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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/02/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2046/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, per la riforma della sentenza n.
1024/2022, pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 09/05/2022, non notificata, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1
virtù di procura allegata all'atto di citazione di primo grado, dall'Avv.
Massimo Venditto (CF. ); CodiceFiscale_2
APPELLANTE
E
(C.F. ), quale RT P.IVA_1
subentrante a titolo universale nei rapporti di Controparte_2
, incorporante di , e
[...] Controparte_3 Controparte_4 , ai sensi dell'art. 1 del Decreto-legge 22 Ottobre Controparte_5
2016, convertito in Legge 225/2016 del 1° dicembre 2016, rappresentata e difesa, come da procura agli atti, dall'Avv. Paolo
Galluccio (C.F. ); C.F._3
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(C.F ), in persona del Controparte_6 P.IVA_2
Sindaco p.t., rappresentato e difeso, per procura allegata alla comparsa di costituzione, nonché in virtù di Deliberazione di G. M. n. 232 del
09.06.2022, dall'Avv. Francesco Nappo (C.F. ); CodiceFiscale_4
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: opposizione a ruolo esattoriale/cartella di pagamento.
Conclusioni:
nelle note scritte depositate, in data 7.10.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'appellante principale, concludeva riportandosi all'atto di appello, con il quale aveva chiesto di “1) Procedere alla corretta liquidazione dei compensi professionali e delle spese vive nella misura di
€ 3.235,00 per competenze, accessori come per legge, ovvero nella diversa misura che si riterrà di riconoscere e liquidare;
2) Condannare gli appellati, anche in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre Iva e C.p.a. e rimb. Forf., con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore antistatario, come da nota spese che sin d'ora si allega e deposita”;
pag. 2/25 nelle note scritte depositate, in data 24.9.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l' concludeva mediante rinvio RT
alla comparsa di costituzione, nella quale aveva chiesto “che, in integrale accoglimento del presente appello, venga totalmente riformata la n. sentenza n. 1024/2022 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata –
Sezione Civile, nella persona del G.o.p. Dott. Domenico Dente Gattola e depositata in data 09/05/2022, nell'ambito del procedimento recante
R.g.n. 1035/2021, e per l'effetto, ritenere la sentenza che decideva il primo grado di giudizio errata ed ingiusta;
il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio;
in subordine e nella denegata ipotesi, tenere indenne l da qualsiasi RT
condanna”;
nelle note scritte depositate, in data 27.9.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il concludeva riportandosi alla Controparte_6
comparsa di costituzione, nella quale aveva chiesto “1) Dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello principale proposto dal
Sig. , per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) In virtù delle Parte_1
deduzioni svolte con il presente appello incidentale, accogliere le istanze spiegate dal e riformare la gravata sentenza Controparte_6
n. 1024/2022 resa dal Tribunale di Torre Annunziata, all'esito del giudizio avente R.G. 1035/2021. Con vittoria di spese, contributo unificato e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
pag. 3/25 Con citazione, notificata il 22/02/2021, conveniva, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Torre Annunziata, il e Controparte_6
l' , deducendo che: aveva appreso RT
dell'esistenza di estratti di ruolo a suo carico, nascenti dalla cartella di pagamento n. 07120150059605585000 – Ruolo: anno 2015 nr.
0003711 - ente creditore – relativa ad una Controparte_6
presunta violazione del Cds per l'anno 2011 dell'importo, comprensivo di spese ed interessi, di euro 5.295,85, oltre interessi e successive maturande – data presunta notifica 22/06/2015; alcuna notifica di cartella gli era mai pervenuta;
dal 2011, anno cui risaliva l'accertamento di violazione del C.d.S., l'unico atto interruttivo sarebbe, in ipotesi, stato rappresentato dalla notifica della cartella esattoriale avvenuta il 22/06/2015, che, peraltro, veniva contestata;
quand'anche detta notifica di cartella fosse stata valida, da tale data all'attualità erano comunque trascorsi oltre 5 anni, con l'evidente concretizzarsi dell'estinzione del diritto alla riscossione per intervenuta prescrizione.
Sulla scorta di tali deduzioni, l'attore così concludeva: “accertare e dichiarare che per la cartella di pagamento n° 07120150059605585000
– Ruolo: anno 2015 nr. 0003711 - si è concretizzata l'estinzione del diritto, da parte della e/o del Controparte_7
, alla riscossione di detto importo, per esser le Controparte_6
stesse decadute dal diritto alla pretesa creditoria, e/o il debito estinto per intervenuta prescrizione;
- in ogni caso accogliere la detta domanda
e, per l'effetto, ordinare alla e/o al Controparte_7
di la cancellazione del detto debito dai ruoli, CP_6 Controparte_6
pag. 4/25 nonché adottare tutti gli atti al detto provvedimento collegati o dallo stesso discendenti”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' RT
, che, premessa la rituale notifica delle cartelle di
[...]
pagamento, eccepiva l'inammissibilità della domanda, posto che l'attore avrebbe dovuto proporre opposizione avverso le indicate cartelle esattoriali nei 30 giorni successivi alla notifica e, inoltre, perché l'opposizione era stata proposta avverso un atto interno all'Amministrazione, l'estratto di ruolo, non suscettibile di autonoma impugnazione.
Si costituiva, altresì, il premettendo che la Controparte_6
cartella di pagamento n. 071/20150059605585000 – Ruolo anno 2015 nr. 0003711, di cui all'avversa citazione, era relativa a processi verbali per violazioni al Codice della Strada accertati dalla Polizia Municipale di , tutti ritualmente notificati al come da Controparte_6 Pt_1
documentazione da esso convenuto versata in atti. Ciò posto, rilevava che l'avversa eccezione di prescrizione, se riferita ad atti di pertinenza del era infondata, alla luce della documentata notifica dei CP_6
contestati atti impositivi.
All'esito del giudizio, il GOP del Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “1 dichiara l'inesistenza del credito e l'estinzione del diritto alla riscossione per avvenuta prescrizione della cartella esattoriale recante il n. 07120150059605585
000 per un importo di € 5.295,85; 2. Annulla ogni atto presupposto connesso e consequenziale 3. Condanna in solido tra loro, CP_1
pag. 5/25 in p. legale rapp.te p.t. nonché il RT Controparte_6
in p. legale rapp.te p.t al pagamento delle spese di lite che si
[...]
liquidano in complessivi € 2500,00 per onorario, non rinvenendosi agli atti contributo unificato e marca forfettaria , oltre 15% spese generali ,
Iva e Cpa come per legge con attribuzione all'avvocato Massimo Venditto dichiaratosi anticipatario”.
§ 2.
Avverso detta sentenza, non notificata ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva appello , Parte_1
mediante atto tempestivamente notificato, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., in data 10/05/2022, censurandola limitatamente al capo concernente la quantificazione delle spese processuali.
