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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 11/11/2025, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3427/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3427/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUPETTI Parte_1 C.F._1
ND ed elettivamente domiciliato presso lo studio Email_1 del predetto difensore, piazza Francesco Carrara n. 19, Pisa
e da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PISTOLESI Parte_2 C.F._2
LV ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_2 predetto difensore, via Nazario Sauro n. 166/A, Cascina (PI) con intervento del PM in sede con ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 6 novembre 2025 chiedendo congiuntamente volersi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo depositato in PCT, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il P.M. nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto all'intestato Tribunale di dichiararsi Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 16 giugno 1996 in Pisa con dall'unione con la quale sono nate le figlie, il 21 settembre 1997 ed Parte_2 Per_1
il 12 luglio 2004. Per_2
A fondamento della domanda proposta, ha allegato il venir meno tra loro coniugi Parte_1 della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione personale, conclusosi con decreto di omologa reso dal Tribunale di Pisa in data 6 maggio
2015, n. cron. 7639/15, r.g. n. 661/15.
In punto di condizioni accessorie alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha domandato porsi a suo carico, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di Per_2
€ 200,00 mensili, più Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sin dalla fase presidenziale, si è costituita in giudizio la quale, nulla opponendo Parte_2 alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, quanto al resto ha domandato che il ricorrente fosse obbligato a corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Per_2 la somma di € 500,00 mensili, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie e che fosse riconosciuto in suo favore (di sé resistente) un assegno divorzile pari ad € 100,00 mensili, più Istat.
All'esito della fase presidenziale, sono stati adottati i provvedimenti provvisori e, quindi, assegnata la casa coniugale alla signora, posto a carico del l'onere di contribuire al mantenimento della Pt_1 figlia con la somma mensile di € 350,00, più Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie nonché
l'onere di corrispondere un assegno divorzile pari ad € 150,00, più Istat. La causa, a questo punto, è trasmigrata innanzi al giudice istruttore.
A seguito dell'emissione di sentenza non definitiva sullo status e dell'assegnazione dei termini per memorie istruttorie, nonché della formulazione di una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., all'udienza del 6 novembre 2025, i procuratori delle parti hanno concluso chiedendo congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo depositato in PCT, previa rinuncia ai termini di cui all'art.190 c.p.c.
La causa è stata, dunque, rimessa al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-
Va reiterata la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, richiamando al fine quanto previsto (nella parte motiva e nel dispositivo) dalla sentenza non definitiva resa col n. 203/25 dal
Tribunale di Pisa, da intendersi qua integralmente trascritta.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti su proposta del Giudice, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia, nonché Per_2 congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario della figlia concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Si evidenzia, inoltre, che la clausola dell'accordo intercorso tra le parti contenente il trasferimento della descritta quota della casa coniugale rispetta le indicazioni contenute nella sentenza 29 luglio
2021, n. 21761 delle Sezioni unite, la quale ha affermato che “sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi
i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento;
il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 cod. civ. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell'art. 4, comma 16, della legge
n. 898 del 1970 che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 cod. civ.; la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti
e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis della legge n. 52 del 1985; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa
l'intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte dalle parti, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
RICHIAMA la pronuncia resa col n. 203/2025, pubblicata il 21 febbraio 2025, di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti Parte_1 Parte_2
– uniti in matrimonio con rito concordatario il 16 giugno 1996 in Pisa;
atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Pisa al n. 99, parte II, serie A, anno 1996 –
In punto di condizioni accessorie,
DISPONE che il signor corrisponderà in favore della signora sul Parte_1 Parte_2 conto corrente a lei esclusivamente intestato, la somma di euro 300,00 mensili – entro il giorno 10 di ogni mese - quale contributo al mantenimento della figlia sino a quando quest'ultima non Per_3 sarà economicamente indipendente e vivrà insieme alla madre;
tale somma sarà rivalutata annualmente con riferimento agli indici Istat e potrà essere versata direttamente in favore della figlia previa formale richiesta di quest'ultima.
DISPONE che i genitori contribuiranno in pari misura alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso;
resteranno a carico della parte che ha eseguito il pagamento le spese straordinarie non preventivamente concordate e documentate. A tali fini i genitori dichiarano di utilizzare i seguenti indirizzi di posta elettronica ( Email_3 Parte_2
e ( ; una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà
[...] Email_4 Parte_1 rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario nel conto corrente intestato in via esclusiva a ciascuna delle parti.
