CA
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 16/09/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima civile
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 173/2023 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) nato in MASSA Parte_1 C.F._1
(MS) il 07/11/1948 elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA PISANI N.
1 50 VIAREGGIO rappresentato e difeso dagli Avv.ti PARRINI GABRIELE e
TOMEI GABRIELE;
appellante nei confronti di
(COD. E_
FISC. - elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA P.IVA_1
GHIRLANDA N.14 54100 MASSA - rappresentato e difeso dall'Avv. BIANCHI
MARIA CAROLINA
appellato
(COD. FISC. ) Controparte_2 P.IVA_2
appellato contumace
CONCLUSIONI
Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Parte_1
Genova, in riforma della sentenza impugnata, contrariis rejectis e previa ammissione dei mezzi istruttori non ammessi, formulati nelle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.,
- richiesta già formulata con note scritte del 27.12.2020 depositate telematicamente nel giudizio di primo grado - in tesi: accertare e dichiarare la responsabilità professionale dello studio nella gestione Controparte_3
dell'assoggettamento ad IVA della vendita a rate di telefoni per conto della ditta Pt_1
per gli anni 2011 - 2016 e, conseguentemente
[...]
condannare parte convenuta, odierna appellata, al risarcimento di tutti i danni patiti e patendi (al netto delle somme già riconosciute con la sentenza di primo grado), per le ragioni spiegate presente atto e negli atti del procedimento di primo grado, nella misura che risulterà dovuta e, in ogni caso, ritenuta equa dal Giudicante, altra rivalutazione 2 monetaria ed interessi legali. Con riforma delle spese di lite del primo grado di giudizio, ivi compreso spese di CTU, e con vittoria delle spese, competenze ed onorari del presente gravame”
Per l'appellato E_
: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni diversa azione,
[...]
eccezione e deduzione disattesa, in parziale riforma della Sentenza del Tribunale di
Massa n. 30/2023 emessa nel procedimento R.G. 524/2018, pubblicata in data
09.01.2023
Voglia RESPINGERE le domande tutte proposte da perché infondate Parte_1
e, comunque, non provate.
Voglia RIFORMARE la Sentenza n. 30/2023 del Tribunale di Massa nella parte in cui respinge la richiesta di nullità dell'atto di citazione e pertanto dichiarare la nullità dell'atto di citazione per mancata quantificazione della domanda con ogni conseguenza di legge
Voglia CONFERMARE la Sentenza n. 30/2023 nella parte in cui condanna Pt_1
al pagamento della fattura n. 129/2017 della
[...] Parte_2
dell'importo di € 2.093,00.
[...]
Voglia REVOCARE la condanna al pagamento a titolo risarcitorio comminata a della somma di euro 3.039,35 a E_
favore di Parte_1
Voglia REVOCARE la condanna al pagamento comminata a
[...]
della somma di euro 1.220,42 a favore di E_ Parte_1
con conseguente restituzione dell'indebito percepito.
In ogni caso Voglia CONDANNARE alla rifusione di tutte le spese Parte_1
del presente giudizio e di quello di primo grado e, qualora ne ritenesse esistenti i presupposti di cui all'art. 96, anche al risarcimento dei danni da quantificarsi in via d'equità.
3 Con ogni e più ampia riserva di rito e di merito. Con vittoria di spese, diritti, onorari di entrambi i gradi di giudizio e rimborso spese di CTU”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da sentenza impugnata: “ , quale titolare dell'omonima ditta Parte_1
individuale, esercente il commercio di prodotti di telefonia, ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, E_
(d'ora innanzi , chiedendo che, previo accertamento E_
dell'inesatto adempimento da parte di quest'ultima all'obbligazione contrattualmente assunta, avente ad oggetto la gestione della contabilità (anche ai fini fiscali) del punto vendita sito in Massa, Via Democrazia n. 3, nel periodo dall'Aprile 2011 al Dicembre
2016 – in particolare per non avere la medesima convenuta osservato le indicazioni Part fornite nella comunicazione della fornitrice “ indirizzata all'impresa attrice e datata 22.06.2012, inerente al versamento dell'IVA sulle vendite di telefoni a rate - la stessa venisse dichiarata tenuta a condannata a risarcirle i danni E_
che assumeva essergli derivati da tale condotta, consistenti: nell'avvenuto versamento di somme non dovute a titolo di IVA sulle vendite in questione nel periodo suindicato
(più precisamente di quelle non recuperate attraverso le successive dichiarazioni integrative dei modelli IVA presentate per proprio conto dalla stessa convenuta in relazione agli anni 2012 – 2015, vale a dire da quelle, pari a complessivi € 4.342,50, versate per il periodo da Aprile a Dicembre 2011, a fronte dell'intervenuta prescrizione del diritto alla loro ripetizione), essendo stato invece possibile adeguarsi, per l'anno Part 2016, alle indicazioni fornite con la succitata missiva di “ ; nel pagamento degli interessi passivi sostenuti per un finanziamento di € 50.000,00 per sorte capitale, acceso per fronteggiare i versamenti IVA trimestrali;
nelle sanzioni ed interessi per somme a titolo di IVA per il primo trimestre del 2013 addebitatigli dall'Amministrazione finanziaria successivamente alla scadenza del relativo termine di pagamento;
negli oneri economici, ammontanti ad € 12.000,00 circa, sostenuti per
4 sopperire, attraverso vari giroconti bancari, alla carenza di liquidità derivata dall'indebito versamento di IVA;
nella mancata maturazione di interessi attivi sugli importi indebitamente pagati a titolo di IVA;
nel pagamento del compenso professionale (€ 6.344,00) corrisposto ad altro consulente per la verifica contabile e fiscale all'esito della quale era stata appurata la negligente evasione dell'incarico da parte della convenuta;
nella perdita di circa il 30% delle provvigioni, conseguente all'intervenuto declassamento del punto vendita da “monomarca” a “multi brand”, a seguito della chiusura di quello sito in Via Democrazia n. 3 e del riallestimento di un altro punto vendita, condiviso con CP_4
Si è costituita la convenuta, eccependo la nullità della citazione per omessa indicazione del quantum debeatur e quindi per asserita indeterminatezza dell'oggetto della domanda. Nel merito, ha resistito all'avversa pretesa, rilevando che parte della documentazione ex adverso prodotta ad attività commerciali riconducibili al Pt_1
diverse da quella esercitata nel punto vendita oggetto di causa e deducendo:
che la ditta attrice non le aveva affatto consegnato tempestivamente la comunicazione Part di “ del 22.06.2012, contenente l'informativa circa la variazione del regime IVA sulle vendite di prodotti telefonici a rate, comunicazione inoltrata soltanto al cliente, ciò che non le aveva permesso alcuna rettifica dei modelli Iva già presentati, risultando già scaduti i relativi termini;
di essersi diligentemente attivata, non appena giunta in possesso di tale documento, a predisporre per il cliente le dichiarazioni integrative che avevano consentito a quest'ultimo di recuperare le somme indebitamente versate a titolo di IVA;
che il preesistente punto vendita sito in Via Democrazia n. 3 era stato chiuso, il
05.07.2017, non già in ragione delle difficoltà economiche asseritamente dovute Part all'operato della medesima convenuta, bensì perché i due gestori e si erano CP_4
fusi ed il (partner commerciale di entrambi) aveva considerato più conveniente Pt_1
fare ricorso ad un unico punto vendita;
5 che il compenso corrisposto da parte attrice ad altro consulente (dott. non Per_1
aveva alcuna relazione con la vicenda dedotta in causa.
Nel contestare la quantificazione dei danni ex adverso allegati ed il nesso di causalità tra gli stessi ed il proprio operato, ha concluso per il rigetto dell'azione risarcitoria e, in subordine, chiedeva di essere garantita da in forza di Controparte_2
polizza assicurativa, instando per il differimento della prima udienza, al fine di evocarla in giudizio, ex artt. 106 e 269 c.p.c..
Si è costituita, altresì, la predetta compagnia assicuratrice, associandosi alle difese di in riferimento alla contestazione della pretesa risarcitoria E_
azionata in via principale e contestando, in relazione al rapporto di garanzia, che la polizza dalla medesima sottoscritta coprisse il rischio inerente allo svolgimento di attività di consulenza fiscale, quale risultava essere quella dalla quale sarebbero derivati al Pt_1
i controversi danni;
riferendosi detta polizza soltanto ai danni correlati alla tenuta della contabilità. Ha concluso per il rigetto della domanda principale, così come dell'azione di garanzia;
instando, in subordine, affinchè l'eventuale statuizione di condanna a proprio carico venisse limitata nel rispetto dello “scoperto” del 10% previsto in polizza.
La causa, istruita in forma documentale e mediante l'assunzione di prove testimoniali, nonché a mezzo di C.TU. contabile, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
02.07.2021, all'esito del deposito di comparse conclusionali e memorie di replica”.
Con sentenza definitiva n. 30/2023 pubbl. il 09/01/2023il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, così decideva: “Dichiara tenuta e condanna la convenuta al pagamento, a titolo risarcitorio, E_
in favore di , quale titolare dell'omonima ditta individuale, della Parte_1
complessiva somma di € 3.039,35, comprensiva di sorte capitale, rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati fino alla data della presente sentenza. Dichiara tenuta e condanna parte attrice al pagamento, in favore della convenuta, della somma
6 di € 2.093,00, quale corrispettivo della fattura n. 129 del 05.06.2017. Previa compensazione delle reciproche ragioni di dare-avere, condanna
[...]
al pagamento, in favore di parte attrice, della E_
somma di € 1.220,42, comprensiva di sorte capitale, rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati alla data della presente sentenza. Rigetta l'azione di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata. Condanna la convenuta alla rifusione delle spese processuali in favore della terza chiamata, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali ed oltre I.V.A. e C.P.A., se dovuti come per legge”.
Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte Pt_1
, con atto notificato in data 12.03.2023.
[...]
Con comparsa si costituiva E_
il quale instava per il rigetto dell'appello.
[...]
Con ordinanza in data 10.02.2024 la Corte. Formulava proposta conciliativa che non veniva accettata da parte appellante.
Infine, con ordinanza del 03.03.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte. Tutte le parti depositavano tempestivamente le note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vista la regolarità della notifica deve essere dichiarata la contumacia di . Controparte_2
Ad avviso della Corte, l'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto, nei limiti infra specificati.
7 PRIMO MOTIVO: “error in procedendo ed in iudicando con riferimento alla decisione del Giudice di primo grado di ritenere sussistente una condotta colposa, nella misura del 30%, in capo a parte attrice”.
Con il primo motivo di impugnazione, si duole della sentenza Parte_1
di primo grado, in primo luogo, nella parte in cui il Tribunale ha ravvisato un concorso di colpa a proprio carico, nella misura del 30%, fondando tale valutazione sulla tardiva Parte trasmissione, da parte sua, della comunicazione rilasciata dalla società “ in ordine al regime IVA applicabile. L'erroneità della decisione viene prospettata sull'assunto che in qualità di professionista, fosse tenuto E_
a conoscere e ad applicare autonomamente la disciplina normativa in materia di reverse charge, a prescindere dalla ricezione della predetta comunicazione. L'appellante richiama, a tal fine, gli obblighi di diligenza tecnica qualificata imposti dagli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., ritenendo che la condotta inadempiente della convenuta costituisca l'unica causa del danno. Contesta, altresì, la rilevanza attribuita alla deposizione della teste – ritenuta inattendibile – nonché la sussistenza del nesso Tes_1
causale tra la presunta tardività nella consegna del documento e l'errore nella liquidazione dell'imposta. Per l'appellante, inoltre, il giudice di prime cure avrebbe valutato erroneamente la CTU in quanto: i) “per l'anno 2011 l'importo, non recuperabile dalla ditta , maggiorato degli interessi legali fosse di € Parte_1
4.733,46 e non già 4.342,50 come erroneamente indicato dal Giudice di prime cure
(conclusioni elaborato peritale punto b)”; ii) la CTU “prevedeva a titolo di risarcimento anche gli interessi per i successivi anni (2012-2015) sulle cospicue somme di cui l'appellante non ha potuto “disporre ed usufruire” per un importo complessivo a titolo di interessi legali di € 3.060,93 (conclusioni elaborato peritale punto c). Di tale somma non viene fatta, inspiegabilmente, menzione alcuna nella sentenza”; iii) “non solo andavano applicati gli interessi legali come operato dal CTU, ma anche la rivalutazione monetaria, come richiesta da parte attrice nelle proprie conclusioni, trattandosi di debito di valore.” (appello pagg. 9 ed s.).
8 LA CORTE OSSERVA.
I) Per una migliore comprensione del fatto occorre premettere che il Tribunale: i) ha ritenuto che “la ratio antielusiva sottesa all'introduzione del meccanismo dell'inversione contabile per taluni settori merceologici (già precisata in precedenza) non può che comportare l'obbligatorietà del nuovo regime fiscale. Anche diversamente opinando in proposito – vale a dire, ove l'adozione del regime di reverse charge venisse considerata opzionale (ovvero fondata su una scelta dell'impresa cedente, secondo quanto prospettato da parte convenuta), o comunque ipotizzando che, in sede di prima applicazione del nuovo regime siano sorti, presso i professionisti del settore, dubbi interpretativi sulla modifica normativa – ciò non varrebbe comunque ad escludere che alla stregua del grado di perizia e diligenza professionale in E_
Part concreto esigibile, fosse tenuto a conoscere la possibilità che la fornitrice “ avesse adottato il nuovo regime, peraltro più vantaggioso per il proprio cliente (consentendogli di evitare il versamento dell'IVA in riferimento alla cessione “intermedia”) e che avrebbe quindi dovuto consultare in merito quest'ultimo, chiedendogli se gli fossero pervenute comunicazioni in merito dalla predetta cedente e consigliandogli, in caso contrario, di contattarla per assumere le opportune informazioni, nel suo stesso interesse. Un'iniziativa di tal genere da parte della convenuta le avrebbe permesso, con Part ogni probabilità, di avere a disposizione la richiamata missiva di “ ben prima di quando le venne effettivamente consegnata, o, comunque, di giungere a conoscenza in tempo utile dell'esigenza di fare applicazione del regime di inversione contabile;
ciò che – consentendo, di conseguenza, la tempestiva redazione della dichiarazione IVA in conformità – avrebbe impedito il versamento di IVA non dovuta per il interessi legali sulle somme a tale titolo versate)” (sent. pag. 11 e segg.); ii) ha applicato comunque una decurtazione del 30% sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno ritenendo sussistente un concorso di cola del danneggiato non avendo costui consegnato alla società na comunicazione del gestore 3 relativa al regime CP_1
fiscale delle vendite a rate.
9 II) Dalla lettura della sentenza e della CTU si evince che la scelta del regime tributario applicabile alle “vendite a rate” era questione tecnicamente complessa, rientrante nei compiti della società cui l'odierno appellante si era rivolto per la CP_1
compilazione delle proprie dichiarazioni IVA, essendo ininfluente sull'obbligo professionale assunto l'intervenuta comunicazione da parte del gestore di telefonia il cui contenuto, peraltro, era difficilmente intellegibile ad opera di un soggetto non qualificato quale l'odierno appellante (cfr. doc. 1 attore):
III) Sul punto è sufficiente richiamare il costante orientamento della Giurisprudenza secondo la quale “La responsabilità professionale dell'avvocato presuppone la violazione del dovere di diligenza richiesto dalla natura dell'attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.), sicché la conoscenza della normativa che impone la rinnovazione dell'ipoteca ai sensi degli artt. 2847 e 2878, n. 2, c.c., trattandosi di questione prettamente giuridica, fa parte dell'obbligo di prestazione professionale e rientra nella diligenza media esigibile dal difensore e non invece dal cliente (nella specie, una società), che non è tenuto a conoscere il periodo di scadenza della garanzia ipotecaria.
(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur riconoscendo la responsabilità del professionista per aver lasciato scadere la garanzia ipotecaria, aveva attribuito una parte di responsabilità alla società assistita, sostenendo
10 che questa avrebbe dovuto essere a conoscenza della scadenza della garanzia ipotecaria e che, quindi, con la sua negligente condotta aveva concorso nella causazione degli effetti pregiudizievoli)”. (Cass. Sez. 3, 22/06/2020, n. 12127, Rv. 658174 – 02)
IV) tali principi sono certamente applicabili al caso in esame trattandosi di complessa questione tributaria di esclusivo appannaggio della cui l'odierno CP_1
appellante si era rivolto per la tenuta della propria contabilità.
V) in applicazione di detti principi restano irrilevanti le vicende relative alla consegna del documento indicato a trattandosi di questione tecnica di esclusiva CP_1
competenza e pertinenza del soggetto incaricato della predisposizione delle dichiarazioni IVA.
VI) Quanto al danno subito da per effetto del comportamento negligente Pt_1
dell'odierno appellato il giudice di prime cure lo ha indicato: i) nella somma di euro
4.342,50 per l'anno 2011: ii) per gli anni successivi al 2011 ha escluso qualunque danno per effetto della presentazione delle dichiarazioni fiscali integrative “tenuto conto dell'efficace intervento dalla medesima posto in essere, una volta pervenuta a conoscenza del regime fiscale applicabile” (sentenza pag. 13), poiché “Risulta in primo luogo pacifico – per quanto dianzi precisato - che la convenuta provvide, attraverso le dichiarazioni fiscali integrative relative al periodo 2012 – 2015, a consentire al committente il recupero delle somme indebitamente versate a titolo di IVA in riferimento ai suindicati anni di imposta, in base al peculiare regime applicabile, di cui Part alla richiamata missiva datata 22.06.2012, da inoltrata da “ al partner Pt_1
(prodotta a corredo della citazione sub doc. 1), avendo lo stesso E_
redatto la dichiarazione IVA per il 2016 in conformità alle indicazioni contenute in detta comunicazione;
quanto appena esposto, del resto, trova riscontro anche nell'accertamento compiuto dal C.T.U. attraverso la consultazione della documentazione contabile prodotta. Il dedotto pregiudizio patrimoniale afferente all'indebito versamento dell'IVA sulle vendite di telefoni a rate (quantificato da parte
11 attrice in € 4.342,50) attiene, pertanto, soltanto al periodo da aprile a dicembre 2011.”
(sentenza pagg. 7 ed s.).
VI) L'odierno appellante, che in primo grado aveva richiesto il risarcimento del danno consistito nella “Mancata maturazione degli interessi attivi sulle somme indebitamente pagate a titolo di imposta IVA” (atto di citazione pag. 3), si duole che: i) per il 2011 non sia stato liquidato il danno nella sua integralità comprensivo di interessi;
ii) per le annualità successive non sia stata riconosciuta tale voce di danno.
VII) Emerge dalla CTU, disposta per “accertare l'esistenza e la consistenza delle ragioni di pregiudizio patrimoniale lamentate da parte attrice, con quantificazione dei relativi importi” che “per il periodo di imposta 2011, poiché nel momento in cui è stato riscontrato l'errore i termini erano ormai scaduti, non è stato pertanto possibile elaborare la relativa dichiarazione IVA integrativa che, secondo il documento (doc. 3) elaborato e depositato in atti dall'attore, avrebbe permesso al sig. un recupero Pt_1
IVA di euro 4.342,50” (conclusioni CTU pag. 23). Il CTU ha inoltre precisato che “Non potendosi quantificare correttamente gli interessi attivi che le somme indebitamente pagate avrebbero potuto maturare sul c/c della ditta per mancanza in Parte_1
atti del contratto di conto corrente (e delle sue eventuali successive modifiche intervenute nel tempo) da cui evincere il tasso attivo da applicare, si prende a riferimento il tasso di interesse legale tempo per tempo vigente”, indicando la somma complessiva di euro 4.669,96, anziché quella indicata in sentenza ovvero euro
4.342,50.
VIII) Per gli anni successivi al 2011 il CTU ha calcolato un danno pari alla somma di euro 3.060,93 pari agli interessi che su tali somme (se rimaste nella disponibilità dell'appellante) avrebbero potuto maturare (cfr. CTU pag. 24): “Per i periodi di imposta dal 2012 al 2015 lo Studio LO ha invece provveduto ad elaborare le relative Dichiarazioni IVA integrative che, in ultima istanza, hanno poi portato all'elaborazione della dichiarazione IVA 2017 (periodo di imposta 2016) da cui
12 emerge, anche in relazione ai crediti IVA riferiti ai periodi precedenti che di seguito si riepilogano, un credito IVA totale pari ad euro 168.674:
euro 55.000 per l'anno 2012;
euro 42.186 per l'anno 2013;
euro 37.516 per l'anno 2014;
euro 37.647 per l'anno 2015.
Da ciò si può pertanto affermare che il sig. tempo per tempo, non ha potuto Pt_1
disporre ed usufruire di tali somme fintantoché, con l'elaborazione della citata dichiarazione IVA 2017, tali importi sono stati resi disponibili per l'utilizzo degli stessi in compensazione con altre imposte/tasse. Di seguito si riportano i conteggi effettuati
(applicando il tasso legale) ai fini del calcolo degli interessi attivi che le somme avrebbero potuto maturare. (sottolineature dell'estensore)
IX) Da quanto esposto emerge che l'odierno appellante non ha fornito alcuna prova in relazione al danno richiesto ovvero la “mancata maturazione degli interessi attivi sulle somme indebitamente pagate a titolo di imposta IVA”.
X) In parziale accoglimento del presente motivo di appello E_
deve essere pertanto condannata al pagamento della somma di euro
[...]
4.342,50. Trattandosi di un debito di valore derivante da illecito contrattuale, sull'importo totale di euro 4.342,50 è dovuta la rivalutazione monetaria dalla data della domanda calcolato sull'importo capitale sopra indicato via via rivalutato annualmente dalla data della domanda sino alla data della presente sentenza. Su tale ultimo 13 ammontare che, in quanto liquidato costituisce un debito di valuta, vanno riconosciuti gli interessi legali dalla presente sentenza al saldo.
SECONDO MOTIVO: “error in procedendo ed in iudicando con riferimento alla decisione del giudice di primo grado nella quantificazione del danno subito dalla
attrice ritenendo non dimostrate le voci di danno nonché il nesso causale tra Pt_4
l'operato della convenuta ed il danno”.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza del laddove ha ritenuto non dimostrate le singole voci di danno e l'assenza di nesso causale tra la condotta della convenuta ed il pregiudizio subito. Assume, al contrario, che l'erronea gestione fiscale da parte del avrebbe E_
determinato, nel periodo 2011-2015, il versamento indebito di IVA per complessivi €
168.674,00, con gravi ripercussioni economiche sulla propria attività imprenditoriale, osservando che tale somma non sia stata adeguatamente considerata dal Tribunale ai fini della quantificazione del danno, nonostante le risultanze istruttorie e l'evidenza della CTU espletata. Lamenta, pertanto, che il Giudice di prime cure non abbia considerato né l'effettiva incidenza del versamento indebito sull'attività dell'impresa, né i pregiudizi conseguenti – come il ricorso a finanziamenti e la chiusura del centro monomarca – pur se confermati anche in sede testimoniale. Conclude, pertanto, chiedendo la riforma della decisione nella parte relativa al danno, e il riconoscimento del nesso causale tra l'inadempimento professionale della convenuta e la complessiva lesione subita, comprensiva di danno emergente, lucro cessante, perdita di chance e danno all'immagine, con liquidazione anche in via equitativa.
La censura ad avviso della Corte non è accoglibile.
LA CORTE OSSERVA.
I) Risulta fatto non contestato, come rilevato in sentenza, che “che la convenuta provvide, attraverso le dichiarazioni fiscali integrative relative al periodo 2012 – 2015,
a consentire al committente il recupero delle somme indebitamente versate a titolo di
14 IVA” (sent. pag. 7); dalla presentazione delle dichiarazioni integrative “è risultato a favore del sig. un credito totale di euro 168.674,00, che lo stesso sta attualmente Pt_1
utilizzando in compensazione” (CTU pag. 13).
II) L'odierno appellante aveva domandato il ristoro delle ulteriori voci di danno che così aveva specificato:
i) “pagamento di interessi a debito maturati su un finanziamento di euro 50.000 contratto dalla ditta con la per poter Parte_1 Controparte_5
far fronte ai versamenti IVA trimestrali, come si evince dalla documentazione che si produce. (doc. 4)”;
ii) “indebito pagamento del debito iva relativo al primo trimestre 2013 versato successivamente alla scadenza con aggravio di interessi e sanzioni (doc. 5)”;
iii) “disposizione di giroconti dal conto corrente personale del sig. al Parte_1
conto corrente della ditta individuale per poter sopperire all'indebito versamento dei debiti IVA con danno pari a circa euro 12.000 (doc 6)”:
iv) “pagamento dell'onorario professionale vantato dal consulente incaricato per la verifica contabile fiscale relativa all'assoggettamento dell'imposta Iva della colonna vendita rate presente sul registro corrispettivi”;
v) “chiusura del punto vendita monomarca 3 di via Democrazia n. 3 a Massa, costi di riallestimento del punto in condivisione con la in via del Patriota n 2 a Massa, CP_4
con conseguente perdita di circa il 30% delle provvisioni in seguito al declassamento. da monomarca a multi brand, con conseguente danno”;
vi) “tenuta di una contabilità regime ordinario inesatta, quantomeno dall'introduzione da Aprile 2011 del regime del reverse charge nella telefonia”. (atto di citazione pagg.3 ed s.).
III) In relazione a tali ulteriori deduzioni come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado l'odierno appellante non ha assolto l'onere probatorio né in relazione al
15 nesso di causa tra il danno paventato ed il comportamento del professionista, né sulla sussistenza del danno in re ipsa.
IV) In particolare per il Tribunale “ i) Per quanto concerne gli interessi pagati in relazione al mutuo asseritamente acceso, nel febbraio 2015, per far fronte ai versamenti trimestrali dell'IVA che, ove fosse stato regolarmente applicato il reverse charge, risulta condivisibile il rilievo dell'insussistenza di prova di sorta del (contestato) nesso causale tra la decisione di contrarre il mutuo medesimo e l'esigenza di acquisire la provvista occorrente per adempiere al supposto obbligo fiscale, in difetto di produzione del contratto in forza del quale venne concesso il finanziamento, essendo stato dimesso soltanto (in allegato alla citazione, sub doc. 4) un prospetto contabile relativo ad un mutuo intestato al della durata di 60 mesi e con scadenza gennaio 2020, privo Pt_1
di indicazioni di sorta circa l'istituto bancario erogante, la causale della sua stipulazione e se esso sia stato contratto dall'attore a titolo personale o nella sua qualità di titolare della ditta attrice e, in quest'ultimo caso, per esigenze finanziarie collegate al punto vendita di Via Democrazia n. 3 in Massa (oggetto di causa) o di taluna delle altre attività commerciali al medesimo riconducibili, individuate attraverso la visura camerale prodotta dalla convenuta sub doc. 3 (in Massa una rivendita di autoveicoli in
Via Meucci n. 22 ed negozio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in Via del Patriota n. 22, in Carrara un esercizio di commercio al dettaglio di articoli e accessori di telefonia mobile e fissa in Piazza A. Bucellaria n. 9). Quand'anche il finanziamento de quo si riferisca effettivamente all'attività commerciale gestita nell'esercizio commerciale oggetto di giudizio e sia stato quindi acceso dal nella Pt_1
sua veste di titolare della ditta attrice, la carenza di documentazione contabile aziendale e bancaria non consente di ritenere integrata la prova che l'esigenza finanziaria sottesa sia consistita in una carenza di liquidità e che essa sia ipoteticamente da porre in relazione agli esborsi sostenuti a titolo di versamento dell'IVA per gli articoli di telefonia destinati alla vendita a rate per i quali avrebbe dovuto essere applicato il sistema del reverse charge”; ii) “Quanto alle somme (pari ad € 12.000,00) che parte attrice ha asserito di aver dovuto “girocontare” dal proprio conto corrente personale su
16 quello intestato alla propria ditta per estinguere l'insussistente debito IVA, di cui alla scheda contabile rappresentata dal doc 6, la relazione del C.T.U. ha posto in evidenza che tali rimesse sono state effettuate soltanto nell'arco di due annualità (2015 e 2016)
e che la documentazione in questione dimostra, a ben vedere, esclusivamente che l'attore provvide a finanziare l'impresa di cui era titolare;
non essendovi tuttavia prova che l'esigenza sottesa sia consistita, per l'appunto, nel far fronte al suindicato ipotizzato debito e soltanto esso, ovvero anche o soltanto altri impegni economici o fiscali dalla medesima assunti.” Iii) “Analogamente, non vi è prova che il doc. 5 di parte attrice attenga ad un dilazionamento in rate trimestrali, comprensive di interessi (per €
4.852,20) inerente effettivamente ed esclusivamente ad un debito IVA relativo al primo trimestre del 2013, secondo quanto rappresentato in citazione, risultando, peraltro, i dati identificativi della posizione di riferimento (Codice dell'Atto, nominativo del soggetto interessato e anno 2013) apposti in forma manoscritta sul prospetto predisposto dall'Agenzia delle Entrate dei versamenti rateali de quibus (ben potendo essi, in definitiva, attenere ad altra posizione debitoria e ad altro obbligato), in difetto di dimostrazione, del resto, che detti versamenti siano stati effettivamente eseguiti dal
; iv) “In merito alla spesa per estinguere il credito professionale del Pt_1
commercialista dott. per attività consistenti, tra le altre, in “revisione Per_1
contabile e fiscale relativa al negozio di telefonia 3 per il periodo 2012-2017 …… verifica delle liquidazioni IVA ….. verifica delle Dichiarazioni Fiscali IVA ….. planning fiscale per eventuale richiesta di rimborso IVA”, il preavviso di fattura datato
05.02.2018 (doc. 7) - pur contenendo, per l'appunto, la menzione di una causale riconducibile a prestazioni svolte al fine di verificare erronei versamenti di imposta e di porre rimedio alla situazione venutasi a determinare, le une come l'altra evidentemente riferibili alla vicenda per cui è causa – il compenso totale esposto in tale preavviso (€ 5.344,00) non risulta suddiviso in riferimento alle suindicate prestazioni e alle altre anch'esse poste a fondamento della stessa pretesa creditoria, evidentemente estranee alla vicenda per cui è causa (“verifica delle registrazioni contabili, delle fatture di acquisto e delle note di credito dell'operatore H3G, … verifica delle situazioni
17 economico patrimoniali annuali … Rappresentanza davanti all'Agenzia delle Entrate
e/o alla Guardia di Finanza per eventuali ispezioni contabili/fiscali”); né vi è prova che il suddetto compenso sia stato in tutto o in parte effettivamente corrisposto al dott.
Sul punto, del resto, le deposizioni testimoniali non hanno fornito riscontri Per_1
precisi e convincenti: il teste , nel confermare genericamente il capitolo Testimone_2
di prova n. 14, si è limitato a riconoscere il richiamato preavviso di fattura, senza precisare quando, da chi, con quale mezzo di pagamento sarebbe stato corrisposto il compenso nello stesso riportato;
indicazioni, queste, che non sono state fornite neanche dalla teste (addetta alla contabilità della ditta del . Il Testimone_3 Pt_1
C.T.U., del resto, ha evidenziato che il preavviso di parcella suddetto riporta l'espressa dicitura “La presente non vale come fattura. La regolare fattura verrà emessa al momento del pagamento;
iii) “In ordine al lucro cessante consistente nella prospettata perdita di circa il 30% delle provvigioni, in dipendenza del declassamento del punto vendita da “monomarca” a “multipbrand”, a seguito della chiusura dell'esercizio sito in Via Democrazia n. 3 e del successivo riallestimento di un altro negozio, condiviso Part da e da dagli atti di causa e dalla verifica compiuta dal C.T.U. è emerso che CP_4
il all'epoca dei fatti, era titolare di contratti di dealer stipulati con entrambe le Pt_1
predette compagnie telefoniche, attualmente costituenti un unico operatore nel mercato della telefonia;
essendosi il processo di fusione tra i due gruppi perfezionato, nel
Novembre del 2016, con l'assoggettamento degli stessi al controllo della joint venture di e , e con la nascita ufficiale, nel Dicembre dello stesso CP_6 CP_7
anno, di Wind Tre s.p.a.. Il C.T.U., al riguardo ha condivisibilmente osservato nella propria relazione che, tenuto conto del ricostruito processo di integrazione delle due compagnie, della crisi economica in essere in quel periodo, tuttora in corso, inerente anche al settore merceologico di riferimento, pur essendovi a quel tempo ancora centri Part monomarca “ , “risulta alquanto difficile avere la certezza che la chiusura del centro monomarca tre sito in Via Democrazia sia esclusivamente correlata alla mancata di liquidità dovuta alla già citata errata contabilizzazione dell'IVA”; in effetti quand'anche dovesse ritenersi dimostrato che la chiusura dell'originario negozio
18 “monomarca” (risalente al Luglio 2017 e quindi compatibile con il processo di integrazione delle due compagnie telefoniche conclusosi pochi mesi prima) sia dipesa da difficoltà economico-finanziarie relative all'attività commerciale – circostanza della quale, in realtà, non risultano acquisiti riscontri probatori specifici - non vi è prova alcuna che essa sia stata cagionata in via esclusiva o prevalente dagli indebiti versamenti IVA sostenuti dall'attrice, difettando, in definitiva, la conferma della sussistenza del (contestato) nesso causale anche in riferimento alla voce di pregiudizio in esame;
conferma che non pare possa evincersi dalle generiche deposizioni rese dai testi indotti dal ”; v) “Analogamente, non integra un danno risarcibile il fatto Pt_1
che l'impresa attrice abbia comunicato a tre dipendenti addetti all'unità produttiva di
Via Democrazia n. 3, la sospensione dal lavoro per l'intervento della Cassa
Integrazione Guadagni in deroga (doc. 17), per il periodo dal Settembre al Novembre del 2014, non costituendo tale circostanza, di per sé, un pregiudizio patrimoniale, potendosi essa porre in relazione ad una generica situazione di difficoltà finanziaria che, secondo quanto dianzi chiarito, non può ritenersi determinata in via esclusiva o prevalente dall'erronea contabilizzazione dell'IVA. Da quanto esposto deriva, altresì, che non possono considerarsi ristorabili le spese sostenute da parte attrice per la chiusura dell'originario punto vendita e per l'allestimento di quello in condivisione tra Part e in Via del Patriota n. 22 (presso il quale il gestiva già in precedenza CP_4 Pt_1
un punto vendita monomarca , né l'allegato danno emergente consistente nella CP_4
perdita degli investimenti effettuati nel corso degli anni per il negozio di Via
Democrazia n. 3”; vi) “Con specifico riferimento alla dedotta riduzione delle provvigioni nel passaggio dall'uno all'altro punto vendita – ferma restando la già rimarcata carenza di prova in ordine al nesso causale tra la vicenda per cui è giudizio e tale soluzione commerciale – il C.T.U. ha rilevato che il raffronto tra le fatture inerenti alle stesse provigioni non può vale (sub docc. 18), di per sé, ad avvalorare l'assunto della contrazione dei proventi economici per la ditta attrice e ciò in ragione dei limitati e non omogenei periodi cui esse si riferiscono (Dicembre 2016 e Ottobre 2018) e per la “mancanza in atti di informazioni/documenti fondamentali, tra cui i contratti
19 sottostanti all'emissione delle suddette fatture, i registri IVA, Corrispettivi/Vendita, ecc., tenuto conto dell'impossibilità di confrontare periodi di osservazione diversi, nonché della possibilità che, come spesso accade in termini di provvigioni anche nel settore della telefonia, nei citati periodi di riferimento fossero o meno in essere gare e/o promozioni diverse.” (sentenza pagg. 13 e s).
V) L'odierno appellante non si confronta con la motivazione della sentenza e con i puntuali rilievi del giudice né con la CTU espletata limitandosi genericamente a reiterare le proprie richieste, deducendo che l'onere probatorio sarebbe stato parzialmente assolto mediante la prova testimoniale peraltro compiutamente analizzata in sentenza, ma senza spiegare in che modo in Giudice avrebbe errato nella valutazione della prova testimoniale.
VI) Sul punto è sufficiente richiamare la Giurisprudenza della Suprema Corte che “a proposito del riesame della controversia di cui è ritualmente investito il giudice di secondo grado, l'evoluzione giurisprudenziale è ferma ai principi dettati nella sentenza di queste Sezioni Unite 16 novembre 2017, n. 27199, secondo cui gli artt. 342 e 434
c.p.c., nel testo risultante dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella l.
n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. Sez.
U., 16/02/2023, n. 4835, Rv. 666889 - 05 in motivazione).
VI) Nella specie tale onere di specificazione degli errori in cui sarebbe incorso in
Giudice di primo grado non è stato assolto da parte appellante, il che è di per sé ragione sufficiente a giustificare il rigetto dell'appello, in quanto palesemente infondato, al limite dell'inammissibilità.
SULLA DOMANDA EX ART. 96 C.P.C. DI PARTE APPELLATA
20 Parte appellata propone domanda ex 96 c.p.c. in quanto “Fin dal giudizio di primo grado , col suo comportamento processuale, ha di fatto impedito alla Parte_1
convenuta di poter spiegare una puntuale e precisa linea di difesa. Di fatto la convenuta non è mai stata messa in grado di poter conoscere quale sia la presunta entità del danno lamentato da e di cui chiede il risarcimento. Parte_1
La mancata produzione della documentazione, come anche affermato dal CTU, impedisce di esperire validi calcoli ed anche l'accertamento della verità dei fatti” (cfr. comparsa pag. 17).
LA CORTE OSSERVA.
Per costante giurisprudenza “La responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art.24 Cost.” (Cass., Sez.
3, Ordinanza n. 19948 del 12/07/2023, Rv. 668146 - 01).
Nel caso specifico l'accoglimento parziale dell'appello esclude in radice la ravvisabilità dei presupposti per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c.
TANTO PREMESSO, RITENUTANE LA FONDATEZZA, L'APPELLO DEVE
ESSERE ACCOLTO ENTRO I LIMITI SOPRA SPECIFICATI.
SPESE
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c. devono pertanto essere poste a carico della parte e spese del E_
presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in favore della parte
, ritenendo, quanto alla misura della liquidazione, che, avuto Parte_1
21 riguardo ai parametri generali di cui all'art. 4 DM 55/2014 e successive modificazioni, si possano applicare i valori medi dello scaglione di pertinenza nei limiti del decisum
(“In tema di liquidazione delle spese processuali, quando, nel corso del giudizio, la pretesa attorea venga parzialmente soddisfatta, il valore della causa va determinato sempre in base al "decisum", e non al "petitum"; Cass. Sez. 3, 22/03/2022, n. 9237, Rv.
664558 - 01) e quindi:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 1.101 a € 5.200
Fase di studio della controversia, valore medio: € 536,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 536,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 992,00
Fase decisionale, valore medio: € 851,00
TOTALE € 2.915,00= per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da , in Parte_1
parziale riforma della sentenza impugnata, pronunciata inter partes il 09/01/2023 dal
Tribunale di Massa, in composizione monocratica dichiara tenuta e condanna
22 al pagamento della somma di euro 4.342,50 E_
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma così determinata dalla presente sentenza al saldo, in favore di , confermando nel resto Parte_1
la sentenza impugnata;
2. condanna E_
a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate in € 2.915,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge in favore della parte
. Parte_1
Genova, 29/07/2025.
Il Consigliere estensore
Dott. Francesca Traverso
Il Presidente
Dott. Riccardo Baudinelli
23