Ordinanza 13 dicembre 2024
Massime • 1
È inammissibile, per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione, il gravame fondato esclusivamente su vizi di rito - ma privo della contestuale deduzione di questioni di merito - avverso la sentenza che ha dichiarato l'improponibilità della domanda senza esaminarla nel merito. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inammissibile l'appello avverso la pronuncia di improponibilità della domanda risarcitoria ai sensi dell'art. 148 c.ass., a cagione della sua limitazione alla sola rimozione della pronuncia in rito, sia pure al fine di discutere sulla correlata condanna alle spese, senza reiterazione delle conclusioni sulla domanda di merito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 13/12/2024, n. 32447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32447 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
Attesa Oscuramento