DISPONE che le detrazioni fiscali relative alla figlia stessa saranno ripartire al 50% tra i genitori.
DISPONE che verserà a a titolo di assegno divorzile, la somma Parte_1 Parte_2 mensile pari ad € 200,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat – entro il 10 di ogni mese
– da versare sul conto corrente esclusivo intestato alla SI.ra . Parte_2
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
A) al fine di definire la loro situazione coniugale e patrimoniale, in merito all'immobile in comproprietà (già assegnato alla signora in virtù dell'omologa del Tribunale di Pisa n. Parte_2
7639/2015 del 06/05/2015 – RG 661/2015 e dei provvedimenti indicati in premessa dell'intestata
, il signor cede senza nessun conguaglio la propria quota del 50% CP_1 Parte_1 dell'immobile in comproprietà, già casa coniugale, sito in Cascina (PI), via della Vittoria n. 6 alla signora che accetta, con l'emissione della sentenza di divorzio;
l'immobile è così Parte_2 individuato:
i. Catasto Fabbricati del Comune di Cascina, nel foglio 16, particella 296 sub. 14 (piano 1, categ.
A/2, vani 4,0 superficie catastale mq. 64, R.C. euro 320,20 l'appartamento; particella 296 sub 23
(piano T categ. C/2 classe 2°, mq 5, superfice catastale mq 6, R.C. euro 12,39 il locale cantina); particella 296 sub 41 (area urbana di mq. 11);
ii. atto di provenienza in corso di acquisizione iii. situazione urbanistica in corso di acquisizione iv. certificazione energetica in corso di acquisizione ed all'uopo si è provveduto ad allegare i seguenti documenti: a) visura catastale, a) relazione di conformità, c) atto di provenienza;
d) planimetria;
e) attestato di certificazione energetica.
B) In conseguenza della cessione di cui ante, che avviene senza conguaglio, la signora Parte_2 diviene piena ed esclusiva proprietaria dell'immobile dianzi descritto. In ogni caso il signor
[...] rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale nascente dalla sentenza di Parte_1 divorzio relativamente alla signora delle quote di beni immobili a questa trasferite Parte_2
e sopra descritte con esonero del signor Conservatore dal qualsiasi responsabilità.
C) Al fine del trasferimento della quota di proprietà in favore della signora Parte_2 ogni eventuale spesa tecnica e /o notarile e/o relativa alle imposte di registro e quant'altro necessario per il trasferimento suddetto, saranno a carico della sola signora anche qualora Parte_2 non fosse possibile, per qualsivoglia ragione, procedere direttamente alla trascrizione della sentenza di divorzio.
D) Il mutuo ipotecario n 03018890 del 15/03/2007 al tempo sottoscritto dagli ex coniugi con l'istituto di credito attualmente denominato Banco BPM filiale di Ghezzano per l'acquisto dell'immobile sopra indicato e il relativo conto corrente n. 146613 presso il medesimo istituto dove il finanziamento è appoggiato, verrà intestato, gestito e pagato per l'importo che residua integralmente dalla signora che procederà al relativo accollo e, conseguentemente, Parte_2 il signor sarà tenuto indenne da ogni e qualsivoglia obbligo ed onere con l'istituto Parte_1 bancario erogante il mutuo, dalla garanzia personale e/o reale e dall'ipoteca a suo tempo iscritta che dovrà essere cancellata nei suoi confronti.
E) Trattandosi di un accordo commerciale a beneficio di ciascun coniuge, che costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini del perfezionamento degli accordi di divorzio dei coniugi, gli stessi chiedono espressamente, in loro favore, le agevolazioni fiscali previste dalle leggi in materia di famiglia, ivi comprese quelle sul c.d. divorzio, oltre ad ogni altro beneficio e/o agevolazione che possa loro aspettare, comprese quelle relative all'acquisto della prima casa.
F) Le Parti rinunciano reciprocamente alle rispettive ed ulteriori domande avanzate.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 7/11/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3427/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. LUPETTI Parte_1 C.F._1
ND ed elettivamente domiciliato presso lo studio Email_1 del predetto difensore, piazza Francesco Carrara n. 19, Pisa
e da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PISTOLESI Parte_2 C.F._2
LV ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Email_2 predetto difensore, via Nazario Sauro n. 166/A, Cascina (PI) con intervento del PM in sede con ad oggetto: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso all'udienza del 6 novembre 2025 chiedendo congiuntamente volersi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo depositato in PCT, rinunciando ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il P.M. nulla ha opposto.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, ha chiesto all'intestato Tribunale di dichiararsi Parte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 16 giugno 1996 in Pisa con dall'unione con la quale sono nate le figlie, il 21 settembre 1997 ed Parte_2 Per_1
il 12 luglio 2004. Per_2
A fondamento della domanda proposta, ha allegato il venir meno tra loro coniugi Parte_1 della comunione materiale e spirituale tanto da essere già addivenuti ad introdurre un giudizio di separazione personale, conclusosi con decreto di omologa reso dal Tribunale di Pisa in data 6 maggio
2015, n. cron. 7639/15, r.g. n. 661/15.
