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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 02/04/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2336/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 7 febbraio 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 CodiceFiscale_1 forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Simona Arcuri ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Rende, alla via Brunelleschi, n. 71, e
(c.f.: ), Parte_2 CodiceFiscale_2
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: ricorso la regolamentazione dei rapporti genitoriali nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio. Conclusioni Per la ricorrente (conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo): “1) affidamento esclusivo della minore alla madre;
2) a Persona_1 Parte_1 modifica del provvedimento reso in data 20.04.2016 (proc. n. 1945/2015 R.G.V.G. Trib. Cs), sospendere il diritto di visita del sig. al figlio Parte_2 Persona_2 nonché alla minore per il tempo necessario all'accertamento della Persona_1 sussistenza dei requ esercizio del diritto di visita;
nonché, previa comparizione delle parti e previa eventuale pronuncia dei provvedimenti necessari, disporre – affidamento esclusivo della minore alla madre , con Persona_1 Parte_1 collocazione presso la stessa nell'attuale residenza;
- subordinare il diritto di visita del padre biologico ad entrambi i minori, agli accertamento ed alle verifiche che il Parte_2
Tribunale riterrà necessarie;
in subordine disporre le visite in modalità protetta;
disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di € 500,00 Per_1 mensili a titolo di mantenimento dei due figli minori entro il giorno 5 di ogni mese, oltre aumento Istat annuali, o quella che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia, nonché la partecipazione al 50% delle spese straordinarie, previamente documentate, entro 15 giorni. Spese del presente giudizio integralmente riduse, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.”. PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 10/7/2023 e ritualmente notificato,
[...] ha premesso di avere intrattenuto una relazione sentimentale con Pt_1
e che dall'unione sono nati i figli in Parte_2 Per_2 data 15/6/2014 e in data 9/12/2016, riconosciuti da entrambi i Per_1 genitori. La ricorrente ha dedotto che la convivenza tra le parti è stata caratterizzata da aggressioni e violenze psicologiche da parte del resistente, disoccupato e con un passato da detenuto, che la hanno spinta, a seguito di un episodio particolarmente grave di minacce di morte e tentata sottrazione del figlio a sporgere denuncia, poi ritirata per quieto vivere. Per_2
Ha rappresentato che, su ricorso congiunto delle parti (n. 1945/2015 R.G.V.G.), il tribunale di Cosenza ha disposto l'affidamento esclusivo di alla madre, stabilendo le modalità di esercizio del diritto di visita Per_2 paterno e l'obbligo del di corrispondere € 150,00 mensili per il Per_1 mantenimento del figlio. Ha specificato però che, successivamente alla pronuncia, ha ripreso la convivenza col , per poi separarsi nuovamente Per_1
e definitivamente dopo circa sei mesi dalla nascita della figlia . Per_1
La ha riferito di essere attualmente sposata con da Pt_3 Persona_3 cui ha avuto i figli e e che e convivono con Per_4 Per_5 Per_2 Per_1 loro in Cerisano e riconoscono nel la vera figura paterna, tanto da Per_3 chiamarlo “papà”, giacché il si è totalmente disinteressato di Per_1 loro - per cui ha solo un vago ed angoscioso ricordo del Per_2 Per_1 mentre non ne ha alcuno - facendosi vivo soltanto di recente, a Per_1 seguito della scoperta di una grave patologia oncologica allo stomaco, chiedendo di rivedere i minori, richiesta alla quale la ricorrente si è fermamente opposta, ritenendo che un eventuale diritto di visita paterno debba essere preceduto da un'adeguata preparazione sia dei minori che del ed Per_1 esercitato in modalità protetta. La ricorrente ha narrato, inoltre, che tale rifiuto ha provocato il rancore del convenuto, il quale, a scopo ritorsivo, presumibilmente ha contattato vari enti per ostacolare la nella Pt_1 gestione dei figli, avendo la scuola, per la prima volta, richiesto la firma del padre biologico per l'iscrizione di , per consentire di delegarne il Per_1 prelievo dall'istituto alla madre del nonché per iscrivere la minore al Per_3 campo estivo. Ha, quindi, chiesto al tribunale di Cosenza di disporre, inaudita altera parte, l'affidamento esclusivo di alla madre e la sospensione del diritto di Per_1
Pagina 2 di 8 visita paterno nei confronti di entrambi i minori per il tempo necessario all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il corretto esercizio del diritto di visita;
ha altresì chiesto, previa comparizione delle parti ed eventuale pronuncia dei provvedimenti necessari, di disporre l'affidamento esclusivo di alla madre, con collocamento presso di lei nell'attuale residenza, e di Per_1 subordinare il diritto di visita del padre biologico agli accertamenti ed alle verifiche che il tribunale riterrà necessarie;
in subordine, ha chiesto che le visite avvengano in modalità protetta. In ogni caso, ha chiesto di obbligare il Per_1
a corrispondere € 500,00 mensili a titolo di mantenimento dei due figli minori entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente documentate, entro 15 giorni. Nelle more della prima udienza, in data 17/7/2023, la ricorrente ha depositato istanza di adozione di provvedimenti indifferibili e urgenti ex art. 473-bis.15 c.p.c. con la quale - premettendo che a è stato diagnosticato un Per_1 severo ritardo nell'apprendimento, prescritta la sottoposizione ad un percorso di logopedia e neuropsicomotricità due volte a settimana per sei mesi, nonché l'affiancamento a scuola di un insegnante di sostegno, di essere adiuvata nella gestione dei quattro figli dal marito e dalla suocera, che non era stato possibile reperire l'indirizzo del - ha chiesto al tribunale di disporre Per_1
l'affidamento esclusivo della minore alla madre con collocamento presso di lei, in via subordinata, di autorizzarla al compimento di una serie di attività necessarie per la sua istruzione e cura. Con provvedimento del 28/7/2023, il giudice del turno feriale ha rigettato la suddetta istanza e confermato l'udienza già fissata, non ritenendo sussistente un pregiudizio imminente ed irreparabile per la minore o che l'instaurazione del contraddittorio pottesse pregiudicare l'attuazione del provvedimento richiesto, atteso che la minore doveva frequentare la seconda classe primaria, per cui era già iscritta nell'istituto scolastico, e stante l'assenza di prova in ordine al dedotto diniego della scuola al compimento degli adempimenti indicati nell'istanza nonché, riguardo alle visite mediche, l'assenza di prova in ordine all'opposizione del padre. Con istanza del 28/7/2023, la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata alla sottoscrizione dei moduli scolastici di “autorizzazione attività didattiche e dichiarazione privacy, delega a prelevare gli alunni da scuola in caso di uscite anticipate e l'autorizzazione per l'uscita degli alunni minori di 14 anni al termine delle attivita' didattiche”, precisando che il dirigente scolastico ne aveva richiesto la sottoscrizione da parte di entrambi i genitori. Le medesime richieste sono confluite nella successiva istanza dell'11/9/2023, sollecitata in data 19/9/2023, nella quale la ricorrente ha dato altresì atto dell'impossibilità di reperire il anche presso l'indirizzo comunicato dal Per_1
Comune di Rende.
