CA
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 1532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1532 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati
1. dott. Mariavittoria Papa Presidente
2. dott. Nicoletta Giammarino Consigliere
3. dott. Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'udienza del 16.04.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3147/2022 rg sez. lav. del ruolo generale lavoro
T R A
p. iva , con sede in Napoli al Parte_1 P.IVA_1
Corso Garibaldi 387, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nato a [...] il [...] C.F. , Parte_2 C.F._1 rappresentata e difesa, dall'avv. Pasquale Allocca C.F. e dall'Avv. C.F._2
Luca Lepre C.F. con i medesimi elettivamente domiciliata in C.F._3
Napoli al c.so Garibaldi, 387, giusta procura in atti;
Appellante
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]
N.da Monteforte, 24 (C.F. e nato a C.F._4 CP_2
Apollosa (BN) il 31/01/1965 e residente in [...] (C.F.
, rappresentati e difesi giusta mandati allegati al fascicolo C.F._5 telematico del giudizio di primo grado, dall'Avv. Pasquale Biondi (C.F. C.F._6
), e con lo stesso domiciliati telematicamente al seguente indirizzo PEC:
[...]
Email_1
Appellati MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Benevento in funzione di giudice del lavoro, deduceva: CP_1
- di lavorare alle dipendenze della società convenuta dal 1° gennaio 2013 e di essere inquadrato nel periodo dal 01/08/2014 all'attualità nel profilo professionale specialista tecnico amministrativo con parametro retributivo 193 di cui al CCNL Autoferrotranvieri;
- che aveva goduto di giorni di ferie per ciascun anno di attività;
- che la retribuzione corrisposta dall'azienda per le giornate in cui aveva goduto delle ferie Contr era stata inferiore a quanto spettante, avendo l' illegittimamente escluso dalla base di calcolo della retribuzione giornaliera elementi retributivi fissi corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta quali la indennità perequativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011; la indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011; i ticket mensa di cui agli accordi di secondo livello sottoscritti con le OO.SS. di categoria;
Tanto premesso, chiedeva la condanna della società datrice di lavoro CP_1 al pagamento di € 1.035,96 oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge.
Con autonomo ricorso il esponeva: CP_2
- di lavorare alle dipendenze della società convenuta dal 1° gennaio 2013 e di essere stato inquadrato, nel periodo dal 01/08/2014 all'attualità nel profilo professionale macchinista con parametro retributivo 190 di cui al CCNL Autoferrotranvieri;
- che aveva goduto di giorni di ferie per ciascun anno di attività;
- che la retribuzione corrisposta dall'azienda per le giornate in cui aveva goduto delle ferie Contr era stata inferiore a quanto spettante, avendo l' illegittimamente escluso dalla base di calcolo della retribuzione giornaliera elementi retributivi fissi corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta quali la indennità perequativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011; la indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011; i ticket mensa di cui agli accordi di secondo livello sottoscritti con le OO.SS. di categoria;
la indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981. Tanto premesso, chiedeva la condanna della società datrice di lavoro CP_2 al pagamento di € 6.647,52 oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge.
2. Nella resistenza della convenuta, che impugnava le avverse domande chiedendo il rigetto dei ricorsi, il G.L. del Tribunale di Benevento riuniva i giudizi e con sentenza n.
749/2022 pubbl. l'11.07.2022, ricostruita la normativa e la giurisprudenza di riferimento, accoglieva le domande di riliquidazione del trattamento retributivo erogato in favore dei due ricorrenti nelle giornate di ferie, con inclusione delle indennità perequativa, la indennità compensativa, ticket buono pasto e la indennità di turno, condannando l' CP_4
[... al pagamento degli importi richiesti dai ricorrenti.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello l' censurando l'interpretazione CP_4
data dal GL alla normativa contrattuale in materia ed evidenziando la erronea interpretazione della giurisprudenza europea e nazionale richiamata dai ricorrenti, chiedendo, quindi, l'integrale rigetto delle domande formulate dagli istanti.
3.1 Si sono costituiti in giudizio e chiedendo di CP_1 CP_2
rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, con la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
4. L'appello è parzialmente fondato.
4.1 Ai fini della soluzione della controversia, appare opportuno premettere che la
Corte di Cassazione, sin dalla sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (ex plurimis Cass.
15/10/2020 n. 22401 e da ultimo Cass. 15.12.2023 n. 35146), ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili
Il particolare la Suprema Corte ha osservato: "4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art.
10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE). 5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva
2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C- Per_1 Per_2
Per_ 229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C-214/16, punto 33, nonché Per_ del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato
"Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che:
"... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e Per_5
la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014,
Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C- 520/06, CP_5
punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1
("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-
385/17, punto 30 e punto 31)…
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-
131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che
l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del
2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). 11. L'obbligo di monetizzare le ferie CP_5
è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché HU e altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni
e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza
W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto
30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base
(sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla
Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). 18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza Cont CGUE 15 settembre 2011, a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE".
Fatta tale premessa, ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata che, nell'esaminare la natura e la portata delle indennità escluse dalla retribuzione corrisposta ai lavoratori nelle giornate feriali, ha affermato la illegittimità della decurtazione operata, è solo parzialmente condivisibile.
Ed invero, l'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava, per i lavoratori in servizio alla data della stipula, la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza.
L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 intitolato “Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre 2012 , ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo , in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata, una “indennità perequativa/compensativa “ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'”Indennità compensativa.
L'indennità compensativa/perequativa:
- -sarà determinata in cifra fissa;
- -non è rivalutabile;
- è pensionabile;
- confluisce nella base di calcolo del t.f.r.”
Il punto su cui discutono le parti è se tale indennità sia da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali.
Osserva il Collegio che la Corte di Giustizia, diversamente da quanto sostenuto dalla società datrice, esclude espressamente che la retribuzione feriale sia inferiore a quella ordinaria. Nella sentenza "W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali).
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza
W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali".
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. È proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive "indennità perequativa/compensativa”, la Corte osserva come il primo giudice abbia, conformemente ai criteri evidenziati, incluso tali emolumenti dalla base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali.
Il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”. In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art, 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che l'indennità in esame- quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR- è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, sicché rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
4.2 Quanto all'indennità di turno, relativamente alla posizione di , CP_2
osserva la Corte che la stessa è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore odierno appellato è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza.
Tale indennità non è stata inserita dalle parti sociali fra le voci della “retribuzione normale” ai sensi dell'art. 3, punto 1 dell'accordo nazionale 27.11.2000, bensì è stata ricondotta all'ambito della “retribuzione variabile”, in quanto l'accordo del 25.07.2012 ne ha stabilito la corresponsione in correlazione con l'effettiva presenza.
Tuttavia, tale solo elemento non appare sufficiente ad escluderla – alla stregua dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia – dalla nozione di “retribuzione” da considerare ai fini del pagamento delle ferie annuali retribuite.
Si tratta, invero, di somme corrisposte in misura fissa per ogni giornata di lavoro, pensionabili e facenti parte della base di calcolo del TFR, che non hanno – dunque – alcuna correlazione con eventi accidentali del rapporto, né sono finalizzate a rimborsare spese sostenute dai dipendenti.
Tale indennità non ha alcun nesso con modalità occasionali o, comunque, variabili di espletamento della prestazione, va a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni ed è, quindi, assimilabili a quelle "integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
Occorre ancora osservare che la ricostruzione appena operata non introduce certamente un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Contr
4.3 Va a questo punto esaminata l'eccezione sollevata da quanto ai giorni annuali di ferie conteggiati dai ricorrenti, i quali, evidenzia l'Ente, avrebbero incluso anche i quattro giorni di permessi riconosciuti dal contratto in luogo delle cd. festività soppresse. Ebbene, osserva la Corte che l'articolo 29 comma 2 CCNL Controparte_7
28/11/2015, previo riconoscimento di ulteriori 4 giornate di ferie o
[...]
permessi retribuiti per le ex festività soppresse di cui al comma 1, dispone che nel caso di mancata fruizione degli stessi “sarà corrisposta al lavoratore interessato, per ciascuno di quelli non usufruiti, una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie”, vale a dire la
“retribuzione normale” (stante l'implicito richiamo alla disciplina dettata in materia di retribuzione delle ferie annue dall'art. 5 CCNL 23/07/1976 e s.m.i.). Ne consegue che il ragionamento svolto in relazione alla retribuzione normale dovuta al lavoratore per i giorni di ferie, vale anche per l'indennità di turno.