In punto di condizioni accessorie alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha domandato porsi a suo carico, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di Per_2
€ 200,00 mensili, più Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Sin dalla fase presidenziale, si è costituita in giudizio la quale, nulla opponendo Parte_2 alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, quanto al resto ha domandato che il ricorrente fosse obbligato a corrispondere, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Per_2 la somma di € 500,00 mensili, più Istat, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie e che fosse riconosciuto in suo favore (di sé resistente) un assegno divorzile pari ad € 100,00 mensili, più Istat.
All'esito della fase presidenziale, sono stati adottati i provvedimenti provvisori e, quindi, assegnata la casa coniugale alla signora, posto a carico del l'onere di contribuire al mantenimento della Pt_1 figlia con la somma mensile di € 350,00, più Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie nonché
l'onere di corrispondere un assegno divorzile pari ad € 150,00, più Istat. La causa, a questo punto, è trasmigrata innanzi al giudice istruttore.
A seguito dell'emissione di sentenza non definitiva sullo status e dell'assegnazione dei termini per memorie istruttorie, nonché della formulazione di una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., all'udienza del 6 novembre 2025, i procuratori delle parti hanno concluso chiedendo congiuntamente dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'accordo depositato in PCT, previa rinuncia ai termini di cui all'art.190 c.p.c.
La causa è stata, dunque, rimessa al Collegio per la decisione.
-.-.-.-.-
Va reiterata la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, richiamando al fine quanto previsto (nella parte motiva e nel dispositivo) dalla sentenza non definitiva resa col n. 203/25 dal
Tribunale di Pisa, da intendersi qua integralmente trascritta.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti su proposta del Giudice, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia, nonché Per_2 congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario della figlia concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Si evidenzia, inoltre, che la clausola dell'accordo intercorso tra le parti contenente il trasferimento della descritta quota della casa coniugale rispetta le indicazioni contenute nella sentenza 29 luglio
2021, n. 21761 delle Sezioni unite, la quale ha affermato che “sono valide le clausole dell'accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi
i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento;
il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 cod. civ. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell'art. 4, comma 16, della legge
n. 898 del 1970 che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 cod. civ.; la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti
e rese le dichiarazioni di cui all'art. 29, comma 1-bis della legge n. 52 del 1985; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa
l'intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte dalle parti, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
RICHIAMA la pronuncia resa col n. 203/2025, pubblicata il 21 febbraio 2025, di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti Parte_1 Parte_2
– uniti in matrimonio con rito concordatario il 16 giugno 1996 in Pisa;
atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di Pisa al n. 99, parte II, serie A, anno 1996 –
In punto di condizioni accessorie,
DISPONE che il signor corrisponderà in favore della signora sul Parte_1 Parte_2 conto corrente a lei esclusivamente intestato, la somma di euro 300,00 mensili – entro il giorno 10 di ogni mese - quale contributo al mantenimento della figlia sino a quando quest'ultima non Per_3 sarà economicamente indipendente e vivrà insieme alla madre;
tale somma sarà rivalutata annualmente con riferimento agli indici Istat e potrà essere versata direttamente in favore della figlia previa formale richiesta di quest'ultima.
DISPONE che i genitori contribuiranno in pari misura alle spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, sportive, etc.) preventivamente concordate e documentate;
il genitore che ritiene necessaria una spesa straordinaria deve comunicarlo all'altro, a mezzo posta elettronica, indicando se possibile la spesa presuntiva;
l'altro genitore deve rispondere con lo stesso mezzo entro 10 giorni esprimendo il proprio consenso od una proposta alternativa o il proprio dissenso;
in caso di mancata risposta nel termine si riterrà formato il silenzio assenso;
resteranno a carico della parte che ha eseguito il pagamento le spese straordinarie non preventivamente concordate e documentate. A tali fini i genitori dichiarano di utilizzare i seguenti indirizzi di posta elettronica ( Email_3 Parte_2
e ( ; una volta effettuata la spesa, l'altro genitore dovrà
[...] Email_4 Parte_1 rimborsare chi l'ha effettuata nel termine di 10 giorni dalla presentazione mediante invio per e-mail della documentazione attestante il pagamento;
tutti i pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario nel conto corrente intestato in via esclusiva a ciascuna delle parti.
