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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 25/02/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 776/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, in persona dei magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. R.G. 776/2022
promosso da
rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Miriam Rainelli
APPELLANTE
nei confronti di
), in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Novelli
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 846/2022 emessa in data 29.6.2022 dal Tribunale di Ancona e pubblicata il 30.6.2022 – risarcimento danni. CONCLUSIONI
DELL'APPELLANTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, così giudicare:1) IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, perl'effetto, in riforma della sentenza n. 846/2022 emessa dal Tribunale di
Ancona, Dott. Dott. Leonardo Fava,nell'ambito del giudizio numero r.g.
4510/2020, pubblicata il giorno 30.06.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta:
1. ACCERTARE E
DICHIARARE l'esclusiva e piena responsabilità ex articolo 2051 c.c., o comunque nella misura che il Giudice ritiene congrua, del Controparte_1 per i fatti di cui in premessa;
2.ACCERTARE E DICHIARARE che in conseguenza delle lesioni subite dalla sig.ra residua un permanente Parte_1 danno biologico valutabile nella misura del 9% o nella maggiore/minore misura che il Giudice riterrà congrua e, per l'effetto, CONDANNARE il CP_1
a risarcire il danno non patrimoniale patito dalla sig.ra
[...] [...] per le lesioni subite che si quantifica in euro24.392,00 o nella Parte_1 maggiore/minore somma che il Giudice riterrà congrua;
3. CONDANNARE, altresì, il convenuto a risarcire i danni patrimoniali subiti dalla che Parte_1 si quantificano in euro 830,41 di cui euro 770,41 per spese mediche, ed euro
60,00 per il costo del biglietto del concerto mai visto;
4. CONDANNARE, altresì, il convenuto Controparte_1 al pagamento dei compensi dovuti allo scrivente avvocato per aver dovuto assistere la sig.ra nella fase stragiudiziale (attivazione Parte_1 della procedura di negoziazione assistita) per un importo pari ad euro 420,00 oltre rimborso forfettario 15% e cap 4%. Il tutto con vittoria di spese documentate e compensi professionali legali all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, ed oltre iva se ed in quanto dovuta e le successive tutte ed occorrende.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
2) Il tutto con vittoria di spese documentate e compensi professionali legali all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del
D.M. n. 55/2014, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a.
4%, ed oltre iva se ed in quanto dovuta e le successive tutte ed occorrende di entrambe i gradi di giudizio, con anche condanna di rimborso alle spese di lite di primo grado pagate da parte attrice al solo scopo di evitare un procedimento esecutivo;
3) IN VIA ISTRUTTORIA si domanda l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva nel presente appello e nello specifico: 15 - Il capitolo di prova numero 3 della memoria 183, comma 6, n. 2 cpc di parte attrice “Vero che nella strada Cameranense, sul luogo teatro del sinistro, il giorno 24.10.2018, l'unico punto luce presente era funzionante?” - Il capitolo di prova numero 4 della memoria 183, comma 6, n. 2 cpc di parte attrice “Vero che il tombino di cui al capitolo n. 2, il giorno 24.10.2018, si trovava in una zona d'ombra, come da foto di cui all'allegato n. 12 dell'atto di citazione, che si rammostra?” - Il capitolo di prova numero 5 della memoria 183, comma 6, n. 2 cpc di parte attrice “Vero che il tombino di cui al capitolo n. 2, il giorno 24.10.2018, era visibile?”Indicando come testi su tutti i capitoli sopra indicati, i signori: a. residente in residente in 62100 Macerata, MC, alla Controparte_2 via Fonte Maggiore n. 65; b. residente in 62100 Controparte_3
Macerata, MC, alla via Mazenta n. 2.
- Si domanda altresì che il Giudice di Appello Voglia disporre la CTU, erroneamente non disposta dal Giudice di prime cure, al fine di valutare/confermare la misura del danno biologico permanente subito dalla
” Parte_1
DELL'APPELLATO :” Piaccia alla Autorità Adita – contrariis reiectiis – rigettare
l'appello promosso da avverso la sentenza n. 846/2022 Parte_1 del 30 17 giugno 2022 del Tribunale di Ancona che ha definito il giudizio rubricato al n. 4510/2020 e confermare la detta decisione e comunque rigettare la domanda della attrice in quanto infondata in Parte_1 fatto o diritto o anche con diversa motivazione . Si allega : fascicolo di primo grado ed attestazione di conformità Si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie richieste dalla parte appellante in quanto non rilevanti ai fini del decidere . Con vittoria di spese ed onorari del grado”.
FATTI DI CAUSA
I.Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 846/2022 emessa il 29.6.2022 nel giudizio NRG 4510/2020 e pubblicata in data 30.6.2022, rigettava la domanda svolta ex art. 2051 c.c. da nei confronti del Parte_1
in relazione alle lesioni riportate a seguito dell'infortunio Controparte_1 occorsole in data 24.10.2018, verso le ore 19,50, affermando il carattere imprudente della condotta tenuta della predetta che, scendendo dal marciapiede sito lungo la carreggiata di Via Cameranense, non si accorgeva di un tombino posto sul manto stradale e cadeva rovinosamente a terra, oltre che argomentando in ordine al fatto che le circostanze di tempo e di luogo, ovvero il buio e la vicinanza dell'attraversamento pedonale, avrebbero dovuto indurre la sig.ra a servirsi del passaggio pedonale per evitare Parte_1 pericoli non visibili indipendentemente dal fatto che la sera del sinistro la strada era chiusa al traffico veicolare.
II. Avverso la richiamata sentenza propone appello Parte_1 lamentandone l'erroneità per i motivi di seguito esaminati e chiedendo, in integrale riforma, di accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2051 c.c. la responsabilità esclusiva del con conseguente condanna Controparte_1 dell'ente al risarcimento dei danni patiti in favore della Parte_1
III. Il , costituendosi, deduce l'infondatezza della domanda Controparte_1 avversaria chiedendone il rigetto.
IV. Preso atto dello scambio delle note scritte depositate con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Premessi i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio di primo grado ,
l'appellante ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi di gravame.
1.1Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza laddove il tribunale ha ritenuto la sussistenza in capo alla sig.ra Parte_1 dell'obbligo di attraversamento sulle strisce pedonali ai sensi dell'art.190 del
C.d.S. rilevando l'adozione da parte della medesima di un comportamento imprudente.
Deduce che la sera del sinistro il tratto di strada in cui si è verificato l'incidente, sito in prossimità del Pala Prometeo, era chiuso al traffico veicolare per agevolare il raggiungimento del palazzetto da parte dei numerosi utenti accorsi per assistere al concerto di e che tale chiusura consentiva alle Per_1 persone di camminare liberamente sull'intera carreggiata senza l'obbligo di dover utilizzare le strisce pedonali per l'attraversamento posto che quella sera, secondo l'appellante, la funzione propria delle strisce pedonali ossia l'assegnazione ai pedoni dei diritto di precedenza sulle automobili, aveva perso di significato in considerazione del divieto di circolazione veicolare.
Evidenzia che , nel caso di specie, l'insussistenza di detto obbligo trova riscontro nel verbale degli agenti della Polizia Locale intervenuti in occasione del sinistro in quanto nel verbale non risulta contestata alla la Parte_1 violazione dell'art. 190 del C.d.S.
Deduce , inoltre, l'erroneità della valutazione del comportamento tenuto dalla lamentando il travisamento della circostanza secondo cui la Parte_1 medesima avrebbe ammesso di aver guardato a terra prima scendere dal marciapiede e di non essersi accorta della presenza della caditoia perché era buio.
L'appellante censura siffatta affermazione evidenziando che dagli atti e dalle prove testimoniali ( cfr. dichiarazioni rese dai testi , Controparte_3
e dal teste ) risulta emersa una Controparte_2 Testimone_1 diversa dinamica, ovvero che la sig.ra prima di scendere dal Parte_1 marciapiede guardava a terra ma non si accorgeva della caditoia perché il tombino era coperto da una zona d'ombra (buio) dovuta alla mancanza di illuminazione tanto che alla sua vista il manto stradale appariva integro. Evidenzia che la mancanza di illuminazione trova riscontro nel verbale degli agenti della Polizia Locale laddove risulta che “il primo punto luce di quelli non funzionanti è l'unico presente nell'area dell'infortunio” - malfunzionamento già segnalato al – e nella fotografia di cui al doc. n. 12 Controparte_1 dell'atto introduttivo di primo grado che dimostra, secondo l'appellante,
l'impossibilità di avvedersi della presenza del tombino che quella sera formava un tutt'uno con il manto stradale a causa della mancata illuminazione.
1.2.Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'omessa considerazione della disciplina di cui all'art. 2051 c.c. e della giurisprudenza di legittimità applicabile al caso di specie.
Richiamando l'art. 14 del C.d.S. quanto al dovere dell'ente proprietario di una strada di provvedere alla manutenzione, alla pulizia, alla sicurezza della carreggiata e delle sue pertinenze ivi compresi i lampioni della pubblica illuminazione quali arredi funzionali di una strada ( cfr. DM del 5.11.2011) e le normative sulla sicurezza della pubblica illuminazione (cfr. UNI 11248 e UNI
13201)in vigore dal 2016 , l'appellante deduce l'omessa considerazione della mancanza di illuminazione nella causazione del sinistro ai sensi dell' art. 2051
c.c.
Ad avviso dell'appellante il giudice di primo grado non ha tenuto conto del fatto che il , in qualità di ente proprietario e di custode Controparte_1 della via ove si è verificato il sinistro, aveva l'obbligo di manutenzione e di controllo del corretto funzionamento dell'illuminazione pubblica e che il danno occorso alla era prevedibile avendo il adibito la strada Parte_1 CP_1
Cameranense a zona pedonale consentendo agli utenti di camminare su tutta la carreggiata e di scendere da qualsiasi punto del marciapiede.
L'appellante asserisce di avere dimostrato il nesso eziologico ovvero che se il punto luce sulla via di accesso al Pala Prometeo fosse stato acceso, il tombino sarebbe stato visibile e il sinistro non si sarebbe verificato .
Inoltre, sostiene che il non ha dimostrato di avere Controparte_1 controllato e vigilato sullo stato della cosa , evidenzia che l'Ente avrebbe dovuto effettuare il controllo del funzionamento dell'illuminazione pubblica sulla strada in cui è avvenuto l'infortunio al fine di garantire la sicurezza degli utenti che si recavano al concerto e che agli atti non risulta tale adempimento nonostante il malfunzionamento era già stato segnalato.
1.3) Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la valutazione secondo cui il buio e la vicinanza dell'attraversamento pedonale avrebbero dovuto consigliare alla di servirsi delle strisce pedonali al fine di Parte_1 evitare pericoli.
Al riguardo l'appellante, oltre ad insistere sul fatto che la strada era chiusa al traffico veicolare e che proprio questa condizione rendeva non obbligatorio l'attraversamento sulle strisce pedonali, osserva che la mancanza di illuminazione e la formazione di una zona d'ombra sul tombino non hanno consentito di vedere la presenza della caditoia tanto che lo stato della strada, alla vista della appariva privo di pericoli. Parte_1
1.4 Con la quarta doglianza l'appellante ribadisce le argomentazioni già espresse lamentando che la decisione del giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere la domanda dell'attrice con condanna del convenuto
[...]
al pagamento delle spese del giudizio secondo soccombenza. CP_1
1.5 Con l'ultimo motivo di gravame, infine, l'appellante impugna la valutazione della capitolazione della prova testimoniale.
Deduce l'erroneità della mancata ammissione dei capitoli 3 ( “ Vero che nella strada Cameranense, sul luogo del teatro del sinistro , il giorno
24.10.2018v, l'unico punto luce presente era funzionante?”) 4 ( “ Vero che il tombino di cui al cap. 2, il giorno 24.102018, si trovava in una zona d'ombra come da foto di cui all'all. 12 dell'atto di citazione che si rammostra?”) e 5 della propria memoria 183, co.6, n.2, c.p.c.( “ Vero che il tombini di cui al capitolo n.2 il giorno 24.10.2018 era visibile ?”) sostenendo che si tratta di capitoli che si riferiscono ad un fatto preciso, collocato nel tempo e nello spazio e che non possono ritenersi suggestivi né valutativi, e quindi insiste per la loro ammissione.
Lamenta, per contro, l'erroneità dell'ammissione dei capitoli formulati dalla controparte deducendo, in particolare, che il capitolo 10 (“ Vero che il teste ha riscontrato che la pubblica illuminazione lungo la via Cameranense era funzionante mentre risultava spenta quella sulla diramazione di accesso al ?”) appare suggestivo, il capitolo 11 ( “Vero che il teste ha CP_4 riscontrato che a circa 1-2 metri dal punto della caduta della , si Parte_1 trovava un passaggio pedonale?”) generico in quanto riferisce una distanza approssimativa senza indicare “se e in che modo sono state prese le misure” e che il capitolo 12 ( “vero che il teste ha riscontrato che , nel punto in cui è caduta la , ponendosi in piedi sul marciapiede se si rivolgeva lo Parte_1 sguardo a terra, per scendere, si vedeva il manto asfaltato stradale?”) , oltre a contenere una mera valutazione risulta privo del riferimento al tempo e allo spazio. Insiste , quindi, per l'esclusione dei detti capitoli dal presente giudizio.
L'appellante, inoltre, avanza analoga richiesta quanto alla dichiarazione resa dal teste il 13.10.2021 con riferimento al capitolo Testimone_1
13 della controparte e all'ADR successiva sostenendo che quest'ultima contiene una valutazione personale e una precisazione suggestiva ( riferimento ad una “macchia scura”) resa dopo che era stata mostrata al teste una fotografia di parte convenuta.
Conclude , infine, insistendo per l'espletamento della CTU ai fini della quantificazione del danno biologico.
2.Le censure, in quanto fra loro connesse, possono essere unitariamente esaminate.
2.1. Occorre premettere quanto ai presupposti per la resposnabilità ex art. 2051 c.c., che secondo la giurisprudenza di legittimità: ” Sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute "funzionali" sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive conformi), è stato, ancora di recente, ribadito da questa Corte che il requisito legale "della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza", e ciò perché , mentre "al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-02). Da quanto precede deriva che
"presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia", sicché essi, "in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n. 26142, Rv. 669110-
01). "Incombe, invece, sul custode", si è del pari ribadito, "la prova
(liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita", da intendersi quale "fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res" (così, nuovamente,
Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). La caratterizzazione oggettiva della nozione di "caso fortuito", diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1 febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479,
2480, 2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso
(Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 66508401), oltre che di recente ulteriormente ribadito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.),
"secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile" (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.).Se, dunque, "la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento" (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). “
( Cass. n. 18518/2024).
La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, chiarito che “La responsabilità del custode può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass., ord. 20/07/2023, n. 21675, Rv. 668745-01; Cass. 24/01/2024, n.
2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole. Ai sensi dell'art. 2051 c.c. non
è sufficiente - ed è anzi del tutto irrilevante - la dimostrazione dell'assenza di colpa da parte del custode, ma si richiede la prova positiva della causa esterna
(fatto materiale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato) che - quanto ai fatti materiali e del terzo, per imprevedibilità, eccezionalità, inevitabilità, nonché, quanto a quelli del danneggiato, per anche sola sua colpa - sia completamente estranea alla sfera di controllo del custode, restando così a carico di quest'ultimo anche il danno derivante da causa rimasta ignota” (Cass.
n. 25200/2024).
Inoltre “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, prescindendo, pertanto, dalla colpa del custode, ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di eliminare le conseguenze dannose non costituisce un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie. Quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico. In tale ipotesi, nel caso in cui la condotta del danneggiato assurga, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito, viene meno il nesso eziologico con la res, anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come avvenimento ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Quindi, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado
d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227, comma
1, c.c., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost.” ( Cass. n. 26682/2023).
Va ulteriormente precisato che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità oggettiva in materia di danni da cose in custodia “si fonda sul mero rapporto di custodia, con la conseguenza che il fondamento della stessa è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito.
Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato e tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa
e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art.
2051 c.c. ( ex multis Cass. n. 4476 del 2011 ; Cass. n. 2177/2018 ).
In altri termini, per la configurazione della responsabilità per i danni cagionati dai beni in custodia è sufficiente la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento e del suo rapporto di causalità con il bene e , una volta dimostrate dette circostanze : “il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sè statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.” ( Cass. n. 21212/2015;
Cass . n. 2660/2013)
La Suprema Corte, infine, ha chiarito in più occasioni che l'applicazione delle regole di cui all'art. 2051 c.c., presuppone sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno e, ove la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile , se non inevitabile, il danno ( ex multis Cass. 1064/2018,Cass.
11526/2017; Cass. n. 2660/2013; Cass. n. 12895/2016).
In questi casi , dunque, occorre accertare il contributo causale dell'azione umana rispetto alla verificazione dell'evento desumibile dalla maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, dal grado di attenzione richiesto allo scopo e da ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode ( Cass. n. Cass. n. 21212/2015; Cass . n.
2660/2013).
Nel caso in esame, l'appellante sostiene che il sinistro si è verificato per il dinamismo intrinseco della res ossia per la conformazione del tombino
(dislivello tra l'altezza del marciapiede e la grata del tombino pari a 18 cm) e per la pericolosità derivante dalla mancanza di illuminazione pubblica nel luogo del sinistro. Sostiene di aver dimostrato il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno patito evidenziando, in particolare, la dichiarazione testimoniale della sig.ra che ha riferito di avere visto la cadere Testimone_2 Parte_1 rovinosamente a terra mentre scendeva dal marciapiede e la circostanza relativa al malfunzionamento dell'illuminazione evincibile dal verbale della
Polizia Locale.
Secondo l'appellante la mancanza di illuminazione ha reso non visibile il tombino tanto che nel guardare verso il basso prima di scendere dal marciapiede vedeva soltanto un manto stradale regolare privo di insidie, complice anche una sorta di tratto di ombra che si era creato sopra il tombino stesso.
Infine, deduce che il luogo del sinistro era di fatto una zona pedonale e che non vi era alcuna necessità di utilizzare le strisce pedonali situate in prossimità al punto in cui si è verificata la caduta.
Rilevato che risulta pacifico che l'area in cui si è verificato l'incidente era interdetta alla circolazione veicolare in virtù del concerto musicale, si ritiene che detta limitazione valga ad escludere l'obbligo dell'attraversamento sulle strisce pedonali situato nelle vicinanze del punto in cui è inciampata la posto che, anche questa segnaletica, indipendentemente dalla sua Parte_1 funzione, risulta collocata nella zona soggetta a divieto di circolazione veicolare
Ciò detto, le risultanze istruttorie non appaiono sufficienti a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava una pericolosità tale da costituire la causa efficiente del verificarsi dell'evento dannoso.
La prima questione da chiarire riguarda l' illuminazione pubblica.
L'infortunio si è verificato in un tratto del marciapiede della carreggiata sud della strada Cameranense e dalla relazione di servizio risulta che la pubblica illuminazione su detta via “era regolarmente funzionante mentre quella sulla diramazione di accesso al risultava tutta spenta”. CP_4
Risulta inoltre che nonostante vi fosse un lampione non funzionante
“l'unico presente nell'area dell'infortunio”, “la visibilità era da considerarsi sufficiente” per la presenza di altri punti luce : “
1.numerosi food truck posti nelle vicinanze che con le loro illuminazioni e luci pubblicitarie riverberavano in direzione della carreggiata di via Cameranense;
2.la presenza della luna piena
e del cielo sgombro di nubi;
3. Totem dell'illuminazione dell'area parcheggio funzionanti”.
Orbene, dalla fotografia n.9 allegata al verbale si evince che l'unico lampione non funzionante della via Cameranese o meglio “dell'area teatro dell'infortunio” cui si riferiscono gli agenti della Polizia Locale, è situato nella carreggiata opposta al punto in cui si è verificato l'incidente ed è il primo punto luce di una diramazione della carreggiata opposta a quella dell'infortunio, ovvero la via di accesso alla struttura recettiva . CP_4
Il malfunzionamento di detto lampione non sembra pregiudicare la visibilità del luogo in cui è avvenuto il sinistro tanto che gli agenti della Polizia
Locale dichiarano che la visibilità era da considerarsi sufficiente per la presenza di altre fonti di luce oltre che per le buone condizioni climatiche .
Detta valutazione trova riscontro nelle fotografie nn 5-11 allegate al verbale dalle quali appare evidente l'apporto luminoso dei camioncini (food truck) situati proprio dietro il marciapiede e dalla fotografia n. 4 dalla quale si vede chiaramente la presenza di un lampione che non pare nemmeno lontano dal punto del sinistro.
In tale contesto, considerata la dimensione del tombino la cui grata metallica risulta misurare mt. 0,50 x mt. 0,50, tenuto conto che l'asfalto intorno al tombino risulta frastagliato rendendo ancora più ampia ed evidente la presenza della caditoia, appare difficile ritenere che l'appellante non sia riuscita ad avvedersi della presenza dell'ostacolo.
L'appellante ha dichiarato avere guardato a terra prima di scendere dal marciapiede e di non avere visto il tombino perché era buio ( cfr. cap.
2-3 interrogatorio formale).
Rilevato che le prove documentali dimostrano che la sera dell'infortunio vi era sufficiente illuminazione e visibilità, rilevato altresì che le dimensioni del tombino risultano piuttosto ampie considerate le misure della grata metallica e delle condizioni dell'asfalto intorno ai bordi che ne ampliano la grandezza, appare ragionevole ritenere che l'appellante non abbia adottato le cautele necessarie ad evitare il pericolo. La condizione di buio che la ha dichiarato di avere visto nel Parte_1 guardare a terra prima di scendere dal marciapiede avrebbe dovuto indurla a prestare maggiore attenzione ( cfr. cap.
2-3 interrogatorio formale) considerato che l'azione di scendere da un gradino è già di per sé intrinsecamente pericolosa necessitando di accorgimenti finalizzati a garantire l'appoggio in sicurezza del piede soprattutto laddove si percepisce una condizione di non chiara visibilità.
Né vale a dimostrare il contrario la dedotta zona d'ombra che si sarebbe formata sopra il tombino “ingannando” la visibilità dell'appellante facendole apparire il manto stradale uniforme e privo di insidie.
Si tratta di un evento naturale che non può ritenersi connaturato al dinamismo intrinseco di una res nella causazione del danno e che, potendosi formare in modo spontaneo e naturale in qualunque contesto e su qualunque cosa non presenta le caratteristiche dell'oggettiva imprevedibilità e dell'inevitabilità, rientrando, piuttosto, nella sfera di controllo e di percezione dell'agire umano.
La documentazione in atti , in particolare la relazione di servizio della
Polizia Locale dalla quale si evince che la sera dell'infortunio l' illuminazione pubblica lungo la Via Cameranense era funzionante - circostanza confermata dagli agenti in sede di prova testimoniale (cfr. cap. 10) - e vi era una condizione di sufficiente visibilità nella zona dell'incidente nonostante un lampione fosse spento posto che, nell'area, erano presenti altre fonti di luce , unitamente alle fotografie ivi allegate che dimostrano effettivamente le circostanze descritte e la conformazione del tombino, appaiono sufficienti ad escludere che l'evento dannoso sia stato determinato dalla pericolosità dello stato dei luoghi.
A fronte del quadro probatorio così delineato, appaiono infondate le doglianze relative all'omessa ammissione dei capitoli di prova formulati dall'appellante posto che si tratta di capitoli di prova che risultano irrilevanti in quanto diretti principalmente a confermare la situazione dello stato dei luoghi, come documentata attraverso la produzione delle fotografie di cui non è stata contestata la riferibilità alla situazione esistente al momento del sinistro (cfr. cap. 3 ) o inammissibili in quanto diretti a far esprimere una valutazione sulla visibilità del tombino (cfr., cap. 4,5). Infondate, altresì, le contestazioni relative all'ammissione dei capitoli di prova di controparte posto che si tratta di capitoli di prova diretti ad accertare la presenza dell'attraversamento pedonale, la condizione del manto stradale e la conferma, da parte degli agenti della Polizia
Locale, della relazione di servizio e delle fotografie scattate ( cfr. cap.
11,12,13).
Alla luce di quanto emerso ed evidenziato, si ritiene sussistente un comportamento causalmente rilevante della che nell'occasione di Parte_1 scendere dal marciapiede non ha prestato idonea attenzione al pericolo, ovvero la presenza del tombino, che poteva oggettivamente prevedere ( stava camminando sul suolo pubblico) ed evitare.
La condotta incauta della risulta, pertanto, idonea ad Parte_1 interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso che si ritiene ascrivibile alla responsabilità esclusiva della medesima.
2.2. In conclusione, l'appello va rigettato.
3. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia, seguono la soccombenza.
4. Poiché il giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1
avverso la sentenza n. 846/2022 del Tribunale di Ancona, Controparte_1 pubblicata in data 30.06.2022, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado, liquidate in Euro 600,00 per la fase di studio, Euro 500,00 per la fase introduttiva, Euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento del contributo come previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Ancona in data 29.01.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, in persona dei magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Bora Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. R.G. 776/2022
promosso da
rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Miriam Rainelli
APPELLANTE
nei confronti di
), in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Novelli
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 846/2022 emessa in data 29.6.2022 dal Tribunale di Ancona e pubblicata il 30.6.2022 – risarcimento danni. CONCLUSIONI
DELL'APPELLANTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, così giudicare:1) IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, perl'effetto, in riforma della sentenza n. 846/2022 emessa dal Tribunale di
Ancona, Dott. Dott. Leonardo Fava,nell'ambito del giudizio numero r.g.
4510/2020, pubblicata il giorno 30.06.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta:
1. ACCERTARE E
DICHIARARE l'esclusiva e piena responsabilità ex articolo 2051 c.c., o comunque nella misura che il Giudice ritiene congrua, del Controparte_1 per i fatti di cui in premessa;
2.ACCERTARE E DICHIARARE che in conseguenza delle lesioni subite dalla sig.ra residua un permanente Parte_1 danno biologico valutabile nella misura del 9% o nella maggiore/minore misura che il Giudice riterrà congrua e, per l'effetto, CONDANNARE il CP_1
a risarcire il danno non patrimoniale patito dalla sig.ra
[...] [...] per le lesioni subite che si quantifica in euro24.392,00 o nella Parte_1 maggiore/minore somma che il Giudice riterrà congrua;
3. CONDANNARE, altresì, il convenuto a risarcire i danni patrimoniali subiti dalla che Parte_1 si quantificano in euro 830,41 di cui euro 770,41 per spese mediche, ed euro
60,00 per il costo del biglietto del concerto mai visto;
4. CONDANNARE, altresì, il convenuto Controparte_1 al pagamento dei compensi dovuti allo scrivente avvocato per aver dovuto assistere la sig.ra nella fase stragiudiziale (attivazione Parte_1 della procedura di negoziazione assistita) per un importo pari ad euro 420,00 oltre rimborso forfettario 15% e cap 4%. Il tutto con vittoria di spese documentate e compensi professionali legali all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, ed oltre iva se ed in quanto dovuta e le successive tutte ed occorrende.” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
2) Il tutto con vittoria di spese documentate e compensi professionali legali all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del
D.M. n. 55/2014, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a.
4%, ed oltre iva se ed in quanto dovuta e le successive tutte ed occorrende di entrambe i gradi di giudizio, con anche condanna di rimborso alle spese di lite di primo grado pagate da parte attrice al solo scopo di evitare un procedimento esecutivo;
3) IN VIA ISTRUTTORIA si domanda l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva nel presente appello e nello specifico: 15 - Il capitolo di prova numero 3 della memoria 183, comma 6, n. 2 cpc di parte attrice “Vero che nella strada Cameranense, sul luogo teatro del sinistro, il giorno 24.10.2018, l'unico punto luce presente era funzionante?” - Il capitolo di prova numero 4 della memoria 183, comma 6, n. 2 cpc di parte attrice “Vero che il tombino di cui al capitolo n. 2, il giorno 24.10.2018, si trovava in una zona d'ombra, come da foto di cui all'allegato n. 12 dell'atto di citazione, che si rammostra?” - Il capitolo di prova numero 5 della memoria 183, comma 6, n. 2 cpc di parte attrice “Vero che il tombino di cui al capitolo n. 2, il giorno 24.10.2018, era visibile?”Indicando come testi su tutti i capitoli sopra indicati, i signori: a. residente in residente in 62100 Macerata, MC, alla Controparte_2 via Fonte Maggiore n. 65; b. residente in 62100 Controparte_3
Macerata, MC, alla via Mazenta n. 2.
- Si domanda altresì che il Giudice di Appello Voglia disporre la CTU, erroneamente non disposta dal Giudice di prime cure, al fine di valutare/confermare la misura del danno biologico permanente subito dalla
” Parte_1
DELL'APPELLATO :” Piaccia alla Autorità Adita – contrariis reiectiis – rigettare
l'appello promosso da avverso la sentenza n. 846/2022 Parte_1 del 30 17 giugno 2022 del Tribunale di Ancona che ha definito il giudizio rubricato al n. 4510/2020 e confermare la detta decisione e comunque rigettare la domanda della attrice in quanto infondata in Parte_1 fatto o diritto o anche con diversa motivazione . Si allega : fascicolo di primo grado ed attestazione di conformità Si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie richieste dalla parte appellante in quanto non rilevanti ai fini del decidere . Con vittoria di spese ed onorari del grado”.
FATTI DI CAUSA
I.Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 846/2022 emessa il 29.6.2022 nel giudizio NRG 4510/2020 e pubblicata in data 30.6.2022, rigettava la domanda svolta ex art. 2051 c.c. da nei confronti del Parte_1
in relazione alle lesioni riportate a seguito dell'infortunio Controparte_1 occorsole in data 24.10.2018, verso le ore 19,50, affermando il carattere imprudente della condotta tenuta della predetta che, scendendo dal marciapiede sito lungo la carreggiata di Via Cameranense, non si accorgeva di un tombino posto sul manto stradale e cadeva rovinosamente a terra, oltre che argomentando in ordine al fatto che le circostanze di tempo e di luogo, ovvero il buio e la vicinanza dell'attraversamento pedonale, avrebbero dovuto indurre la sig.ra a servirsi del passaggio pedonale per evitare Parte_1 pericoli non visibili indipendentemente dal fatto che la sera del sinistro la strada era chiusa al traffico veicolare.
II. Avverso la richiamata sentenza propone appello Parte_1 lamentandone l'erroneità per i motivi di seguito esaminati e chiedendo, in integrale riforma, di accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2051 c.c. la responsabilità esclusiva del con conseguente condanna Controparte_1 dell'ente al risarcimento dei danni patiti in favore della Parte_1
III. Il , costituendosi, deduce l'infondatezza della domanda Controparte_1 avversaria chiedendone il rigetto.
IV. Preso atto dello scambio delle note scritte depositate con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Premessi i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio di primo grado ,
l'appellante ha impugnato la sentenza per i seguenti motivi di gravame.
1.1Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza laddove il tribunale ha ritenuto la sussistenza in capo alla sig.ra Parte_1 dell'obbligo di attraversamento sulle strisce pedonali ai sensi dell'art.190 del
C.d.S. rilevando l'adozione da parte della medesima di un comportamento imprudente.
Deduce che la sera del sinistro il tratto di strada in cui si è verificato l'incidente, sito in prossimità del Pala Prometeo, era chiuso al traffico veicolare per agevolare il raggiungimento del palazzetto da parte dei numerosi utenti accorsi per assistere al concerto di e che tale chiusura consentiva alle Per_1 persone di camminare liberamente sull'intera carreggiata senza l'obbligo di dover utilizzare le strisce pedonali per l'attraversamento posto che quella sera, secondo l'appellante, la funzione propria delle strisce pedonali ossia l'assegnazione ai pedoni dei diritto di precedenza sulle automobili, aveva perso di significato in considerazione del divieto di circolazione veicolare.
Evidenzia che , nel caso di specie, l'insussistenza di detto obbligo trova riscontro nel verbale degli agenti della Polizia Locale intervenuti in occasione del sinistro in quanto nel verbale non risulta contestata alla la Parte_1 violazione dell'art. 190 del C.d.S.
Deduce , inoltre, l'erroneità della valutazione del comportamento tenuto dalla lamentando il travisamento della circostanza secondo cui la Parte_1 medesima avrebbe ammesso di aver guardato a terra prima scendere dal marciapiede e di non essersi accorta della presenza della caditoia perché era buio.
L'appellante censura siffatta affermazione evidenziando che dagli atti e dalle prove testimoniali ( cfr. dichiarazioni rese dai testi , Controparte_3
e dal teste ) risulta emersa una Controparte_2 Testimone_1 diversa dinamica, ovvero che la sig.ra prima di scendere dal Parte_1 marciapiede guardava a terra ma non si accorgeva della caditoia perché il tombino era coperto da una zona d'ombra (buio) dovuta alla mancanza di illuminazione tanto che alla sua vista il manto stradale appariva integro. Evidenzia che la mancanza di illuminazione trova riscontro nel verbale degli agenti della Polizia Locale laddove risulta che “il primo punto luce di quelli non funzionanti è l'unico presente nell'area dell'infortunio” - malfunzionamento già segnalato al – e nella fotografia di cui al doc. n. 12 Controparte_1 dell'atto introduttivo di primo grado che dimostra, secondo l'appellante,
l'impossibilità di avvedersi della presenza del tombino che quella sera formava un tutt'uno con il manto stradale a causa della mancata illuminazione.
1.2.Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta l'omessa considerazione della disciplina di cui all'art. 2051 c.c. e della giurisprudenza di legittimità applicabile al caso di specie.
Richiamando l'art. 14 del C.d.S. quanto al dovere dell'ente proprietario di una strada di provvedere alla manutenzione, alla pulizia, alla sicurezza della carreggiata e delle sue pertinenze ivi compresi i lampioni della pubblica illuminazione quali arredi funzionali di una strada ( cfr. DM del 5.11.2011) e le normative sulla sicurezza della pubblica illuminazione (cfr. UNI 11248 e UNI
13201)in vigore dal 2016 , l'appellante deduce l'omessa considerazione della mancanza di illuminazione nella causazione del sinistro ai sensi dell' art. 2051
c.c.
Ad avviso dell'appellante il giudice di primo grado non ha tenuto conto del fatto che il , in qualità di ente proprietario e di custode Controparte_1 della via ove si è verificato il sinistro, aveva l'obbligo di manutenzione e di controllo del corretto funzionamento dell'illuminazione pubblica e che il danno occorso alla era prevedibile avendo il adibito la strada Parte_1 CP_1
Cameranense a zona pedonale consentendo agli utenti di camminare su tutta la carreggiata e di scendere da qualsiasi punto del marciapiede.
L'appellante asserisce di avere dimostrato il nesso eziologico ovvero che se il punto luce sulla via di accesso al Pala Prometeo fosse stato acceso, il tombino sarebbe stato visibile e il sinistro non si sarebbe verificato .
Inoltre, sostiene che il non ha dimostrato di avere Controparte_1 controllato e vigilato sullo stato della cosa , evidenzia che l'Ente avrebbe dovuto effettuare il controllo del funzionamento dell'illuminazione pubblica sulla strada in cui è avvenuto l'infortunio al fine di garantire la sicurezza degli utenti che si recavano al concerto e che agli atti non risulta tale adempimento nonostante il malfunzionamento era già stato segnalato.
1.3) Con il terzo motivo di gravame, l'appellante censura la valutazione secondo cui il buio e la vicinanza dell'attraversamento pedonale avrebbero dovuto consigliare alla di servirsi delle strisce pedonali al fine di Parte_1 evitare pericoli.
Al riguardo l'appellante, oltre ad insistere sul fatto che la strada era chiusa al traffico veicolare e che proprio questa condizione rendeva non obbligatorio l'attraversamento sulle strisce pedonali, osserva che la mancanza di illuminazione e la formazione di una zona d'ombra sul tombino non hanno consentito di vedere la presenza della caditoia tanto che lo stato della strada, alla vista della appariva privo di pericoli. Parte_1
1.4 Con la quarta doglianza l'appellante ribadisce le argomentazioni già espresse lamentando che la decisione del giudice di primo grado avrebbe dovuto accogliere la domanda dell'attrice con condanna del convenuto
[...]
al pagamento delle spese del giudizio secondo soccombenza. CP_1
1.5 Con l'ultimo motivo di gravame, infine, l'appellante impugna la valutazione della capitolazione della prova testimoniale.
Deduce l'erroneità della mancata ammissione dei capitoli 3 ( “ Vero che nella strada Cameranense, sul luogo del teatro del sinistro , il giorno
24.10.2018v, l'unico punto luce presente era funzionante?”) 4 ( “ Vero che il tombino di cui al cap. 2, il giorno 24.102018, si trovava in una zona d'ombra come da foto di cui all'all. 12 dell'atto di citazione che si rammostra?”) e 5 della propria memoria 183, co.6, n.2, c.p.c.( “ Vero che il tombini di cui al capitolo n.2 il giorno 24.10.2018 era visibile ?”) sostenendo che si tratta di capitoli che si riferiscono ad un fatto preciso, collocato nel tempo e nello spazio e che non possono ritenersi suggestivi né valutativi, e quindi insiste per la loro ammissione.
Lamenta, per contro, l'erroneità dell'ammissione dei capitoli formulati dalla controparte deducendo, in particolare, che il capitolo 10 (“ Vero che il teste ha riscontrato che la pubblica illuminazione lungo la via Cameranense era funzionante mentre risultava spenta quella sulla diramazione di accesso al ?”) appare suggestivo, il capitolo 11 ( “Vero che il teste ha CP_4 riscontrato che a circa 1-2 metri dal punto della caduta della , si Parte_1 trovava un passaggio pedonale?”) generico in quanto riferisce una distanza approssimativa senza indicare “se e in che modo sono state prese le misure” e che il capitolo 12 ( “vero che il teste ha riscontrato che , nel punto in cui è caduta la , ponendosi in piedi sul marciapiede se si rivolgeva lo Parte_1 sguardo a terra, per scendere, si vedeva il manto asfaltato stradale?”) , oltre a contenere una mera valutazione risulta privo del riferimento al tempo e allo spazio. Insiste , quindi, per l'esclusione dei detti capitoli dal presente giudizio.
L'appellante, inoltre, avanza analoga richiesta quanto alla dichiarazione resa dal teste il 13.10.2021 con riferimento al capitolo Testimone_1
13 della controparte e all'ADR successiva sostenendo che quest'ultima contiene una valutazione personale e una precisazione suggestiva ( riferimento ad una “macchia scura”) resa dopo che era stata mostrata al teste una fotografia di parte convenuta.
Conclude , infine, insistendo per l'espletamento della CTU ai fini della quantificazione del danno biologico.
2.Le censure, in quanto fra loro connesse, possono essere unitariamente esaminate.
2.1. Occorre premettere quanto ai presupposti per la resposnabilità ex art. 2051 c.c., che secondo la giurisprudenza di legittimità: ” Sull'ormai indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, salva l'omogeneità delle ricadute "funzionali" sul piano della responsabilità e del risarcimento (per tutte, Cass. Sez. 3, sent. 27 aprile 2023, n. 11152, e successive conformi), è stato, ancora di recente, ribadito da questa Corte che il requisito legale "della rilevanza causale del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza", e ciò perché , mentre "al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sul risarcimento, al contrario il fatto colposo ne comporta la riduzione, secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 23 maggio 2023, n. 14228, Rv. 667836-02). Da quanto precede deriva che
"presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia", sicché essi, "in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 cod. civ., devono essere provati dal danneggiato" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 7 settembre 2023, n. 26142, Rv. 669110-
01). "Incombe, invece, sul custode", si è del pari ribadito, "la prova
(liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita", da intendersi quale "fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res" (così, nuovamente,
Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). La caratterizzazione oggettiva della nozione di "caso fortuito", diversa da quella tradizionale che lo identificava con l'assenza di colpa (casus=non culpa), trova fondamento nell'orientamento, consolidatosi già da diversi anni nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1 febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479,
2480, 2481, 2482 e 2483), nonché suggellato dal suo massimo consesso
(Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 66508401), oltre che di recente ulteriormente ribadito (Cass. Sez. 3, sent. n. 11152 del 2023, cit.),
"secondo il quale la responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha natura di responsabilità oggettiva, la quale prescinde da ogni connotato di colpa, sia pure presunta, talché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore della derivazione del danno dalla cosa, nonché del rapporto di fatto custodiale tra la cosa medesima e il soggetto individuato come responsabile" (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.).Se, dunque, "la colpa del custode non integra un elemento costitutivo della sua responsabilità, la prova liberatoria che egli è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa (ovverosia, la posizione in essere, da parte sua, di una condotta conforme al modello di comportamento esigibile dall'homo eiusdem condicionis et professionis e allo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso), ma dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, secondo comma, primo periodo, cod. pen., come causa esclusiva di tale evento" (così, ancora una volta, Cass. Sez. 3, sent. n. 26142 del 2023, cit.). “
( Cass. n. 18518/2024).
La giurisprudenza di legittimità ha, altresì, chiarito che “La responsabilità del custode può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del leso: Cass., ord. 20/07/2023, n. 21675, Rv. 668745-01; Cass. 24/01/2024, n.
2376) o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole. Ai sensi dell'art. 2051 c.c. non
è sufficiente - ed è anzi del tutto irrilevante - la dimostrazione dell'assenza di colpa da parte del custode, ma si richiede la prova positiva della causa esterna
(fatto materiale, fatto del terzo, fatto dello stesso danneggiato) che - quanto ai fatti materiali e del terzo, per imprevedibilità, eccezionalità, inevitabilità, nonché, quanto a quelli del danneggiato, per anche sola sua colpa - sia completamente estranea alla sfera di controllo del custode, restando così a carico di quest'ultimo anche il danno derivante da causa rimasta ignota” (Cass.
n. 25200/2024).
Inoltre “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, prescindendo, pertanto, dalla colpa del custode, ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il controllo e di eliminare le conseguenze dannose non costituisce un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie. Quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fattori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico. In tale ipotesi, nel caso in cui la condotta del danneggiato assurga, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito, viene meno il nesso eziologico con la res, anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come avvenimento ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Quindi, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado
d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione dell'art. 1227, comma
1, c.c., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2
Cost.” ( Cass. n. 26682/2023).
Va ulteriormente precisato che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità oggettiva in materia di danni da cose in custodia “si fonda sul mero rapporto di custodia, con la conseguenza che il fondamento della stessa è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da caso fortuito.
Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato e tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa
e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art.
2051 c.c. ( ex multis Cass. n. 4476 del 2011 ; Cass. n. 2177/2018 ).
In altri termini, per la configurazione della responsabilità per i danni cagionati dai beni in custodia è sufficiente la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento e del suo rapporto di causalità con il bene e , una volta dimostrate dette circostanze : “il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sè statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.” ( Cass. n. 21212/2015;
Cass . n. 2660/2013)
La Suprema Corte, infine, ha chiarito in più occasioni che l'applicazione delle regole di cui all'art. 2051 c.c., presuppone sempre che il danneggiato dimostri il fatto dannoso ed il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno e, ove la cosa in custodia sia di per sé statica e inerte, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere molto probabile , se non inevitabile, il danno ( ex multis Cass. 1064/2018,Cass.
11526/2017; Cass. n. 2660/2013; Cass. n. 12895/2016).
In questi casi , dunque, occorre accertare il contributo causale dell'azione umana rispetto alla verificazione dell'evento desumibile dalla maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, dal grado di attenzione richiesto allo scopo e da ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode ( Cass. n. Cass. n. 21212/2015; Cass . n.
2660/2013).
Nel caso in esame, l'appellante sostiene che il sinistro si è verificato per il dinamismo intrinseco della res ossia per la conformazione del tombino
(dislivello tra l'altezza del marciapiede e la grata del tombino pari a 18 cm) e per la pericolosità derivante dalla mancanza di illuminazione pubblica nel luogo del sinistro. Sostiene di aver dimostrato il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno patito evidenziando, in particolare, la dichiarazione testimoniale della sig.ra che ha riferito di avere visto la cadere Testimone_2 Parte_1 rovinosamente a terra mentre scendeva dal marciapiede e la circostanza relativa al malfunzionamento dell'illuminazione evincibile dal verbale della
Polizia Locale.
Secondo l'appellante la mancanza di illuminazione ha reso non visibile il tombino tanto che nel guardare verso il basso prima di scendere dal marciapiede vedeva soltanto un manto stradale regolare privo di insidie, complice anche una sorta di tratto di ombra che si era creato sopra il tombino stesso.
Infine, deduce che il luogo del sinistro era di fatto una zona pedonale e che non vi era alcuna necessità di utilizzare le strisce pedonali situate in prossimità al punto in cui si è verificata la caduta.
Rilevato che risulta pacifico che l'area in cui si è verificato l'incidente era interdetta alla circolazione veicolare in virtù del concerto musicale, si ritiene che detta limitazione valga ad escludere l'obbligo dell'attraversamento sulle strisce pedonali situato nelle vicinanze del punto in cui è inciampata la posto che, anche questa segnaletica, indipendentemente dalla sua Parte_1 funzione, risulta collocata nella zona soggetta a divieto di circolazione veicolare
Ciò detto, le risultanze istruttorie non appaiono sufficienti a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava una pericolosità tale da costituire la causa efficiente del verificarsi dell'evento dannoso.
La prima questione da chiarire riguarda l' illuminazione pubblica.
L'infortunio si è verificato in un tratto del marciapiede della carreggiata sud della strada Cameranense e dalla relazione di servizio risulta che la pubblica illuminazione su detta via “era regolarmente funzionante mentre quella sulla diramazione di accesso al risultava tutta spenta”. CP_4
Risulta inoltre che nonostante vi fosse un lampione non funzionante
“l'unico presente nell'area dell'infortunio”, “la visibilità era da considerarsi sufficiente” per la presenza di altri punti luce : “
1.numerosi food truck posti nelle vicinanze che con le loro illuminazioni e luci pubblicitarie riverberavano in direzione della carreggiata di via Cameranense;
2.la presenza della luna piena
e del cielo sgombro di nubi;
3. Totem dell'illuminazione dell'area parcheggio funzionanti”.
Orbene, dalla fotografia n.9 allegata al verbale si evince che l'unico lampione non funzionante della via Cameranese o meglio “dell'area teatro dell'infortunio” cui si riferiscono gli agenti della Polizia Locale, è situato nella carreggiata opposta al punto in cui si è verificato l'incidente ed è il primo punto luce di una diramazione della carreggiata opposta a quella dell'infortunio, ovvero la via di accesso alla struttura recettiva . CP_4
Il malfunzionamento di detto lampione non sembra pregiudicare la visibilità del luogo in cui è avvenuto il sinistro tanto che gli agenti della Polizia
Locale dichiarano che la visibilità era da considerarsi sufficiente per la presenza di altre fonti di luce oltre che per le buone condizioni climatiche .
Detta valutazione trova riscontro nelle fotografie nn 5-11 allegate al verbale dalle quali appare evidente l'apporto luminoso dei camioncini (food truck) situati proprio dietro il marciapiede e dalla fotografia n. 4 dalla quale si vede chiaramente la presenza di un lampione che non pare nemmeno lontano dal punto del sinistro.
In tale contesto, considerata la dimensione del tombino la cui grata metallica risulta misurare mt. 0,50 x mt. 0,50, tenuto conto che l'asfalto intorno al tombino risulta frastagliato rendendo ancora più ampia ed evidente la presenza della caditoia, appare difficile ritenere che l'appellante non sia riuscita ad avvedersi della presenza dell'ostacolo.
L'appellante ha dichiarato avere guardato a terra prima di scendere dal marciapiede e di non avere visto il tombino perché era buio ( cfr. cap.
2-3 interrogatorio formale).
Rilevato che le prove documentali dimostrano che la sera dell'infortunio vi era sufficiente illuminazione e visibilità, rilevato altresì che le dimensioni del tombino risultano piuttosto ampie considerate le misure della grata metallica e delle condizioni dell'asfalto intorno ai bordi che ne ampliano la grandezza, appare ragionevole ritenere che l'appellante non abbia adottato le cautele necessarie ad evitare il pericolo. La condizione di buio che la ha dichiarato di avere visto nel Parte_1 guardare a terra prima di scendere dal marciapiede avrebbe dovuto indurla a prestare maggiore attenzione ( cfr. cap.
2-3 interrogatorio formale) considerato che l'azione di scendere da un gradino è già di per sé intrinsecamente pericolosa necessitando di accorgimenti finalizzati a garantire l'appoggio in sicurezza del piede soprattutto laddove si percepisce una condizione di non chiara visibilità.
Né vale a dimostrare il contrario la dedotta zona d'ombra che si sarebbe formata sopra il tombino “ingannando” la visibilità dell'appellante facendole apparire il manto stradale uniforme e privo di insidie.
Si tratta di un evento naturale che non può ritenersi connaturato al dinamismo intrinseco di una res nella causazione del danno e che, potendosi formare in modo spontaneo e naturale in qualunque contesto e su qualunque cosa non presenta le caratteristiche dell'oggettiva imprevedibilità e dell'inevitabilità, rientrando, piuttosto, nella sfera di controllo e di percezione dell'agire umano.
La documentazione in atti , in particolare la relazione di servizio della
Polizia Locale dalla quale si evince che la sera dell'infortunio l' illuminazione pubblica lungo la Via Cameranense era funzionante - circostanza confermata dagli agenti in sede di prova testimoniale (cfr. cap. 10) - e vi era una condizione di sufficiente visibilità nella zona dell'incidente nonostante un lampione fosse spento posto che, nell'area, erano presenti altre fonti di luce , unitamente alle fotografie ivi allegate che dimostrano effettivamente le circostanze descritte e la conformazione del tombino, appaiono sufficienti ad escludere che l'evento dannoso sia stato determinato dalla pericolosità dello stato dei luoghi.
A fronte del quadro probatorio così delineato, appaiono infondate le doglianze relative all'omessa ammissione dei capitoli di prova formulati dall'appellante posto che si tratta di capitoli di prova che risultano irrilevanti in quanto diretti principalmente a confermare la situazione dello stato dei luoghi, come documentata attraverso la produzione delle fotografie di cui non è stata contestata la riferibilità alla situazione esistente al momento del sinistro (cfr. cap. 3 ) o inammissibili in quanto diretti a far esprimere una valutazione sulla visibilità del tombino (cfr., cap. 4,5). Infondate, altresì, le contestazioni relative all'ammissione dei capitoli di prova di controparte posto che si tratta di capitoli di prova diretti ad accertare la presenza dell'attraversamento pedonale, la condizione del manto stradale e la conferma, da parte degli agenti della Polizia
Locale, della relazione di servizio e delle fotografie scattate ( cfr. cap.
11,12,13).
Alla luce di quanto emerso ed evidenziato, si ritiene sussistente un comportamento causalmente rilevante della che nell'occasione di Parte_1 scendere dal marciapiede non ha prestato idonea attenzione al pericolo, ovvero la presenza del tombino, che poteva oggettivamente prevedere ( stava camminando sul suolo pubblico) ed evitare.
La condotta incauta della risulta, pertanto, idonea ad Parte_1 interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso che si ritiene ascrivibile alla responsabilità esclusiva della medesima.
2.2. In conclusione, l'appello va rigettato.
3. Le spese del grado, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia, seguono la soccombenza.
4. Poiché il giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PQM
La Corte, sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1
avverso la sentenza n. 846/2022 del Tribunale di Ancona, Controparte_1 pubblicata in data 30.06.2022, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellato le spese del grado, liquidate in Euro 600,00 per la fase di studio, Euro 500,00 per la fase introduttiva, Euro 1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento del contributo come previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Ancona in data 29.01.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico