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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/04/2025, n. 5180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5180 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al RG n. 8399 dell'anno 2024, vertente t r a
- , nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Mongardini, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
- nata il [...] in [...] Controparte_1
( , residente in [...], interno: 12; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE Nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUIONI: all'udienza del 18.03.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisone
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: Parte_1 aveva contratto matrimonio con la signora in Roma, in data Controparte_1
10.06.1984 (trascritto nei registri di stato civile del Comune di Roma, anno 1984, atto n. 00583, p. 2, s. A02), dalla cui unione nasceva il figlio in data Per_1
06.03.1990, oggi maggiorenne ed economicamente indipendente;
venuta meno l'affectio coniugalis e constatata l'impossibilità di ricostituire tale unione, con sentenza n. 8266/1997 il Tribunale di Roma pronunciava la separazione personale dei coniugi disponendo l'affido condiviso del figlio collocandolo presso la Per_1 madre alla quale assegnava la casa coniugale sita in Roma, Via di Val Favara n. 99, disponeva un contributo paterno per il mantenimento del figlio di lire 500.000 mensili.
Tanto premesso, decorsi i termini di legge, parte ricorrente chiedeva venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca del contributo per il mantenimento del figlio stante la sua raggiunta autosufficienza economica e infine la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla moglie.
Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace per l'intero giudizio. All'udienza del 18.03.2025 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica alla parte resistente rimasta contumace, letti gli atti e la documentazione depositata, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, riservava al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status divorzile, nonché sulle ulteriori domande formulate da parte ricorrente riguardanti la revoca del contributo per il mantenimento del figlio nonché la revoca dell'assegnazione della casa Per_1 familiare.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi.
Status divorzile
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in quanto, dalle dichiarazioni di parte ricorrente e dalla documentazione prodotta, in assenza della controparte rimasta contumace, è effettivamente emerso che i coniugi vivono ininterrottamente separati a decorrere dalla sentenza di separazione n. 8266/1997 del Tribunale di Roma, e che da tale epoca non vi è stata ripresa della convivenza coniugale. Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, così come modificato dalla legge n. 55/2015, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Mantenimento in favore del figlio Per_1
Le parti sono genitori di (35 anni) il quale, come emerso dagli atti e dalle Per_1 dichiarazioni di parte ricorrente, ha raggiunto la propria autosufficienza economica lavorando da tempo come tecnico radiologo presso l'ospedale Bellinzona in Svizzera, dove si è trasferito e ha costituito un proprio nucleo familiare (come dedotto in atti).
Il Collegio, dato atto della maturata professionalità acquisita dal ragazzo e della constatata e non contestata sua raggiunta autosufficienza economica, rilevato che ha da tempo lasciato la casa familiare trasferendosi in Svizzera e Per_1 costituendo un nuovo nucleo familiare, diventando padre di due figli, dichiara cessato l'obbligo del padre di corrispondere alla madre il contributo per il mantenimento del figlio, a decorrere dal mese successivo al deposito del ricorso.
La casa familiare
Quanto alla domanda di parte ricorrente di provvedere alla revoca della assegnazione della casa coniugale alla signora la stessa deve essere CP_1 accolta.
Per pacifica giurisprudenza, in assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autonomi e conviventi con i genitori, il Giudice non può adottare alcun provvedimento di assegnazione, in quanto quest'ultimo è finalizzato unicamente a tutelare, sotto diversi aspetti, il regolare svolgimento della vita quotidiana della prole. Difatti, nel caso di cui ci si occupa il figlio si è allontanato da tempo dalla Per_1 casa familiare che è rimasta in uso a parte resistente rimasta contumace, trasferendosi in Svizzera ove svolge la propria attività lavorativa. Sulla scorta delle sopra descritte considerazioni, il godimento dell'immobile dovrà essere regolato unicamente dalle norme che discendono dal titolo giuridico su cui esso si fonda.
Sul tema, Cass. civ. Sez. I, sent. n. 6979 del 22.03.2007 si è espressa nella maniera seguente: “Se, infatti, il previgente art. 155 c.c. e il vigente art. 155 quater cod. civ. in tema di separazione, e l'art. 6 della Legge sul Divorzio, subordinano
l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi, il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare - sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi - appare giuridicamente irrilevante, non facendovi dette norme alcun riferimento. Ne consegue che, in difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento”.
Spese di giudizio Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma, in data
10.06.1984 tra , nato a [...] il [...] Parte_1
( ), e , nata il [...] in [...] C.F._1 Controparte_1
(NA) ( , contratto in Civitavecchia (RM) in data 23/10/1999; C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza (anno 1984, atto n. 00583, p. 2, s. A02);
- dichiara cessato l'obbligo gravante sul sig. di corrispondere alla sig.ra Parte_1 il contributo per il mantenimento del figlio , maggiorenne ed CP_1 Per_1 economicamente autosufficiente, a far data dal deposito del ricorso;
- revoca l'assegnazione della casa familiare sita in Roma, Via di Val Favara n. 99 alla signora CP_1
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al RG n. 8399 dell'anno 2024, vertente t r a
- , nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Mongardini, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
- nata il [...] in [...] Controparte_1
( , residente in [...], interno: 12; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE Nonché con l'intervento del Pubblico Ministero;
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio. CONCLUIONI: all'udienza del 18.03.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisone
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, il sig. adiva questo Tribunale esponendo che: Parte_1 aveva contratto matrimonio con la signora in Roma, in data Controparte_1
10.06.1984 (trascritto nei registri di stato civile del Comune di Roma, anno 1984, atto n. 00583, p. 2, s. A02), dalla cui unione nasceva il figlio in data Per_1
06.03.1990, oggi maggiorenne ed economicamente indipendente;
venuta meno l'affectio coniugalis e constatata l'impossibilità di ricostituire tale unione, con sentenza n. 8266/1997 il Tribunale di Roma pronunciava la separazione personale dei coniugi disponendo l'affido condiviso del figlio collocandolo presso la Per_1 madre alla quale assegnava la casa coniugale sita in Roma, Via di Val Favara n. 99, disponeva un contributo paterno per il mantenimento del figlio di lire 500.000 mensili.
Tanto premesso, decorsi i termini di legge, parte ricorrente chiedeva venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca del contributo per il mantenimento del figlio stante la sua raggiunta autosufficienza economica e infine la revoca dell'assegnazione della casa familiare alla moglie.
Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace per l'intero giudizio. All'udienza del 18.03.2025 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica alla parte resistente rimasta contumace, letti gli atti e la documentazione depositata, ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, riservava al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sullo status divorzile, nonché sulle ulteriori domande formulate da parte ricorrente riguardanti la revoca del contributo per il mantenimento del figlio nonché la revoca dell'assegnazione della casa Per_1 familiare.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi.
Status divorzile
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta, in quanto, dalle dichiarazioni di parte ricorrente e dalla documentazione prodotta, in assenza della controparte rimasta contumace, è effettivamente emerso che i coniugi vivono ininterrottamente separati a decorrere dalla sentenza di separazione n. 8266/1997 del Tribunale di Roma, e che da tale epoca non vi è stata ripresa della convivenza coniugale. Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, così come modificato dalla legge n. 55/2015, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Mantenimento in favore del figlio Per_1
Le parti sono genitori di (35 anni) il quale, come emerso dagli atti e dalle Per_1 dichiarazioni di parte ricorrente, ha raggiunto la propria autosufficienza economica lavorando da tempo come tecnico radiologo presso l'ospedale Bellinzona in Svizzera, dove si è trasferito e ha costituito un proprio nucleo familiare (come dedotto in atti).
Il Collegio, dato atto della maturata professionalità acquisita dal ragazzo e della constatata e non contestata sua raggiunta autosufficienza economica, rilevato che ha da tempo lasciato la casa familiare trasferendosi in Svizzera e Per_1 costituendo un nuovo nucleo familiare, diventando padre di due figli, dichiara cessato l'obbligo del padre di corrispondere alla madre il contributo per il mantenimento del figlio, a decorrere dal mese successivo al deposito del ricorso.
La casa familiare
Quanto alla domanda di parte ricorrente di provvedere alla revoca della assegnazione della casa coniugale alla signora la stessa deve essere CP_1 accolta.
Per pacifica giurisprudenza, in assenza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autonomi e conviventi con i genitori, il Giudice non può adottare alcun provvedimento di assegnazione, in quanto quest'ultimo è finalizzato unicamente a tutelare, sotto diversi aspetti, il regolare svolgimento della vita quotidiana della prole. Difatti, nel caso di cui ci si occupa il figlio si è allontanato da tempo dalla Per_1 casa familiare che è rimasta in uso a parte resistente rimasta contumace, trasferendosi in Svizzera ove svolge la propria attività lavorativa. Sulla scorta delle sopra descritte considerazioni, il godimento dell'immobile dovrà essere regolato unicamente dalle norme che discendono dal titolo giuridico su cui esso si fonda.
Sul tema, Cass. civ. Sez. I, sent. n. 6979 del 22.03.2007 si è espressa nella maniera seguente: “Se, infatti, il previgente art. 155 c.c. e il vigente art. 155 quater cod. civ. in tema di separazione, e l'art. 6 della Legge sul Divorzio, subordinano
l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi, il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare - sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi - appare giuridicamente irrilevante, non facendovi dette norme alcun riferimento. Ne consegue che, in difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva ad un solo coniuge, il giudice non potrà adottare con la sentenza di separazione un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento”.
Spese di giudizio Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma, in data
10.06.1984 tra , nato a [...] il [...] Parte_1
( ), e , nata il [...] in [...] C.F._1 Controparte_1
(NA) ( , contratto in Civitavecchia (RM) in data 23/10/1999; C.F._2
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della sentenza (anno 1984, atto n. 00583, p. 2, s. A02);
- dichiara cessato l'obbligo gravante sul sig. di corrispondere alla sig.ra Parte_1 il contributo per il mantenimento del figlio , maggiorenne ed CP_1 Per_1 economicamente autosufficiente, a far data dal deposito del ricorso;
- revoca l'assegnazione della casa familiare sita in Roma, Via di Val Favara n. 99 alla signora CP_1
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente dr.ssa Filomena Albano dr.ssa Marta Ienzi