4.4 Va ancora esaminata l'eccezione di prescrizione. Osserva la Corte che a seguito della riforma Fornero, la reintegrazione ha cessato di costituire il normale rimedio sanzionatorio contro l'illegittimità del licenziamento e, dunque, la stessa ha comportato una sospensione del decorso della prescrizione fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Sulla questione è di recente intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione, la n.
26246/22 del 6.7.2022, che ha stabilito: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge numero 92 del 2012 e del decreto legislativo numero 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della legge 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli articoli 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Da tutto quanto precisato consegue, nel caso di specie, che il termine di prescrizione riguardante le pretese economiche vantate dai ricorrenti riguardanti il periodo 2014- 2021 non risultano prescritte, in quanto riguardano il periodo successivo all'entrata in vigore della l. Fornero e il rapporto di lavoro era ancora in corso al momento della proposizione del ricorso.
5. Va, invece, accolto l'appello relativamente all'inclusione dei ticket mensa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie. Nel calcolo non può rientrate la voce “ticket buono pasto”, in quanto tale voce, a differenza dell'indennità di mensa, è estranea al concetto di retribuzione che funge da riferimento ineludibile nella soluzione della questione posta.
Il “ticket” presuppone un collegamento non tanto con la presenza fisica del dipendente sul posto di lavoro quanto con l'orario effettivamente osservato dallo stesso.
Trattasi di una voce necessariamente “aggiuntiva” alla retribuzione normale/ordinaria, strettamente connessa all'andamento della singola giornata lavorativa. La differenza fra il
“ticket” e l'indennità di mensa è confermata dal fatto che solo la seconda è stata attratta nell'alveo della retribuzione normale da appositi accordi siglati dalle parti sociali.
La domanda formulata dai due ricorrenti, pertanto, non andava accolta con riferimento alla voce dei ticket mensa, che non possono essere inclusi nella base di calcolo della retribuzione spettante nei giorni di ferie, dalla quale vanno espunti.
6. La Corte con ordinanza del 3.04.2024 ha invitato parte appellata a redigere un prospetto contabile che quantifichi separatamente le indennità delle quali si chiede la inclusione nella retribuzione dovuta per il periodo di godimento delle ferie ed, in ossequio alla predetta ordinanza, gli appellati hanno depositato ulteriori conteggi.
Tanto precisato, in ordine alla quantificazione delle somme dovute può farsi ricorso a tali nuovi conteggi depositati da parte appellata, in quanto risultano essere stati correttamente sviluppati moltiplicando l'importo delle indennità perequativa, compensativa e di turno (come previsti dalla contrattazione collettiva per ciascuna giornata), nel caso del e l'importo della sola indennità perequativa e compensativa, CP_2 nel caso di per il numero di giornate di ferie godute nel periodo oggetto di causa, CP_1
come risultanti dalle buste paga in atti.
7. Per le suindicate ragioni la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata e dichiarato il diritto di di percepire, per ciascun giorno di CP_2 ferie, una retribuzione comprensiva dell'indennità perequativa, dell'indennità compensativa e dell'indennità di turno;
nonché il diritto di di percepire, CP_1
per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva dell'indennità perequativa e dell'indennità compensativa;
per l'effetto, l' va condannato al pagamento in CP_4
favore di dell'importo di euro 5.687,52 oltre interessi legali e CP_2
rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo e in favore di CP_1
dell'importo di euro 206,46 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla
[...]
maturazione del credito al saldo.
