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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/06/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2504/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
23/04/2025 da:
Parte_1
con l'avv. GOBBO MELITA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. FERRI ALBERTO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di omologare
1 o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
29/05/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Il figlio viene affidato a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su Persona_1
questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente,
e avrà residenza prevalente presso la madre.
2. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
3. Il signor , tenuto conto della tenera età di , potrà tenere con sé il figlio una Parte_2 Per_1
sera a settimana - individuata nel mercoledì sera – dalle ore 19.00 fino alle ore 20.45-21.00; nell'occasione, il IG. passerà a prendere il piccolo , dopo cena dalla madre, e lo Pt_2 Per_1
riporterà a casa all'orario concordato. Il padre potrà, inoltre, tenere con sé il figlio a weekend Per_1
alternati - una volta nella giornata di sabato e una volta nella giornata di domenica - dalle ore 16.30 fino alle ore 20.45-21 quando riaccompagnerà il figlio a casa della madre;
nella circostanza, il piccolo trascorrerà la cena con il papà. Al compimento del terzo anno d'età, il papà potrà tenere con Per_1
sé il figlio dalle ore 13.00 del sabato, dopo il pranzo con la madre, fino alla domenica ad ore 20.45-21 quando lo riaccompagnerà a casa della madre;
nell'occasione il figlio cenerà con il papà.
4. A partire dal terzo anno d'età del piccolo , previa valutazione dell'autonomia psico-fisica Per_1
2 del medesimo, le vacanze natalizie, pasquali ed ogni altro ponte secondo il calendario scolastico verranno divisi in egual misura fra i genitori, in particolare alternando annualmente i periodi dal 24 al
31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio, così come il giorno di Pasqua e lunedì dell'Angelo; allorquando il figlio trascorrerà il Natale con un genitore, trascorrerà la Pasqua con l'altro e viceversa. Nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori due settimane anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31.05 di ogni anno;
5. Il sig. si impegna a versare alla IG.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1
mantenimento del figlio , entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di € 250,00 mensili, Per_1
somma da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal mese di settembre 2025.
6. I genitori provvederanno in pari misura- 50% ciascuno- alle spese straordinarie per il figlio, per la cui elencazione nonché per i criteri di determinazione del consenso e della documentazione si rimanda al Protocollo di Intesa del Tribunale di Treviso. Le spese saranno anticipate dalla IG , Parte_1
che a fine mese ne invierà al signor elenco con relative pezze giustificative e il padre provvederà Pt_2
al rimborso entro il giorno 15 del mese successivo;
7. Il IG. s'impegna, inoltre, a corrispondere alla IG.ra , entro il giorno 15 di ogni Pt_2 Parte_1
mese, le spese per la frequentazione dell'asilo nido di e del trasporto scolastico urbano nella Per_1
misura del 50%. Da parte sua, la IG.ra provvederà a rimborsare al IG. la quota Parte_1 Pt_2
parte del 50% del bonus asilo non appena lo avrà percepito.
8. Le conseguenti detrazioni fiscali e l'assegno unico a favore del figlio saranno percepite Per_1
integralmente dalla IG.ra e il IG. s'impegna a sottoscrivere tutta la documentazione Parte_1 Pt_2
eventualmente necessaria.
Spese compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 29/05/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
3 Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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