Art. 3.
Con decreti Reali, su proposta dei Ministri competenti, sara' provveduto all'esatta delimitazione dei confini indicati agli articoli precedenti, al riparto delle attivita' e passivita' fra gli enti interessati, nonche' a quant'altro occorre per l'esecuzione della presente legge, anche per quanto riflette la competenza degli uffici governativi in ordine alla sistemazione del regime fluviale e forestale del bacino della Val Tidone.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1926.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Con decreti Reali, su proposta dei Ministri competenti, sara' provveduto all'esatta delimitazione dei confini indicati agli articoli precedenti, al riparto delle attivita' e passivita' fra gli enti interessati, nonche' a quant'altro occorre per l'esecuzione della presente legge, anche per quanto riflette la competenza degli uffici governativi in ordine alla sistemazione del regime fluviale e forestale del bacino della Val Tidone.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1926.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.