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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 08/07/2025, n. 1285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1285 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
n. 266/2023 R.G.
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Udienza del 20 giugno 2025
La Corte, riunita in camera di consiglio del 20 giugno 2025 in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Isabella Mariani Presidente dr.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere dr.ssa Laura D'Amelio Consigliere rel.
nella causa n. 266/2023 RG vertente tra:
Parte_1
APPELLANTE contro con l'avv. TUZJ ALESSANDRA CP_1
APPELLATO
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Visto il decreto ex art. 127 ter cod. proc. civ., con il quale è stata sostituita l'udienza del 17 dicembre 2024 con lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con riserva alla
Corte di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento.
Viste le note scritte depositate da parte appellante in cui il procuratore dava atto dell'avvenuta revoca del mandato conferitogli e, non avendo provveduto alla nomina di altro difensore, Parte_1 chiedeva un rinvio ad altra udienza a tal fine. Visto il rinvio disposto dalla Corte con ordinanza pubblicata il 19 dicembre 2024 alla udienza del 21 ottobre 2025, successivamente anticipata al 17 giugno 2025.
Visto il decreto ex art. 127 ter cod. proc. civ., con il quale è stata sostituita l'udienza del 17 giugno 2025. con lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con riserva alla
Corte di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento.
Verificata la comunicazione del decreto alle parti costituite.
Rilevato che, alla prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi il giorno 17 giugno 2025 e cartolarizzata con decreto dell'8 maggio 2025 regolarmente comunicato, l'appellante non ha depositato tempestivamente note scritte per cui la causa è stata rinviata ex art. 348
c.p.c. all'udienza in presenza del 20 giugno 2025.
Constatato che, nonostante la rituale comunicazione del rinvio, eseguita dalla cancelleria il 18.06.2025, neppure per detta udienza l'appellante è comparso come da verbale del 20 giugno 2025 da intendersi qui integralmente richiamato per cui l'appello va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma 2, cod. proc. civ..
Ritenuto quanto alle spese, che esse debbano seguire la soccombenza e siano da liquidare come in dispositivo, sulla base del DM 13 agosto 2022,
n. 147 posto che l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, secondo lo scaglione relativo a procedimenti di valore ricompreso tra €
1.000.000 a € 2.000.000, con parametri riferiti al minimo, esclusione delle fasi istruttorie e decisionali, in quanto non tenutesi – ridotti del 50% per la pronuncia di mero rito ai sensi dell'art. 4, comma 9 e del 30% per assenza di questioni in fatto e diritto.
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, debba essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
2
P.Q.M.
Letto l'art. 348, secondo comma, cod. proc. civ.,
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) condanna parte appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese processuali del presente grado di appello, liquidate in complessivi €. 2.000,00, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a..;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n.
228 del 2012.
Firenze, 8 luglio 2025 La Presidente rel.
Isabella Mariani
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CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Udienza del 20 giugno 2025
La Corte, riunita in camera di consiglio del 20 giugno 2025 in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Isabella Mariani Presidente dr.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere dr.ssa Laura D'Amelio Consigliere rel.
nella causa n. 266/2023 RG vertente tra:
Parte_1
APPELLANTE contro con l'avv. TUZJ ALESSANDRA CP_1
APPELLATO
ha pronunciato la seguente SENTENZA
Visto il decreto ex art. 127 ter cod. proc. civ., con il quale è stata sostituita l'udienza del 17 dicembre 2024 con lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con riserva alla
Corte di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento.
Viste le note scritte depositate da parte appellante in cui il procuratore dava atto dell'avvenuta revoca del mandato conferitogli e, non avendo provveduto alla nomina di altro difensore, Parte_1 chiedeva un rinvio ad altra udienza a tal fine. Visto il rinvio disposto dalla Corte con ordinanza pubblicata il 19 dicembre 2024 alla udienza del 21 ottobre 2025, successivamente anticipata al 17 giugno 2025.
Visto il decreto ex art. 127 ter cod. proc. civ., con il quale è stata sostituita l'udienza del 17 giugno 2025. con lo scambio ed il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con riserva alla
Corte di successiva adozione fuori udienza di ogni opportuno provvedimento.
Verificata la comunicazione del decreto alle parti costituite.
Rilevato che, alla prima udienza di comparizione delle parti, tenutasi il giorno 17 giugno 2025 e cartolarizzata con decreto dell'8 maggio 2025 regolarmente comunicato, l'appellante non ha depositato tempestivamente note scritte per cui la causa è stata rinviata ex art. 348
c.p.c. all'udienza in presenza del 20 giugno 2025.
Constatato che, nonostante la rituale comunicazione del rinvio, eseguita dalla cancelleria il 18.06.2025, neppure per detta udienza l'appellante è comparso come da verbale del 20 giugno 2025 da intendersi qui integralmente richiamato per cui l'appello va dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma 2, cod. proc. civ..
Ritenuto quanto alle spese, che esse debbano seguire la soccombenza e siano da liquidare come in dispositivo, sulla base del DM 13 agosto 2022,
n. 147 posto che l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, secondo lo scaglione relativo a procedimenti di valore ricompreso tra €
1.000.000 a € 2.000.000, con parametri riferiti al minimo, esclusione delle fasi istruttorie e decisionali, in quanto non tenutesi – ridotti del 50% per la pronuncia di mero rito ai sensi dell'art. 4, comma 9 e del 30% per assenza di questioni in fatto e diritto.
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, debba essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
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P.Q.M.
Letto l'art. 348, secondo comma, cod. proc. civ.,
1) dichiara l'improcedibilità dell'appello;
2) condanna parte appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese processuali del presente grado di appello, liquidate in complessivi €. 2.000,00, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a..;
3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2012 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n.
228 del 2012.
Firenze, 8 luglio 2025 La Presidente rel.
Isabella Mariani
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