Con comparsa depositata il 29.6.2022, tempestivamente rispetto alla prima udienza fissata dall'appellante per il giorno 27/09/2022, si costituiva il che spiegava appello Controparte_6
incidentale, dolendosi dell'accoglimento, da parte del primo Giudice, dell'opposizione proposta dal Pt_1
Con comparsa depositata il 12.7.2022, tempestivamente rispetto alla prima udienza fissata dall'appellante per il giorno 27/09/2022, si costituiva, altresì, l' resistendo al RT
gravame principale e spiegando, del pari, appello incidentale in relazione ai capi di sentenza che avevano accolto l'avversa opposizione.
pag. 6/25 All'esito della prima udienza, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la Corte rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'11.10.2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte.
Quindi, con ordinanza comunicata alle parti l'8.11.2024, la causa era assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 27.1.2025.
Depositati dal e dal le comparse conclusionali, il Pt_1 CP_6
fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il GOP del Tribunale osservava “come sussista la competenza dell'autorità adita, ovvero del Tribunale di Torre Annunziata sia per territorio che per valore e nello specifico del Giudice dell'esecuzione, poiché parte attrice lamenta il rischio che possa essere avviata un'esecuzione a suo carico, su somme che non ritiene dovute”, e che
“Nulla rileva in tal senso la questione da cui scaturisca la cartella esattoriale, poiché oggetto della questione è il diritto delle controparti a procedere ad un esecuzione”.
Poste tali premesse, riteneva che “La presente opposizione , risulta poi tempestivamente spiegata , vale a dire non appena ha avuto conoscenza attraverso notifica di sollecito di pagamento e vi era il rischio di essere sottoposto ad azione esecutiva in qualsiasi momento” e che “Sarebbe stato onere delle convenute comprovare che il fosse a conoscenza Pt_1
di tale situazione, ovvero avesse ricevuto nella sua sfera la notifica della
pag. 7/25 cartella esattoriale, in assenza di validi elementi probatori in tal senso, si deve desumere che costui effettivamente prima della notifica del sollecito
, non ne fosse a conoscenza”.
Sosteneva, quindi, che “Nel merito si deve ritenere fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'odierno attore, poiché le somme richieste risalgono a più di 5 anni fa e non sono emersi atti interruttivi, né dalla documentazione in atti, né tanto meno dall'esito dell'istruttoria processuale.
Per altro e gli altri convenuti non sono stati in grado di comprovare
l'avvenuta interruzione prescrizione, non esibendo alcun documento valido, atto a dimostrare la regolarità del processo di notifica (ovvero il suo perfezionamento) o ancora l'interruzione dei termini di prescrizione.
Di conseguenza è come l'intimazione non fosse mai stata notificata, con tutte le conseguenze in tema di prescrizione”.
Ribadiva, poi, che oggetto del contendere è “il diritto delle parti convenute ad avviare azione esecutiva, per il recupero delle somme dovute, con conseguenze nella sfera del destinatario, il quale si ribadisce ha il pieno diritto di agire per la tutela dei suoi diritti.
Infatti, in qualsiasi momento agenzia o meglio per esso l'ente impositore, potrebbe avviare la fase del recupero coattivo di quanto presuntivamente vantato.
Tutto ciò giustifica l'interesse ad agire da parte dell'attore, che ha avviato la presente azione in definitiva in modo tempestivo”.
pag. 8/25 § 4.
Ciò posto giova rilevare che, con un unico motivo, Parte_2
impugnava il capo della sentenza relativo alla quantificazione delle spese processuali, sostenendo che la sentenza era, sul punto, erronea, avendo il Giudice riconosciuto, senza alcuna motivazione, compensi inferiori ai valori medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55 del 2014.
§ 5.
Tanto premesso, si impone preliminarmente l'esame degli appelli incidentali in quanto gli stessi, censurando i capi di sentenza con i quali il Giudice aveva accolto l'opposizione, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal rivesto carattere chiaramente Pt_1
pregiudiziale rispetto al gravame principale, circoscritto al solo capo sulle spese processuali.
Ancora in via preliminare deve rilevarsi che gli appelli incidentali, sebbene tardivi, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., in quanto proposti decorso il termine breve di 30 giorni dalla notifica dell'impugnazione principale, siano ammissibili.
Al riguardo, invero, soccorre l'orientamento maggioritario, nella giurisprudenza della Cassazione, a mente del quale “l'art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a
pag. 9/25 rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 26139 del 2022, che respinto la censura relativa all'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva proposta dal creditore - destinatario di un appello principale relativo al solo capo delle spese - con riguardo al capo della decisione che aveva escluso il suo diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti della controparte;
conf. Sez. 3 - , Ordinanza n.
10477 del 17/04/2024; Sez. 3 - , Ordinanza n. 15100 del 29/05/2024).
§ 6.
Venendo al merito, con il primo motivo, l' impugnava il capo di Pt_3
sentenza in cui il Giudice aveva ritenuto ammissibile l'opposizione.
Premesso che, nella specie, il aveva ricevuto sia la notifica della Pt_1
cartella di pagamento, che, in data 10.7.2019, quella dell'intimazione di pagamento, l'appellante sosteneva che l'opposizione era inammissibile, alla luce dei principi affermato dall'Ordinanza della Corte Cassazione n.
6166/2019, in forza dei quali l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per la violazione del Codice della Strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 150/2011 e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a pag. 10/25 conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella pagamento”.
§ 7.
Con il secondo motivo, censurava il capo di sentenza nel quale il Pt_3
Giudice aveva ritenuto l'opposizione tempestiva.
Deduceva che l'opposizione era tardiva, in quanto avrebbe dovuto proporsi avverso le indicate cartelle esattoriali nei 30 giorni successivi alla notifica come previsto dall'art. artt. 22 e 23 della l. n. 689 del 1981 ed artt. 204 e 205 c.d.s..
§ 8.
Con il terzo motivo, impugnava il capo di sentenza che aveva Pt_3
ritenuto sussistere la legittimazione passiva di essa agente per la riscossione, sostenendo che siffatta legittimazione non sussisteva in relazione alle eccezioni che esulano dai vizi della cartella esattoriale ed in particolare per tutto ciò che riguarda le eccezioni che ineriscono la sussistenza o meno dei presupposti in fatto e diritto.
§ 9.
Con successivo motivo impugnava il capo di sentenza in cui il Pt_3
Giudice aveva ritenuto non provata la notifica della cartella di pagamento.
pag. 11/25 Sosteneva di avere, in primo grado, prodotto documentazione da cui emergeva la prova del fatto che la cartella di pagamento era stata ritualmente notificata in data 22.06.2015 (cfr. all.to n. 4.2 - 0.3 documentazione con segnalibro da pag. 9 a 10) e seguita dalla notifica in data 10/07/2019 dell'Avviso di Intimazione n.
