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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/11/2025, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 590/2024 R.G.
PROMOSSA DA
Parte_1 Parte_2
, ), con
[...] Parte_3 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. BIOCCA GAETANO;
NEI CONFRONTI DI
); Controparte_1 P.IVA_2
; Controparte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GORI STEFANO;
CP_3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto n. 3604/2021, il Tribunale di Bologna, accogliendo il ricorso presentato da quale procuratrice di Parte_1 Parte_2 mandataria di ingiungeva a Parte_3 Controparte_1 il pagamento di € 1.858.037,84 ed ai suoi fideiussori, e Parte_4 Controparte_2 il pagamento, in solido con tale società, degli importi garantiti con le fideiussioni in atti.
*
Con sentenza n. 1951/2023, pubblicata in data 5.10.2023, il Tribunale di Bologna, decidendo nel contradditorio delle parti, revocava il decreto ingiuntivo nei confronti degli opponenti e Controparte_1 Controparte_2
*
Avverso tale sentenza interponeva appello la soccombente parte opposta, insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conseguente condanna di Controparte_1
e di in solido.
[...] Controparte_2
*
Costituendosi con unico atto, resistevano e Controparte_1 Controparte_1
Controparte_2
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 3.10.2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Va, anzitutto, richiamata la motivazione con la quale il primo giudice ha accolto l'opposizione, come segue:
<risulta… accoglibile l'eccezione di mancanza prova del credito monitoriamente< i>
azionato, non essendo a tale fine sufficienti la dichiarazione ex art. 50 TUB, le aperture di credito nonché le fideiussioni allegate in atti, in mancanza di produzione degli estratti conto volti a comprovare il quantum del preteso saldo debitore. Non può essere ritenuta non in colpa (ai fini fella concessione della richiesta rimessione in termini) parte opposta per non avere tempestivamente (ma neppure tardivamente) prodotto tale documentazione in quanto in alcuna norma era prevista, in base alla normativa emergenziale ratione temporis vigente, la comunicazione del verbale dell'udienza svolta (in data 29.9.22) telematicamente (anzi espressamente prevedendo il contrario sul punto – v. parte terza par.
6- il protocollo di intesa sulle udienze civili redatto sin dal 2020 dal Tribunale di
Bologna unitamente al C.O.A. di Bologna, in relazione alla predetta normativa emergenziale) e non essendosi parte opposta resa parte diligente nel consultare le risultanze del pct neppure a distanza di un mese e più dal (tempestivo) deposito del verbale>.
2) Con il proposto gravame si contesta, ampiamente e specificatamente argomentando, come erroneamente il primo giudice abbia ritenuto che l'ordinanza emessa a seguito dell'udienza cartolare del 29 settembre 2022 non dovesse essere comunicata alle parti, in considerazione delle previsioni del protocollo di intesa, datato 7.5.2020, tra Tribunale
Ordinario di Bologna, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ed Ordine degli Avvocati di Bologna, secondo il quale i verbali delle udienze cartolari non avrebbero dovuto essere oggetto di autonoma comunicazione da parte della Cancelleria, in quanto sarebbero stati gestito dalla Cancelleria tradizionale>.
3)Il motivo è fondato e va accolto, posto che I provvedimenti pronunciati in sede di udienza a trattazione scritta o "cartolare", prevista dall'art. 83, commi 6 e 7, lett. h, d.l. n.
18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, come modif. dal d.l. n. 28 del 2020, e oggi costituente mezzo di trattazione ordinario dopo l'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c., devono intendersi emessi fuori udienza, con la conseguenza che la conoscenza di essi può avvenire soltanto all'esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi dell'art.
176, comma 2, c.p.c., non potendosi applicare la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti adottati in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi>
(cfr. Cass. n. 13735/2023)
4)Non rilevano, invero, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, le previsioni del suindicato protocollo, fondato su una volontà di reciproca e massima collaborazione, avente natura non vincolante e non potendo incidere, quando non venga spontaneamente rispettato, sulle previsioni normative (cfr. Cass. n. 29184/2023). 5)A fronte del riconoscimento dell'intervenuta lesione del principio del contradditorio, deve riconoscersi la nullità dell'impugnata sentenza e non ricorrendo un'ipotesi di remissione al primo giudice, la causa deve essere decisa dal collegio
6)Va, anzitutto, ritenuta ammissibile la produzione degli estratti conto, già trasmessi con l'iscrizione a ruolo dell'appello, confermativi dei saldi, indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo e documentati con attestazioni ex art. 50 TUB per l'importo complessivo di €
1.858.037,84.
7)Deve, indi, evidenziarsi come parte appellata non abbia riproposto le argomentazioni di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, che pertanto devono intendersi rinunciate ex art. 346 cpc.
8)Non resta, a questo punto, che evidenziarsi come dagli atti risulti specificatamente:
-che il saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 0083300003164/68 era di €
701.420,07;
-che il saldo debitore dell'ulteriore rapporto di conto corrente era di € 1.156.617,77;
-che per l'apertura di credito di credito relativa al primo era stata prestata dall' una CP_2 fideiussione specifica fino all'importo di € 2.000.000, sicchè può essere pronunciata la sua condanna in solido con la correntista al pagamento del suindicato saldo, oltre interessi contrattuali dal 28.11.2018 (data dell'attestazione ex art. 50 TUB);
-che questi aveva inoltre rilasciato una fideiussione omnibus fino all'importo di € 650.000, sicchè la sua condanna in solido con la correntista va pronunciata anche per tale importo in relazione al secondo conto corrente, il cui saldo era maggiore dell'importo garantito.
9)Su quest'ultimo importo gli interessi decorrono per l dal 9.12.2021, data della CP_2 notifica nei suoi confronti dell'opposto decreto ingiuntivo, integrante atto di messa in mora in relazione a quanto dovuto, in forza della fideiussione omnibus.
10)Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 590/2024 R.G., in accoglimento dell'appello, condanna al pagamento, Controparte_1 in favore di di € 1.858.037,84 oltre interessi contrattuali dal Pt_3 Parte_3
28.11.2018, di cui € 650.000 oltre interessi legali dal 9.12.2021 ed € 701.420,07 oltre interessi contrattuali dal 28.11.2018, in solido con Controparte_2
Condanna e in solido alla Controparte_1 Controparte_2 refusione, in favore dell'appellante, delle spese di lite, liquidate in € 25.000 per il primo grado ed in €22.000 per il secondo grado, oltre spese di notifica e di contributo unificato, rimborso spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 23.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 590/2024 R.G.
PROMOSSA DA
Parte_1 Parte_2
, ), con
[...] Parte_3 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. BIOCCA GAETANO;
NEI CONFRONTI DI
); Controparte_1 P.IVA_2
; Controparte_2 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GORI STEFANO;
CP_3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto n. 3604/2021, il Tribunale di Bologna, accogliendo il ricorso presentato da quale procuratrice di Parte_1 Parte_2 mandataria di ingiungeva a Parte_3 Controparte_1 il pagamento di € 1.858.037,84 ed ai suoi fideiussori, e Parte_4 Controparte_2 il pagamento, in solido con tale società, degli importi garantiti con le fideiussioni in atti.
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Con sentenza n. 1951/2023, pubblicata in data 5.10.2023, il Tribunale di Bologna, decidendo nel contradditorio delle parti, revocava il decreto ingiuntivo nei confronti degli opponenti e Controparte_1 Controparte_2
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Avverso tale sentenza interponeva appello la soccombente parte opposta, insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conseguente condanna di Controparte_1
e di in solido.
[...] Controparte_2
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Costituendosi con unico atto, resistevano e Controparte_1 Controparte_1
Controparte_2
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Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 3.10.2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Va, anzitutto, richiamata la motivazione con la quale il primo giudice ha accolto l'opposizione, come segue:
<risulta… accoglibile l'eccezione di mancanza prova del credito monitoriamente< i>
azionato, non essendo a tale fine sufficienti la dichiarazione ex art. 50 TUB, le aperture di credito nonché le fideiussioni allegate in atti, in mancanza di produzione degli estratti conto volti a comprovare il quantum del preteso saldo debitore. Non può essere ritenuta non in colpa (ai fini fella concessione della richiesta rimessione in termini) parte opposta per non avere tempestivamente (ma neppure tardivamente) prodotto tale documentazione in quanto in alcuna norma era prevista, in base alla normativa emergenziale ratione temporis vigente, la comunicazione del verbale dell'udienza svolta (in data 29.9.22) telematicamente (anzi espressamente prevedendo il contrario sul punto – v. parte terza par.
6- il protocollo di intesa sulle udienze civili redatto sin dal 2020 dal Tribunale di
Bologna unitamente al C.O.A. di Bologna, in relazione alla predetta normativa emergenziale) e non essendosi parte opposta resa parte diligente nel consultare le risultanze del pct neppure a distanza di un mese e più dal (tempestivo) deposito del verbale>.
2) Con il proposto gravame si contesta, ampiamente e specificatamente argomentando, come erroneamente il primo giudice abbia ritenuto che l'ordinanza emessa a seguito dell'udienza cartolare del 29 settembre 2022 non dovesse essere comunicata alle parti, in considerazione delle previsioni del protocollo di intesa, datato 7.5.2020, tra Tribunale
Ordinario di Bologna, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna ed Ordine degli Avvocati di Bologna, secondo il quale i verbali delle udienze cartolari non avrebbero dovuto essere oggetto di autonoma comunicazione da parte della Cancelleria, in quanto sarebbero stati gestito dalla Cancelleria tradizionale>.
3)Il motivo è fondato e va accolto, posto che I provvedimenti pronunciati in sede di udienza a trattazione scritta o "cartolare", prevista dall'art. 83, commi 6 e 7, lett. h, d.l. n.
18 del 2020, conv. dalla l. n. 27 del 2020, come modif. dal d.l. n. 28 del 2020, e oggi costituente mezzo di trattazione ordinario dopo l'introduzione dell'art. 127-ter c.p.c., devono intendersi emessi fuori udienza, con la conseguenza che la conoscenza di essi può avvenire soltanto all'esito della comunicazione di cancelleria, realizzata ai sensi dell'art.
176, comma 2, c.p.c., non potendosi applicare la presunzione legale di conoscenza dei provvedimenti adottati in udienza in capo ai soggetti presenti o che dovevano comparirvi>
(cfr. Cass. n. 13735/2023)
4)Non rilevano, invero, al contrario di quanto ritenuto dal primo giudice, le previsioni del suindicato protocollo, fondato su una volontà di reciproca e massima collaborazione, avente natura non vincolante e non potendo incidere, quando non venga spontaneamente rispettato, sulle previsioni normative (cfr. Cass. n. 29184/2023). 5)A fronte del riconoscimento dell'intervenuta lesione del principio del contradditorio, deve riconoscersi la nullità dell'impugnata sentenza e non ricorrendo un'ipotesi di remissione al primo giudice, la causa deve essere decisa dal collegio
6)Va, anzitutto, ritenuta ammissibile la produzione degli estratti conto, già trasmessi con l'iscrizione a ruolo dell'appello, confermativi dei saldi, indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo e documentati con attestazioni ex art. 50 TUB per l'importo complessivo di €
1.858.037,84.
7)Deve, indi, evidenziarsi come parte appellata non abbia riproposto le argomentazioni di cui all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, che pertanto devono intendersi rinunciate ex art. 346 cpc.
8)Non resta, a questo punto, che evidenziarsi come dagli atti risulti specificatamente:
-che il saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 0083300003164/68 era di €
701.420,07;
-che il saldo debitore dell'ulteriore rapporto di conto corrente era di € 1.156.617,77;
-che per l'apertura di credito di credito relativa al primo era stata prestata dall' una CP_2 fideiussione specifica fino all'importo di € 2.000.000, sicchè può essere pronunciata la sua condanna in solido con la correntista al pagamento del suindicato saldo, oltre interessi contrattuali dal 28.11.2018 (data dell'attestazione ex art. 50 TUB);
-che questi aveva inoltre rilasciato una fideiussione omnibus fino all'importo di € 650.000, sicchè la sua condanna in solido con la correntista va pronunciata anche per tale importo in relazione al secondo conto corrente, il cui saldo era maggiore dell'importo garantito.
9)Su quest'ultimo importo gli interessi decorrono per l dal 9.12.2021, data della CP_2 notifica nei suoi confronti dell'opposto decreto ingiuntivo, integrante atto di messa in mora in relazione a quanto dovuto, in forza della fideiussione omnibus.
10)Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 590/2024 R.G., in accoglimento dell'appello, condanna al pagamento, Controparte_1 in favore di di € 1.858.037,84 oltre interessi contrattuali dal Pt_3 Parte_3
28.11.2018, di cui € 650.000 oltre interessi legali dal 9.12.2021 ed € 701.420,07 oltre interessi contrattuali dal 28.11.2018, in solido con Controparte_2
Condanna e in solido alla Controparte_1 Controparte_2 refusione, in favore dell'appellante, delle spese di lite, liquidate in € 25.000 per il primo grado ed in €22.000 per il secondo grado, oltre spese di notifica e di contributo unificato, rimborso spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 23.10.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina