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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 15/12/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Michele Moggi Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n. 2077/2024 R.G. promossa da
), rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura allegata alla comparsa di nuovo difensore dall'Avv. Marco
Brasiliani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza De
Gasperi n. 50, Padova (PD)
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentato e difeso giusta CP_1 C.F._2 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv.
GI NÈ ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viale
Alessandro Volta n. 34, Firenze
CONVENUTO
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
1 OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
: “In via principale: Parte_1
A) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati
B) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri
C) stabilire che la casa coniugale sita in Siena via Ciro Marzocchi in immobile concesso in locazione dal sig. venga Parte_2 assegnata al sig. coi relativi arredi CP_1
D) respingere la domanda di addebito formulata da controparte in quanto infondata
E) respingere la domanda risarcitoria avversaria in quanto inammissibile e comunque infondata
In via istruttoria: si oppone all'ammissione della prova orale svolta da controparte, atteso che i capitoli non ammessi risultano tutti generici, valutativi e inutili ai fini del decidere.
Con vittoria di spese di lite e competenze di avvocato, oltre iva, cpa e spese generali come per legge”;
“Nel merito: CP_1
a) assegnare la casa coniugale, con tutto quanto l'arreda, al Sig.
CP_1
b) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo titolare di adeguati redditi propri;
c) in via riconvenzionale, addebitare la separazione, ex art. 151 c.c., alla Sig.ra per tutte le ragioni esposte in comparsa di Parte_1 costituzione e risposta, con ogni conseguente statuizione ex lege;
2 d) sempre in via riconvenzionale, condannare la Sig.ra al Parte_1 risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. a favore del Sig. CP_1 per l'inadempimento di doveri coniugali posto in essere dalla ricorrente, con liquidazione in via equitativa;
e) in ogni caso, con vittoria di compensi e spese legali ex D.M.
55/2014 e seguenti modifiche.
In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per testi sui capitoli di prova formulati in comparsa di costituzione e risposta e non ammessi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 4.11.2024 ha domandando Parte_1 pronunciarsi la separazione personale dal coniuge con CP_1 assegnazione della casa familiare al marito.
A fondamento della domanda ha dedotto: - di aver contratto matrimonio civile con in data 17.05.2027 nel Comune di CP_1
MI (RC), trascritto nel Registro degli atti del predetto Comune per l'anno 2017, Parte II, Serie A, n. 7; - di aver lasciato l'abitazione familiare essendo venuta meno la comune materiale e spirituale di vita tra i coniugi, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Si è costituito che ha domandato pronunciarsi la CP_1 separazione personale dei coniugi con assegnazione della casa familiare al medesimo, chiedendo in via riconvenzionale l'addebito della separazione alla moglie e il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per l'inadempimento dei doveri coniugali da parte della ricorrente, da liquidarsi in via equitativa.
A sostegno della domanda di addebito ha dedotto che la moglie aveva intrapreso una relazione extraconiugale con che Persona_1 frequentava anche l'abitazione familiare facendo parte, come i coniugi, dei Testimoni di Geova. In particolare, ha precisato che: - la frequentazione iniziava nel febbraio 2024; - nel giugno 2024 il
3 convenuto, notando strani comportamenti della moglie nei confronti dello le chiedeva spiegazioni e la moglie dapprima negava ogni Per_1 tipo di coinvolgimento salvo poi ammettere l'avvenuto scambio di effusioni;
- i coniugi effettuavano un soggiorno in Grecia durante il quale la moglie si mostrava distaccata, tanto che i coniugi non terminavano il viaggio e dopo cinque giorni tornavano in Italia con due voli diversi;
- di ritorno dal viaggio, la moglie si recava a IO UR dalla propria famiglia riferendo di volersi separare dal marito e di essersi innamorata di un'altra persona;
- nei primi giorni di luglio la moglie chiedeva al marito di restare presso la casa familiare, negando di ver avere avuto rapporti con per poi abbondare Persona_1 definitivamente l'abitazione il 29.7.2024; - dopo aver lasciato la casa familiare la moglie ha riferito di essersi trasferita in altra abitazione da sola, pur essendo invece sempre presente la macchina del Per_1 sotto la predetta casa.
Pronunciata sentenza parziale sulla separazione e disposta la prosecuzione per l'espletamento dell'istruttoria orale, è stata fissata udienza di rimessione della causa al Collegio per la decisione al
13.11.2025 previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473-bid.28
c.p.c..
