CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 53/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BIANCHI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 99/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - TO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320240004201043000 IVA-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SS di TO e dell'Agenzia delle Entrate di TO per l'annullamento della cartella di pagamento in epigrafe indicata, relativa somme iscritte a ruolo per recupero credito di imposta anno 2016, a seguito della notificazione dell'atto di recupero n. TD5CRO100073/2023, in data 22.11.2023.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notificazione del presupposto atto di recupero del credito, per intervenuta decadenza dal potere di accertamento e per difetto di motivazione.
Ha così concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di TO che relativamente all'eccezione di omessa notificazione dell'atto di recupero del credito presupposto ha dedotto che la controparte aveva già impugnato avanti questa Corte di Giustizia Tributaria l'atto di recupero n. TD5CRO100073, con ricorso avente RGR
190/2024, eccependo la decadenza dal potere accertativo dell'Ufficio (erroneamente qualificata come prescrizione).
La tempestiva impugnazione dell'atto di recupero n. TD5CRO100073, prodromico alla cartella oggi impugnata, sconfessava l'eccezione sulla sua omessa notifica.
Riguardo poi la “maturata decadenza” dal potere accertativo, l'Ufficio ha dedotto che detta domanda (oltre che infondata) era inammissibile e improponibile per carenza di interesse ad agire, essendo stata già promossa dall'odierno ricorrente impugnando l'atto di recupero TD5CRO100073.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Ed invero, l'ADE ha fornito prova in giudizio del fatto che l'atto di recupero credito presupposto è stato ritualmente notificato e l'eccezione di decadenza riferita alla cartella, in tali condizioni, si appalesa infondata, poichè riferibile alla iscrizione a ruolo ed alla notificazione della cartella.
Non sussiste poi alcun difetto di motivazione poiché la cartella fa riferimento ad atto presupposto regolarmente notificato al ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di TO, II Sezione, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di TO convenuta, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge se dovuti.
TO, 13.1.2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BIANCHI GIANCARLO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 99/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - TO
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320240004201043000 IVA-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate SS di TO e dell'Agenzia delle Entrate di TO per l'annullamento della cartella di pagamento in epigrafe indicata, relativa somme iscritte a ruolo per recupero credito di imposta anno 2016, a seguito della notificazione dell'atto di recupero n. TD5CRO100073/2023, in data 22.11.2023.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato per omessa notificazione del presupposto atto di recupero del credito, per intervenuta decadenza dal potere di accertamento e per difetto di motivazione.
Ha così concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di TO che relativamente all'eccezione di omessa notificazione dell'atto di recupero del credito presupposto ha dedotto che la controparte aveva già impugnato avanti questa Corte di Giustizia Tributaria l'atto di recupero n. TD5CRO100073, con ricorso avente RGR
190/2024, eccependo la decadenza dal potere accertativo dell'Ufficio (erroneamente qualificata come prescrizione).
La tempestiva impugnazione dell'atto di recupero n. TD5CRO100073, prodromico alla cartella oggi impugnata, sconfessava l'eccezione sulla sua omessa notifica.
Riguardo poi la “maturata decadenza” dal potere accertativo, l'Ufficio ha dedotto che detta domanda (oltre che infondata) era inammissibile e improponibile per carenza di interesse ad agire, essendo stata già promossa dall'odierno ricorrente impugnando l'atto di recupero TD5CRO100073.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato.
Ed invero, l'ADE ha fornito prova in giudizio del fatto che l'atto di recupero credito presupposto è stato ritualmente notificato e l'eccezione di decadenza riferita alla cartella, in tali condizioni, si appalesa infondata, poichè riferibile alla iscrizione a ruolo ed alla notificazione della cartella.
Non sussiste poi alcun difetto di motivazione poiché la cartella fa riferimento ad atto presupposto regolarmente notificato al ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di TO, II Sezione, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate di TO convenuta, liquidate in euro 1.000, oltre accessori di legge se dovuti.
TO, 13.1.2026