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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/03/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _______/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Riconoscimento nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha status vittime del dovere pronunciato la seguente
SENTENZA (con motivazione contestuale) Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4786/2022 R.G.
N. 4786/22 Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 14.03.2025, avente ad oggetto: “Riconoscimento status vittime del dovere”; CRONOLOGICO
e vertente N. _______________
tra
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. E. Tedeschi del Parte_1 N. _______________
Foro di Avellino in virtù di mandato allegato al ricorso, n. 020/2025 R.B
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Avellino,
Via Circumvallazione, n. 24; Discusso nel termine del 14.03.2025 con scambio di note
Ricorrente scritte art. 127 ter cpc e
, in persona del Ministro p.t., rappresentato Controparte_1
Deposito minuta e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, elettivamente
_________________ domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura in Salerno, Corso
Vittorio Emanuele, n. 58;
Resistente Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 4786/22 R.G. c/o pag. 1 Parte_1 Controparte_1
§§§
All'udienza di discussione del giorno 12.10.2021, le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 221, comma IV, della legge n. 77/2020 e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 12.07.2022, adiva Parte_1
il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, e chiedeva di accertare il diritto di esso ricorrente allo status di vittima del dovere o di soggetto ad esso equiparato e all'assegnazione dei benefici economici connessi, con condanna del al pagamento della speciale elargizione e al CP_1
pagamento dell'assegno vitalizio, oltre rivalutazione e interessi, con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al difensore antistatario.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio il resistente , il quale impugnava l'avversa domanda e ne CP_1
chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati e lo svolgimento di accertamenti tecnici, nel termine fissato del giorno 14.03.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è infondato e, pertanto, Parte_1
va rigettato.
Invero l'art. 1, comma 563, della legge n. 266/2005 (Legge finanziaria per il 2006), reca la seguente definizione di “vittime del dovere”: “Per
Giudizio n. 4786/22 R.G. c/o pag. 2 Parte_1 CP_1 CP_1 vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente inattività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
II successivo comma 564 della stessa legge individua poi i soggetti
“equiparati” alle vittime del dovere: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Il successivo comma 565, infine, demanda ad un successivo regolamento la disciplina dei termini e delle modalità di erogazione delle provvidenze spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti a queste equiparati ed ai familiari superstiti: “Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma primo, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti”.
Il regolamento in questionò è stato approvato con Dpr. n. 243/2006,
“Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della
Giudizio n. 4786/22 R.G. c/o pag. 3 Parte_1 CP_1 CP_1 progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”.
In particolare, l'odierno ricorrente in data 25.07.2008, durante il servizio di controllo del territorio mentre era in forza presso il Comando Legione
Carabinieri Toscana. Compagnia di Signa, subiva delle lesioni a seguito dell'urto violento della volante con altra autovettura, consistenti in
“Politrauma secondario a sinistro stradale inducente: trauma maxillo- facciale con frattura del pavimento dell'orbita e emoseno mascellare destro;
frattura scomposta del femore destro trattata chirurgicamente mediante osteosintesi;
trauma cranico con dimostrazione di esiti di piccolo focolaio emorragico temporo-mesiale sinistro e contusivo cortico-temporale omolaterale, determinanti emiparesi facio-brachio- crurale destra in attuale fase di recupero motorio;
lussazione dorsale 5A metacarpo-falangea della mano destra sottoposta a riduzione cruenta”
(cfr. documentazione allegata al fascicolo di parte ricorrente).
A seguito di tale evento il ricorrente fu insignito del distintivo Parte_1
d'onore per ferito in servizio e, con decreto n. 2881/12 in data
19.11.2012 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, fu determinata la concessione dell'equo indennizzo di 6a categoria della
Tabella A.
Dunque, ciò posto, va evidenziato che per il riconoscimento delle speciali elargizioni previste dalla normativa in materia di vittime del dovere non è sufficiente che l'evento lesivo sia connesso allo svolgimento di attività di istituto, ma è strettamente necessario che l'evento dipenda da rischi specificamente attinenti ad operazioni di polizia o ad attività di soccorso e che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso con le funzioni di istituto, insomma che l'evento lesivo dipenda da circostanze straordinarie (cfr. tra le altre,
Cass. n. 1404/2001; Cass. n. 10791/2017; Cass. n. 10792/2017; Cass. n.
29819/2022).
Giudizio n. 4786/22 R.G. c/o pag. 4 Parte_1 Controparte_1 Ebbene, nel caso di specie, la parte ricorrente, pur gravando sulla stessa il relativo onere secondo i generali principi sanciti dall'art. 2697 cod. civ., non ha fornito alcun elemento atto a dimostrare l'esistenza dei presupposti di legge per il godimento degli speciali benefici previsti dalla normativa richiamata in materia di vittime del dovere: in effetti, la parte ricorrente non solo non ha formulato alcuna istanza di prova orale volta a fornire la dimostrazione del suo assunto circa le circostanze straordinarie in cui è maturato l'evento lesivo (cioè l'infermità da cui la stessa è affetta), ma nemmeno ha allegato documentazione sufficiente a comprovare le suddette circostanze. E infatti, tale non può essere considerata la documentazione attestante il riconoscimento del distintivo d'onore per ferito in servizio e, poi, con decreto n. 2881/12 in data
19.11.2012 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, la concessione dell'equo indennizzo di 6a categoria della Tabella A: netta è, invero, la differenza, come è noto, tra la figura della “vittima del dovere”
e quella del “ferito (o deceduto) per causa di servizio”, giacché la prima contiene necessariamente un quid pluris rispetto alla seconda, altrimenti le due figure sarebbero sovrapposte, con la conseguenza che a tutti coloro che sono state riconosciute delle lesioni per causa di servizio dovrebbero essere riconosciute anche le speciali elargizioni previste per le vittime del dovere.
In proposito, è molto chiara la giurisprudenza consolidata anche dei giudici amministrativi, secondo i quali l'elemento determinante ai fini dell'individuazione della figura della “vittima del dovere” è la dipendenza dell'evento lesivo da un rischio specifico ed ulteriore rispetto a quello già di per sé connaturato al servizio istituzionale ordinariamente svolto: insomma il concetto di vittima del dovere presenta caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio e deve, quindi, essere tenuto distinto dal decesso o dall'infermità in o per causa di servizio (cfr, tra le altre, Cons. Stato n. 4042/2006; Cons. Stato n. 1404/2001; Cons.
Stato, parere n. 2526/2010; Tar Lazio n. 5089/2009).
Giudizio n. 4786/22 R.G. c/o pag. 5 Parte_1 Controparte_1 Pertanto, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato
e, quindi, va rigettato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 92, comma II, cod. proc. civ., per procedere all'integrale compensazione delle spese, tenuto conto del contrasto di giurisprudenza in materia;
invece, le spese di consulenza tecnica, già liquidate con separato decreto in data 14.05.2024, vanno poste definitivamente a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti del , con ricorso depositato
[...] Controparte_1
in data 12.07.2022 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara interamente compensate le spese di lite;
3) Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di Ctu, già liquidate con separato decreto in data 14.05.2024.
Così deciso in Salerno in data 14.03.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 4786/22 R.G. D c/o pag. 6 Pt_1 Controparte_1