2. La domanda di entrambe le parti di assegnare la casa familiare al marito deve essere dichiarata inammissibile in assenza di figli minori o maggiori non economicamente autosufficienti. Infatti, è orientamento costante quello secondo cui l'assegnazione della casa familiare è inscindibilmente legata all'interesse dei figli, nel senso che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in assenza di figli o in presenza di figli
4 economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione (cfr. ex multis,
Cass. 25604/2018).
3. La domanda riconvenzionale di addebito della separazione avanzata dal convenuto è fondata e merita accoglimento.
Per consolidato orientamento della Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (cfr. Cass., Sez. I,
20/12/2021, n. 40795; Cass. 27/06/2006, n. 14840; Cass.
11/06/2005, n. 12383).
In particolare, anche l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta di regola sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che “non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale” (Cass. 16859/2015).
Grava, pertanto, sulla parte che richiede l'addebito della separazione l'onere di provare la condotta del coniuge e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi l'inidoneità dell'infedeltà a determinare l'intollerabilità della
5 convivenza, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire dell'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 3923/2018).
Ciò posto, nella presente fattispecie il convenuto ha fornito adeguata prova della sussistenza del nesso causale tra l'infedeltà della moglie e la crisi dell'unione matrimoniale attraverso sia la prova orale che documentale.
Quanto alla prova orale si riporta uno stralcio della testimonianza della figlia del convenuto, che all'udienza del 29.4.2025 Tes_1 ha dichiarato: “10) D.C.V. che il 29.7.2024 la Sig.ra ha lasciato Pt_1 la casa coniugale sita in Siena, Via Ciro Marzocchi n. 13, e si è trasferita presso un immobile condotto in locazione dal Sig.
[...]
: da quanto so io è vero, me lo ha riferito mio padre;
11) Per_1
D.C.V. che il Sig. è l'attuale compagno della Sig.ra Persona_1 Pt_1
me lo ha confermato lei stessa, durante la scorsa estate, a fine
[...] agosto la mi ha mandato un messaggio nel quale si scusava con Pt_1 me per il comportamento avuto negli anni e mi diceva che si era innamorata del sig. ; 23) D.C.V. che a fine giugno 2024, prima di Per_1 partire per la Grecia, la Sig.ra ha ammesso dinanzi al Sig. Parte_1
e agli anziani di congregazione dei Testimoni di Geova che CP_1 vi erano già stati scambi di effusioni con il Sig. : me lo ha Persona_1 confermato mio padre e alcuni testimoni della congregazione;
27)
D.C.V. che la Sig.ra atterrata due ore dopo il marito, senza Pt_1 neppure avvertirlo ha proseguito per IO UR andando a parlare con la propria famiglia, alla quale ha riferito di essersi innamorata di un'altra persona e di volersi separare dal marito: questo non lo sapevo fino a quando lo scorso agosto sono stata scesa in Calabria con mio padre e la circostanza mi è stata confermata da alcuni dei parenti della sig.ra 28) D.C.V. che delle intenzioni della Sig.ra di Pt_1 Parte_1 volersi separare e di voler andare a vivere con il Sig. era Persona_1
6 già stato messo a conoscenza un caro amico di famiglia, a cui, quando il 27 giugno 2024 egli aveva accompagnato il Sig. e la CP_1 moglie alla stazione per intraprendere il viaggio in Grecia, la Sig.ra
aveva confessato di essersi innamorata del Sig. Parte_1 [...]
e che non aveva alcuna intenzione di provare a salvare il Per_1 matrimonio: mi è stato riferito da mio padre;
30) D.C.V. che il 29 luglio
2024 la Sig.ra ha abbandonato la casa coniugale ed è Parte_1 andata ad abitare nell'abitazione appena presa in locazione dal Sig.
, insieme a quest'ultimo: so il giorno in cui è andata via Persona_1 perché me lo ha detto mio padre e poi sempre lui mi ha confermato che la moglie viveva nella stessa casa con lo . Per_1
Quanto dichiarato dalla teste risulta confermato dal contenuto del messaggio inviato dalla ricorrente alla teste stessa (doc. 5, fasc. convenuto) in cui testualmente si legge “Mi dispiace per i miei comportamenti con il tu babbo, per la decisione di interrompere il
Nostro matrimonio, dell'essermi innamorata di un'altra persona. Mai avrei voluto infliggergli una sofferenza tale… Sarà stata sicuramente colpa mia. Colpa Mia di non aver imposto che le cose si sistemassero quanto c era ancora tempo… Ma non pensavo che sarebbe entrato Per_1 nella mia vita così.”.
Per contro, la ricorrente non ha assolto al proprio onere probatorio, essendosi limitata ad affermare che in seguito al viaggio fatto assieme al marito in Grecia era andata a IO UR dai parenti per comunicare l'intenzione di separarsi, allegando genericamente che la situazione in
Grecia era stata difficile.
Inoltre, la ricorrente interrogata formalmente ha negato di avere una relazione extraconiugale con e di convivere con Persona_1 quest'ultimo, pur tuttavia le sue affermazioni in merito all'inesistenza del predetto rapporto si pongono in evidente contrasto con il contenuto
7 del messaggio sopra riportato, inviato dalla stessa alla figlia del convenuto.
4. La domanda avanzata dal convenuto di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per violazione dei doveri coniugali posto in essere dalla ricorrente è infondata.
Si premette che ai sensi dell'art. 473-bis c.p.c., articolo modificato ad opera del Correttivo Cartabia, D.lgs. n. 164/2024 e che si applica ex art. 7 comma I del predetto decreto ai procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023, è possibile richiedere il risarcimento del danno endofamiliare nell'ambito dello stesso procedimento di separazione.
Ciò detto, il convenuto a sostegno della richiesta risarcitoria ha richiamato quanto già dedotto ai fini della richiesta di addebito della separazione, adducendo che la violazione dell'obbligo di fedeltà gli ha generato un grave stato di turbamento.
A tal proposito occorre richiamare quanto espresso dalla Corte di
Cassazione secondo cui “L'addebito della separazione personale dei coniugi, di per sé considerato, non è fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., determinando, nel concorso delle altre circostanze previste dalla legge, solo il diritto del coniuge incolpevole al mantenimento, con la conseguenza che la risarcibilità di danni ulteriori è configurabile solo se i fatti che hanno dato luogo all'addebito integrano gli estremi dell'illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità espressa dalla norma indicata” (Cass.
16740/2020); ancora “la prova del nesso di causalità fra detta violazione ed il danno, che per essere a detto fine rilevante non può consistere nella sola sofferenza psichica causata dall'infedeltà e dalla percezione dell'offesa che ne deriva - obbiettivamente insita nella violazione dell'obbligo di fedeltà - di per sé non risarcibile costituendo pregiudizio derivante da violazione di legge ordinaria, ma deve
8 concretizzarsi nella compromissione di un interesse costituzionalmente protetto. Evenienza che può verificarsi in casi e contesti del tutto particolari, ove si dimostri che l'infedeltà, per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge (lesione che dovrà essere dimostrata anche sotto il profilo del nesso di causalità). Ovvero ove l'infedeltà per le sue modalità abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sé insita nella violazione dell'obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto” (Cass.
18853/20119) e che “la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale” (Cass. 6598/2019).
Per ottenere una tutela risarcitoria occorre, quindi, un quid pluris rispetto all'addebito della rottura dell'affectio coniugalis, integrato dalla prova a carico del danneggiato del nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e la lesione di diritti costituzionalmente garantiti, non essendo risarcibile la mera sofferenza derivante dall'infedeltà.
Pertanto, non avendo il convenuto dedotto né tanto meno allegato e provato nulla in proposito, la relativa domanda non può trovare accoglimento.
5. Infine, differentemente da quanto richiesto da entrambe le parti, alcunché può essere statuito in ordine al mantenimento personale dei coniugi in quanto ciascun coniuge non ha avanzato alcuna richiesta economica nei confronti dell'altro.
6. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 con applicazione dei parametri medi per le controversie di valore indeterminabile (scaglione inferiore), stante la prevalente soccombenza
9 di parte ricorrente, sono compensate per ½ e per la restante parte sono poste a suo carico.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- addebita la separazione, pronunciata con sentenza n. 113/2025 del
19.2.2025, a carico di;
Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda di assegnazione della casa familiare formulata da entrambe le parti;
- rigetta le ulteriori domande proposte dalle parti;
- condanna a rifondere a le spese di lite che Parte_1 CP_1 liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie,
IVA e CAP se per legge dichiarandole compensate per 1/2.
Così deciso in Siena, 14/11/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Michele Moggi)
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Michele Moggi Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Nell'odierna camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n. 2077/2024 R.G. promossa da
), rappresentata e difesa giusta Parte_1 C.F._1 procura allegata alla comparsa di nuovo difensore dall'Avv. Marco
Brasiliani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza De
Gasperi n. 50, Padova (PD)
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentato e difeso giusta CP_1 C.F._2 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv.
GI NÈ ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Viale
Alessandro Volta n. 34, Firenze
CONVENUTO
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
1 OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI:
: “In via principale: Parte_1
A) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati
B) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri
C) stabilire che la casa coniugale sita in Siena via Ciro Marzocchi in immobile concesso in locazione dal sig. venga Parte_2 assegnata al sig. coi relativi arredi CP_1
D) respingere la domanda di addebito formulata da controparte in quanto infondata
E) respingere la domanda risarcitoria avversaria in quanto inammissibile e comunque infondata
In via istruttoria: si oppone all'ammissione della prova orale svolta da controparte, atteso che i capitoli non ammessi risultano tutti generici, valutativi e inutili ai fini del decidere.
Con vittoria di spese di lite e competenze di avvocato, oltre iva, cpa e spese generali come per legge”;
“Nel merito: CP_1
a) assegnare la casa coniugale, con tutto quanto l'arreda, al Sig.
CP_1
b) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale essendo titolare di adeguati redditi propri;
c) in via riconvenzionale, addebitare la separazione, ex art. 151 c.c., alla Sig.ra per tutte le ragioni esposte in comparsa di Parte_1 costituzione e risposta, con ogni conseguente statuizione ex lege;
2 d) sempre in via riconvenzionale, condannare la Sig.ra al Parte_1 risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. a favore del Sig. CP_1 per l'inadempimento di doveri coniugali posto in essere dalla ricorrente, con liquidazione in via equitativa;
e) in ogni caso, con vittoria di compensi e spese legali ex D.M.
55/2014 e seguenti modifiche.
In via istruttoria, si chiede ammettersi prova per testi sui capitoli di prova formulati in comparsa di costituzione e risposta e non ammessi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 4.11.2024 ha domandando Parte_1 pronunciarsi la separazione personale dal coniuge con CP_1 assegnazione della casa familiare al marito.
A fondamento della domanda ha dedotto: - di aver contratto matrimonio civile con in data 17.05.2027 nel Comune di CP_1
MI (RC), trascritto nel Registro degli atti del predetto Comune per l'anno 2017, Parte II, Serie A, n. 7; - di aver lasciato l'abitazione familiare essendo venuta meno la comune materiale e spirituale di vita tra i coniugi, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Si è costituito che ha domandato pronunciarsi la CP_1 separazione personale dei coniugi con assegnazione della casa familiare al medesimo, chiedendo in via riconvenzionale l'addebito della separazione alla moglie e il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per l'inadempimento dei doveri coniugali da parte della ricorrente, da liquidarsi in via equitativa.
A sostegno della domanda di addebito ha dedotto che la moglie aveva intrapreso una relazione extraconiugale con che Persona_1 frequentava anche l'abitazione familiare facendo parte, come i coniugi, dei Testimoni di Geova. In particolare, ha precisato che: - la frequentazione iniziava nel febbraio 2024; - nel giugno 2024 il
3 convenuto, notando strani comportamenti della moglie nei confronti dello le chiedeva spiegazioni e la moglie dapprima negava ogni Per_1 tipo di coinvolgimento salvo poi ammettere l'avvenuto scambio di effusioni;
- i coniugi effettuavano un soggiorno in Grecia durante il quale la moglie si mostrava distaccata, tanto che i coniugi non terminavano il viaggio e dopo cinque giorni tornavano in Italia con due voli diversi;
- di ritorno dal viaggio, la moglie si recava a IO UR dalla propria famiglia riferendo di volersi separare dal marito e di essersi innamorata di un'altra persona;
- nei primi giorni di luglio la moglie chiedeva al marito di restare presso la casa familiare, negando di ver avere avuto rapporti con per poi abbondare Persona_1 definitivamente l'abitazione il 29.7.2024; - dopo aver lasciato la casa familiare la moglie ha riferito di essersi trasferita in altra abitazione da sola, pur essendo invece sempre presente la macchina del Per_1 sotto la predetta casa.
Pronunciata sentenza parziale sulla separazione e disposta la prosecuzione per l'espletamento dell'istruttoria orale, è stata fissata udienza di rimessione della causa al Collegio per la decisione al
13.11.2025 previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473-bid.28
c.p.c..
2. La domanda di entrambe le parti di assegnare la casa familiare al marito deve essere dichiarata inammissibile in assenza di figli minori o maggiori non economicamente autosufficienti. Infatti, è orientamento costante quello secondo cui l'assegnazione della casa familiare è inscindibilmente legata all'interesse dei figli, nel senso che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in assenza di figli o in presenza di figli
4 economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione (cfr. ex multis,
Cass. 25604/2018).
3. La domanda riconvenzionale di addebito della separazione avanzata dal convenuto è fondata e merita accoglimento.
Per consolidato orientamento della Suprema Corte, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza (cfr. Cass., Sez. I,
20/12/2021, n. 40795; Cass. 27/06/2006, n. 14840; Cass.
11/06/2005, n. 12383).
In particolare, anche l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è stata ritenuta di regola sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che “non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in presenza di un deterioramento dei rapporti già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza divenuta ormai meramente formale” (Cass. 16859/2015).
Grava, pertanto, sulla parte che richiede l'addebito della separazione l'onere di provare la condotta del coniuge e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre spetta a chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi l'inidoneità dell'infedeltà a determinare l'intollerabilità della
5 convivenza, fornire la prova delle circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire dell'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 3923/2018).
Ciò posto, nella presente fattispecie il convenuto ha fornito adeguata prova della sussistenza del nesso causale tra l'infedeltà della moglie e la crisi dell'unione matrimoniale attraverso sia la prova orale che documentale.
Quanto alla prova orale si riporta uno stralcio della testimonianza della figlia del convenuto, che all'udienza del 29.4.2025 Tes_1 ha dichiarato: “10) D.C.V. che il 29.7.2024 la Sig.ra ha lasciato Pt_1 la casa coniugale sita in Siena, Via Ciro Marzocchi n. 13, e si è trasferita presso un immobile condotto in locazione dal Sig.
[...]
: da quanto so io è vero, me lo ha riferito mio padre;
11) Per_1
D.C.V. che il Sig. è l'attuale compagno della Sig.ra Persona_1 Pt_1
me lo ha confermato lei stessa, durante la scorsa estate, a fine
[...] agosto la mi ha mandato un messaggio nel quale si scusava con Pt_1 me per il comportamento avuto negli anni e mi diceva che si era innamorata del sig. ; 23) D.C.V. che a fine giugno 2024, prima di Per_1 partire per la Grecia, la Sig.ra ha ammesso dinanzi al Sig. Parte_1
e agli anziani di congregazione dei Testimoni di Geova che CP_1 vi erano già stati scambi di effusioni con il Sig. : me lo ha Persona_1 confermato mio padre e alcuni testimoni della congregazione;
27)
D.C.V. che la Sig.ra atterrata due ore dopo il marito, senza Pt_1 neppure avvertirlo ha proseguito per IO UR andando a parlare con la propria famiglia, alla quale ha riferito di essersi innamorata di un'altra persona e di volersi separare dal marito: questo non lo sapevo fino a quando lo scorso agosto sono stata scesa in Calabria con mio padre e la circostanza mi è stata confermata da alcuni dei parenti della sig.ra 28) D.C.V. che delle intenzioni della Sig.ra di Pt_1 Parte_1 volersi separare e di voler andare a vivere con il Sig. era Persona_1
6 già stato messo a conoscenza un caro amico di famiglia, a cui, quando il 27 giugno 2024 egli aveva accompagnato il Sig. e la CP_1 moglie alla stazione per intraprendere il viaggio in Grecia, la Sig.ra
aveva confessato di essersi innamorata del Sig. Parte_1 [...]
e che non aveva alcuna intenzione di provare a salvare il Per_1 matrimonio: mi è stato riferito da mio padre;
30) D.C.V. che il 29 luglio
2024 la Sig.ra ha abbandonato la casa coniugale ed è Parte_1 andata ad abitare nell'abitazione appena presa in locazione dal Sig.
, insieme a quest'ultimo: so il giorno in cui è andata via Persona_1 perché me lo ha detto mio padre e poi sempre lui mi ha confermato che la moglie viveva nella stessa casa con lo . Per_1
Quanto dichiarato dalla teste risulta confermato dal contenuto del messaggio inviato dalla ricorrente alla teste stessa (doc. 5, fasc. convenuto) in cui testualmente si legge “Mi dispiace per i miei comportamenti con il tu babbo, per la decisione di interrompere il
Nostro matrimonio, dell'essermi innamorata di un'altra persona. Mai avrei voluto infliggergli una sofferenza tale… Sarà stata sicuramente colpa mia. Colpa Mia di non aver imposto che le cose si sistemassero quanto c era ancora tempo… Ma non pensavo che sarebbe entrato Per_1 nella mia vita così.”.
Per contro, la ricorrente non ha assolto al proprio onere probatorio, essendosi limitata ad affermare che in seguito al viaggio fatto assieme al marito in Grecia era andata a IO UR dai parenti per comunicare l'intenzione di separarsi, allegando genericamente che la situazione in
Grecia era stata difficile.
Inoltre, la ricorrente interrogata formalmente ha negato di avere una relazione extraconiugale con e di convivere con Persona_1 quest'ultimo, pur tuttavia le sue affermazioni in merito all'inesistenza del predetto rapporto si pongono in evidente contrasto con il contenuto
7 del messaggio sopra riportato, inviato dalla stessa alla figlia del convenuto.
4. La domanda avanzata dal convenuto di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per violazione dei doveri coniugali posto in essere dalla ricorrente è infondata.
Si premette che ai sensi dell'art. 473-bis c.p.c., articolo modificato ad opera del Correttivo Cartabia, D.lgs. n. 164/2024 e che si applica ex art. 7 comma I del predetto decreto ai procedimenti instaurati successivamente al 28.2.2023, è possibile richiedere il risarcimento del danno endofamiliare nell'ambito dello stesso procedimento di separazione.
Ciò detto, il convenuto a sostegno della richiesta risarcitoria ha richiamato quanto già dedotto ai fini della richiesta di addebito della separazione, adducendo che la violazione dell'obbligo di fedeltà gli ha generato un grave stato di turbamento.
A tal proposito occorre richiamare quanto espresso dalla Corte di
Cassazione secondo cui “L'addebito della separazione personale dei coniugi, di per sé considerato, non è fonte di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., determinando, nel concorso delle altre circostanze previste dalla legge, solo il diritto del coniuge incolpevole al mantenimento, con la conseguenza che la risarcibilità di danni ulteriori è configurabile solo se i fatti che hanno dato luogo all'addebito integrano gli estremi dell'illecito ipotizzato dalla clausola generale di responsabilità espressa dalla norma indicata” (Cass.
16740/2020); ancora “la prova del nesso di causalità fra detta violazione ed il danno, che per essere a detto fine rilevante non può consistere nella sola sofferenza psichica causata dall'infedeltà e dalla percezione dell'offesa che ne deriva - obbiettivamente insita nella violazione dell'obbligo di fedeltà - di per sé non risarcibile costituendo pregiudizio derivante da violazione di legge ordinaria, ma deve
8 concretizzarsi nella compromissione di un interesse costituzionalmente protetto. Evenienza che può verificarsi in casi e contesti del tutto particolari, ove si dimostri che l'infedeltà, per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge (lesione che dovrà essere dimostrata anche sotto il profilo del nesso di causalità). Ovvero ove l'infedeltà per le sue modalità abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sé insita nella violazione dell'obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto” (Cass.
18853/20119) e che “la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all'onore o alla dignità personale” (Cass. 6598/2019).
Per ottenere una tutela risarcitoria occorre, quindi, un quid pluris rispetto all'addebito della rottura dell'affectio coniugalis, integrato dalla prova a carico del danneggiato del nesso causale tra la violazione dei doveri coniugali e la lesione di diritti costituzionalmente garantiti, non essendo risarcibile la mera sofferenza derivante dall'infedeltà.
Pertanto, non avendo il convenuto dedotto né tanto meno allegato e provato nulla in proposito, la relativa domanda non può trovare accoglimento.
5. Infine, differentemente da quanto richiesto da entrambe le parti, alcunché può essere statuito in ordine al mantenimento personale dei coniugi in quanto ciascun coniuge non ha avanzato alcuna richiesta economica nei confronti dell'altro.
6. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 con applicazione dei parametri medi per le controversie di valore indeterminabile (scaglione inferiore), stante la prevalente soccombenza
9 di parte ricorrente, sono compensate per ½ e per la restante parte sono poste a suo carico.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- addebita la separazione, pronunciata con sentenza n. 113/2025 del
19.2.2025, a carico di;
Parte_1
- dichiara inammissibile la domanda di assegnazione della casa familiare formulata da entrambe le parti;
- rigetta le ulteriori domande proposte dalle parti;
- condanna a rifondere a le spese di lite che Parte_1 CP_1 liquida in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie,
IVA e CAP se per legge dichiarandole compensate per 1/2.
Così deciso in Siena, 14/11/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Michele Moggi)
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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