07120189039758419000, quale idoneo atto interruttivo della prescrizione.
§ 10.
Con il successivo motivo, sosteneva che la sentenza era errata Pt_3
nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile l'opposizione, ravvisando l'interesse ad agire, in capo all'attore, nell'esigenza di tutela rispetto a possibili azioni esecutive, in ipotesi, esperibili dall'agente per la riscossione.
Sul punto osservava che, al contrario, la prevalente giurisprudenza di legittimità era da tempo orientata nel senso di escludere l'autonoma impugnabilità ex se dell'estratto-ruolo, evidenziando che il Legislatore era intervenuto con il D.L. n. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, in legge n. 215 del 2021 [in vigore dal 21/12/2021], a ribadire, in seno al nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e a prevedere le casistiche in cui l'interesse del debitore ad impugnare direttamente “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata”, senza attendere la notifica dell'atto successivo, è ritenuto sussistere in ragione dell'emersione di un pag. 12/25 concreto pregiudizio (derivante dall'iscrizione a ruolo e da documentarsi a cura del debitore stesso), “per la partecipazione a una procedura di appalto, … oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Deduceva che “Nel caso di specie, non si verte, tuttavia, in alcuna delle casistiche declinate all'art. 12, comma 4-bis DPR 602/1973, né comunque è stata data dimostrazione di un pregiudizio siffatto, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta”.
§ 11.
Con ulteriore successivo motivo, l'agente della riscossione impugnava il capo di sentenza con cui il GOP aveva ritenuto fondata l'eccezione di estinzione del credito per decorso della prescrizione quinquennale.
Obiettava, in proposito, l'istante che, considerata l'avvenuta notificazione della cartella, l'eccezione di prescrizione era infondata.
Infatti, una volta intervenuta la notifica della cartella, doveva ritenersi applicabile, al rapporto obbligatorio scaturente dal titolo esecutivo, la prescrizione orinaria decennale.
Deduceva che, nella specie, la prescrizione era stata, altresì, interrotta anche dalla notifica in data 10/07/2019 dell'Avviso di Intimazione n.
07120189039758419000.
pag. 13/25 § 12.
Con il primo motivo del suo appello incidentale, il Controparte_6
censurava la sentenza, avendo il Giudice ritenuto l'opposizione
[...]
tempestiva, laddove, nella specie, sussistendo la regolare notifica delle cartelle esattoriali da parte del Concessionario, il avrebbe Pt_1
dovuto proporre la domanda nel termine di trenta giorni dalla notifica delle cartelle esattoriali.
Ed ancora, avendo ricevuto la notifica dei verbali d'infrazione al C.d.S. emessi dalla locale P.M., l'attore avrebbe, dovuto proporre impugnazione agli stessi nel termine di 30 giorni dalla notifica (ex art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150).
§ 13.
Con il secondo motivo, il deduceva che la domanda originaria CP_6
era inammissibile per difetto di interesse a ricorrere. Infatti, l'attore aveva agito sulla base della mera conoscenza di estratti di ruolo e, in simili situazioni, la Cassazione aveva negato il diritto del contribuente di impugnare autonomamente l'estratto di ruolo, potendo impugnare il titolo esecutivo, cioè la cartella di pagamento, della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal senza dover necessariamente Controparte_9
attendere la notifica di un atto successivo.
Nella specie, obiettava il l'attore, nonostante avesse avuto CP_6
perfetta conoscenza della notifica sia dei prodromici processi verbali,
pag. 14/25 poi della cartella di pagamento e della successiva intimazione di pagamento, aveva inteso far valere presunti fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo. Tuttavia, accertata “la regolarità delle notifiche degli atti interruttivi, solo a fronte di una eventuale iniziativa esecutiva dell'Agente di Riscossione (che non è mai stata avviata) in forza di un credito presuntivamente prescritto (che come abbiamo visto e documentato mai si è prescritto), il ricorrente avrebbe potuto eventualmente proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c.”.
§ 14.
Ritiene la Corte che siano fondati il primo motivo dell'appello incidentale proposto da ed il primo motivo dell'appello Pt_3
incidentale proposto dal CP_6
Con tali mezzi, come visto, gli appellanti incidentali impugnavano la sentenza, dolendosi del mancato rilievo, da parte del GOP, dell'inammissibilità dell'opposizione spiegata dal atteso che la Pt_1
stessa avrebbe dovuto proporsi, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento.
Del pari fondati, risultano i motivi di gravame incidentale, con cui è stata dedotta l'infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione, per essere la cartella stata ritualmente notificata.
In fatto deve premettersi che, come documentato in primo grado da entrambe le originarie convenute, aveva ricevuto rituale Parte_1
pag. 15/25 notifica, in data 24.6.2015, mediante consegna a mani, della cartella di pagamento n° 07120150059605585000.
In tal senso depone, in maniera inequivoca, la copia della detta cartella e dell'avviso di ricevimento, recante la firma per ricezione del Pt_1
depositata in atti, in primo grado, da e dallo stesso Pt_3 CP_6
Ha, quindi, errato il Tribunale nel ritenere che né , né il Pt_3 CP_6
avevano provato l'avvenuta rituale notificazione della cartella di pagamento.
Del resto, nel giudizio di primo grado, non solo il nulla aveva Pt_1
obiettato in riferimento alla regolarità di siffatta notifica, ma aveva finanche ammesso di averla ricevuta, avendo, nella comparsa conclusionale depositata il 25.3.2022, asserito che “agli atti unica relata di notifica valida e che può legittimamente essere presa in considerazione ai fini del calcolo della prescrizione è quella datata
24/06/2015 poiché è stata effettuata a mani dell'istante”.
Posto quanto precede, merita, poi, rimarcare che, come pure documentato in primo grado da , al veniva notificata, in Pt_3 Pt_1
data 10/07/2019, anche l'intimazione di pagamento relativa, tra le altre, alla cartella di pagamento n° 07120150059605585000.
L'eccezione, secondo cui detta notifica non sarebbe valida in quanto era stata fatta a mani di tale - non convivente – bensì Persona_1
“fratello vicino” ed in difetto un'ulteriore notifica ex art. 139 e ss., è chiaramente tardiva, atteso che la stessa era sollevata dall'attore pag. 16/25 opponente solo nella comparsa conclusionale depositata in primo grado.
Nel merito, peraltro, tale contestazione è anche infondata, dal momento che l'avviso di ricevimento era consegnato a persona qualificatasi, all'ufficiale notificatore, come fratello, vicino e che di tale consegna veniva dato avviso al destinatario attraverso il cd. avviso di avvenuta notifica spedito in data 13.9.2019 (cfr. copia della documentazione al riguardo prodotta in primo grado da ). Pt_3
Discende da quanto sin qui detto che la prescrizione quinquennale, eccepita dal risultava tempestivamente interrotta e che, Pt_1
quindi, l'opposizione spiegata dall'attore era da ritenersi infondata.
§ 15.
Inoltre, come correttamente dedotto da entrambi gli appellanti incidentali, avendo il pacificamente ricevuto, in data Pt_1
24/06/2015, la notifica della cartella di pagamento, lo stesso avrebbe dovuto proporre opposizione avverso la medesima, al fine di far valere il fatto estintivo costituito dalla dedotta (ma anche questa insussistente) mancata notifica dei verbali con i quali venivano contestate le infrazioni al C.d.S. nel termine di 30 giorni da tale notifica.
Infatti, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale
è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o
pag. 17/25 dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella”
(cfr. Sez. U - , Sentenza n. 22080 del 22/09/2017; Sez. 3 - , Ordinanza
n. 14266 del 25/05/2021).
§ 16.
Peraltro, del pari fondati risultano essere i motivi di appello incidentale, mediante i quali si è censurata la sentenza per non avere il
Giudice rilevato l'inammissibilità della domanda, per difetto di interesse ad agire dell'originario attore.
Come dinanzi detto, in primo grado, il aveva sostenuto di Pt_1
essere venuto a conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento, afferente a sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al C.d.S., solo in seguito ad una consultazione dell'estratto di ruolo.
L'assunto difensivo, propugnato dall'attore, è che, nella specie, sia del tutto mancata la notifica della cartella esattoriale e degli atti presupposti.
Ora, per quanto tale assunto sia smentito dalle considerazioni svolte nei paragrafi che precedono, giova osservare che, comunque, il
Tribunale abbia errato nel non riconoscere che l'azione era inammissibile per carenza di interesse.
Sul punto, merita rimarcare che la giurisprudenza di legittimità, ben prima della sopravvenienza normativa dell'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre pag. 18/25 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre
2021, n. 215, e della lettura ermeneutica offertane in funzione dichiaratamente nomofilattica (Cass., S.U., 06/09/2022, n. 26283), aveva affermato che l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore, è ammissibile, in questa cornice, soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria: diversamente, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito, risultante dalla cartella o dal ruolo, tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità d'impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza.
Ora, siccome nella specie, per quanto in precedenza osservato, sussiste in atti la prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento, il non era legittimato ad impugnare, in via autonoma, l'estratto di Pt_1
ruolo.
A quanto osservato occorre, poi, soggiungere che, successivamente, proprio con riferimento alla vicenda della cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta a mezzo estratto di ruolo, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, di recente introduzione (con la citata legge n. 215 del 2021, di conversione del d.l.
n. 146 del 2021), ha specificamente definito l'interesse alla tutela pag. 19/25 immediata, con il circoscrivere e tipizzare le situazioni ritenute pregiudizievoli che consentono l'accesso alla protezione giurisdizionale.
Tale nuova disciplina, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 26283 del
06/09/2022).
In particolare, il legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n.
602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio
pag. 20/25 dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Secondo le sezioni unite del 2022, dinanzi citate, la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie, incluse quelle dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
Con la norma dinanzi richiamata, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire.
Ciò posto, nella specie, in cui l'attore, in primo grado, aveva dedotto di essere venuto a conoscenza della cartella di pagamento, in ipotesi mai notificatagli, solo attraverso l'acquisizione dell'estratto di ruolo,
l'azione, da qualificarsi come di accertamento negativo, avrebbe potuto esercitarsi solo al ricorrere di una delle situazioni tipiche previste dal legislatore.
pag. 21/25 Siccome, tuttavia, sul punto, l'originario attore non aveva operato alcuna allegazione né in primo grado, né in appello, ad onta delle specifiche eccezioni di inammissibilità della domanda per carenza di interesse formulate dalle originarie convenute, odierne appellanti incidentali, i motivi di gravame in esame debbono ritenersi fondati.
Il primo Giudice ha, quindi, errato nel ritenere sussistente l'interesse ad agire, ravvisando lo stesso nel diritto del contribuente di agire al fine di tutelarsi rispetto a possibili iniziative di recupero coattivo, esperibili in qualsiasi momento nei suoi confronti.
Infatti, così declinato, l'interesse ad agire non sorregge la domanda di accertamento negativo, che risulta, quindi, a maggior ragione nella nuova cornice delineata dalla novella legislativa del 2021, inammissibile.
§ 17.
In conclusione, gli appelli incidentali debbono essere accolti e la domanda, proposta in primo da , deve essere respinta. Parte_1
Il carattere assorbente dei motivi sin qui esaminati esonera dal delibare gli ulteriori motivi di appello incidentale.
Risulta, invece, infondato l'unico motivo di appello principale, afferente al capo relativo alle spese processuali, che, ovviamente, deve essere rigettato, in ragione della soccombenza dell'appellante.
§ 18.
pag. 22/25 Alla riforma integrale dell'impugnata sentenza segue, d'ufficio, la necessità di procedere ad un rinnovato regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi, da operarsi in ragione dell'esito complessivo della causa.
Tenuto conto dell'infondatezza dell'originaria opposizione proposta dal le spese processuali di entrambi i gradi debbono seguire, Pt_1
nei confronti di entrambe le parti appellate, la soccombenza del primo.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto del disputatum.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sugli appelli incidentali proposti Parte_1
dall' e dal , RT Controparte_6
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie gli appelli incidentali e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande proposte da Pt_1
pag. 23/25 con citazione notificata il 22/02/2021 al Pt_1 CP_6 CP_6
ed all' ;
[...] RT
b) rigetta l'appello principale;
c) condanna alla rifusione, in favore del Parte_1 [...]
e dell , delle Controparte_6 RT
spese processuali, che, in relazione a ciascuna parte appellata, liquida, per il giudizio di primo grado, in euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, in relazione al grado di appello, liquida, quanto all' RT
, in euro 5.809,00 per compenso, oltre rimborso
[...]
forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, quanto al , in euro Controparte_6
355,50 per esborsi, euro 5.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Nunzia Della
Corte;
d) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 03/02/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 24/25 pag. 25/25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
VIII sezione civile riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr. Alessandro Cocchiara - Presidente -
- dr. Antonio Quaranta - Consigliere -
- dr. Massimiliano Sacchi - Consigliere Relatore -
ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello iscritto al n. 2046/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, per la riforma della sentenza n.
1024/2022, pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data 09/05/2022, non notificata, pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1
virtù di procura allegata all'atto di citazione di primo grado, dall'Avv.
Massimo Venditto (CF. ); CodiceFiscale_2
APPELLANTE
E
(C.F. ), quale RT P.IVA_1
subentrante a titolo universale nei rapporti di Controparte_2
, incorporante di , e
[...] Controparte_3 Controparte_4 , ai sensi dell'art. 1 del Decreto-legge 22 Ottobre Controparte_5
2016, convertito in Legge 225/2016 del 1° dicembre 2016, rappresentata e difesa, come da procura agli atti, dall'Avv. Paolo
Galluccio (C.F. ); C.F._3
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(C.F ), in persona del Controparte_6 P.IVA_2
Sindaco p.t., rappresentato e difeso, per procura allegata alla comparsa di costituzione, nonché in virtù di Deliberazione di G. M. n. 232 del
09.06.2022, dall'Avv. Francesco Nappo (C.F. ); CodiceFiscale_4
APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE
Oggetto: opposizione a ruolo esattoriale/cartella di pagamento.
Conclusioni:
nelle note scritte depositate, in data 7.10.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l'appellante principale, concludeva riportandosi all'atto di appello, con il quale aveva chiesto di “1) Procedere alla corretta liquidazione dei compensi professionali e delle spese vive nella misura di
€ 3.235,00 per competenze, accessori come per legge, ovvero nella diversa misura che si riterrà di riconoscere e liquidare;
2) Condannare gli appellati, anche in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre Iva e C.p.a. e rimb. Forf., con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore antistatario, come da nota spese che sin d'ora si allega e deposita”;
pag. 2/25 nelle note scritte depositate, in data 24.9.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., l' concludeva mediante rinvio RT
alla comparsa di costituzione, nella quale aveva chiesto “che, in integrale accoglimento del presente appello, venga totalmente riformata la n. sentenza n. 1024/2022 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata –
Sezione Civile, nella persona del G.o.p. Dott. Domenico Dente Gattola e depositata in data 09/05/2022, nell'ambito del procedimento recante
R.g.n. 1035/2021, e per l'effetto, ritenere la sentenza che decideva il primo grado di giudizio errata ed ingiusta;
il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio;
in subordine e nella denegata ipotesi, tenere indenne l da qualsiasi RT
condanna”;
nelle note scritte depositate, in data 27.9.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il concludeva riportandosi alla Controparte_6
comparsa di costituzione, nella quale aveva chiesto “1) Dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare l'appello principale proposto dal
Sig. , per tutti i motivi ex ante rappresentati;
2) In virtù delle Parte_1
deduzioni svolte con il presente appello incidentale, accogliere le istanze spiegate dal e riformare la gravata sentenza Controparte_6
n. 1024/2022 resa dal Tribunale di Torre Annunziata, all'esito del giudizio avente R.G. 1035/2021. Con vittoria di spese, contributo unificato e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1.
pag. 3/25 Con citazione, notificata il 22/02/2021, conveniva, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Torre Annunziata, il e Controparte_6
l' , deducendo che: aveva appreso RT
dell'esistenza di estratti di ruolo a suo carico, nascenti dalla cartella di pagamento n. 07120150059605585000 – Ruolo: anno 2015 nr.
0003711 - ente creditore – relativa ad una Controparte_6
presunta violazione del Cds per l'anno 2011 dell'importo, comprensivo di spese ed interessi, di euro 5.295,85, oltre interessi e successive maturande – data presunta notifica 22/06/2015; alcuna notifica di cartella gli era mai pervenuta;
dal 2011, anno cui risaliva l'accertamento di violazione del C.d.S., l'unico atto interruttivo sarebbe, in ipotesi, stato rappresentato dalla notifica della cartella esattoriale avvenuta il 22/06/2015, che, peraltro, veniva contestata;
quand'anche detta notifica di cartella fosse stata valida, da tale data all'attualità erano comunque trascorsi oltre 5 anni, con l'evidente concretizzarsi dell'estinzione del diritto alla riscossione per intervenuta prescrizione.
Sulla scorta di tali deduzioni, l'attore così concludeva: “accertare e dichiarare che per la cartella di pagamento n° 07120150059605585000
– Ruolo: anno 2015 nr. 0003711 - si è concretizzata l'estinzione del diritto, da parte della e/o del Controparte_7
, alla riscossione di detto importo, per esser le Controparte_6
stesse decadute dal diritto alla pretesa creditoria, e/o il debito estinto per intervenuta prescrizione;
- in ogni caso accogliere la detta domanda
e, per l'effetto, ordinare alla e/o al Controparte_7
di la cancellazione del detto debito dai ruoli, CP_6 Controparte_6
pag. 4/25 nonché adottare tutti gli atti al detto provvedimento collegati o dallo stesso discendenti”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' RT
, che, premessa la rituale notifica delle cartelle di
[...]
pagamento, eccepiva l'inammissibilità della domanda, posto che l'attore avrebbe dovuto proporre opposizione avverso le indicate cartelle esattoriali nei 30 giorni successivi alla notifica e, inoltre, perché l'opposizione era stata proposta avverso un atto interno all'Amministrazione, l'estratto di ruolo, non suscettibile di autonoma impugnazione.
Si costituiva, altresì, il premettendo che la Controparte_6
cartella di pagamento n. 071/20150059605585000 – Ruolo anno 2015 nr. 0003711, di cui all'avversa citazione, era relativa a processi verbali per violazioni al Codice della Strada accertati dalla Polizia Municipale di , tutti ritualmente notificati al come da Controparte_6 Pt_1
documentazione da esso convenuto versata in atti. Ciò posto, rilevava che l'avversa eccezione di prescrizione, se riferita ad atti di pertinenza del era infondata, alla luce della documentata notifica dei CP_6
contestati atti impositivi.
All'esito del giudizio, il GOP del Tribunale pronunciava la sentenza in epigrafe indicata, con la quale così statuiva: “1 dichiara l'inesistenza del credito e l'estinzione del diritto alla riscossione per avvenuta prescrizione della cartella esattoriale recante il n. 07120150059605585
000 per un importo di € 5.295,85; 2. Annulla ogni atto presupposto connesso e consequenziale 3. Condanna in solido tra loro, CP_1
pag. 5/25 in p. legale rapp.te p.t. nonché il RT Controparte_6
in p. legale rapp.te p.t al pagamento delle spese di lite che si
[...]
liquidano in complessivi € 2500,00 per onorario, non rinvenendosi agli atti contributo unificato e marca forfettaria , oltre 15% spese generali ,
Iva e Cpa come per legge con attribuzione all'avvocato Massimo Venditto dichiaratosi anticipatario”.
§ 2.
Avverso detta sentenza, non notificata ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c., interponeva appello , Parte_1
mediante atto tempestivamente notificato, nel rispetto del termine di cui all'art. 327 c.p.c., in data 10/05/2022, censurandola limitatamente al capo concernente la quantificazione delle spese processuali.
Con comparsa depositata il 29.6.2022, tempestivamente rispetto alla prima udienza fissata dall'appellante per il giorno 27/09/2022, si costituiva il che spiegava appello Controparte_6
incidentale, dolendosi dell'accoglimento, da parte del primo Giudice, dell'opposizione proposta dal Pt_1
Con comparsa depositata il 12.7.2022, tempestivamente rispetto alla prima udienza fissata dall'appellante per il giorno 27/09/2022, si costituiva, altresì, l' resistendo al RT
gravame principale e spiegando, del pari, appello incidentale in relazione ai capi di sentenza che avevano accolto l'avversa opposizione.
pag. 6/25 All'esito della prima udienza, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, la Corte rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'11.10.2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte.
Quindi, con ordinanza comunicata alle parti l'8.11.2024, la causa era assegnata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., l'ultimo dei quali è scaduto il 27.1.2025.
Depositati dal e dal le comparse conclusionali, il Pt_1 CP_6
fascicolo veniva rimesso al Collegio per la decisione.
§ 3.
Il GOP del Tribunale osservava “come sussista la competenza dell'autorità adita, ovvero del Tribunale di Torre Annunziata sia per territorio che per valore e nello specifico del Giudice dell'esecuzione, poiché parte attrice lamenta il rischio che possa essere avviata un'esecuzione a suo carico, su somme che non ritiene dovute”, e che
“Nulla rileva in tal senso la questione da cui scaturisca la cartella esattoriale, poiché oggetto della questione è il diritto delle controparti a procedere ad un esecuzione”.
Poste tali premesse, riteneva che “La presente opposizione , risulta poi tempestivamente spiegata , vale a dire non appena ha avuto conoscenza attraverso notifica di sollecito di pagamento e vi era il rischio di essere sottoposto ad azione esecutiva in qualsiasi momento” e che “Sarebbe stato onere delle convenute comprovare che il fosse a conoscenza Pt_1
di tale situazione, ovvero avesse ricevuto nella sua sfera la notifica della
pag. 7/25 cartella esattoriale, in assenza di validi elementi probatori in tal senso, si deve desumere che costui effettivamente prima della notifica del sollecito
, non ne fosse a conoscenza”.
Sosteneva, quindi, che “Nel merito si deve ritenere fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'odierno attore, poiché le somme richieste risalgono a più di 5 anni fa e non sono emersi atti interruttivi, né dalla documentazione in atti, né tanto meno dall'esito dell'istruttoria processuale.
Per altro e gli altri convenuti non sono stati in grado di comprovare
l'avvenuta interruzione prescrizione, non esibendo alcun documento valido, atto a dimostrare la regolarità del processo di notifica (ovvero il suo perfezionamento) o ancora l'interruzione dei termini di prescrizione.
Di conseguenza è come l'intimazione non fosse mai stata notificata, con tutte le conseguenze in tema di prescrizione”.
Ribadiva, poi, che oggetto del contendere è “il diritto delle parti convenute ad avviare azione esecutiva, per il recupero delle somme dovute, con conseguenze nella sfera del destinatario, il quale si ribadisce ha il pieno diritto di agire per la tutela dei suoi diritti.
Infatti, in qualsiasi momento agenzia o meglio per esso l'ente impositore, potrebbe avviare la fase del recupero coattivo di quanto presuntivamente vantato.
Tutto ciò giustifica l'interesse ad agire da parte dell'attore, che ha avviato la presente azione in definitiva in modo tempestivo”.
pag. 8/25 § 4.
Ciò posto giova rilevare che, con un unico motivo, Parte_2
impugnava il capo della sentenza relativo alla quantificazione delle spese processuali, sostenendo che la sentenza era, sul punto, erronea, avendo il Giudice riconosciuto, senza alcuna motivazione, compensi inferiori ai valori medi dello scaglione di riferimento di cui al D.M. n. 55 del 2014.
§ 5.
Tanto premesso, si impone preliminarmente l'esame degli appelli incidentali in quanto gli stessi, censurando i capi di sentenza con i quali il Giudice aveva accolto l'opposizione, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal rivesto carattere chiaramente Pt_1
pregiudiziale rispetto al gravame principale, circoscritto al solo capo sulle spese processuali.
Ancora in via preliminare deve rilevarsi che gli appelli incidentali, sebbene tardivi, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., in quanto proposti decorso il termine breve di 30 giorni dalla notifica dell'impugnazione principale, siano ammissibili.
Al riguardo, invero, soccorre l'orientamento maggioritario, nella giurisprudenza della Cassazione, a mente del quale “l'art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell'art. 331 c.p.c.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a
pag. 9/25 rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 26139 del 2022, che respinto la censura relativa all'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva proposta dal creditore - destinatario di un appello principale relativo al solo capo delle spese - con riguardo al capo della decisione che aveva escluso il suo diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti della controparte;
conf. Sez. 3 - , Ordinanza n.
10477 del 17/04/2024; Sez. 3 - , Ordinanza n. 15100 del 29/05/2024).
§ 6.
Venendo al merito, con il primo motivo, l' impugnava il capo di Pt_3
sentenza in cui il Giudice aveva ritenuto ammissibile l'opposizione.
Premesso che, nella specie, il aveva ricevuto sia la notifica della Pt_1
cartella di pagamento, che, in data 10.7.2019, quella dell'intimazione di pagamento, l'appellante sosteneva che l'opposizione era inammissibile, alla luce dei principi affermato dall'Ordinanza della Corte Cassazione n.
6166/2019, in forza dei quali l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria comminata per la violazione del Codice della Strada, va proposta ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 150/2011 e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a pag. 10/25 conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada. Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella pagamento”.
§ 7.
Con il secondo motivo, censurava il capo di sentenza nel quale il Pt_3
Giudice aveva ritenuto l'opposizione tempestiva.
Deduceva che l'opposizione era tardiva, in quanto avrebbe dovuto proporsi avverso le indicate cartelle esattoriali nei 30 giorni successivi alla notifica come previsto dall'art. artt. 22 e 23 della l. n. 689 del 1981 ed artt. 204 e 205 c.d.s..
§ 8.
Con il terzo motivo, impugnava il capo di sentenza che aveva Pt_3
ritenuto sussistere la legittimazione passiva di essa agente per la riscossione, sostenendo che siffatta legittimazione non sussisteva in relazione alle eccezioni che esulano dai vizi della cartella esattoriale ed in particolare per tutto ciò che riguarda le eccezioni che ineriscono la sussistenza o meno dei presupposti in fatto e diritto.
§ 9.
Con successivo motivo impugnava il capo di sentenza in cui il Pt_3
Giudice aveva ritenuto non provata la notifica della cartella di pagamento.
pag. 11/25 Sosteneva di avere, in primo grado, prodotto documentazione da cui emergeva la prova del fatto che la cartella di pagamento era stata ritualmente notificata in data 22.06.2015 (cfr. all.to n. 4.2 - 0.3 documentazione con segnalibro da pag. 9 a 10) e seguita dalla notifica in data 10/07/2019 dell'Avviso di Intimazione n.
07120189039758419000, quale idoneo atto interruttivo della prescrizione.
§ 10.
Con il successivo motivo, sosteneva che la sentenza era errata Pt_3
nella parte in cui aveva ritenuto ammissibile l'opposizione, ravvisando l'interesse ad agire, in capo all'attore, nell'esigenza di tutela rispetto a possibili azioni esecutive, in ipotesi, esperibili dall'agente per la riscossione.
Sul punto osservava che, al contrario, la prevalente giurisprudenza di legittimità era da tempo orientata nel senso di escludere l'autonoma impugnabilità ex se dell'estratto-ruolo, evidenziando che il Legislatore era intervenuto con il D.L. n. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, convertito, con modificazioni, in legge n. 215 del 2021 [in vigore dal 21/12/2021], a ribadire, in seno al nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e a prevedere le casistiche in cui l'interesse del debitore ad impugnare direttamente “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata”, senza attendere la notifica dell'atto successivo, è ritenuto sussistere in ragione dell'emersione di un pag. 12/25 concreto pregiudizio (derivante dall'iscrizione a ruolo e da documentarsi a cura del debitore stesso), “per la partecipazione a una procedura di appalto, … oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Deduceva che “Nel caso di specie, non si verte, tuttavia, in alcuna delle casistiche declinate all'art. 12, comma 4-bis DPR 602/1973, né comunque è stata data dimostrazione di un pregiudizio siffatto, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta”.
§ 11.
Con ulteriore successivo motivo, l'agente della riscossione impugnava il capo di sentenza con cui il GOP aveva ritenuto fondata l'eccezione di estinzione del credito per decorso della prescrizione quinquennale.
Obiettava, in proposito, l'istante che, considerata l'avvenuta notificazione della cartella, l'eccezione di prescrizione era infondata.
Infatti, una volta intervenuta la notifica della cartella, doveva ritenersi applicabile, al rapporto obbligatorio scaturente dal titolo esecutivo, la prescrizione orinaria decennale.
Deduceva che, nella specie, la prescrizione era stata, altresì, interrotta anche dalla notifica in data 10/07/2019 dell'Avviso di Intimazione n.
07120189039758419000.
pag. 13/25 § 12.
Con il primo motivo del suo appello incidentale, il Controparte_6
censurava la sentenza, avendo il Giudice ritenuto l'opposizione
[...]
tempestiva, laddove, nella specie, sussistendo la regolare notifica delle cartelle esattoriali da parte del Concessionario, il avrebbe Pt_1
dovuto proporre la domanda nel termine di trenta giorni dalla notifica delle cartelle esattoriali.
Ed ancora, avendo ricevuto la notifica dei verbali d'infrazione al C.d.S. emessi dalla locale P.M., l'attore avrebbe, dovuto proporre impugnazione agli stessi nel termine di 30 giorni dalla notifica (ex art. 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150).
§ 13.
Con il secondo motivo, il deduceva che la domanda originaria CP_6
era inammissibile per difetto di interesse a ricorrere. Infatti, l'attore aveva agito sulla base della mera conoscenza di estratti di ruolo e, in simili situazioni, la Cassazione aveva negato il diritto del contribuente di impugnare autonomamente l'estratto di ruolo, potendo impugnare il titolo esecutivo, cioè la cartella di pagamento, della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - fosse venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal senza dover necessariamente Controparte_9
attendere la notifica di un atto successivo.
Nella specie, obiettava il l'attore, nonostante avesse avuto CP_6
perfetta conoscenza della notifica sia dei prodromici processi verbali,
pag. 14/25 poi della cartella di pagamento e della successiva intimazione di pagamento, aveva inteso far valere presunti fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo. Tuttavia, accertata “la regolarità delle notifiche degli atti interruttivi, solo a fronte di una eventuale iniziativa esecutiva dell'Agente di Riscossione (che non è mai stata avviata) in forza di un credito presuntivamente prescritto (che come abbiamo visto e documentato mai si è prescritto), il ricorrente avrebbe potuto eventualmente proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c.”.
§ 14.
Ritiene la Corte che siano fondati il primo motivo dell'appello incidentale proposto da ed il primo motivo dell'appello Pt_3
incidentale proposto dal CP_6
Con tali mezzi, come visto, gli appellanti incidentali impugnavano la sentenza, dolendosi del mancato rilievo, da parte del GOP, dell'inammissibilità dell'opposizione spiegata dal atteso che la Pt_1
stessa avrebbe dovuto proporsi, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento.
Del pari fondati, risultano i motivi di gravame incidentale, con cui è stata dedotta l'infondatezza della sollevata eccezione di prescrizione, per essere la cartella stata ritualmente notificata.
In fatto deve premettersi che, come documentato in primo grado da entrambe le originarie convenute, aveva ricevuto rituale Parte_1
pag. 15/25 notifica, in data 24.6.2015, mediante consegna a mani, della cartella di pagamento n° 07120150059605585000.
In tal senso depone, in maniera inequivoca, la copia della detta cartella e dell'avviso di ricevimento, recante la firma per ricezione del Pt_1
depositata in atti, in primo grado, da e dallo stesso Pt_3 CP_6
Ha, quindi, errato il Tribunale nel ritenere che né , né il Pt_3 CP_6
avevano provato l'avvenuta rituale notificazione della cartella di pagamento.
Del resto, nel giudizio di primo grado, non solo il nulla aveva Pt_1
obiettato in riferimento alla regolarità di siffatta notifica, ma aveva finanche ammesso di averla ricevuta, avendo, nella comparsa conclusionale depositata il 25.3.2022, asserito che “agli atti unica relata di notifica valida e che può legittimamente essere presa in considerazione ai fini del calcolo della prescrizione è quella datata
24/06/2015 poiché è stata effettuata a mani dell'istante”.
Posto quanto precede, merita, poi, rimarcare che, come pure documentato in primo grado da , al veniva notificata, in Pt_3 Pt_1
data 10/07/2019, anche l'intimazione di pagamento relativa, tra le altre, alla cartella di pagamento n° 07120150059605585000.
L'eccezione, secondo cui detta notifica non sarebbe valida in quanto era stata fatta a mani di tale - non convivente – bensì Persona_1
“fratello vicino” ed in difetto un'ulteriore notifica ex art. 139 e ss., è chiaramente tardiva, atteso che la stessa era sollevata dall'attore pag. 16/25 opponente solo nella comparsa conclusionale depositata in primo grado.
Nel merito, peraltro, tale contestazione è anche infondata, dal momento che l'avviso di ricevimento era consegnato a persona qualificatasi, all'ufficiale notificatore, come fratello, vicino e che di tale consegna veniva dato avviso al destinatario attraverso il cd. avviso di avvenuta notifica spedito in data 13.9.2019 (cfr. copia della documentazione al riguardo prodotta in primo grado da ). Pt_3
Discende da quanto sin qui detto che la prescrizione quinquennale, eccepita dal risultava tempestivamente interrotta e che, Pt_1
quindi, l'opposizione spiegata dall'attore era da ritenersi infondata.
§ 15.
Inoltre, come correttamente dedotto da entrambi gli appellanti incidentali, avendo il pacificamente ricevuto, in data Pt_1
24/06/2015, la notifica della cartella di pagamento, lo stesso avrebbe dovuto proporre opposizione avverso la medesima, al fine di far valere il fatto estintivo costituito dalla dedotta (ma anche questa insussistente) mancata notifica dei verbali con i quali venivano contestate le infrazioni al C.d.S. nel termine di 30 giorni da tale notifica.
Infatti, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale
è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o
pag. 17/25 dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella”
(cfr. Sez. U - , Sentenza n. 22080 del 22/09/2017; Sez. 3 - , Ordinanza
n. 14266 del 25/05/2021).
§ 16.
Peraltro, del pari fondati risultano essere i motivi di appello incidentale, mediante i quali si è censurata la sentenza per non avere il
Giudice rilevato l'inammissibilità della domanda, per difetto di interesse ad agire dell'originario attore.
Come dinanzi detto, in primo grado, il aveva sostenuto di Pt_1
essere venuto a conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento, afferente a sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al C.d.S., solo in seguito ad una consultazione dell'estratto di ruolo.
L'assunto difensivo, propugnato dall'attore, è che, nella specie, sia del tutto mancata la notifica della cartella esattoriale e degli atti presupposti.
Ora, per quanto tale assunto sia smentito dalle considerazioni svolte nei paragrafi che precedono, giova osservare che, comunque, il
Tribunale abbia errato nel non riconoscere che l'azione era inammissibile per carenza di interesse.
Sul punto, merita rimarcare che la giurisprudenza di legittimità, ben prima della sopravvenienza normativa dell'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre pag. 18/25 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre
2021, n. 215, e della lettura ermeneutica offertane in funzione dichiaratamente nomofilattica (Cass., S.U., 06/09/2022, n. 26283), aveva affermato che l'impugnazione della cartella esattoriale, la cui esistenza risulti da un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario per la riscossione su richiesta del debitore, è ammissibile, in questa cornice, soltanto se il contribuente alleghi di non aver mai avuto conoscenza in precedenza della cartella per un vizio di notifica, e quindi solo in funzione recuperatoria: diversamente, e cioè ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito, risultante dalla cartella o dal ruolo, tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata, si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità d'impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui egli fosse già stato a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza.
Ora, siccome nella specie, per quanto in precedenza osservato, sussiste in atti la prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento, il non era legittimato ad impugnare, in via autonoma, l'estratto di Pt_1
ruolo.
A quanto osservato occorre, poi, soggiungere che, successivamente, proprio con riferimento alla vicenda della cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta a mezzo estratto di ruolo, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, di recente introduzione (con la citata legge n. 215 del 2021, di conversione del d.l.
n. 146 del 2021), ha specificamente definito l'interesse alla tutela pag. 19/25 immediata, con il circoscrivere e tipizzare le situazioni ritenute pregiudizievoli che consentono l'accesso alla protezione giurisdizionale.
Tale nuova disciplina, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 26283 del
06/09/2022).
In particolare, il legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla I. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n.
602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio
pag. 20/25 dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
Secondo le sezioni unite del 2022, dinanzi citate, la norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie, incluse quelle dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
Con la norma dinanzi richiamata, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire.
Ciò posto, nella specie, in cui l'attore, in primo grado, aveva dedotto di essere venuto a conoscenza della cartella di pagamento, in ipotesi mai notificatagli, solo attraverso l'acquisizione dell'estratto di ruolo,
l'azione, da qualificarsi come di accertamento negativo, avrebbe potuto esercitarsi solo al ricorrere di una delle situazioni tipiche previste dal legislatore.
pag. 21/25 Siccome, tuttavia, sul punto, l'originario attore non aveva operato alcuna allegazione né in primo grado, né in appello, ad onta delle specifiche eccezioni di inammissibilità della domanda per carenza di interesse formulate dalle originarie convenute, odierne appellanti incidentali, i motivi di gravame in esame debbono ritenersi fondati.
Il primo Giudice ha, quindi, errato nel ritenere sussistente l'interesse ad agire, ravvisando lo stesso nel diritto del contribuente di agire al fine di tutelarsi rispetto a possibili iniziative di recupero coattivo, esperibili in qualsiasi momento nei suoi confronti.
Infatti, così declinato, l'interesse ad agire non sorregge la domanda di accertamento negativo, che risulta, quindi, a maggior ragione nella nuova cornice delineata dalla novella legislativa del 2021, inammissibile.
§ 17.
In conclusione, gli appelli incidentali debbono essere accolti e la domanda, proposta in primo da , deve essere respinta. Parte_1
Il carattere assorbente dei motivi sin qui esaminati esonera dal delibare gli ulteriori motivi di appello incidentale.
Risulta, invece, infondato l'unico motivo di appello principale, afferente al capo relativo alle spese processuali, che, ovviamente, deve essere rigettato, in ragione della soccombenza dell'appellante.
§ 18.
pag. 22/25 Alla riforma integrale dell'impugnata sentenza segue, d'ufficio, la necessità di procedere ad un rinnovato regolamento delle spese processuali di entrambi i gradi, da operarsi in ragione dell'esito complessivo della causa.
Tenuto conto dell'infondatezza dell'originaria opposizione proposta dal le spese processuali di entrambi i gradi debbono seguire, Pt_1
nei confronti di entrambe le parti appellate, la soccombenza del primo.
La relativa liquidazione viene operata, come in dispositivo, a norma a norma del D.M. 55/14, come aggiornato, da ultimo, con D.M. n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, con applicazione dello scaglione relativo alle cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, tenuto conto del disputatum.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sugli appelli incidentali proposti Parte_1
dall' e dal , RT Controparte_6
avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
a) accoglie gli appelli incidentali e, per l'effetto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta le domande proposte da Pt_1
pag. 23/25 con citazione notificata il 22/02/2021 al Pt_1 CP_6 CP_6
ed all' ;
[...] RT
b) rigetta l'appello principale;
c) condanna alla rifusione, in favore del Parte_1 [...]
e dell , delle Controparte_6 RT
spese processuali, che, in relazione a ciascuna parte appellata, liquida, per il giudizio di primo grado, in euro 5.077,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, in relazione al grado di appello, liquida, quanto all' RT
, in euro 5.809,00 per compenso, oltre rimborso
[...]
forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, quanto al , in euro Controparte_6
355,50 per esborsi, euro 5.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore dell'Avv. Nunzia Della
Corte;
d) dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di , di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato ex art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 03/02/2025.
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Massimiliano Sacchi dr. Alessandro Cocchiara
pag. 24/25 pag. 25/25