8. Le spese del doppio grado di giudizio, considerato il contrasto giurisprudenziale che ancora si registra soprattutto nella giurisprudenza di merito del primo grado e il parziale rigetto della domanda, vanno compensate nella misura di un terzo e la parte residua va posta a carico dell' e liquidata come da dispositivo, tenendosi conto CP_4
anche della serialità del giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara:
- il diritto di di percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione CP_1
comprensiva dell'indennità perequativa e dell'indennità compensativa;
- il diritto di di percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione CP_2 comprensiva dell'indennità perequativa, dell'indennità compensativa e dell'indennità di turno;
per l'effetto, condanna al pagamento in favore di: CP_4
- della minor somma di euro 206.46 oltre interessi legali e rivalutazione CP_1
monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
- della minor somma di euro 5.687,52 oltre interessi legali e CP_2
rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
compensa nella misura di un terzo le spese di lite del doppio grado di giudizio e pone la parte residua a carico dell' che liquida per il primo grado Parte_1
in euro 1.338,50 oltre IVA, CPA e rimborso spese come per legge, con attribuzione al
Procuratore anticipatario avv.to Pasquale Biondi e per il presente grado in euro 1.322,50 oltre IVA, CPA e rimborso spese come per legge, con attribuzione al Procuratore anticipatario avv.to Pasquale Biondi.
Napoli, lì 16.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Francesca Gomez de Ayala Mariavittoria Papa
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro – I unità - nelle persone dei Magistrati
1. dott. Mariavittoria Papa Presidente
2. dott. Nicoletta Giammarino Consigliere
3. dott. Francesca Gomez de Ayala Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'udienza del 16.04.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3147/2022 rg sez. lav. del ruolo generale lavoro
T R A
p. iva , con sede in Napoli al Parte_1 P.IVA_1
Corso Garibaldi 387, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nato a [...] il [...] C.F. , Parte_2 C.F._1 rappresentata e difesa, dall'avv. Pasquale Allocca C.F. e dall'Avv. C.F._2
Luca Lepre C.F. con i medesimi elettivamente domiciliata in C.F._3
Napoli al c.so Garibaldi, 387, giusta procura in atti;
Appellante
E
nato a [...] il [...] e residente in [...]
N.da Monteforte, 24 (C.F. e nato a C.F._4 CP_2
Apollosa (BN) il 31/01/1965 e residente in [...] (C.F.
, rappresentati e difesi giusta mandati allegati al fascicolo C.F._5 telematico del giudizio di primo grado, dall'Avv. Pasquale Biondi (C.F. C.F._6
), e con lo stesso domiciliati telematicamente al seguente indirizzo PEC:
[...]
Email_1
Appellati MOTIVAZIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Benevento in funzione di giudice del lavoro, deduceva: CP_1
- di lavorare alle dipendenze della società convenuta dal 1° gennaio 2013 e di essere inquadrato nel periodo dal 01/08/2014 all'attualità nel profilo professionale specialista tecnico amministrativo con parametro retributivo 193 di cui al CCNL Autoferrotranvieri;
- che aveva goduto di giorni di ferie per ciascun anno di attività;
- che la retribuzione corrisposta dall'azienda per le giornate in cui aveva goduto delle ferie Contr era stata inferiore a quanto spettante, avendo l' illegittimamente escluso dalla base di calcolo della retribuzione giornaliera elementi retributivi fissi corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta quali la indennità perequativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011; la indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011; i ticket mensa di cui agli accordi di secondo livello sottoscritti con le OO.SS. di categoria;
Tanto premesso, chiedeva la condanna della società datrice di lavoro CP_1 al pagamento di € 1.035,96 oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge.
Con autonomo ricorso il esponeva: CP_2
- di lavorare alle dipendenze della società convenuta dal 1° gennaio 2013 e di essere stato inquadrato, nel periodo dal 01/08/2014 all'attualità nel profilo professionale macchinista con parametro retributivo 190 di cui al CCNL Autoferrotranvieri;
- che aveva goduto di giorni di ferie per ciascun anno di attività;
- che la retribuzione corrisposta dall'azienda per le giornate in cui aveva goduto delle ferie Contr era stata inferiore a quanto spettante, avendo l' illegittimamente escluso dalla base di calcolo della retribuzione giornaliera elementi retributivi fissi corrisposti per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturati alla mansione ed al tipo di attività svolta quali la indennità perequativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011; la indennità compensativa di cui all'Accordo Regionale del 16/12/2011; i ticket mensa di cui agli accordi di secondo livello sottoscritti con le OO.SS. di categoria;
la indennità di turno di cui all'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981. Tanto premesso, chiedeva la condanna della società datrice di lavoro CP_2 al pagamento di € 6.647,52 oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge.
2. Nella resistenza della convenuta, che impugnava le avverse domande chiedendo il rigetto dei ricorsi, il G.L. del Tribunale di Benevento riuniva i giudizi e con sentenza n.
749/2022 pubbl. l'11.07.2022, ricostruita la normativa e la giurisprudenza di riferimento, accoglieva le domande di riliquidazione del trattamento retributivo erogato in favore dei due ricorrenti nelle giornate di ferie, con inclusione delle indennità perequativa, la indennità compensativa, ticket buono pasto e la indennità di turno, condannando l' CP_4
[... al pagamento degli importi richiesti dai ricorrenti.
3. Avverso tale decisione ha proposto appello l' censurando l'interpretazione CP_4
data dal GL alla normativa contrattuale in materia ed evidenziando la erronea interpretazione della giurisprudenza europea e nazionale richiamata dai ricorrenti, chiedendo, quindi, l'integrale rigetto delle domande formulate dagli istanti.
3.1 Si sono costituiti in giudizio e chiedendo di CP_1 CP_2
rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, con la conferma della sentenza impugnata e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
4. L'appello è parzialmente fondato.
4.1 Ai fini della soluzione della controversia, appare opportuno premettere che la
Corte di Cassazione, sin dalla sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (ex plurimis Cass.
15/10/2020 n. 22401 e da ultimo Cass. 15.12.2023 n. 35146), ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla incidenza su di essa di voci retributive variabili
Il particolare la Suprema Corte ha osservato: "4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art.
10 del D.Lgs. n. 66 del 2003, ratione temporis applicabile: "il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo ... di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE). 5. Con specifico riferimento alla disciplina europea, l'articolo 7 della direttiva
2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue:
"1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali ...".Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, nr. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C- Per_1 Per_2
Per_ 229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 novembre 2017, , C-214/16, punto 33, nonché Per_ del 4 ottobre 2018, , C-12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato
"Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che:
"... 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016,
C-341/15, punto 25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e Per_5
la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014,
Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva nr. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C- 520/06, CP_5
punto 60, del 15 settembre 2011, W. e altri, C-155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24). Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1
("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime...") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di ... ferie annuali") dell'articolo 7, paragrafo 1, nonché dell'articolo 15 della direttiva nr. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-
385/17, punto 30 e punto 31)…
10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-
131/04 e C-257/04, R.S. e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che
l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del
2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). 11. L'obbligo di monetizzare le ferie CP_5
è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze R.S. e altri, punto 58, nonché HU e altri, punto 60).
12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di
Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, W. e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni
e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore ... di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza W. e altri cit., punto 23); pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore ...deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza W. e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza
W. e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza W. e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto
30).
15. Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori dalla Base
(sentenza W. e a. cit C-155/10) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock, C-539/12), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione dell'"indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To. He. C-385/17).
16. In definitiva può, dunque, affermarsi che sussiste una nozione europea di
"retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come sopra interpretato dalla Corte di Giustizia.
17. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che l'interpretazione offerta dalla
Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito "il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità" (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata). 18. In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione.
19. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza Cont CGUE 15 settembre 2011, a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE".
Fatta tale premessa, ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata che, nell'esaminare la natura e la portata delle indennità escluse dalla retribuzione corrisposta ai lavoratori nelle giornate feriali, ha affermato la illegittimità della decurtazione operata, è solo parzialmente condivisibile.
Ed invero, l'Accordo regionale del 15.12.2011 - al dichiarato fine di riprogrammare le politiche del lavoro nel comparto dei trasporti pubblici locali onde sostenere la concorrenza, garantire maggiore efficienza, contenere i costi ed evitare il ricorso a licenziamenti collettivi anche grazie all'istituzione di un Fondo regionale – individuava, per i lavoratori in servizio alla data della stipula, la struttura della retribuzione (nella componente fissa e variabile) e all'art. 3 disciplinava un'indennità perequativa/compensativa, diretta a garantire il mantenimento delle condizioni economiche in atto per il personale in servizio, quale emolumento fisso e pensionabile, calibrato in ragione delle mansioni e/o della presenza.
