Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/02/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all'udienza del 4 febbraio 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 2501/2023
TRA
C.F. , , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , C.F. n.q. di eredi C.F._2 Parte_3 C.F._3
di , C.F. deceduta il 15 novembre 2021, rappresentati Persona_1 C.F._4
e difesi e dall'Avv. Sebastiano Paratore, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'Avv. Michela Foti e dall'Avv. Maria
Cammaroto
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 9 maggio 2023, i ricorrenti indicati in epigrafe esponevano che:
- in data 16 ottobre 2020, aveva presentato ricorso per accertamento tecnico Persona_1
preventivo ex art. 445 c.p.c., dinanzi a codesto Tribunale ed iscritto al n. 3935/20 R.G volto ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dei benefici di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92;
- in esito al deposito della relazione da parte del ctu nominato, avevano depositato dichiarazione di dissenso.
Contestavano le conclusioni del ctu, lamentando che il consulente pur riconoscendo le patologie di cui era affetta avrebbe dovuto valutare, nell'esprimere il proprio giudizio Persona_1
conclusivo, le concrete possibilità esistenti per una persona nelle condizioni di salute così come risultanti dalla documentazione medica.
Chiedevano, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato il diritto di all'indennità Persona_1
di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa e sino al decesso e che, conseguentemente, l' venisse condannato alla liquidazione ed al pagamento, in favore di essi CP_1
ricorrenti, di quanto dovuto, inclusi i ratei già scaduti e sino alla data del decesso, con rivalutazione, interessi legali fino al saldo, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna al CP_1
pagamento della prestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Veniva disposto il rinnovo della ctu espletata nel procedimento per atp.
4.- L'udienza del 3 febbraio 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso da e Persona_1
proseguito dagli odierni ricorrenti, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (giudizio iscritto al RG n. 3935/2020, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, escludeva la sussistenza del requisito sanitario richiesto e parte ricorrente esprimeva il proprio dissenso.
Con il presente giudizio, i ricorrenti chiedono accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento in capo a . Persona_1
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale dell'art. 445 bis cpc, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, veniva disposto il rinnovo della ctu espletata nel procedimento per atp.
Il ctu nominato nel presente procedimento ha ritenuto che era affetta da “Artrosi Persona_1
(cod. 7002 per analogia); Ipertensione arteriosa (cod. 6441 per analogia); Vasculopatia cerebrale cronica (cod. 1002 per analogia); BPCO (cod. 6404 per analogia); Parkinsonismo (cod. 7348 per analogia); Esiti di asportazione di ca del colon (cod. 9322)”.
In particolare, il ctu, dopo avere analizzato le patologie da cui era affetta la , ha concluso Per_1 ritenendo che “Dette patologie erano di grado tale da determinare in lei uno stato di invalidità del
100% (cento per cento). Esse non presentavano caratteri tali da determinare impossibilità a svolgere le ordinarie occupazioni senza assistenza di terzi.”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con la documentazione esaminata.
6.- In ragione di tutto quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato.
7.- Per quanto riguarda le spese giudiziali, va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di
Cassazione, condiviso da questo decidente, “In tema di esenzione dal pagamento delle spese processuali nei procedimenti per prestazioni previdenziali o assistenziali, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42 del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del
2003, allorché il giudizio per il conseguimento della prestazione (nella specie, di invalidità civile) sia iniziato o proseguito dagli eredi del beneficiario, i quali pure assumono la qualità di parte nel processo, è alle loro condizioni reddituali che si deve fare riferimento per stabilire se, in caso di soccombenza, essi abbiano o meno diritto all'esenzione, in coerenza con la "ratio" della disposizione attualmente vigente, volta a contemperare il diritto del cittadino non abbiente di far valere il suo diritto alla prestazione previdenziale senza che il rischio del processo, apparendogli troppo gravoso, possa distoglierlo dal far valere una fondata pretesa ad una prestazione previdenziale o assistenziale, con l'interesse generale al contenimento della spesa pubblica” (Cass. Civ. Sez. Lav. 9 aprile 2019,
n. 9875); pertanto le spese relative al procedimento per atp ed al presente procedimento vengono poste a carico di parte ricorrente tenuto conto dell'esito della lite e vengono liquidate in dispositivo ex DM 10 marzo 2014 n. 55, applicando i minimi previsto tenuto conto della semplicità della controversia e con la riduzione delle spese del procedimento per atp ex art. 152 bis disp. att. c.p.c. essendosi l' costituito con i funzionari;
vengono poste in via definitiva a carico di parte CP_1
ricorrente le spese di ctu separatamente liquidate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell' , delle spese di lite del procedimento CP_1 per atp, che liquida nella somma già ridotta di € 934,8 oltre accessori di legge e rimborso spese generali;
c) condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell' , delle spese di lite del presente CP_1
procedimento, che liquida in € 2.695,5 oltre accessori di legge e rimborso spese generali come per legge;
d) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico di parte ricorrente.
Messina, 4 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga