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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/11/2025, n. 3820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3820 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
n. 2968/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2968/2020 promossa da:
nato il [...] a [...] e residente in [...] alla Parte_1
via Contrada Selvapiana, 18, cod. fisc.: , rappresentato e difeso come da C.F._1
mandato in atti dall'avv. Palmieri Massimiliano (cod. fisc.: ) e con lo stesso C.F._2
elettivamente domiciliato in Curti (CE), alla via G. Rossini, 26; Fax: 0823.793095; PEC:
Email_1
- Appellante
contro
, con sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar Controparte_1
n° 14, Codice Fiscale e Partita Iva rappresentata e difesa, come da mandato in calce al P.IVA_1
presente atto, dall'avv. Carlo Formisano (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_3
presso il suo studio in Napoli alla via A. Scarlatti n° 126 pagina 1 di 4 Appellata
nonché
Controparte_2
altro appellato contumace
CONCLUSIONI come in atti
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, nonché i provvedimenti assunti.
Con atto di appello ritualmente notificato l'appellante si duole che nonostante l'accoglimento della domanda di annullamento di verbale di contestazione n. 71549V/76532/2019 elevato dalla Polizia
Municipale del Comune di Marcianise per una presunta violazione dell'art. 142, comma 8, del C.d.S.
(giusto ricorso in opposizione iscritto al numero R.G. 4337/2020 presso l'ufficio del Giudice di Pace di
S. Maria C.V.) con la sentenza n. 3449/2021 depositata in data 25.10.2021, le spese di lite erano compensate con la seguente motivazione: “Il giudicante, tenuto conto della natura e della complessità della causa, compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio”.
L'appellante si duole della compensazione delle spese del tutto immotivata in ragione dell'integrale soccombenza delle parti per cui l'appellante propone appello al fine di ottenere la riforma della sentenza de qua relativamente alla compensazione delle spese processuali.
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare va dichiarata la contumacia degli appellati, che non hanno provveduto a costituirsi nel presente giudizio, benché regolarmente citati.
Procedendo ad esaminare i motivi di impugnazione si rileva che, il giudice di prime cure, accolta l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento, ha compensato integralmente le Parte_2 spese di lite, a fronte della “natura della materia trattata” e di “motivi di equità” (v. sentenza impugnata). pagina 2 di 4 Tale statuizione, con ogni evidenza, confligge con il disposto dell'art. 92 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella versione “ratione temporis” applicabile, risultante dalle modifiche introdotte dal D.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale (si rammenti che gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo), la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), solo nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2,
c.p.c. (cfr. Cass. Sez. VI, Sentenza del 14/02/2019, n. 4360; Cass. Sez. VI, Sentenza del 18/02/2019,
n.4696).
Secondo la Suprema Corte, peraltro, la statuizione sulla compensazione delle spese di lite deve essere sorretta da giustificazioni adeguate e, ancorché non specificamente riferite alla pronuncia di compensazione, inequivocamente desumibili dalla motivazione della decisione di merito (cfr. Cass.
Sez. VI, Sentenza del 13/05/2019, n.12633).
Nel caso di specie, il generico richiamo alla “natura della materia trattata” ed a “motivi di equità” - non meglio specificati - risulta senz'altro insufficiente a giustificare la operata compensazione;
né dalla motivazione della sentenza impugnata emergono motivi gravi ed eccezionali idonei a giustificare la compensazione stessa: nel caso in esame ci si trova al cospetto di un totale accoglimento della domanda proposta in primo grado dall'attuale appellante (il giudice di pace ha annullato la cartella esattoriale a fronte dell'avvenuto - precedente - pagamento della somma portata dalla stessa).
Alla stregua dei pacifici principi di diritto innanzi esposti, l'appello deve quindi essere accolto, così riformandosi (parzialmente) la sentenza appellata e condannandosi gli appellati al pagamento, in solido, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio.
L'accoglimento dell'appello giustifica altresì la condanna degli appellati, in solido, alla rifusione delle spese di lite anche relativamente al giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'appello proposto, ogni altra richiesta, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara la contumacia della;
Controparte_2 accoglie l'appello;
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 8494/19 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua
Vetere e depositata in data 21.10.2019 relativamente al solo capo delle spese processuali, condanna gli pagina 3 di 4 appellati al pagamento delle spese di giudizio del primo grado che liquida in complessivi euro 420,00, di cui euro 56,20 per esborsi oltre rimborso spese generali, iva e cpa con distrazione al procuratore antistatario;
condannare, altresì, l'appellato ente alla rifusione delle spese di giudizio del presente grado che liquida in complessivi euro 736,90, di cui euro 106,90 per esborsi oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%, con distrazione al procuratore antistatario.
S. Maria C.V. 25/11/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2968/2020 promossa da:
nato il [...] a [...] e residente in [...] alla Parte_1
via Contrada Selvapiana, 18, cod. fisc.: , rappresentato e difeso come da C.F._1
mandato in atti dall'avv. Palmieri Massimiliano (cod. fisc.: ) e con lo stesso C.F._2
elettivamente domiciliato in Curti (CE), alla via G. Rossini, 26; Fax: 0823.793095; PEC:
Email_1
- Appellante
contro
, con sede legale in Roma alla via Giuseppe Grezar Controparte_1
n° 14, Codice Fiscale e Partita Iva rappresentata e difesa, come da mandato in calce al P.IVA_1
presente atto, dall'avv. Carlo Formisano (C.F.: ) ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_3
presso il suo studio in Napoli alla via A. Scarlatti n° 126 pagina 1 di 4 Appellata
nonché
Controparte_2
altro appellato contumace
CONCLUSIONI come in atti
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti sia i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, nonché i provvedimenti assunti.
Con atto di appello ritualmente notificato l'appellante si duole che nonostante l'accoglimento della domanda di annullamento di verbale di contestazione n. 71549V/76532/2019 elevato dalla Polizia
Municipale del Comune di Marcianise per una presunta violazione dell'art. 142, comma 8, del C.d.S.
(giusto ricorso in opposizione iscritto al numero R.G. 4337/2020 presso l'ufficio del Giudice di Pace di
S. Maria C.V.) con la sentenza n. 3449/2021 depositata in data 25.10.2021, le spese di lite erano compensate con la seguente motivazione: “Il giudicante, tenuto conto della natura e della complessità della causa, compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio”.
L'appellante si duole della compensazione delle spese del tutto immotivata in ragione dell'integrale soccombenza delle parti per cui l'appellante propone appello al fine di ottenere la riforma della sentenza de qua relativamente alla compensazione delle spese processuali.
L'appello è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare va dichiarata la contumacia degli appellati, che non hanno provveduto a costituirsi nel presente giudizio, benché regolarmente citati.
Procedendo ad esaminare i motivi di impugnazione si rileva che, il giudice di prime cure, accolta l'opposizione proposta da avverso la cartella di pagamento, ha compensato integralmente le Parte_2 spese di lite, a fronte della “natura della materia trattata” e di “motivi di equità” (v. sentenza impugnata). pagina 2 di 4 Tale statuizione, con ogni evidenza, confligge con il disposto dell'art. 92 c.p.c.
Ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nella versione “ratione temporis” applicabile, risultante dalle modifiche introdotte dal D.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale (si rammenti che gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo), la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), solo nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2,
c.p.c. (cfr. Cass. Sez. VI, Sentenza del 14/02/2019, n. 4360; Cass. Sez. VI, Sentenza del 18/02/2019,
n.4696).
Secondo la Suprema Corte, peraltro, la statuizione sulla compensazione delle spese di lite deve essere sorretta da giustificazioni adeguate e, ancorché non specificamente riferite alla pronuncia di compensazione, inequivocamente desumibili dalla motivazione della decisione di merito (cfr. Cass.
Sez. VI, Sentenza del 13/05/2019, n.12633).
Nel caso di specie, il generico richiamo alla “natura della materia trattata” ed a “motivi di equità” - non meglio specificati - risulta senz'altro insufficiente a giustificare la operata compensazione;
né dalla motivazione della sentenza impugnata emergono motivi gravi ed eccezionali idonei a giustificare la compensazione stessa: nel caso in esame ci si trova al cospetto di un totale accoglimento della domanda proposta in primo grado dall'attuale appellante (il giudice di pace ha annullato la cartella esattoriale a fronte dell'avvenuto - precedente - pagamento della somma portata dalla stessa).
Alla stregua dei pacifici principi di diritto innanzi esposti, l'appello deve quindi essere accolto, così riformandosi (parzialmente) la sentenza appellata e condannandosi gli appellati al pagamento, in solido, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio.
L'accoglimento dell'appello giustifica altresì la condanna degli appellati, in solido, alla rifusione delle spese di lite anche relativamente al giudizio di secondo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'appello proposto, ogni altra richiesta, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: dichiara la contumacia della;
Controparte_2 accoglie l'appello;
e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 8494/19 emessa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua
Vetere e depositata in data 21.10.2019 relativamente al solo capo delle spese processuali, condanna gli pagina 3 di 4 appellati al pagamento delle spese di giudizio del primo grado che liquida in complessivi euro 420,00, di cui euro 56,20 per esborsi oltre rimborso spese generali, iva e cpa con distrazione al procuratore antistatario;
condannare, altresì, l'appellato ente alla rifusione delle spese di giudizio del presente grado che liquida in complessivi euro 736,90, di cui euro 106,90 per esborsi oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali al 15%, con distrazione al procuratore antistatario.
S. Maria C.V. 25/11/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
pagina 4 di 4