Ordinanza cautelare 8 giugno 2022
Sentenza 29 marzo 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 08/06/2022, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/06/2022
N. 00437/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 437 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LE SA, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Fegatilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Laterza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Caricato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento “determinazione N. REG. 41 del 21.2.2022,” - n. 11 del 21.02.2022, notificata in pari data, dal Responsabile del III Settore - Lavori Pubblici - Urbanistica - del Comune di Laterza, con la quale è stata dichiarata decaduta la licenza (rectius autorizzazione) N.C.C. n. 8 del 30.6.2015 rilasciata alla Sig.ra SA LE e da quest' ultima successivamente conferita alla "Transport Action Soc. Coop";
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale o che, con il provvedimento di cui al punto precedente, si sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione, e in particolare, ove occorra, della nota prot. n. 20544 del 13.10.2021 con la quale era stato avviato il procedimento per la revoca della suddetta licenza e delle memorie scritte e documenti inviati in data 26.10.2021.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da LE SA il 16/5/2022:
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento “determinazione N. REG. 147 del 2.5.2022,” - n. 30 del 2.05.2022 (all. A), notificata in data 3.5.22, dal Responsabile del III Settore - Lavori Pubblici - Urbanistica - del Comune di Laterza, con la quale è stata dichiarata revocata la licenza (rectius autorizzazione) N.C.C. n. 8 del 30.6.2015 rilasciata alla Sig.ra SA LE;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguenziale o che, con il provvedimento di cui al punto precedente, si sia posto in qualsivoglia rapporto di correlazione, e in particolare, ove occorra, della nota prot. n. 20544 del 13.10.2021 con la quale era stato avviato il procedimento per la revoca della suddetta licenza e delle memorie scritte e documenti inviati in data 22.10.2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Laterza;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente con il ricorso e con i motivi aggiunti;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 7 giugno 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to D. D'Arpa, in sostituzione dell'avv.to A. Fegatilli, e avv.to F. Caricato;
Considerato che, ad una somma sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, appaiono fondate le principali censure formulate nel secondo motivo di ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, incentrate sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 9 e 10 della L. n. 241/1990 e ss.mm., atteso che il provvedimento di revoca impugnato si fonda (anche ed essenzialmente) sulle « verifiche effettuate dal competente Comando di Polizia Locale … dal 9.11.2021 al 13.12.2021, come da rapporto acquisito al prot. n. 25476 del 16.12.2021 », in data successiva alla comunicazione di avvio del procedimento n. 20544 del 13 ottobre 2021, in ordine alle quali parte ricorrente non ha, quindi, potuto esercitare le spettanti prerogative partecipative/difensive in sede procedimentale.
Ritenuto, pertanto, di accogliere in tal senso l’istanza cautelare proposta, ai fini della eventuale ripetizione da parte dell’A.C. del procedimento per la revoca della autorizzazione di n.c.c. di che trattasi, previa rinnovazione della comunicazione di avvio del relativo procedimento, con contestazione completa degli addebiti.
Ritenuto sussistente l’allegato pregiudizio grave ed irreparabile.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza accoglie l’istanza cautelare, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l'effetto sospende l’efficacia degli atti impugnati ai fini della eventuale ripetizione da parte dell’A.C. del procedimento per la revoca della autorizzazione di n.c.c. di che trattasi, previa rinnovazione rituale della comunicazione di avvio del relativo procedimento.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell’01/03/2023.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO