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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/12/2025, n. 2710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2710 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3753 / 2023 Ruolo gen. (atp 4204/21)
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 19.11.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv LETTERA ANGELO MARIA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura distrettuale interna
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art 445 bis c.p.c.
Con ricorso depositato in data 15/06/2023 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi la permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali al fine dell'assegno ordinario di invalidità ex l CP_ 222/84; instauratosi il contraddittorio l' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi, previa acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo, è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il CTU nominato nel giudizio di ATP ha ritenuto il ricorrente affetto da “Sindrome depressiva in storia di abuso di alcool e sostanze psicotrope. Note artrosiche cervicali e lombari senza significative limitazioni funzionali. Remoto intervento per ulcera gastrica perforata” e le suddette patologie nel loro complesso non in grado di ridurne la capacità lavorativa a meno di un terzo;
Il CTU, con riferimento alla sindrome depressiva, ha evidenziato che la patologia risultava da un solo certificato del 2020 e da uno successivo prodotto su richiesta dello stesso CTU ed ha ritenuto la scarsa
1 entità concreta della patologia anche per non esser stato documentato alcuno svolgimento di terapie o controlli periodici;
con riferimento alle note artrosiche cervicali e lombari evidenziava che le stesse non erano accompagnate da significative limitazioni funzionali e con riferimento alla pregressa ulcera gastrica che la stessa era stata trattata chirurgicamente in epoca molto remota e non aveva allo stato ripercussioni sullo stato di salute generale del ricorrente;
Parte ricorrente ha contestato la consulenza deducendo che il CTU non aveva tenuto conto di un certificato dell' di Caserta del 2.3.23 dal quale era possibile evincere anche la sussistenza della CP_2 patologia “Cardiopatia ischemica in paziente dislipidemico attuale classe NYHA II” ed ha sostenuto, con le note di trattazione scritta depositate, l'aggravamento delle proprie condizioni di salute come da RM rachide lombosacrale del 18.9.23;
Tanto premesso il ricorso non può essere accolto;
La CTU espletata in fase di ATP appare infatti condivisibile -in quanto adeguatamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico- e d'altro canto neanche appare opportuno procedere alla rinnovazione delle operazioni peritali in base alla documentazione prodotta considerando che, per un verso, nel certificato del 2.3.23 si legge di una solo “sospetta” cardiopatia ischemica in paziente dislipidemico attuale classe NYHA II -e non risultano esser state svolti i richiesti test ergometrici a conferma della diagnosi della sospetta patologia- e che, per altro verso, la rmn del 18.9.23 esibita non appare attestare condizioni di salute difformi da quelle già valutate dal CTU;
Nulla per spese ex art 152 disp att c.p.c.
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell' liquidate con separato decreto
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
Rigetta il ricorso e nulla per spese di lite
Santa Maria Capua Vetere,02/12/2025 Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 19.11.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv LETTERA ANGELO MARIA Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
CP_
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avvocatura distrettuale interna
RESISTENTE
OGGETTO: Giudizio ex art 445 bis c.p.c.
Con ricorso depositato in data 15/06/2023 parte ricorrente premettendo di aver presentato domanda amministrativa per il riconoscimento di requisiti invalidanti e di essersi inutilmente esaurito l'iter procedimentale e l'accertamento tecnico preventivo, contestò il giudizio reso dal consulente e chiese, previo espletamento di nuova CTU, accertarsi la permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali al fine dell'assegno ordinario di invalidità ex l CP_ 222/84; instauratosi il contraddittorio l' si costituì in giudizio concludendo per il rigetto del ricorso;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi, previa acquisizione del fascicolo dell'accertamento tecnico preventivo, è stata decisa con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il CTU nominato nel giudizio di ATP ha ritenuto il ricorrente affetto da “Sindrome depressiva in storia di abuso di alcool e sostanze psicotrope. Note artrosiche cervicali e lombari senza significative limitazioni funzionali. Remoto intervento per ulcera gastrica perforata” e le suddette patologie nel loro complesso non in grado di ridurne la capacità lavorativa a meno di un terzo;
Il CTU, con riferimento alla sindrome depressiva, ha evidenziato che la patologia risultava da un solo certificato del 2020 e da uno successivo prodotto su richiesta dello stesso CTU ed ha ritenuto la scarsa
1 entità concreta della patologia anche per non esser stato documentato alcuno svolgimento di terapie o controlli periodici;
con riferimento alle note artrosiche cervicali e lombari evidenziava che le stesse non erano accompagnate da significative limitazioni funzionali e con riferimento alla pregressa ulcera gastrica che la stessa era stata trattata chirurgicamente in epoca molto remota e non aveva allo stato ripercussioni sullo stato di salute generale del ricorrente;
Parte ricorrente ha contestato la consulenza deducendo che il CTU non aveva tenuto conto di un certificato dell' di Caserta del 2.3.23 dal quale era possibile evincere anche la sussistenza della CP_2 patologia “Cardiopatia ischemica in paziente dislipidemico attuale classe NYHA II” ed ha sostenuto, con le note di trattazione scritta depositate, l'aggravamento delle proprie condizioni di salute come da RM rachide lombosacrale del 18.9.23;
Tanto premesso il ricorso non può essere accolto;
La CTU espletata in fase di ATP appare infatti condivisibile -in quanto adeguatamente motivata ed immune da errori sul piano logico giuridico- e d'altro canto neanche appare opportuno procedere alla rinnovazione delle operazioni peritali in base alla documentazione prodotta considerando che, per un verso, nel certificato del 2.3.23 si legge di una solo “sospetta” cardiopatia ischemica in paziente dislipidemico attuale classe NYHA II -e non risultano esser state svolti i richiesti test ergometrici a conferma della diagnosi della sospetta patologia- e che, per altro verso, la rmn del 18.9.23 esibita non appare attestare condizioni di salute difformi da quelle già valutate dal CTU;
Nulla per spese ex art 152 disp att c.p.c.
CP_ Spese di CTU della fase di ATP a carico dell' liquidate con separato decreto
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede:
Rigetta il ricorso e nulla per spese di lite
Santa Maria Capua Vetere,02/12/2025 Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
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