CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 55/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1962/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Favara - Piazza Cavour 92026 Favara AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230022374049000 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1200/2025 depositato il 17/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte la Cartella meglio indicata in epigrafe portante una pretesa Tari anno 2017 del Comune di Favara (cfr. provvedimento impugnato in atti).
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento e della pretesa chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo in atti).
Si sono costituiti l'Agenzia delle entrate riscossione ed il Comune di Favara i quali hanno contro dedotto – ciascuno per quanto di rispettiva competenza – concludendo per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
Si è costituito nuovo difensore il quale ha versato in atti memoria insistendo (cfr. memoria in atti).
Il Comune ha versato in atti memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
1.- La pretesa in contestazione scaturisce dall'Avviso di accertamento Tari 2027 n. 7188 del 21 febbraio
2022 riferito a due immobili meglio descritti in atti (cfr. estremi catastali – fascicolo processuale).
Il Comune ha versato agli atti del giudizio documentazione dalla quale si evince la rituale notifica del provvedimento che non è stato impugnato (cfr. documentazione in atti).
La Cartella può essere impugnata soltanto per “vizi propri” (Cassazione, ordinanza n. 883/2022).
Il relativo ruolo è stato reso esecutivo in data 14 giugno 2023 (cfr. documentazione in atti).
2.- L'eventuale inagibilità/inutilizzabilità dei locali deve essere comunicata al Comune (cfr. artt. 60 e 64
Regolamento comunale) ed idoneamente provata da parte del contribuente (Cassazione, Ordinanza n.
18022 del 2013).
3.-L'Avviso di accertamento prodromico alla cartella qui in contestazione è stata notificata al Contribuente
a mezzo raccomandata a/r n. 20154720058 – 6 consegnata allo stesso in data 20 maggio 2022 (cfr. documentazione in atti).
- Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese di questo grado che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori di cui euro 250,00 in favore del Comune di Favara ed euro 250,00 in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione. Agrigento16 Ottobre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
GN NA
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 16/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
GENNARO IGNAZIO, Giudice monocratico in data 16/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1962/2024 depositato il 03/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Favara - Piazza Cavour 92026 Favara AG
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120230022374049000 TARI 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1200/2025 depositato il 17/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente Ricorrente_1 ha impugnato dinnanzi a questa Corte la Cartella meglio indicata in epigrafe portante una pretesa Tari anno 2017 del Comune di Favara (cfr. provvedimento impugnato in atti).
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento e della pretesa chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – l'annullamento (cfr. ricorso introduttivo in atti).
Si sono costituiti l'Agenzia delle entrate riscossione ed il Comune di Favara i quali hanno contro dedotto – ciascuno per quanto di rispettiva competenza – concludendo per il rigetto (cfr. controdeduzioni in atti).
Si è costituito nuovo difensore il quale ha versato in atti memoria insistendo (cfr. memoria in atti).
Il Comune ha versato in atti memoria insistendo.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Giudice nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
1.- La pretesa in contestazione scaturisce dall'Avviso di accertamento Tari 2027 n. 7188 del 21 febbraio
2022 riferito a due immobili meglio descritti in atti (cfr. estremi catastali – fascicolo processuale).
Il Comune ha versato agli atti del giudizio documentazione dalla quale si evince la rituale notifica del provvedimento che non è stato impugnato (cfr. documentazione in atti).
La Cartella può essere impugnata soltanto per “vizi propri” (Cassazione, ordinanza n. 883/2022).
Il relativo ruolo è stato reso esecutivo in data 14 giugno 2023 (cfr. documentazione in atti).
2.- L'eventuale inagibilità/inutilizzabilità dei locali deve essere comunicata al Comune (cfr. artt. 60 e 64
Regolamento comunale) ed idoneamente provata da parte del contribuente (Cassazione, Ordinanza n.
18022 del 2013).
3.-L'Avviso di accertamento prodromico alla cartella qui in contestazione è stata notificata al Contribuente
a mezzo raccomandata a/r n. 20154720058 – 6 consegnata allo stesso in data 20 maggio 2022 (cfr. documentazione in atti).
- Per le argomentazioni che precedono il ricorso non è fondato e va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alle spese di questo grado che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori di cui euro 250,00 in favore del Comune di Favara ed euro 250,00 in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione. Agrigento16 Ottobre 2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
GN NA