DISPONE che le detrazioni fiscali relative alla figlia stessa saranno ripartire al 50% tra i genitori.
DISPONE che verserà a a titolo di assegno divorzile, la somma Parte_1 Parte_2 mensile pari ad € 200,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat – entro il 10 di ogni mese
– da versare sul conto corrente esclusivo intestato alla SI.ra . Parte_2
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che:
A) al fine di definire la loro situazione coniugale e patrimoniale, in merito all'immobile in comproprietà (già assegnato alla signora in virtù dell'omologa del Tribunale di Pisa n. Parte_2
7639/2015 del 06/05/2015 – RG 661/2015 e dei provvedimenti indicati in premessa dell'intestata
, il signor cede senza nessun conguaglio la propria quota del 50% CP_1 Parte_1 dell'immobile in comproprietà, già casa coniugale, sito in Cascina (PI), via della Vittoria n. 6 alla signora che accetta, con l'emissione della sentenza di divorzio;
l'immobile è così Parte_2 individuato:
i. Catasto Fabbricati del Comune di Cascina, nel foglio 16, particella 296 sub. 14 (piano 1, categ.
A/2, vani 4,0 superficie catastale mq. 64, R.C. euro 320,20 l'appartamento; particella 296 sub 23
(piano T categ. C/2 classe 2°, mq 5, superfice catastale mq 6, R.C. euro 12,39 il locale cantina); particella 296 sub 41 (area urbana di mq. 11);
ii. atto di provenienza in corso di acquisizione iii. situazione urbanistica in corso di acquisizione iv. certificazione energetica in corso di acquisizione ed all'uopo si è provveduto ad allegare i seguenti documenti: a) visura catastale, a) relazione di conformità, c) atto di provenienza;
d) planimetria;
e) attestato di certificazione energetica.
B) In conseguenza della cessione di cui ante, che avviene senza conguaglio, la signora Parte_2 diviene piena ed esclusiva proprietaria dell'immobile dianzi descritto. In ogni caso il signor
[...] rinunzia espressamente ad eventuale ipoteca legale nascente dalla sentenza di Parte_1 divorzio relativamente alla signora delle quote di beni immobili a questa trasferite Parte_2
e sopra descritte con esonero del signor Conservatore dal qualsiasi responsabilità.
C) Al fine del trasferimento della quota di proprietà in favore della signora Parte_2 ogni eventuale spesa tecnica e /o notarile e/o relativa alle imposte di registro e quant'altro necessario per il trasferimento suddetto, saranno a carico della sola signora anche qualora Parte_2 non fosse possibile, per qualsivoglia ragione, procedere direttamente alla trascrizione della sentenza di divorzio.
D) Il mutuo ipotecario n 03018890 del 15/03/2007 al tempo sottoscritto dagli ex coniugi con l'istituto di credito attualmente denominato Banco BPM filiale di Ghezzano per l'acquisto dell'immobile sopra indicato e il relativo conto corrente n. 146613 presso il medesimo istituto dove il finanziamento è appoggiato, verrà intestato, gestito e pagato per l'importo che residua integralmente dalla signora che procederà al relativo accollo e, conseguentemente, Parte_2 il signor sarà tenuto indenne da ogni e qualsivoglia obbligo ed onere con l'istituto Parte_1 bancario erogante il mutuo, dalla garanzia personale e/o reale e dall'ipoteca a suo tempo iscritta che dovrà essere cancellata nei suoi confronti.
E) Trattandosi di un accordo commerciale a beneficio di ciascun coniuge, che costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini del perfezionamento degli accordi di divorzio dei coniugi, gli stessi chiedono espressamente, in loro favore, le agevolazioni fiscali previste dalle leggi in materia di famiglia, ivi comprese quelle sul c.d. divorzio, oltre ad ogni altro beneficio e/o agevolazione che possa loro aspettare, comprese quelle relative all'acquisto della prima casa.
F) Le Parti rinunciano reciprocamente alle rispettive ed ulteriori domande avanzate.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 7/11/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina