rigetto Parte_2
dell'appello principale;
la riforma della decisione di primo grado nella parte in cui non aveva disposto la rimessione in termini dell' CP_3
ed aveva omesso la statuizione delle spese di lite in suo favore;
in
[...]
via subordinata, aderiva all'appello principale nella parte relativa alla riduzione del danno liquidato per il concorso di colpa del danneggiato.
5. All'udienza del 3 dicembre 2025, sostituita dal deposito telema- tico di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., alla scadenza del ter- mine concesso ai sensi dell'art. 351 e 281 III comma sexies c.p.c. la causa è stata posta in decisione dal collegio.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO PRINCIPALE
6. Con il primo motivo di appello l' (di segui- Parte_1
to anche ), censura la sentenza di primo grado nella parte in CP_2
cui ha rigettato l'eccepito difetto di legittimazione passiva per non ave- re, il primo giudice, correttamente valutato le risultanze istruttorie, at-
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tribuendo la titolarità del bene, ove è asseritamente accaduto il sini- stro, alla custodia dell'Amministrazione dello Stato, sulla base della so- la mancata contestazione sul punto, senza tener conto che in forza del
D.lgs. 85/2010 e, per la Regione Siciliana della L.R 9/2013 è stato at- tribuito agli enti locali – ivi incluse le Amministrazioni regionali – la ti- tolarità delle opere connesse al demanio idrico, quale dev'esser consi- derato il luogo dell'evento dannoso.
7. Il secondo motivo di appello ripropone l'eccezione di intervenu- ta prescrizione del diritto ed impugna il capo della sentenza inficiato da violazione delle norme contemplate dall'art. 2934 e ss.cc., per avere omesso di considerare che alcun dovere di comunicazione incombeva sull'Amministrazione dello Stato, stante l'inopponibilità all' CP_2
degli eventuali atti interruttivi, in assenza di vincolo solidale passivo nel rapporto obbligatorio ex art. 1310 c.c. e che, pertanto, già nell'anno
2019 era maturata la prescrizione di ogni diritto in capo al danneggia- to.
8. Il terzo motivo investe di gravame la sentenza in punto di accer- tamento della responsabilità per custodia dell'Amministrazione a fron- te della carenza probatoria sia in ordine al nesso eziologico tra i danni lamentati e le condizioni della res, scenario dell'evento, sia rispetto al concorso di colpa del danneggiato nascente dalla perfetta visibilità dei luoghi – erano le 10,00/10,30 di una giornata d'estate – e della cono- scenza in capo al abitante della zona, il quale non ha usato la CP_1
dovuta diligenza nello scendere la scalinata bagnata noncurante del cartello recante il divieto di transito, tutti elementi idonei ad inter-
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rompere il nesso causale perché integrante caso fortuito ovvero rile- vanti ai sensi dell'art. 1227 c.c. in termini di concorso di colpa.
9. Infine, con l'ultimo motivo di appello l' si duole della li- CP_2
quidazione delle spese di lite a suo carico.
XXXX
❖ APPELLO INCIDENTALE
10. Parte appellante incidentale censura la sentenza di primo grado in punto di mancata dichiarazione di rimessione in termini dell'Asses- sorato, costituito tardivamente nel giudizio, e della mancata liquida- zione a favore dello stesso delle spese di giudizio;
in via subordinata, aderendo all'appello principale, chiede la riforma della sentenza nella parte relativa alla quantificazione del risarcimento del danno, da ri- dursi per l'incidenza della condotta colposa del danneggiato.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
❖ RAGIONI DELLA DECISIONE
11. L'appello proposto dall è in parte fondato Parte_1
e, pertanto, merita di essere accolto, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza, e ciò per i motivi di seguito esposti.
12. In data 13.04.2014 , mentre si accingeva a scen- CP_1
dere lungo il sottopassaggio ubicato al di sotto della S.S. 113, all'altezza del km 180,00 in corrispondenza della località Sant'Ambrogio, sita nel comune di Cefalù, scivolava a causa della vischiosità della pavimenta- zione dovuta ad un flusso di acqua proveniente dalla scalinata. A causa di tale incidente, il subiva un trauma fratturativo del polso si- CP_1
nistro che, secondo il CTU medico-legale, risultava compatibile con le
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dinamiche dell'incidente descritte dall'attore. Il CTU, inoltre, accertava che sulla persona di residuavano, ad esito delle lesioni CP_1
sofferte a causa dell'incidente, postumi che provocavano un'invalidità permanente nella misura del 5% e quantificava in complessivi 80 giorni il periodo di inabilità temporanea causata dal sinistro (ITT pari a gg. 10, ITP al 75% pari a gg. 30, ITP al 50% pari a gg. 10, ITP al 25 % pari a gg. 10).
13. Con riferimento al primo motivo di appello, l' Controparte_4
sostiene il difetto della propria legittimazione passiva nella con-
[...]
troversia in esame, ritenendo di non avere la disponibilità dei luoghi presso cui si è verificato l'incidente, la cui custodia fa capo all''Assessorato regionale.
14. E' bene precisare che, a seguito di sopralluogo effettuato per ac- certamenti di Polizia Demaniale, con nota n. prot. 2016/DRSI-ST-PA1, del 13.04.2016 della Direzione del Demanio marittimo, indirizzata al
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ufficio locale di Cefalù, que- st'ultima dichiarava espressamente “alla luce degli approfondimenti catastali effettuati, si comunica che l'area di cui trattasi appartiene al demanio marittimo idrico, di competenza statale” (prodotta nel fascico- Part lo di parte dell' ). Indi, la stessa Agenzia De- Parte_2
manio, con una propria nota redatta in un tempo successivo a quello dei fatti in esame e per differenti questioni, affermava di essere la tito- lare e custode del sottopasso presso cui è occorso l'incidente e ciò, trattandosi di atto tecnico unilateralmente formato, costituisce rico- gnizione corretta dell'effettiva conformazione dei luoghi e della pro-
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prietà riferibile agli enti convenuti, rendendo, pertanto, superflua la
CTU richiesta.
15. Indi, il motivo di gravame è rigettato.
16. Con riferimento al secondo motivo di appello, l' Controparte_4
si duole della mancata dichiarazione di estinzione del credito
[...]
per prescrizione da parte del primo giudice. In particolare, l' CP_2
ritiene che, essendo il termine di prescrizione previsto per l'azione di risarcimento danni ex art. 2051 c.c. di cinque anni, questo sarebbe de- corso in data 13.04.2019, con conseguente estinzione del credito risar- citorio fatto valere nel giudizio.
17. L'eccezione e il relativo motivo sono rigettati.
18. Difatti, nella specie, la condotta della omissione di manutenzio- ne è in astratto configurabile come reato di lesioni colpose gravi, aven- do prodotto un complessivo periodo di inabilità temporanea pari a 80 giorni. Ne consegue che si applica il termine di sei anni, ai sensi dell'art
2947 comma III c.c., che, pertanto, alla data del 5.3.2020, di notifica dell'atto di citazione per chiamata di terzo, non era ancora decorso
(evento verificatosi in data 13.4.2014).
19. Inoltre, può essere richiamato il principio, parimenti esposto dal primo giudice, per il quale il termine di prescrizione per l'esercizio di un diritto decorre da quando questo effettivamente può esser fatto valere e che il , incolpevolmente, è venuto a conoscenza CP_1
dell'effettiva titolarità della custodia del sottopasso in esame soltanto da quando - nel corso del giudizio di primo grado, instaurato, in una prima fase, nei confronti dell' ed am- Parte_2
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biente, gestore del demanio marittimo regionale, e solo successiva- mente, a seguito della costituzione di quest'ultimo e della produzione documentale intercorsa esclusivamente tra gli enti - ha avuto modo di verificare l'effettiva riconducibilità della porzione di area scenario del sinistro all'amministrazione statale che, con l'ordinaria diligenza, non avrebbe potuto individuare in ragione della conformazione dei luoghi e della sovrapposizione di competenze, in quel tratto stradale, tra de- manio idrico regionale e demanio idrico statale.
20. Pertanto, è da ritenere che al momento della notifica dell'atto di citazione all' da parte del non fossero Parte_1 CP_1
ancora decorsi i termini prescrizionali per l'esercizio del diritto e, di conseguenza, anche tale motivo va rigettato.
21. Procedendo con l'esame dei motivi di gravame, l' Parte_1
lamenta, inoltre, la mancanza di prova del fatto poiché la do-
[...]
cumentazione fotografica in atti non consentirebbe di individuare con esattezza il luogo del sinistro. La doglianza, tuttavia, va disattesa stante la raffigurazione, nella documentazione fotografica prodotta, del car- tello stradale con l'indicazione della S.S. 113 all'altezza del KM 180 e, contestualmente, della discesa che porta alla spiaggia e nella quale è occorso l'incidente, del resto chiaramente riconosciuta anche dalla te- ste escussa nel corso del giudizio.
22. Il teste, a riguardo, con indicazioni puntuali ha dichiarato: “il giorno indicato nell'articolato io ero insieme a mio marito nella località ivi indicata. Era la domenica delle Palme e noi eravamo andati nella no- stra casetta dove solitamente trascorrevamo le vacanze estive. Quel
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giorno poiché era una bella giornata avevamo deciso di scendere a mare, erano le 10/10,30 circa. Mio marito mi precedeva e stavamo attraver- sando il secondo sottopasso che si trova e si trovava all'epoca sui luoghi per attraversare la strada statale e la linea ferrata. Mentre cammina- vamo mio marito è scivolato su un rigagnolo di acqua un po' limacciosa,
e nel cadere è caduto sul lato sinistro appoggiando il braccio ed ha co- minciato a lamentare forti dolori. Prima di tutto l'ho aiutato a risolle- varsi e poi sono risalita a prendere la macchina e l'ho accompagnato al
P.S.. infatti a seguito della caduta mio marito deambulava, aveva solo delle escoriazioni e contusioni nelle gambe ma aveva invece dolori al braccio che non riusciva a muovere ed era visibilmente piegato. L'acqua scendeva lungo il muro che è raffigurato in una delle foto che mi vengo- no mostrate e prodotte nel fascicolo di parte attrice al doc. n. 15 del fa- scicolo di produzione. Dalle foto riconosco il luogo del sinistro e preciso che oltre all'acqua vi era un po' di fanghiglia e vi era una patina scivolo- sa. Mio marito è caduto nel secondo sottopasso quindi quello più vicino al mare e a circa 6 m dalla scala. Precisamente a metà del secondo sot- topasso. Comunque dalle foto si vede la traccia dell'acqua che all'epoca era presente sui luoghi. La scala si trova sotto la strada statale ed è lun- ga per quasi tutta la strada statale e poi inizia il secondo sottopasso do- ve è caduto mio marito. Quindi nel primo sottopasso vi è la scala. Preciso che non vi erano indicazioni di pericolo né segnalazioni che impedissero il passaggio pedonale. Evidenzio ancora che l'unico passaggio pedonale
è il sottopassaggio di cui ho parlato, in quanto la spiaggia si può rag- giungere dalla S.S. ma con le auto ma se si vuole evitare la S.S. l'unico ac-
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cesso al mare per i pedoni è il sottopasso”.
23. Alla stregua del complessivo compendio probatorio deve, per- tanto, ritenersi provato l'evento e la sua riconducibilità alle condizioni dissestate e pericolose della strada scenario del sinistro, perfettamen- te individuata.
24. Con il quarto motivo di appello, inoltre, l' Parte_1
chiede una riduzione del quantum risarcitorio per la sussistenza del caso fortuito o per il concorso colposo del danneggiato. A tal riguardo
è opportuno premettere che per giurisprudenza consolidata la respon- sabilità ex art. 2051 c.c. è una forma di responsabilità aggravata, in quanto si fonda unicamente sul nesso di causalità tra la cosa in custo- dia e il danno e, di conseguenza, può essere esclusa soltanto dalla pro- va del caso fortuito o della rilevanza causale della condotta colposa del danneggiato (cfr. Cass. n. 22864/2025). In questo senso, la giurispru- denza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “[…] il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rappor- to di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con pre- sunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il
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danno (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651 ). […] Il danneggiato è dunque te- nuto a provare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa;
non an- che l'insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o commissiva del custode. […] A tale stregua, in quanto estraneo alle […] regole sia di
"struttura" che funzionali, l'insidia o trabocchetto può ritenersi assume- re semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottate tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed ar- rechi danno (v. Cass., 14/3/2006, n. 5445. e, conformemente, Cass.,
20/2/2009, n. 4234. Cfr. anche Cass., 11/1/2008, n. 390).
25. Indi, benché la responsabilità del custode si presuma, questi non è, per ciò solo, chiamato a rispondere e ben può andare esente da responsabilità se riesce a provare che, nella specie, è intervenuto il ca- so fortuito, cioè un fattore causale talmente eccezionale e imprevedibi- le da recidere il nesso causale tra la cosa e il danno. Tale fattore causa- le può essere anche integrato dalla condotta del danneggiato e, a tal proposito, la giurisprudenza afferma che “[…] la condotta del danneg- giato che entri in interazione con la cosa […] deve essere valutata tenen- do anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e supera- ta attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento im-
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prudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole
o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"
(cfr., negli esposti termini, Cass. Sez. Un., ordinanza n. 20943 del
30.06.2022).
26. In senso contrario, la condotta del danneggiato può rilevare alla stregua di un mero concorso colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227
c.c. su eccezione di parte, come tale idoneo soltanto a determinare una riduzione del quantum risarcitorio in proporzione all'entità della colpa da assegnare alla condotta medesima.
27. Nella fattispecie in esame appare provata la responsabilità dell' per non aver adempiuto agli obblighi di custodia su di es- CP_2
sa gravanti. L' , infatti, oltre ad aver omesso la manutenzione CP_2
del tratto stradale presente nel sottopasso in cui si è verificato l'incidente, dissestato e reso vischioso a causa di un flusso di acqua proveniente dalla scalinata, non ha provveduto a indicare con apposita segnaletica la presenza del pericolo. Tali elementi rappresentano la prova della cattiva manutenzione del bene custodito, con conseguente imputazione all' della responsabilità ex art. 2051 Parte_1
c.c.
28. Ciò premesso, appare comunque configurabile un profilo di cor- responsabilità dell'appellato nella causazione dell'evento di danno ex art. 1227 c.c., stante la negligenza ravvisabile nel non aver usato
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l'ordinaria diligenza.
29. In tema di corresponsabilità del danneggiato, l'art. 1227 cod. civ. prevede che “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagiona- re il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e
l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”. In materia, la giuri- sprudenza di legittimità afferma che “Tale norma contiene una regola di causalità giuridica specifica, che dà rilievo alle concause e incide sull'an, in quanto riduce la responsabilità del debitore, e sul quantum del risarcimento. L'applicazione di tale norma, pertanto, postula un doppio scrutinio di tipo comparato delle condotte colpose e dell'entità delle con- seguenze derivate da quella ascrivibile al creditore. Tale disposizione impone al giudice di comparare la colpa della vittima con quella dell'of- fensore, e di valutare quale tra le due colpe sia stata più grave in riferi- mento all'altra e quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno. Tale valu- tazione va condotta in via ipotetica e con giudizio controfattuale: e dun- que ipotizzando dapprima quale danno si sarebbe verosimilmente verifi- cato, se solo uno dei due soggetti coinvolti avesse tenuto la condotta al- ternativa corretta;
quindi ripetendo l'operazione a parti invertite”.
(v., Cass., sez. III, 4 settembre 2024, n. 23804; Corte di cassazione, Ordi- nanza n. 5594 del 03 Marzo 2025).
30. L'art. 1227 cod. civ. esige, quindi, da parte del giudice, lo svol- gimento di uno specifico accertamento delle rispettive colpe in rela- zione alla particolarità del caso concreto, per colpa dovendosi intende- re – secondo la giurisprudenza consolidata – un “comportamento og-
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gettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza”.
31. Nel caso di specie, emerge dalle complessive dichiarazioni della teste che il sinistro si è verificato nelle ore mattutine di Testimone_1
una giornata estiva di tempo sereno, con piena luminosità che avrebbe consentito al , qualora avesse usato maggiore prudenza e avve- CP_1
dutezza, di evitare l'evento ([…] Quel giorno poiché era una bella gior- nata avevamo deciso di scendere a mare, erano le 10/10,30 circa […]).
Inoltre, sempre dalle dichiarazioni del teste, emerge che l'odierno ap- pellato conoscesse i luoghi oggetto dell'incidente, giacché ivi si trovava la casa in cui lui e la moglie trascorrevano il periodo estivo ([…] noi eravamo andati nella nostra casetta dove solitamente trascorrevamo le vacanze estive […]). Infine, seppur il sottopasso consentiva, per uso comune, l'accesso pedonale al mare, non è funzionalmente preposto a tali fini ma è piuttosto destinato allo scolo delle acque piovane per la salvaguardia della rete ferroviaria e ciò postula una elisione parziale del dovere di custodia correlato ad un maggiore dovere di diligenza in capo al pedone che lo attraversa.
32. Il , quindi, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto CP_1
facilmente evitare la zona vischiosa della pavimentazione, posto che il sottopasso in questione era un luogo dallo stesso abitualmente fre- quentato e che le condizioni di luogo e di tempo offrivano una perfetta visibilità.
33. La condotta dell'appellato, pur non assurgendo alla connotazio- ne di “caso fortuito” tale da escludere del tutto il nesso di causalità, tut-
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tavia, in ragione della conoscenza dei luoghi, dell'orario diurno e della piena visibilità, rileva ai fini di un concorso di colpa ex art. 1227 c.c., che si reputa congruo determinare nella misura del 50% con corri- spondente rideterminazione della somma liquidata dal giudice di pri- mo grado che va ridotta in pari misura.
34. Pertanto, l'Amministrazione è condannata a pagare a la CP_1
complessiva somma di 5.981,90, oltre gli interessi legali dalla data del- la decisione fino al soddisfo.
35. Infine, l'ultimo motivo di gravame inerente la rideterminazione delle spese di lite del primo grado va rigettato essendo stata disposta la liquidazione in conformità alle regole della soccombenza tenendo conto dei parametri corretti e dello scaglione di riferimento, che per- mane anche riconoscendo il concorso di colpa in capo al danneggiato con ridimensionamento dell'entità del risarcimento (da 5.201 al
26.000).
XXXX
36. Passando all'esame dell'appello incidentale proposto dall' , quest'ultimo si duole, innanzitutto, della Parte_2
mancata dichiarazione di rimessione in termini da parte del giudice di prime cure, che, tuttavia, è assorbita dalla statuizione di rigetto del primo motivo dell'appello principale.
37. L' , inoltre, aderendo al quarto motivo Parte_2
dell'appello principale, chiede la riduzione del quantum risarcitorio per la sussistenza del caso fortuito o per la condotta colposa del dan- neggiato. Alla luce dell'accoglimento del predetto motivo dell'appello
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principale, anche tale motivo di gravame risulta assorbito.
38. Infine, va rigettato anche l'ultimo motivo di appello, con cui
L' chiede la liquidazione a proprio favore delle Parte_2
spese di giudizio di primo grado. Infatti, il giudice di prime cure ha operato correttamente nel compensare le spese, in quanto il , CP_1
non essendo a conoscenza del soggetto titolare della custodia del sot- topassaggio in esame, ha incolpevolmente coinvolto nel giudizio l'
[...]
, anche a causa della condotta processuale tenuta Controparte_5
da quest'ultimo, costituitosi tardivamente.
39. In ossequio alle regole della prevalente soccombenza, da valu- tarsi in relazione all'esito complessivo del giudizio (cfr. Cassazione ci- vile sez. un., 31/10/2022, n.32061), l' è condan- CP_2 Parte_1
nata a [...] all'appellato le spese del presente grado del giudizio che si liquidano, secondo lo scaglione di riferimento, applicando i pa- rametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.
40. Tra l'appellante e l' , in ragione dei com- Parte_2
plessivi rapporti, della condotta processuale complessiva e dell'incertezza nell'individuazione del soggetto custode, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite anche per questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'
[...]
, in persona del legale rap- Parte_1
presentante pro tempore, ed in parziale riforma della sentenza n.
- 16 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.552/2024
1302/2024 emessa dal Tribunale di Palermo in data 01.03.2024, riduce il risarcimento disposto con la sentenza di primo grado e con- danna l' , in per- Parte_1
sona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a CP_1
, a titolo di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. la somma di
[...]
€ 5.981,90, oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
conferma per la restante parte la sentenza impugnata;
condanna l' , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellato che si liquidano in complessivi €
3780,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
compensa le spese di lite di questo grado del giudizio tra l'
[...]
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore e l' Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore.
[...]
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo in data 5.12.2025
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
- 17 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 552/2024 di questa Corte di Appello, ver- tente in questo grado
TRA
, in Parte_1
persona del rappresentante pro tempore (C.F. , con il P.IVA_1
patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo (C.F.
, presso gli uffici della quale, in via Mariano Stabile n. P.IVA_2
182, risulta domiciliata (indirizzo ; Email_1
– Appellante –
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
), elettivamente domiciliato in Palermo, via Ma- C.F._1
riano Stabile 200, presso lo studio dell'Avv. Angelo Petralia (C.F.
che lo rappresenta e difende per mandato in at- C.F._2
ti;
– Appellato –
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.552/2024
E
, in Parte_2
persona dell'Assessore pro tempore, C.F. rappresentato P.IVA_3
e difeso dagli Avvocati Vincenzo Farina, (c.f. - C.F._3
, e LA Gulì, (c.f. , PEC Email_2 C.F._4
, dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza Email_3
della Regione siciliana, c.f. presso la cui sede, in Paler- P.IVA_3
mo, via Caltanissetta 2/E, è elettivamente domiciliato giusta procura in atti
- Appellante incidentale –
XXXX
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Palermo, con sentenza 1302/2024 resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e pubblicata il 01.03.2024, in accoglimento della domanda proposta da contro l' CP_1 [...]
, condannò quest'ultima al paga- Controparte_2
mento del complessivo importo di € 11.963.81, oltre interessi come per legge dalla data dell'evento dannoso fino al soddisfo, a titolo di ri- sarcimento del danno patito, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in occasione dell'evento occorso in data 13.04.2014; condannò l'
[...]
a rimborsare all'attore le spese Controparte_2
del giudizio, liquidate in € 5.077,00, oltre spese di CTU, e compensò le spese di lite tra parte attrice e l' Parte_2
.
[...]
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.552/2024
2. Avverso la suddetta sentenza proponeva appello l'
[...]
(di seguito, per brevità, Parte_1
“ ”), chiedendone l'integrale riforma Parte_1
3. Con comparsa di costituzione e di risposta reiettiva dell'avverso appello, si costituiva (di seguito, per brevità, “ ”), CP_1 CP_1
il quale deduceva l'infondatezza del proposto gravame e ne chiedeva pertanto il rigetto.
4. Con comparsa di costituzione e di risposta con appello inciden- tale si costituiva l' Parte_2
(di seguito, per brevità, “ ”), il quale chiedeva: il rigetto Parte_2
dell'appello principale;
la riforma della decisione di primo grado nella parte in cui non aveva disposto la rimessione in termini dell' CP_3
ed aveva omesso la statuizione delle spese di lite in suo favore;
in
[...]
via subordinata, aderiva all'appello principale nella parte relativa alla riduzione del danno liquidato per il concorso di colpa del danneggiato.
5. All'udienza del 3 dicembre 2025, sostituita dal deposito telema- tico di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., alla scadenza del ter- mine concesso ai sensi dell'art. 351 e 281 III comma sexies c.p.c. la causa è stata posta in decisione dal collegio.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO PRINCIPALE
6. Con il primo motivo di appello l' (di segui- Parte_1
to anche ), censura la sentenza di primo grado nella parte in CP_2
cui ha rigettato l'eccepito difetto di legittimazione passiva per non ave- re, il primo giudice, correttamente valutato le risultanze istruttorie, at-
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tribuendo la titolarità del bene, ove è asseritamente accaduto il sini- stro, alla custodia dell'Amministrazione dello Stato, sulla base della so- la mancata contestazione sul punto, senza tener conto che in forza del
D.lgs. 85/2010 e, per la Regione Siciliana della L.R 9/2013 è stato at- tribuito agli enti locali – ivi incluse le Amministrazioni regionali – la ti- tolarità delle opere connesse al demanio idrico, quale dev'esser consi- derato il luogo dell'evento dannoso.
7. Il secondo motivo di appello ripropone l'eccezione di intervenu- ta prescrizione del diritto ed impugna il capo della sentenza inficiato da violazione delle norme contemplate dall'art. 2934 e ss.cc., per avere omesso di considerare che alcun dovere di comunicazione incombeva sull'Amministrazione dello Stato, stante l'inopponibilità all' CP_2
degli eventuali atti interruttivi, in assenza di vincolo solidale passivo nel rapporto obbligatorio ex art. 1310 c.c. e che, pertanto, già nell'anno
2019 era maturata la prescrizione di ogni diritto in capo al danneggia- to.
8. Il terzo motivo investe di gravame la sentenza in punto di accer- tamento della responsabilità per custodia dell'Amministrazione a fron- te della carenza probatoria sia in ordine al nesso eziologico tra i danni lamentati e le condizioni della res, scenario dell'evento, sia rispetto al concorso di colpa del danneggiato nascente dalla perfetta visibilità dei luoghi – erano le 10,00/10,30 di una giornata d'estate – e della cono- scenza in capo al abitante della zona, il quale non ha usato la CP_1
dovuta diligenza nello scendere la scalinata bagnata noncurante del cartello recante il divieto di transito, tutti elementi idonei ad inter-
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rompere il nesso causale perché integrante caso fortuito ovvero rile- vanti ai sensi dell'art. 1227 c.c. in termini di concorso di colpa.
9. Infine, con l'ultimo motivo di appello l' si duole della li- CP_2
quidazione delle spese di lite a suo carico.
XXXX
❖ APPELLO INCIDENTALE
10. Parte appellante incidentale censura la sentenza di primo grado in punto di mancata dichiarazione di rimessione in termini dell'Asses- sorato, costituito tardivamente nel giudizio, e della mancata liquida- zione a favore dello stesso delle spese di giudizio;
in via subordinata, aderendo all'appello principale, chiede la riforma della sentenza nella parte relativa alla quantificazione del risarcimento del danno, da ri- dursi per l'incidenza della condotta colposa del danneggiato.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
❖ RAGIONI DELLA DECISIONE
11. L'appello proposto dall è in parte fondato Parte_1
e, pertanto, merita di essere accolto, con conseguente riforma dell'impugnata sentenza, e ciò per i motivi di seguito esposti.
12. In data 13.04.2014 , mentre si accingeva a scen- CP_1
dere lungo il sottopassaggio ubicato al di sotto della S.S. 113, all'altezza del km 180,00 in corrispondenza della località Sant'Ambrogio, sita nel comune di Cefalù, scivolava a causa della vischiosità della pavimenta- zione dovuta ad un flusso di acqua proveniente dalla scalinata. A causa di tale incidente, il subiva un trauma fratturativo del polso si- CP_1
nistro che, secondo il CTU medico-legale, risultava compatibile con le
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dinamiche dell'incidente descritte dall'attore. Il CTU, inoltre, accertava che sulla persona di residuavano, ad esito delle lesioni CP_1
sofferte a causa dell'incidente, postumi che provocavano un'invalidità permanente nella misura del 5% e quantificava in complessivi 80 giorni il periodo di inabilità temporanea causata dal sinistro (ITT pari a gg. 10, ITP al 75% pari a gg. 30, ITP al 50% pari a gg. 10, ITP al 25 % pari a gg. 10).
13. Con riferimento al primo motivo di appello, l' Controparte_4
sostiene il difetto della propria legittimazione passiva nella con-
[...]
troversia in esame, ritenendo di non avere la disponibilità dei luoghi presso cui si è verificato l'incidente, la cui custodia fa capo all''Assessorato regionale.
14. E' bene precisare che, a seguito di sopralluogo effettuato per ac- certamenti di Polizia Demaniale, con nota n. prot. 2016/DRSI-ST-PA1, del 13.04.2016 della Direzione del Demanio marittimo, indirizzata al
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, ufficio locale di Cefalù, que- st'ultima dichiarava espressamente “alla luce degli approfondimenti catastali effettuati, si comunica che l'area di cui trattasi appartiene al demanio marittimo idrico, di competenza statale” (prodotta nel fascico- Part lo di parte dell' ). Indi, la stessa Agenzia De- Parte_2
manio, con una propria nota redatta in un tempo successivo a quello dei fatti in esame e per differenti questioni, affermava di essere la tito- lare e custode del sottopasso presso cui è occorso l'incidente e ciò, trattandosi di atto tecnico unilateralmente formato, costituisce rico- gnizione corretta dell'effettiva conformazione dei luoghi e della pro-
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prietà riferibile agli enti convenuti, rendendo, pertanto, superflua la
CTU richiesta.
15. Indi, il motivo di gravame è rigettato.
16. Con riferimento al secondo motivo di appello, l' Controparte_4
si duole della mancata dichiarazione di estinzione del credito
[...]
per prescrizione da parte del primo giudice. In particolare, l' CP_2
ritiene che, essendo il termine di prescrizione previsto per l'azione di risarcimento danni ex art. 2051 c.c. di cinque anni, questo sarebbe de- corso in data 13.04.2019, con conseguente estinzione del credito risar- citorio fatto valere nel giudizio.
17. L'eccezione e il relativo motivo sono rigettati.
18. Difatti, nella specie, la condotta della omissione di manutenzio- ne è in astratto configurabile come reato di lesioni colpose gravi, aven- do prodotto un complessivo periodo di inabilità temporanea pari a 80 giorni. Ne consegue che si applica il termine di sei anni, ai sensi dell'art
2947 comma III c.c., che, pertanto, alla data del 5.3.2020, di notifica dell'atto di citazione per chiamata di terzo, non era ancora decorso
(evento verificatosi in data 13.4.2014).
19. Inoltre, può essere richiamato il principio, parimenti esposto dal primo giudice, per il quale il termine di prescrizione per l'esercizio di un diritto decorre da quando questo effettivamente può esser fatto valere e che il , incolpevolmente, è venuto a conoscenza CP_1
dell'effettiva titolarità della custodia del sottopasso in esame soltanto da quando - nel corso del giudizio di primo grado, instaurato, in una prima fase, nei confronti dell' ed am- Parte_2
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biente, gestore del demanio marittimo regionale, e solo successiva- mente, a seguito della costituzione di quest'ultimo e della produzione documentale intercorsa esclusivamente tra gli enti - ha avuto modo di verificare l'effettiva riconducibilità della porzione di area scenario del sinistro all'amministrazione statale che, con l'ordinaria diligenza, non avrebbe potuto individuare in ragione della conformazione dei luoghi e della sovrapposizione di competenze, in quel tratto stradale, tra de- manio idrico regionale e demanio idrico statale.
20. Pertanto, è da ritenere che al momento della notifica dell'atto di citazione all' da parte del non fossero Parte_1 CP_1
ancora decorsi i termini prescrizionali per l'esercizio del diritto e, di conseguenza, anche tale motivo va rigettato.
21. Procedendo con l'esame dei motivi di gravame, l' Parte_1
lamenta, inoltre, la mancanza di prova del fatto poiché la do-
[...]
cumentazione fotografica in atti non consentirebbe di individuare con esattezza il luogo del sinistro. La doglianza, tuttavia, va disattesa stante la raffigurazione, nella documentazione fotografica prodotta, del car- tello stradale con l'indicazione della S.S. 113 all'altezza del KM 180 e, contestualmente, della discesa che porta alla spiaggia e nella quale è occorso l'incidente, del resto chiaramente riconosciuta anche dalla te- ste escussa nel corso del giudizio.
22. Il teste, a riguardo, con indicazioni puntuali ha dichiarato: “il giorno indicato nell'articolato io ero insieme a mio marito nella località ivi indicata. Era la domenica delle Palme e noi eravamo andati nella no- stra casetta dove solitamente trascorrevamo le vacanze estive. Quel
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giorno poiché era una bella giornata avevamo deciso di scendere a mare, erano le 10/10,30 circa. Mio marito mi precedeva e stavamo attraver- sando il secondo sottopasso che si trova e si trovava all'epoca sui luoghi per attraversare la strada statale e la linea ferrata. Mentre cammina- vamo mio marito è scivolato su un rigagnolo di acqua un po' limacciosa,
e nel cadere è caduto sul lato sinistro appoggiando il braccio ed ha co- minciato a lamentare forti dolori. Prima di tutto l'ho aiutato a risolle- varsi e poi sono risalita a prendere la macchina e l'ho accompagnato al
P.S.. infatti a seguito della caduta mio marito deambulava, aveva solo delle escoriazioni e contusioni nelle gambe ma aveva invece dolori al braccio che non riusciva a muovere ed era visibilmente piegato. L'acqua scendeva lungo il muro che è raffigurato in una delle foto che mi vengo- no mostrate e prodotte nel fascicolo di parte attrice al doc. n. 15 del fa- scicolo di produzione. Dalle foto riconosco il luogo del sinistro e preciso che oltre all'acqua vi era un po' di fanghiglia e vi era una patina scivolo- sa. Mio marito è caduto nel secondo sottopasso quindi quello più vicino al mare e a circa 6 m dalla scala. Precisamente a metà del secondo sot- topasso. Comunque dalle foto si vede la traccia dell'acqua che all'epoca era presente sui luoghi. La scala si trova sotto la strada statale ed è lun- ga per quasi tutta la strada statale e poi inizia il secondo sottopasso do- ve è caduto mio marito. Quindi nel primo sottopasso vi è la scala. Preciso che non vi erano indicazioni di pericolo né segnalazioni che impedissero il passaggio pedonale. Evidenzio ancora che l'unico passaggio pedonale
è il sottopassaggio di cui ho parlato, in quanto la spiaggia si può rag- giungere dalla S.S. ma con le auto ma se si vuole evitare la S.S. l'unico ac-
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cesso al mare per i pedoni è il sottopasso”.
23. Alla stregua del complessivo compendio probatorio deve, per- tanto, ritenersi provato l'evento e la sua riconducibilità alle condizioni dissestate e pericolose della strada scenario del sinistro, perfettamen- te individuata.
24. Con il quarto motivo di appello, inoltre, l' Parte_1
chiede una riduzione del quantum risarcitorio per la sussistenza del caso fortuito o per il concorso colposo del danneggiato. A tal riguardo
è opportuno premettere che per giurisprudenza consolidata la respon- sabilità ex art. 2051 c.c. è una forma di responsabilità aggravata, in quanto si fonda unicamente sul nesso di causalità tra la cosa in custo- dia e il danno e, di conseguenza, può essere esclusa soltanto dalla pro- va del caso fortuito o della rilevanza causale della condotta colposa del danneggiato (cfr. Cass. n. 22864/2025). In questo senso, la giurispru- denza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “[…] il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A. è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rappor- to di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con pre- sunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato "anomalo", e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il
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danno (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651 ). […] Il danneggiato è dunque te- nuto a provare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa;
non an- che l'insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o commissiva del custode. […] A tale stregua, in quanto estraneo alle […] regole sia di
"struttura" che funzionali, l'insidia o trabocchetto può ritenersi assume- re semmai rilievo nell'ambito della prova da parte della P.A. di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottate tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed ar- rechi danno (v. Cass., 14/3/2006, n. 5445. e, conformemente, Cass.,
20/2/2009, n. 4234. Cfr. anche Cass., 11/1/2008, n. 390).
25. Indi, benché la responsabilità del custode si presuma, questi non è, per ciò solo, chiamato a rispondere e ben può andare esente da responsabilità se riesce a provare che, nella specie, è intervenuto il ca- so fortuito, cioè un fattore causale talmente eccezionale e imprevedibi- le da recidere il nesso causale tra la cosa e il danno. Tale fattore causa- le può essere anche integrato dalla condotta del danneggiato e, a tal proposito, la giurisprudenza afferma che “[…] la condotta del danneg- giato che entri in interazione con la cosa […] deve essere valutata tenen- do anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e supera- ta attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento im-
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prudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole
o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale"
(cfr., negli esposti termini, Cass. Sez. Un., ordinanza n. 20943 del
30.06.2022).
26. In senso contrario, la condotta del danneggiato può rilevare alla stregua di un mero concorso colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227
c.c. su eccezione di parte, come tale idoneo soltanto a determinare una riduzione del quantum risarcitorio in proporzione all'entità della colpa da assegnare alla condotta medesima.
27. Nella fattispecie in esame appare provata la responsabilità dell' per non aver adempiuto agli obblighi di custodia su di es- CP_2
sa gravanti. L' , infatti, oltre ad aver omesso la manutenzione CP_2
del tratto stradale presente nel sottopasso in cui si è verificato l'incidente, dissestato e reso vischioso a causa di un flusso di acqua proveniente dalla scalinata, non ha provveduto a indicare con apposita segnaletica la presenza del pericolo. Tali elementi rappresentano la prova della cattiva manutenzione del bene custodito, con conseguente imputazione all' della responsabilità ex art. 2051 Parte_1
c.c.
28. Ciò premesso, appare comunque configurabile un profilo di cor- responsabilità dell'appellato nella causazione dell'evento di danno ex art. 1227 c.c., stante la negligenza ravvisabile nel non aver usato
- 12 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.552/2024
l'ordinaria diligenza.
29. In tema di corresponsabilità del danneggiato, l'art. 1227 cod. civ. prevede che “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagiona- re il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e
l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”. In materia, la giuri- sprudenza di legittimità afferma che “Tale norma contiene una regola di causalità giuridica specifica, che dà rilievo alle concause e incide sull'an, in quanto riduce la responsabilità del debitore, e sul quantum del risarcimento. L'applicazione di tale norma, pertanto, postula un doppio scrutinio di tipo comparato delle condotte colpose e dell'entità delle con- seguenze derivate da quella ascrivibile al creditore. Tale disposizione impone al giudice di comparare la colpa della vittima con quella dell'of- fensore, e di valutare quale tra le due colpe sia stata più grave in riferi- mento all'altra e quale tra le due condotte colpose abbia apportato il contributo causale prevalente rispetto all'avverarsi del danno. Tale valu- tazione va condotta in via ipotetica e con giudizio controfattuale: e dun- que ipotizzando dapprima quale danno si sarebbe verosimilmente verifi- cato, se solo uno dei due soggetti coinvolti avesse tenuto la condotta al- ternativa corretta;
quindi ripetendo l'operazione a parti invertite”.
(v., Cass., sez. III, 4 settembre 2024, n. 23804; Corte di cassazione, Ordi- nanza n. 5594 del 03 Marzo 2025).
30. L'art. 1227 cod. civ. esige, quindi, da parte del giudice, lo svol- gimento di uno specifico accertamento delle rispettive colpe in rela- zione alla particolarità del caso concreto, per colpa dovendosi intende- re – secondo la giurisprudenza consolidata – un “comportamento og-
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gettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza”.
31. Nel caso di specie, emerge dalle complessive dichiarazioni della teste che il sinistro si è verificato nelle ore mattutine di Testimone_1
una giornata estiva di tempo sereno, con piena luminosità che avrebbe consentito al , qualora avesse usato maggiore prudenza e avve- CP_1
dutezza, di evitare l'evento ([…] Quel giorno poiché era una bella gior- nata avevamo deciso di scendere a mare, erano le 10/10,30 circa […]).
Inoltre, sempre dalle dichiarazioni del teste, emerge che l'odierno ap- pellato conoscesse i luoghi oggetto dell'incidente, giacché ivi si trovava la casa in cui lui e la moglie trascorrevano il periodo estivo ([…] noi eravamo andati nella nostra casetta dove solitamente trascorrevamo le vacanze estive […]). Infine, seppur il sottopasso consentiva, per uso comune, l'accesso pedonale al mare, non è funzionalmente preposto a tali fini ma è piuttosto destinato allo scolo delle acque piovane per la salvaguardia della rete ferroviaria e ciò postula una elisione parziale del dovere di custodia correlato ad un maggiore dovere di diligenza in capo al pedone che lo attraversa.
32. Il , quindi, usando l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto CP_1
facilmente evitare la zona vischiosa della pavimentazione, posto che il sottopasso in questione era un luogo dallo stesso abitualmente fre- quentato e che le condizioni di luogo e di tempo offrivano una perfetta visibilità.
33. La condotta dell'appellato, pur non assurgendo alla connotazio- ne di “caso fortuito” tale da escludere del tutto il nesso di causalità, tut-
- 14 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.552/2024
tavia, in ragione della conoscenza dei luoghi, dell'orario diurno e della piena visibilità, rileva ai fini di un concorso di colpa ex art. 1227 c.c., che si reputa congruo determinare nella misura del 50% con corri- spondente rideterminazione della somma liquidata dal giudice di pri- mo grado che va ridotta in pari misura.
34. Pertanto, l'Amministrazione è condannata a pagare a la CP_1
complessiva somma di 5.981,90, oltre gli interessi legali dalla data del- la decisione fino al soddisfo.
35. Infine, l'ultimo motivo di gravame inerente la rideterminazione delle spese di lite del primo grado va rigettato essendo stata disposta la liquidazione in conformità alle regole della soccombenza tenendo conto dei parametri corretti e dello scaglione di riferimento, che per- mane anche riconoscendo il concorso di colpa in capo al danneggiato con ridimensionamento dell'entità del risarcimento (da 5.201 al
26.000).
XXXX
36. Passando all'esame dell'appello incidentale proposto dall' , quest'ultimo si duole, innanzitutto, della Parte_2
mancata dichiarazione di rimessione in termini da parte del giudice di prime cure, che, tuttavia, è assorbita dalla statuizione di rigetto del primo motivo dell'appello principale.
37. L' , inoltre, aderendo al quarto motivo Parte_2
dell'appello principale, chiede la riduzione del quantum risarcitorio per la sussistenza del caso fortuito o per la condotta colposa del dan- neggiato. Alla luce dell'accoglimento del predetto motivo dell'appello
- 15 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.552/2024
principale, anche tale motivo di gravame risulta assorbito.
38. Infine, va rigettato anche l'ultimo motivo di appello, con cui
L' chiede la liquidazione a proprio favore delle Parte_2
spese di giudizio di primo grado. Infatti, il giudice di prime cure ha operato correttamente nel compensare le spese, in quanto il , CP_1
non essendo a conoscenza del soggetto titolare della custodia del sot- topassaggio in esame, ha incolpevolmente coinvolto nel giudizio l'
[...]
, anche a causa della condotta processuale tenuta Controparte_5
da quest'ultimo, costituitosi tardivamente.
39. In ossequio alle regole della prevalente soccombenza, da valu- tarsi in relazione all'esito complessivo del giudizio (cfr. Cassazione ci- vile sez. un., 31/10/2022, n.32061), l' è condan- CP_2 Parte_1
nata a [...] all'appellato le spese del presente grado del giudizio che si liquidano, secondo lo scaglione di riferimento, applicando i pa- rametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.
40. Tra l'appellante e l' , in ragione dei com- Parte_2
plessivi rapporti, della condotta processuale complessiva e dell'incertezza nell'individuazione del soggetto custode, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite anche per questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in parziale accoglimento dell'appello proposto dall'
[...]
, in persona del legale rap- Parte_1
presentante pro tempore, ed in parziale riforma della sentenza n.
- 16 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.552/2024
1302/2024 emessa dal Tribunale di Palermo in data 01.03.2024, riduce il risarcimento disposto con la sentenza di primo grado e con- danna l' , in per- Parte_1
sona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a CP_1
, a titolo di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c. la somma di
[...]
€ 5.981,90, oltre gli interessi legali dalla data della presente decisione fino al soddisfo;
conferma per la restante parte la sentenza impugnata;
condanna l' , in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellato che si liquidano in complessivi €
3780,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
compensa le spese di lite di questo grado del giudizio tra l'
[...]
, in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore e l' Parte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore.
[...]
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo in data 5.12.2025
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
- 17 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile