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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/11/2025, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di BA, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dott.ssa Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dott. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 880/2024, avverso la sentenza n.2195/2024 pubblicata il
15.5.2024 dal Tribunale di BA tra
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in BA presso l'ufficio legale Pt_1 dell'ente, rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Caputo come da procura speciale allegata all'atto di citazione in appello
Appellante
e
, , e , tutti elettivamente domiciliati in Altamura CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 presso lo studio dell'avv. Pasquale Cappiello, che li rappresenta e difende, in sostituzione del precedente difensore avv. Gennaro Ceci, come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
Appellati
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con la sentenza appellata il Tribunale di BA ha dichiarato l' responsabile del decesso di Pt_1 Persona_1
(atteso che il mattino del 29.11.13 il dott. del centro dialisi dell'ospedale di Altamura, riscontrata Per_2 una lesione ischemica nel punto del gomito dove era presente la fistola artero-venosa utilizzata per inserire l'ago della dialisi nell'arteria omerale, aveva indirizzato la donna alla valutazione di un collega dell'Ospedale
Di NE di BA e le aveva fatto fare con la propria auto il relativo tragitto, nel corso del quale si era verificata una grave emorragia poi esitata nel decesso, anziché trattenerla sotto stretta sorveglianza medica in attesa dello specialista o, in alternativa, disporne il trasferimento protetto con l'assistenza di sanitari che, in caso di insorgenza di tale prevedibile complicanza, avrebbero saputo facilmente evitarne gli effetti pregiudizievoli comprimendo l'arteria contro il vicino osso omerale) e, per l'effetto, l'ha condannata a risarcire gli attori , , e , rispettivamente coniuge e figli CP_1 CP_2 CP_3 CP_5 della defunta, del danno da perdita del rapporto parentale con quest'ultima (liquidato in favore del primo in
€ 242.280,00 e in favore degli altri tre in € 267.470,00 ciascuno oltre accessori), condannandola altresì a rifondere agli stessi le spese di difesa e ponendo a suo esclusivo carico i costi della CTU.
1 AR Avverso tale pronuncia ha proposto appello l' chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto della domanda risarcitoria nei suoi confronti o, in subordine, l'accoglimento della stessa in misura inferiore, comunque con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio.
Si sono costituiti gli appellati e hanno chiesto il rigetto del gravame con conferma della sentenza impugnata AR e condanna dell' alle spese del grado.
In assenza di attività istruttoria, all'udienza del 5.11.25 – previa assegnazione dei termini di cui all'art.281 sexies cpc – la causa è stata riservata per la decisione.
*** AR 1. Con il primo motivo di appello l' lamenta che la sentenza impugnata erroneamente avrebbe considerato incontroversa tra le parti la questione della sussistenza del nesso di causalità c.d. giuridica tra le condotte tenute nell'occasione dal sanitario e la verificazione dell'evento mortale, laddove CTU e CTP avrebbero piuttosto concordato sul fatto di attribuire all'emorragia dalla fistola una valenza meramente concausale nella produzione del decesso, ciò comportando una rilevanza dell'errore medico esclusivamente in termini di perdita di chance.
Tale doglianza non appare condivisibile.
In primo luogo il CTU, all'esito di un giudizio controfattuale corretto sul piano logico e non contestato in alcun AR modo dalla ha concluso nel senso che, qualora si fosse doverosamente provveduto al trasporto protetto della donna, l'emorragia della donna sarebbe stata tamponata “con certezza preponderante”, sicchè risulta positivamente superata la verifica, richiesta dalla giurisprudenza in materia di responsabilità sanitaria da condotte omissive (Cass.18584/21), circa la probabilità del conseguimento di un risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno.
In secondo luogo, per quanto maggiormente attiene alla censura dell'appellante, il CTU ha aggiunto, anche AR qui in termini condivisi dal CTP della che l'emorragia ha costituito quanto meno una concausa del decesso della per arresto cardiaco;
il che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, è Per_1 AR assolutamente idoneo a fondare una responsabilità dell' per l'evento mortale, atteso che, per il constante insegnamento della S.C., richiamato anche dagli appellati, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una o più cause naturali (tali dovendosi ritenere stati patologici non riferibili alla prima), l'autore del fatto illecito risponde in toto, in base ai criteri di equivalenza della causalità materiale, dell'evento di danno eziologicamente riconducibile alla sua condotta,
a nulla rilevando l'eventuale efficienza concausale anche dei suddetti eventi naturali (cfr. da ultimo Cass.
2635/25).
E' ben vero che, per la medesima giurisprudenza, l'esistenza di tali ultimi fattori concausali potrebbe astrattamente rilevare, sul diverso piano della causalità giuridica, al fine di escludere in via equitativa dalla liquidazione del danno le conseguenze dannose non eziologicamente riferibili alla colpa del sanitario ma AR piuttosto alle altre concause naturali;
ma nel caso di specie l' – come correttamente rilevato dagli appellati – non ha allegato né provato, come era suo onere rispetto a tale ciclo causale, quali esattamente fossero i fattori concausali e quale incidenza avessero avuto sull'evento mortale, per cui l'intero danno va AR riferito alla condotta del personale dell' medesima.
In definitiva, dunque, il motivo in esame va disatteso in quanto, a ben vedere, inidoneo a demolire le ragioni poste a fondamento dell'accoglimento della pretesa risarcitoria nei suoi confronti, posto che l'invocata riqualificazione della condotta del sanitario come mera concausa del decesso è comunque senz'altro AR sufficiente a fondare una responsabilità esclusiva dell' per l'evento dannoso così come in concreto verificatosi.
Né può valere a sovvertire le suddette conclusioni il richiamo, da parte dell'appellante, al tema del risarcimento del danno da perdita di chance;
richiamo che deve ritenersi non pertinente alla fattispecie in esame, ricorrendo l'ipotesi di perdita di chance nel diverso caso in cui l'attore deduca e provi che alla
2 condotta illecita del sanitario sia riferibile eziologicamente, sempre secondo l'ordinario criterio civilistico del
“più probabile che non”, non già – come nella specie – la lesione del bene-interesse salute, ma una lesione avente un diverso oggetto, ossia il bene costituito dalla chance, da intendersi come possibilità seria e apprezzabile di evitare o ridimensionare la compromissione della salute (cfr., da ultimo, Cass. 25480/25). AR 2. Con il secondo motivo di appello l' contesta il percorso logico-argomentativo con cui il primo giudice è giunto a valutare inattendibile – ancorchè ammissibile – la testimonianza del dott. (assunta a seguito Per_2 di rimessione sul ruolo istruttorio della causa già riservata per la decisione) ed insiste sulla valenza liberatoria delle dichiarazioni del sanitario di Altamura, secondo cui egli aveva allertato telefonicamente per ben quattro volte il Pronto Soccorso del suo ospedale ai fini di un trasporto protetto della paziente presso l'ospedale barese Di NE (preannunciando altresì ai colleghi di quest'ultima struttura l'arrivo della donna), ma poi era stato contattato dall'autista di fiducia della donna, che già l'aveva accompagnata da lui, e che si era reso disponibile ad accompagnarla anche presso l'altro nosocomio.
In proposito, va preliminarmente osservato che la difesa degli appellati, dopo avere tempestivamente eccepito l'incapacità del teste ai sensi dell'art.246 c.p.c., ed avere altresì ritualmente dedotto ex art.157 co.2
c.p.c. la nullità della prova testimoniale comunque assunta, ha poi prestato acquiescenza alla decisione del primo giudice di rigettare tali eccezioni, in quanto non ha più riproposto la questione in sede di appello, con la conseguenza che sulla stessa si è ormai formato il giudicato (cfr. SS.UU. 9456/23).
Ciò non toglie che la credibilità del teste, in quanto soggetto direttamente e professionalmente coinvolto nella vicenda culminata nel decesso della paziente, vada vagliata con particolare rigore considerando, in concreto, il complessivo quadro degli elementi disponibili ai fini della decisione.
All'esito di un siffatto esame, questa Corte ritiene di dover condividere la conclusione del primo giudice secondo cui emerge dagli atti la prova di una condotta gravemente incauta da parte del sanitario.
A ben vedere è già decisivo, in tal senso, il rilievo che quanto riferito dal dott. quand'anche credibile, Per_2 non sarebbe comunque idoneo ad integrare lo sforzo diligente da lui dovuto in una simile evenienza.
Ed invero delle due l'una: o il dott. valutò correttamente la gravità del rischio a carico della paziente Per_2
(tanto da tempestare il Pronto Soccorso di telefonate per la predisposizione del servizio di accompagnamento AR assistito), ed allora è imputabile a lui e alla di appartenenza la scelta incauta di acconsentire alla richiesta di un accompagnatore privo di specifiche competenze mediche di accompagnarla in auto senza alcun supporto sanitario, anziché doverosamente insistere per l'opzione più protettiva e rappresentare con chiarezza alla paziente e ai suoi accompagnatori le conseguenze potenzialmente letali di una diversa scelta AR (circostanze, questa ultime, mai allegate dalla né tanto meno riferite dal teste); o al contrario egli sottostimò il rischio di un trasporto non protetto alla luce delle “ottime condizioni” in cui ha riferito di avere trovato la donna, ed allora la sua colpa è consistita appunto nella sottovalutazione del pericolo, tenuto conto di quanto affermato dal CTU circa l'agevole prevedibilità ex ante e probabilità della complicanza poi verificatasi.
In entrambi i casi, dunque, la condotta del sanitario, alla luce di quanto da lui stesso dichiarato in sede AR testimoniale, è stata gravemente colposa e dunque inidonea a liberare la dalla sua responsabilità.
A parte tali rilievi, già decisivi, deve anche ribadirsi l'inattendibilità delle dichiarazioni dell'unico teste escusso nella parte in cui egli afferma di avere allertato telefonicamente il Pronto Soccorso per ben quattro volte affinchè la venisse trasportata presso il Di NE in forma protetta. Per_1
Anzitutto, infatti, è dato ravvisare un'insuperabile contraddizione logica tra la ripetuta iniziativa telefonica che nella sua versione dei fatti il teste avrebbe assunto (avente come presupposto una grave preoccupazione circa lo stato di salute della paziente) e il fatto – dallo stesso riferito – di avere constatato le ottime condizioni della , tanto da cedere senza alcuna resistenza alla proposta dell'accompagnatore di trasporto non Per_1 protetto.
3 Inoltre l'iniziativa telefonica riferita dal teste non trova alcun riscontro negli atti di causa, posto che, come AR già rilevato dal primo giudice, nessuno degli interlocutori telefonici è mai stato chiamato dalla a confermare la tesi del dott. né vi è riscontro documentale di tali telefonate ovvero del rifiuto della Per_2 paziente di utilizzare una modalità di trasporto protetta.
Un siffatto rifiuto, tra l'altro, sarebbe stato del tutto inspiegabile e ingiustificato, tenuto conto degli oggettivi vantaggi ottenibili dal trasporto con ambulanza, non soltanto in termini di gestione del probabile rischio di complicanze, ma anche – contrariamente all'assunto della difesa dell'appellante – in termini di velocità di trasporto, tenuto conto dei dispositivi supplementari di segnalazione acustica e luminosa che (soltanto) tale mezzo può utilizzare in caso di urgenza.
Né vale a superare i predetti rilievi, la circostanza, invocata dall'appellante, che la paziente e i suoi congiunti, avendo familiarità con il dott. lo abbiano contattato privatamente e si siano recati senza formalità Per_2 presso il reparto ospedaliero dove si trovava il sanitario, per l'ovvia considerazione che tali modalità semplificate di accesso alla visita medica non esimevano certo quest'ultimo dal porre in essere tutte le procedure e le cautele che il caso richiedeva. AR 3. Con il terzo e ultimo motivo di impugnazione l' lamenta che il primo giudice, nel liquidare il danno parentale sulla scorta delle tabelle di Milano, abbia assegnato il punteggio medio (15) alla voce dell'affectio sulla base di un ragionamento presuntivo basato semplicemente sul tipo di legame parentale, sulla convivenza e sulla consistenza del nucleo familiare residuo, senza invece considerare ulteriori indici, suggeriti a tal fine dai compilatori delle tabelle (intensità di frequentazione, condivisione di festività, vacanze, hobby/sport, assistenza sanitaria/domestica, penosità e durata della malattia), che avrebbero potuto indurlo a ridurre da 15 a 10 tale punteggio, riduzione sulla quale l'appellante insiste.
Neppure tale doglianza è suscettibile di accoglimento.
Ed invero il primo giudice ha ritenuto attribuibile al profilo dell'affectio il punteggio medio sulla base di un ragionamento probatorio di tipo presuntivo correttamente basato sugli elementi significativi – tra tutti quelli astrattamente dotati di rilievo secondo i criteri tabellari – che a suo giudizio trovavano effettivo riscontro negli atti di causa.
Sarebbe dunque spettato alla controparte, al fine di dimostrare l'eccessività del punteggio assegnato dal giudicante, indicare profili di irragionevolezza di un siffatto ragionamento indiziario, ovvero allegare e provare la ricorrenza di circostanze, riferibili agli ulteriori elementi significativi suggeriti dai compilatori delle tabelle, da cui desumere una intensità dell'affectio minore rispetto a quella media indicata dal giudicante. AR Poiché invece la non ha dedotto né provato alcunchè nei termini di cui sopra, non vi sono valide ragioni per ritenere censurabile il percorso motivazionale compiuto dalla pronuncia impugnata, che va dunque condivisa anche sotto il profilo del quantum.
4. Alla luce del rigetto di tutte le ragioni di appello, la sentenza appellata va dunque integralmente AR confermata, conseguendone, per il criterio della soccombenza, la condanna dell'appellante a rifondere ali quattro le spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo. CP_1
Si dà infine atto che ricorrono ex art.13 co.1 quater TUSG, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 co.1 bis del medesimo testo unico.
P.Q.M.
La Corte di Appello di BA, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' Pt_1
[...
, in persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n.2195/2024 pubblicata il 15.5.2024 dal
Tribunale di BA, disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
4 2) condanna l'appellante a rifondere al , , e le Pt_1 CP_1 CP_4 CP_3 CP_2 spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 14.000,00, oltre R.S.G. del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) dispone la distrazione delle spese liquidate al capo che precede in favore dell'avv. Pasquale Cappiello, dichiaratosi anticipatario;
3) dichiara che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1- quater
D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis del medesimo decreto.
Così deciso in BA, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 12.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Riccardo Leonetti Dott. Salvatore Grillo
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