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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/05/2025, n. 2800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2800 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione V La Corte di Appello di Roma, così composta: dott.ssa Maria Grazia Serafin Presidente dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliere rel. dott.ssa Maria Rosaria Budetta Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado, iscritta al numero 7045 del ruolo generale degli affari contenziosi del 2019 e vertente TRA
Parte_1
(Avv. Luca Crippa) PARTE APPELLANTE E
Controparte_1
(rappresentata e difesa da se stessa ex art. 86 c.p.c. )
PARTE APPELLATA
Controparte_2
(Avv. Marco Vincenti)
PARTE APPELLATA FATTO E DIRITTO Le parti non hanno depositato le note di trattazione scritta per l'udienza del 10.4.2025 e la causa è stata rinviata, ex art. 309 c.p.c., al giorno 24.4.2025.
A detta udienza le parti non hanno depositato le note di trattazione scritta.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi normativa di cui all'articolo 181 c.p.c., cui fa rinvio il citato articolo 309, secondo cui “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata al ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. Alla stregua del disposto normativo detto, della rituale comunicazione del rinvio all'odierna udienza, va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo ed altresì dichiarata la estinzione del processo. Le spese, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., devono ritenersi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
pone le spese come anticipate a carico di ciascuna parte. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 Il Consigliere est. IL Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Maria Grazia Serafin
Parte_1
(Avv. Luca Crippa) PARTE APPELLANTE E
Controparte_1
(rappresentata e difesa da se stessa ex art. 86 c.p.c. )
PARTE APPELLATA
Controparte_2
(Avv. Marco Vincenti)
PARTE APPELLATA FATTO E DIRITTO Le parti non hanno depositato le note di trattazione scritta per l'udienza del 10.4.2025 e la causa è stata rinviata, ex art. 309 c.p.c., al giorno 24.4.2025.
A detta udienza le parti non hanno depositato le note di trattazione scritta.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi normativa di cui all'articolo 181 c.p.c., cui fa rinvio il citato articolo 309, secondo cui “Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata al ruolo e dichiara l'estinzione del processo”. Alla stregua del disposto normativo detto, della rituale comunicazione del rinvio all'odierna udienza, va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo ed altresì dichiarata la estinzione del processo. Le spese, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., devono ritenersi a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, così provvede: ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
pone le spese come anticipate a carico di ciascuna parte. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 Il Consigliere est. IL Presidente Dott.ssa Fiorella Gozzer Dott.ssa Maria Grazia Serafin