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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/06/2025, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Taranto
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
Nella causa recante N.R.G 10003/2023 promossa da come rappresentata/o e difesa/o in atti;
Parte_1
Contro
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
CP_1
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in cancelleria il 13/11/2023, parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Taranto al fine di ottenere il riconoscimento della malattia professionale
“BPCO”, a suo dire cagionata dell'attività di addetto alle pulizie presso lo stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto per circa un trentennio.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La controversia veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU.
All'odierna udienza, le parti discutevano la causa, così decisa nella presente sentenza.
*******
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Seppur i testi escussi all'udienza del 07.10.2024 abbiano confermato la tipologia di mansione svolte dal ricorrente nonché la sua esposizione a fumi, polveri e gas all'interno dell'ambiente di lavoro, l'espletata consulenza tecnica ha invece dimostrato che il Sig. non risulta attualmente Pt_1 affetto dalla tecnopatia denunciata in sede amministrativa.
Per l'appunto, dall'elaborato peritale è emerso che “presenta, a carico Parte_1 dell'apparato respiratorio, un quadro patologico costituito da multipli millimetrici noduli parenchimali non calcifici bilateralmente ai lobi superiori ed alla base polmonare di destra, patologia non denunciata con il certificato di malattia professionale”.
Tale patologia pur dimostrando, secondo il parere del Dott. , l'esposizione del ricorrente a Per_1 varie sostanze inquinanti (tra le quali viene sussiste altresì l'abitudine tagabica), come asserito nel ricorso introduttivo, non corrisponde a quella denunciata in sede amministrativa. Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Dunque, nessuna malattia professionale può essere attribuita al ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
- Rigetta il ricorso proposto da e per l'effetto, condanna lo stesso alla Parte_1 refusione, in favore del resistente , delle spese e competenze del giudizio, che si CP_1 liquidano in Euro 800,00 oltre accessori come legge.
- Le spese di CTU sono liquidate come da separato decreto e sono a carico di parte soccombente.
Taranto, 09.06.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone.
Sezione Lavoro
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato, la seguente
Sentenza
Nella causa recante N.R.G 10003/2023 promossa da come rappresentata/o e difesa/o in atti;
Parte_1
Contro
, come rappresentata/o e difesa/o in atti;
CP_1
OGGETTO: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in cancelleria il 13/11/2023, parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Taranto al fine di ottenere il riconoscimento della malattia professionale
“BPCO”, a suo dire cagionata dell'attività di addetto alle pulizie presso lo stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto per circa un trentennio.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La controversia veniva istruita mediante prova testimoniale e CTU.
All'odierna udienza, le parti discutevano la causa, così decisa nella presente sentenza.
*******
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Seppur i testi escussi all'udienza del 07.10.2024 abbiano confermato la tipologia di mansione svolte dal ricorrente nonché la sua esposizione a fumi, polveri e gas all'interno dell'ambiente di lavoro, l'espletata consulenza tecnica ha invece dimostrato che il Sig. non risulta attualmente Pt_1 affetto dalla tecnopatia denunciata in sede amministrativa.
Per l'appunto, dall'elaborato peritale è emerso che “presenta, a carico Parte_1 dell'apparato respiratorio, un quadro patologico costituito da multipli millimetrici noduli parenchimali non calcifici bilateralmente ai lobi superiori ed alla base polmonare di destra, patologia non denunciata con il certificato di malattia professionale”.
Tale patologia pur dimostrando, secondo il parere del Dott. , l'esposizione del ricorrente a Per_1 varie sostanze inquinanti (tra le quali viene sussiste altresì l'abitudine tagabica), come asserito nel ricorso introduttivo, non corrisponde a quella denunciata in sede amministrativa. Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Dunque, nessuna malattia professionale può essere attribuita al ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
- Rigetta il ricorso proposto da e per l'effetto, condanna lo stesso alla Parte_1 refusione, in favore del resistente , delle spese e competenze del giudizio, che si CP_1 liquidano in Euro 800,00 oltre accessori come legge.
- Le spese di CTU sono liquidate come da separato decreto e sono a carico di parte soccombente.
Taranto, 09.06.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria Leone.