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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 2176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2176 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12401/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.12401/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. , nata a [...] il [...], entrambi CP_1 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Savioli e dall'avv. Carlo Cecchi, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
– Email_1
); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 04.10.2024 le parti, premesso che in data
12.02.1984 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione erano nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti Per_1 Per_2
e che in data 14.07.2023 il Tribunale di Roma aveva omologato la loro separazione
1 consensuale alle condizioni ivi previste, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “
1. Il sig. Parte_1 risiederà nell'attuale abitazione, in Tivoli (RM), alla Via Vincenzo Bellini 43, mentre la Sig.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale sita in CP_1
Roma (RM) Via Tommaso Smith, n.16, sc. C, PL 2, Int 5. 2. I coniugi dichiarano di rinunciare ciascuno alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti e vista la sopra esposta situazione economica degli stessi.
3. Per quanto concerne infine i figli, essendo autosufficienti e maggiorenni, non è richiesto nessuna statuizione.
4. Ogni altro rapporto di reciproco credito/debito fra le parti è stato definito.
5. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
12401/2024:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in Roma in data 12.02.1984; CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984, atto n. 00371,
Parte I, Serie 01);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 25.09.2025
2 Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.12401/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. , nata a [...] il [...], entrambi CP_1 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Savioli e dall'avv. Carlo Cecchi, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
– Email_1
); Email_2
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 04.10.2024 le parti, premesso che in data
12.02.1984 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione erano nati i figli e entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti Per_1 Per_2
e che in data 14.07.2023 il Tribunale di Roma aveva omologato la loro separazione
1 consensuale alle condizioni ivi previste, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “
1. Il sig. Parte_1 risiederà nell'attuale abitazione, in Tivoli (RM), alla Via Vincenzo Bellini 43, mentre la Sig.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale sita in CP_1
Roma (RM) Via Tommaso Smith, n.16, sc. C, PL 2, Int 5. 2. I coniugi dichiarano di rinunciare ciascuno alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti e vista la sopra esposta situazione economica degli stessi.
3. Per quanto concerne infine i figli, essendo autosufficienti e maggiorenni, non è richiesto nessuna statuizione.
4. Ogni altro rapporto di reciproco credito/debito fra le parti è stato definito.
5. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
Spese compensate come da domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
12401/2024:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in Roma in data 12.02.1984; CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984, atto n. 00371,
Parte I, Serie 01);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 25.09.2025
2 Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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