L'Allegato 2 all'Ipotesi di Accordo del 25 luglio 2012 intitolato “Oggetto: nuova struttura della retribuzione variabile in conformità di quanto previsto dall'art. 3 dell'intesa regionale del 16.12.2011” statuiva: “a partire dal mese di novembre 2012 , ai lavoratori in servizio alla data di stipula dell'ipotesi di accordo , in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 del citato accordo sarà corrisposto, per ogni ora di effettiva prestazione lavorata, una “indennità perequativa/compensativa “ i cui valori sono determinati facendo riferimento ai valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale. Per ogni figura professionale, il valore economico della “indennità perequativa” è quello di cui all'allegata tabella (ALL.4) che diventa parte integrante della presente intesa. Le differenze fra quanto percepito precedentemente dal personale in servizio rispetto a tale valore costituirà l'importo dell'”Indennità compensativa.
L'indennità compensativa/perequativa:
- -sarà determinata in cifra fissa;
- -non è rivalutabile;
- è pensionabile;
- confluisce nella base di calcolo del t.f.r.”
Il punto su cui discutono le parti è se tale indennità sia da erogare anche nei giorni di ferie fruiti dal personale nell'osservanza delle previsioni contrattuali.
Osserva il Collegio che la Corte di Giustizia, diversamente da quanto sostenuto dalla società datrice, esclude espressamente che la retribuzione feriale sia inferiore a quella ordinaria. Nella sentenza "W. e altri", relativa ai piloti di linea, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, la Corte di Giustizia ha espressamente affermato che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore usufruisca delle ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Per quanto, si precisa, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore è disciplinata dalle norme di legge e delle disposizioni collettive interne degli Stati membri, quest'ultima non può condizionare il lavoratore a godere di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro. Da ciò deriva che, laddove la retribuzione sia composta da una parte fissa e da una variabile, anche le voci variabili devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino "qualsiasi modo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro", oppure di indennità correlate "allo status professionale" del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico all'anzianità e alle qualifiche professionali).
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
Non può pertanto ritenersi che solo una retribuzione irrisoria possa ledere il diritto irrinunciabile delle ferie, perché, come precisato dalla Corte di Giustizia nella sentenza
W., "malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subito in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali".
Infatti, se le voci variabili sono legate allo svolgimento della mansione è evidente che non svolgendo nel periodo feriale la mansione non muteranno i relativi incentivi/indennità, con conseguenze negative sulla retribuzione di base successiva al periodo di ferie. È proprio questa "ripercussione finanziaria negativa" che, come evidenziato dalla Corte di Giustizia, può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva capacità di fruire delle ferie.
In tale ottica, venendo nello specifico ad esaminare le voci retributive "indennità perequativa/compensativa”, la Corte osserva come il primo giudice abbia, conformemente ai criteri evidenziati, incluso tali emolumenti dalla base di calcolo della retribuzione da corrispondersi nel periodo di godimento delle ferie annuali.
Il riferimento alla giornata di effettiva presenza/prestazione, nella logica della disposizione contrattuale in esame, non serve a condizionarne l'erogazione ma serve a collegarla alla retribuzione diretta a compensare la prestazione, tanto che la quantificazione dell'indennità non è effettuata in riferimento ai giorni di presenza del singolo lavoratore ma è conteggiata in misura fissa sulla base dei “valori teorici previsti dalla turnazione annua o dalla effettiva presenza media annua calcolata con i valori economici in vigore alla sottoscrizione dell'accordo regionale”. In sostanza, applicando i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. e considerando il tenore complessivo delle clausole (art, 1363 c.c.), oltre che la ratio ispiratrice della disciplina aziendale, non può che concludersi che l'indennità in esame- quantificata in considerazione di valori non collegati all'effettiva presenza del singolo lavoratore, prevista in misura fissa, pensionabile e calcolabile ai fini del TFR- è senza dubbio collegata all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro, sicché rientra a pieno titolo nella retribuzione da corrispondere anche nei periodi di ferie, secondo i principi invalsi nella giurisprudenza eurocomunitaria.
4.2 Quanto all'indennità di turno, relativamente alla posizione di , CP_2
osserva la Corte che la stessa è volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili che costituisce, certamente, un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore odierno appellato è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore, per ogni giornata di effettiva presenza.
Tale indennità non è stata inserita dalle parti sociali fra le voci della “retribuzione normale” ai sensi dell'art. 3, punto 1 dell'accordo nazionale 27.11.2000, bensì è stata ricondotta all'ambito della “retribuzione variabile”, in quanto l'accordo del 25.07.2012 ne ha stabilito la corresponsione in correlazione con l'effettiva presenza.
Tuttavia, tale solo elemento non appare sufficiente ad escluderla – alla stregua dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia – dalla nozione di “retribuzione” da considerare ai fini del pagamento delle ferie annuali retribuite.
Si tratta, invero, di somme corrisposte in misura fissa per ogni giornata di lavoro, pensionabili e facenti parte della base di calcolo del TFR, che non hanno – dunque – alcuna correlazione con eventi accidentali del rapporto, né sono finalizzate a rimborsare spese sostenute dai dipendenti.
Tale indennità non ha alcun nesso con modalità occasionali o, comunque, variabili di espletamento della prestazione, va a compensare una specifica penosità nell'espletamento delle mansioni ed è, quindi, assimilabili a quelle "integrazioni collegate [..] alle qualifiche professionali" che la giurisprudenza europea impone di computare nella base di calcolo per la retribuzione del periodo di ferie.
Occorre ancora osservare che la ricostruzione appena operata non introduce certamente un principio di onnicomprensività della retribuzione feriale che la giurisprudenza ha costantemente escluso, poiché non ogni retribuzione variabile corrisposta in modo continuativo costituisce base di calcolo della retribuzione feriale, ma soltanto quella che rappresenti remunerazione intrinsecamente collegata all'esecuzione delle mansioni in cui il lavoratore è assegnato per contratto ovvero sia correlata allo status professionale del lavoratore. Contr
4.3 Va a questo punto esaminata l'eccezione sollevata da quanto ai giorni annuali di ferie conteggiati dai ricorrenti, i quali, evidenzia l'Ente, avrebbero incluso anche i quattro giorni di permessi riconosciuti dal contratto in luogo delle cd. festività soppresse. Ebbene, osserva la Corte che l'articolo 29 comma 2 CCNL Controparte_7
28/11/2015, previo riconoscimento di ulteriori 4 giornate di ferie o
[...]
permessi retribuiti per le ex festività soppresse di cui al comma 1, dispone che nel caso di mancata fruizione degli stessi “sarà corrisposta al lavoratore interessato, per ciascuno di quelli non usufruiti, una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie”, vale a dire la
“retribuzione normale” (stante l'implicito richiamo alla disciplina dettata in materia di retribuzione delle ferie annue dall'art. 5 CCNL 23/07/1976 e s.m.i.). Ne consegue che il ragionamento svolto in relazione alla retribuzione normale dovuta al lavoratore per i giorni di ferie, vale anche per l'indennità di turno.
4.4 Va ancora esaminata l'eccezione di prescrizione. Osserva la Corte che a seguito della riforma Fornero, la reintegrazione ha cessato di costituire il normale rimedio sanzionatorio contro l'illegittimità del licenziamento e, dunque, la stessa ha comportato una sospensione del decorso della prescrizione fino alla cessazione del rapporto di lavoro.
Sulla questione è di recente intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione, la n.
26246/22 del 6.7.2022, che ha stabilito: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge numero 92 del 2012 e del decreto legislativo numero 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della legge 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli articoli 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Da tutto quanto precisato consegue, nel caso di specie, che il termine di prescrizione riguardante le pretese economiche vantate dai ricorrenti riguardanti il periodo 2014- 2021 non risultano prescritte, in quanto riguardano il periodo successivo all'entrata in vigore della l. Fornero e il rapporto di lavoro era ancora in corso al momento della proposizione del ricorso.
5. Va, invece, accolto l'appello relativamente all'inclusione dei ticket mensa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie. Nel calcolo non può rientrate la voce “ticket buono pasto”, in quanto tale voce, a differenza dell'indennità di mensa, è estranea al concetto di retribuzione che funge da riferimento ineludibile nella soluzione della questione posta.
Il “ticket” presuppone un collegamento non tanto con la presenza fisica del dipendente sul posto di lavoro quanto con l'orario effettivamente osservato dallo stesso.
Trattasi di una voce necessariamente “aggiuntiva” alla retribuzione normale/ordinaria, strettamente connessa all'andamento della singola giornata lavorativa. La differenza fra il
“ticket” e l'indennità di mensa è confermata dal fatto che solo la seconda è stata attratta nell'alveo della retribuzione normale da appositi accordi siglati dalle parti sociali.
La domanda formulata dai due ricorrenti, pertanto, non andava accolta con riferimento alla voce dei ticket mensa, che non possono essere inclusi nella base di calcolo della retribuzione spettante nei giorni di ferie, dalla quale vanno espunti.
6. La Corte con ordinanza del 3.04.2024 ha invitato parte appellata a redigere un prospetto contabile che quantifichi separatamente le indennità delle quali si chiede la inclusione nella retribuzione dovuta per il periodo di godimento delle ferie ed, in ossequio alla predetta ordinanza, gli appellati hanno depositato ulteriori conteggi.
Tanto precisato, in ordine alla quantificazione delle somme dovute può farsi ricorso a tali nuovi conteggi depositati da parte appellata, in quanto risultano essere stati correttamente sviluppati moltiplicando l'importo delle indennità perequativa, compensativa e di turno (come previsti dalla contrattazione collettiva per ciascuna giornata), nel caso del e l'importo della sola indennità perequativa e compensativa, CP_2 nel caso di per il numero di giornate di ferie godute nel periodo oggetto di causa, CP_1
come risultanti dalle buste paga in atti.
7. Per le suindicate ragioni la sentenza di primo grado deve essere parzialmente riformata e dichiarato il diritto di di percepire, per ciascun giorno di CP_2 ferie, una retribuzione comprensiva dell'indennità perequativa, dell'indennità compensativa e dell'indennità di turno;
nonché il diritto di di percepire, CP_1
per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva dell'indennità perequativa e dell'indennità compensativa;
per l'effetto, l' va condannato al pagamento in CP_4
favore di dell'importo di euro 5.687,52 oltre interessi legali e CP_2
rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo e in favore di CP_1
dell'importo di euro 206,46 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla
[...]
maturazione del credito al saldo.
8. Le spese del doppio grado di giudizio, considerato il contrasto giurisprudenziale che ancora si registra soprattutto nella giurisprudenza di merito del primo grado e il parziale rigetto della domanda, vanno compensate nella misura di un terzo e la parte residua va posta a carico dell' e liquidata come da dispositivo, tenendosi conto CP_4
anche della serialità del giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara:
- il diritto di di percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione CP_1
comprensiva dell'indennità perequativa e dell'indennità compensativa;
- il diritto di di percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione CP_2 comprensiva dell'indennità perequativa, dell'indennità compensativa e dell'indennità di turno;
per l'effetto, condanna al pagamento in favore di: CP_4
- della minor somma di euro 206.46 oltre interessi legali e rivalutazione CP_1
monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
- della minor somma di euro 5.687,52 oltre interessi legali e CP_2
rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo;
compensa nella misura di un terzo le spese di lite del doppio grado di giudizio e pone la parte residua a carico dell' che liquida per il primo grado Parte_1
in euro 1.338,50 oltre IVA, CPA e rimborso spese come per legge, con attribuzione al
Procuratore anticipatario avv.to Pasquale Biondi e per il presente grado in euro 1.322,50 oltre IVA, CPA e rimborso spese come per legge, con attribuzione al Procuratore anticipatario avv.to Pasquale Biondi.
Napoli, lì 16.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Francesca Gomez de Ayala Mariavittoria Papa