Articolo 3 della Legge 23 dicembre 1926, n. 2246
Articolo 2
Versione
27 gennaio 1927
Art. 3.


Con decreti Reali, su proposta dei Ministri competenti, sara' provveduto all'esatta delimitazione dei confini indicati agli articoli precedenti, al riparto delle attivita' e passivita' fra gli enti interessati, nonche' a quant'altro occorre per l'esecuzione della presente legge, anche per quanto riflette la competenza degli uffici governativi in ordine alla sistemazione del regime fluviale e forestale del bacino della Val Tidone.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Entrata in vigore il 27 gennaio 1927