Pagina 3 di 8 Con provvedimento del 29/9/2023, il giudice istruttore ha rigettato l'istanza, ribadendo l'insussistenza dei pressupposti per l'emissione del provvedimento richiesto, e ha confermato la comparizione delle parti all'udienza già fissata del 6/11/2023. All'udienza del 6/11/2023, la ha rappresentato di aver dovuto Pt_1 eseguire la notifica del ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non essendo stato possibile reperire l'indirizzo dell'ex compagno nonostante le ripetute ricerche, e ha reiterato le richieste di autorizzazione contenute nelle precedenti istanze. A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, il giudice istruttore ha autorizzato la ricorrente a sottoscrivere da sola i moduli richiesti dall'istituto scolastico per il prelievo di da scuola da parte di persone diverse dai Per_1 genitori, per la fruizione dello scuolabus e la frequenza del campo estivo, per le visite guidate e per qualsiasi attività scolastica che richieda la firma del padre resosi irreperibile, e a delegare il marito della o altre persone di sua Pt_1 fiducia ad accompagnare e prelevare la bambina dalla struttura dove svolge il trattamento di logopedia. Ha fissato l'udienza del 15/12/2023 per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili, ha dichiarato la nullità della notifica del ricorso, onerando la ricorrente di provvedere alla rinotifica al resistente del ricorso introduttivo, del decreto di fissazione udienza, del verbale di udienza e dell'ordinanza entro il 31/12/2023, rinviando all'udienza del 22/3/2024 per il prosieguo. A causa dell'assenza del giudice titolare del fascicolo, l'udienza del 15/12/2023 è stata differita a quella straordinaria del 20/12/2023, in seno alla quale è stato confermato il provvedimento assunto in data 6/11/2023. A seguito della temporanea assegnazione del giudice istruttore al dibattimento penale collegiale, la causa è pervenuta all'udienza del 23/4/2024 in cui, il nuovo giudice delegato, rilevato che non erano stati formulati gli avvertimenti per l'udienza di rinvio a seguito di rinnovazione della notifica, vi ha provveduto e ha rinviato all'udienza ad altra data. All'udienza dell'11/9/2024, ritornato il fascicolo al giudice titolare, è stata dichiarata la contumacia del convenuto. Inoltre, con decreto emesso in pari data, il tribunale ha disposto in via provvisoria: l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre;
che il diritto di Per_1 visita p esplichi in modalità protetta, almeno due volte al mese, secondo un calendario di incontri stabilito dai Servizi Sociali del comune di Cerisano;
l'obbligo del Valente di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento di , con decorrenza dal mese luglio 2023, € 150,00 Per_1 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, entro il giorno 24 ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente e da documentarsi. Ha ammesso le prove richieste dalla ricorrente, delegato la Guardia di Finanza - Comando Provinciale di Cosenza -
Pagina 4 di 8 Nucleo di Polizia economico-finanziaria per l'espletamento delle indagini di polizia tributaria, onerandola del deposito della relazione finale entro il 30/11/2024, e rinviato per l'escussione dei testi ammessi all'udienza del 13/12/2024. All'udienza del 13/12/2024 è stato sentito il teste mentre Persona_3 alla successiva udienza del 7/2/2025 è stato sentito il teste Testimone_1
Alla suddetta udienza, terminate le prove, la causa è stata mandata al collegio per la decisione. RILEVATO IN DIRITTO 1. La ricorrente ha chiesto disporsi in suo favore l'affidamento esclusivo della figlia minore in ragione del disinteresse mostrato dal padre Persona_1 nei suoi riguardi, senza peraltro adempiere all'obbligo di mantenimento, segnalando di aver già ottenuto l'affidamento esclusivo del primo figlio avuto dal con provvedimento di questo tribunale del 20/4/2016 nell'ambito Per_1 del procedimento iscritto al n. 1945/2015 R.G.V.G. Al riguardo va evidenziato che l'art. 337-ter c.c., introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, prevede, quale regola generale, quella dell'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, che impone piena condivisione da parte degli stessi delle scelte relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale dei figli medesimi in applicazione del principio della bigenitorialità, rispetto alla quale costituisce eccezione l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori. All'affidamento condiviso può, infatti, derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater c.c. Non essendo state tipizzate dal legislatore le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla valutazione del giudice che potrà disporre l'affidamento esclusivo con
“provvedimento motivato” (art. 337-quater c.c.). La corte di cassazione ha affermato che “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori [...] è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr. cass. n. 26587/2009; più di recente cfr. cass. n. 28244/2019). La corte ha ulteriormente chiarito che “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti nei confronti di uno dei genitori una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento pregiudizievole per il minore come nel caso di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (cfr. cass. n. 26587/2009).
Pagina 5 di 8 Applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento ed anche alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, deve ritenersi conforme all'interesse della minore Per_1
l'affidamento esclusivo alla madre, essendo emerso in maniera
[...] incontrovertibile l'indifferenza del padre verso le esigenze di cura, istruzione ed educazione della bambina, che non sostiene economicamente, né affettivamente, tanto da non averla mai conosciuta. Il teste attuale marito della ricorrente, ha riferito che Persona_3
e non hanno mai visto il padre dall'anno 2019 in cui ha Per_2 Per_1 avuto inizio la sua relazione con la Ha pure specificato che dopo anni Pt_1 di silenzio il si è fatto im ente vivo con un mero messaggio Per_1 vocale su Instagram con cui ha chiesto alla di vedere i figli dicendo di Pt_1 essere malato. Ma dopo questi messaggi, inviati nel corso di un solo pomeriggio, non si è fatto pià sentire. Il teste ha dichiarato che il non Per_1 ha mai versato alcunché a titolo di mantenimento dei figli, fatta eccezione per l'importo di € 50,00 inviati nella stessa giornata in cui ha mandato i messaggi vocali. Il teste ha specificato che non ha mai conosciuto il ed Per_1 Per_1
è convinta che il padre sia il Per_3
Allo stesso modo il teste padre della ricorrente, ha riferito Testimone_1 che il è sparito dalla vita della figlia dal 2016 prima ancora della
Per_1 Pt_1 nascita di , che per tale ragione non lo ha mai conosciuto. Ha
Per_1 specificato che il ha lasciato la casa in cui abitava con la dopo
Per_1 Pt_1 che questa se ne è andata e il padre ha smesso di pagare il canone di locazione. Ha specificato di aver tentato di mettersi in contatto col dopo che se
Per_1 ne era andato via di casa, ma senza ricevere alcuna risposta. Ha riferito di essere a conoscenza che nel mese di marzo 2023 il ha tentato di
Per_1 contattare sua figlia mediante un social network e ch a non ha dato seguito alla richiesta sia per paura, tenuto conto del fatto che in passato aveva usato violenza contro di lei, sia perché non sapeva dove reperirlo. Ha evidenziato che l'irreperibilità del rende difficile la gestione dei
Per_1 rapporti con la scuola frequentata da , che poco prima
Per_1 dell'introduzione del presente giudizio, ha dovuto rinunciare a partecipare ad una gita scolastica perché non è stato possibile reperire il padre che doveva prestare il consenso. Ha confermato che riconosce come suo padre il
Per_1 nuovo marito della ricorrente. La noncuranza del padre è ulteriormente dimostrata dal fatto che il si
Per_1
è reso irreperibile, tanto che la notifica nei suoi confronti si è potuta perfezionare solo ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Tanto impedisce ogni condivisione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione alle scelte più importanti relative alla vita della figlia minore , che non ha mai conosciuto il ed individua Per_1 Per_1 nel nuovo marito della ricorrente la figura paterna. È infatti la madre, con la
Pagina 6 di 8 quale ha sempre vissuto, l'unica figura genitoriale di riferimento per Per_1 la bambina, avendo provveduto in via esclusiva allo svolgimento dei compiti di assistenza e cura della minore sin dalla nascita ed in grado di orientare e di assumere un ruolo di guida per la bambina, per come confermato dal fatto di avere ottenuto in passato l'affidamento esclusivo anche del primo figlio nato dalla sua unione con il . Per_1
Il collegio ritiene, dunque, che le circostanze sopra evidenziate giustifichino ampiamente l'affidamento esclusivo della minore alla madre, Persona_1 in deroga al criterio legale dell'affidamento condiviso.
2. All'affidamento esclusivo alla madre segue il collocamento dei minori presso di lei.
3. Per quanto riguarda le modalità di esercizio del diritto di visita del padre, si confermano quelle stabilite nel provvedimento provvisorio adottato in data 11/9/2024, disponendosi che il padre possa vedere e sentire la bambina in modalità protetta secondo il calendario che i Servizi Sociali del Comune di Cerisano cureranno di predisporre qualora il padre intenda esercitare il proprio diritto di visita.
4. Con riguardo agli obblighi di mantenimento, va evidenziato che dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza su incarico del tribunale è emerso che il ha percepito il reddito di cittadinanza e l'assegno unico Per_1 universale fino al 2023. Pertanto, il collegio, anche tenendo conto del fatto che il risulta già obbligato in virtù di precedente provvedimento a Per_1 contribuire al mantenimento del figlio con un assegno di € 150,00, Per_2 ritiene di dovere imporre a carico de obbligo di pagamento di un ulteriore assegno mensile di € 150,00, annualmente rivalutabile, per il mantenimento di , in considerazione del fatto che non sono previsti Per_1 tempi di permanenza della bambina col padre che non ha mai esercitato il diritto di visita. Va posto a carico del padre anche il contributo per il 50% alle spese straordinarie.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore del giudizio (da ritenersi indeterminabile ma ricompreso in quello minimo di € 26.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, e di trattazione, con diminuzione sino al 50% per la sola fase decisionale che si è esaurita nella precisazione delle conclusioni per avere la ricorrente rinunciato ai termini per il deposito di scritti conclusivi. Si distraggono in favore dell'Erario stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Pagina 7 di 8
P.Q.M.
affida la figlia minore , nata a [...], il [...], Persona_1 in via esclusiva alla amento presso l'abitazione di quest'ultima;
dispone che il padre possa esercitare il diritto di visita della figlia minore in modalità protetta secondo il calendario che i Servizi Sociali del Comune di Cerisano cureranno di predisporre qualora il padre ne faccia richiesta;
pone a carico di l'obbligo di versamento Parte_2 in favore di di ciascun mese, di un Parte_1 assegno di mantenimento della figlia minore di € 150,00, Per_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre all'obbligo di contribuzione nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
condanna al pagamento delle spese Parte_2 relative al somma di € 4.227,00, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, da versarsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
Pagina 8 di 8
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2336/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 7 febbraio 2025, vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 CodiceFiscale_1 forza di procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Simona Arcuri ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in Rende, alla via Brunelleschi, n. 71, e
(c.f.: ), Parte_2 CodiceFiscale_2
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: ricorso la regolamentazione dei rapporti genitoriali nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio. Conclusioni Per la ricorrente (conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo): “1) affidamento esclusivo della minore alla madre;
2) a Persona_1 Parte_1 modifica del provvedimento reso in data 20.04.2016 (proc. n. 1945/2015 R.G.V.G. Trib. Cs), sospendere il diritto di visita del sig. al figlio Parte_2 Persona_2 nonché alla minore per il tempo necessario all'accertamento della Persona_1 sussistenza dei requ esercizio del diritto di visita;
nonché, previa comparizione delle parti e previa eventuale pronuncia dei provvedimenti necessari, disporre – affidamento esclusivo della minore alla madre , con Persona_1 Parte_1 collocazione presso la stessa nell'attuale residenza;
- subordinare il diritto di visita del padre biologico ad entrambi i minori, agli accertamento ed alle verifiche che il Parte_2
Tribunale riterrà necessarie;
in subordine disporre le visite in modalità protetta;
disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di € 500,00 Per_1 mensili a titolo di mantenimento dei due figli minori entro il giorno 5 di ogni mese, oltre aumento Istat annuali, o quella che l'Ill.mo Tribunale adito riterrà di giustizia, nonché la partecipazione al 50% delle spese straordinarie, previamente documentate, entro 15 giorni. Spese del presente giudizio integralmente riduse, oltre spese forfettarie, I.V.A. e C.P.A.”. PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 10/7/2023 e ritualmente notificato,
[...] ha premesso di avere intrattenuto una relazione sentimentale con Pt_1
e che dall'unione sono nati i figli in Parte_2 Per_2 data 15/6/2014 e in data 9/12/2016, riconosciuti da entrambi i Per_1 genitori. La ricorrente ha dedotto che la convivenza tra le parti è stata caratterizzata da aggressioni e violenze psicologiche da parte del resistente, disoccupato e con un passato da detenuto, che la hanno spinta, a seguito di un episodio particolarmente grave di minacce di morte e tentata sottrazione del figlio a sporgere denuncia, poi ritirata per quieto vivere. Per_2
Ha rappresentato che, su ricorso congiunto delle parti (n. 1945/2015 R.G.V.G.), il tribunale di Cosenza ha disposto l'affidamento esclusivo di alla madre, stabilendo le modalità di esercizio del diritto di visita Per_2 paterno e l'obbligo del di corrispondere € 150,00 mensili per il Per_1 mantenimento del figlio. Ha specificato però che, successivamente alla pronuncia, ha ripreso la convivenza col , per poi separarsi nuovamente Per_1
e definitivamente dopo circa sei mesi dalla nascita della figlia . Per_1
La ha riferito di essere attualmente sposata con da Pt_3 Persona_3 cui ha avuto i figli e e che e convivono con Per_4 Per_5 Per_2 Per_1 loro in Cerisano e riconoscono nel la vera figura paterna, tanto da Per_3 chiamarlo “papà”, giacché il si è totalmente disinteressato di Per_1 loro - per cui ha solo un vago ed angoscioso ricordo del Per_2 Per_1 mentre non ne ha alcuno - facendosi vivo soltanto di recente, a Per_1 seguito della scoperta di una grave patologia oncologica allo stomaco, chiedendo di rivedere i minori, richiesta alla quale la ricorrente si è fermamente opposta, ritenendo che un eventuale diritto di visita paterno debba essere preceduto da un'adeguata preparazione sia dei minori che del ed Per_1 esercitato in modalità protetta. La ricorrente ha narrato, inoltre, che tale rifiuto ha provocato il rancore del convenuto, il quale, a scopo ritorsivo, presumibilmente ha contattato vari enti per ostacolare la nella Pt_1 gestione dei figli, avendo la scuola, per la prima volta, richiesto la firma del padre biologico per l'iscrizione di , per consentire di delegarne il Per_1 prelievo dall'istituto alla madre del nonché per iscrivere la minore al Per_3 campo estivo. Ha, quindi, chiesto al tribunale di Cosenza di disporre, inaudita altera parte, l'affidamento esclusivo di alla madre e la sospensione del diritto di Per_1
Pagina 2 di 8 visita paterno nei confronti di entrambi i minori per il tempo necessario all'accertamento della sussistenza dei requisiti per il corretto esercizio del diritto di visita;
ha altresì chiesto, previa comparizione delle parti ed eventuale pronuncia dei provvedimenti necessari, di disporre l'affidamento esclusivo di alla madre, con collocamento presso di lei nell'attuale residenza, e di Per_1 subordinare il diritto di visita del padre biologico agli accertamenti ed alle verifiche che il tribunale riterrà necessarie;
in subordine, ha chiesto che le visite avvengano in modalità protetta. In ogni caso, ha chiesto di obbligare il Per_1
a corrispondere € 500,00 mensili a titolo di mantenimento dei due figli minori entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi, oltre al 50% delle spese straordinarie, previamente documentate, entro 15 giorni. Nelle more della prima udienza, in data 17/7/2023, la ricorrente ha depositato istanza di adozione di provvedimenti indifferibili e urgenti ex art. 473-bis.15 c.p.c. con la quale - premettendo che a è stato diagnosticato un Per_1 severo ritardo nell'apprendimento, prescritta la sottoposizione ad un percorso di logopedia e neuropsicomotricità due volte a settimana per sei mesi, nonché l'affiancamento a scuola di un insegnante di sostegno, di essere adiuvata nella gestione dei quattro figli dal marito e dalla suocera, che non era stato possibile reperire l'indirizzo del - ha chiesto al tribunale di disporre Per_1
l'affidamento esclusivo della minore alla madre con collocamento presso di lei, in via subordinata, di autorizzarla al compimento di una serie di attività necessarie per la sua istruzione e cura. Con provvedimento del 28/7/2023, il giudice del turno feriale ha rigettato la suddetta istanza e confermato l'udienza già fissata, non ritenendo sussistente un pregiudizio imminente ed irreparabile per la minore o che l'instaurazione del contraddittorio pottesse pregiudicare l'attuazione del provvedimento richiesto, atteso che la minore doveva frequentare la seconda classe primaria, per cui era già iscritta nell'istituto scolastico, e stante l'assenza di prova in ordine al dedotto diniego della scuola al compimento degli adempimenti indicati nell'istanza nonché, riguardo alle visite mediche, l'assenza di prova in ordine all'opposizione del padre. Con istanza del 28/7/2023, la ricorrente ha chiesto di essere autorizzata alla sottoscrizione dei moduli scolastici di “autorizzazione attività didattiche e dichiarazione privacy, delega a prelevare gli alunni da scuola in caso di uscite anticipate e l'autorizzazione per l'uscita degli alunni minori di 14 anni al termine delle attivita' didattiche”, precisando che il dirigente scolastico ne aveva richiesto la sottoscrizione da parte di entrambi i genitori. Le medesime richieste sono confluite nella successiva istanza dell'11/9/2023, sollecitata in data 19/9/2023, nella quale la ricorrente ha dato altresì atto dell'impossibilità di reperire il anche presso l'indirizzo comunicato dal Per_1
Comune di Rende.
Pagina 3 di 8 Con provvedimento del 29/9/2023, il giudice istruttore ha rigettato l'istanza, ribadendo l'insussistenza dei pressupposti per l'emissione del provvedimento richiesto, e ha confermato la comparizione delle parti all'udienza già fissata del 6/11/2023. All'udienza del 6/11/2023, la ha rappresentato di aver dovuto Pt_1 eseguire la notifica del ricorso introduttivo ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non essendo stato possibile reperire l'indirizzo dell'ex compagno nonostante le ripetute ricerche, e ha reiterato le richieste di autorizzazione contenute nelle precedenti istanze. A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza, il giudice istruttore ha autorizzato la ricorrente a sottoscrivere da sola i moduli richiesti dall'istituto scolastico per il prelievo di da scuola da parte di persone diverse dai Per_1 genitori, per la fruizione dello scuolabus e la frequenza del campo estivo, per le visite guidate e per qualsiasi attività scolastica che richieda la firma del padre resosi irreperibile, e a delegare il marito della o altre persone di sua Pt_1 fiducia ad accompagnare e prelevare la bambina dalla struttura dove svolge il trattamento di logopedia. Ha fissato l'udienza del 15/12/2023 per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili, ha dichiarato la nullità della notifica del ricorso, onerando la ricorrente di provvedere alla rinotifica al resistente del ricorso introduttivo, del decreto di fissazione udienza, del verbale di udienza e dell'ordinanza entro il 31/12/2023, rinviando all'udienza del 22/3/2024 per il prosieguo. A causa dell'assenza del giudice titolare del fascicolo, l'udienza del 15/12/2023 è stata differita a quella straordinaria del 20/12/2023, in seno alla quale è stato confermato il provvedimento assunto in data 6/11/2023. A seguito della temporanea assegnazione del giudice istruttore al dibattimento penale collegiale, la causa è pervenuta all'udienza del 23/4/2024 in cui, il nuovo giudice delegato, rilevato che non erano stati formulati gli avvertimenti per l'udienza di rinvio a seguito di rinnovazione della notifica, vi ha provveduto e ha rinviato all'udienza ad altra data. All'udienza dell'11/9/2024, ritornato il fascicolo al giudice titolare, è stata dichiarata la contumacia del convenuto. Inoltre, con decreto emesso in pari data, il tribunale ha disposto in via provvisoria: l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre;
che il diritto di Per_1 visita p esplichi in modalità protetta, almeno due volte al mese, secondo un calendario di incontri stabilito dai Servizi Sociali del comune di Cerisano;
l'obbligo del Valente di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento di , con decorrenza dal mese luglio 2023, € 150,00 Per_1 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, entro il giorno 24 ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da concordarsi preventivamente e da documentarsi. Ha ammesso le prove richieste dalla ricorrente, delegato la Guardia di Finanza - Comando Provinciale di Cosenza -
Pagina 4 di 8 Nucleo di Polizia economico-finanziaria per l'espletamento delle indagini di polizia tributaria, onerandola del deposito della relazione finale entro il 30/11/2024, e rinviato per l'escussione dei testi ammessi all'udienza del 13/12/2024. All'udienza del 13/12/2024 è stato sentito il teste mentre Persona_3 alla successiva udienza del 7/2/2025 è stato sentito il teste Testimone_1
Alla suddetta udienza, terminate le prove, la causa è stata mandata al collegio per la decisione. RILEVATO IN DIRITTO 1. La ricorrente ha chiesto disporsi in suo favore l'affidamento esclusivo della figlia minore in ragione del disinteresse mostrato dal padre Persona_1 nei suoi riguardi, senza peraltro adempiere all'obbligo di mantenimento, segnalando di aver già ottenuto l'affidamento esclusivo del primo figlio avuto dal con provvedimento di questo tribunale del 20/4/2016 nell'ambito Per_1 del procedimento iscritto al n. 1945/2015 R.G.V.G. Al riguardo va evidenziato che l'art. 337-ter c.c., introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, prevede, quale regola generale, quella dell'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, che impone piena condivisione da parte degli stessi delle scelte relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla residenza abituale dei figli medesimi in applicazione del principio della bigenitorialità, rispetto alla quale costituisce eccezione l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori. All'affidamento condiviso può, infatti, derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337-quater c.c. Non essendo state tipizzate dal legislatore le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla valutazione del giudice che potrà disporre l'affidamento esclusivo con
“provvedimento motivato” (art. 337-quater c.c.). La corte di cassazione ha affermato che “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori [...] è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr. cass. n. 26587/2009; più di recente cfr. cass. n. 28244/2019). La corte ha ulteriormente chiarito che “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso occorre che risulti nei confronti di uno dei genitori una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento pregiudizievole per il minore come nel caso di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore” (cfr. cass. n. 26587/2009).
Pagina 5 di 8 Applicando tali principi al caso concreto, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del procedimento ed anche alla luce delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, deve ritenersi conforme all'interesse della minore Per_1
l'affidamento esclusivo alla madre, essendo emerso in maniera
[...] incontrovertibile l'indifferenza del padre verso le esigenze di cura, istruzione ed educazione della bambina, che non sostiene economicamente, né affettivamente, tanto da non averla mai conosciuta. Il teste attuale marito della ricorrente, ha riferito che Persona_3
e non hanno mai visto il padre dall'anno 2019 in cui ha Per_2 Per_1 avuto inizio la sua relazione con la Ha pure specificato che dopo anni Pt_1 di silenzio il si è fatto im ente vivo con un mero messaggio Per_1 vocale su Instagram con cui ha chiesto alla di vedere i figli dicendo di Pt_1 essere malato. Ma dopo questi messaggi, inviati nel corso di un solo pomeriggio, non si è fatto pià sentire. Il teste ha dichiarato che il non Per_1 ha mai versato alcunché a titolo di mantenimento dei figli, fatta eccezione per l'importo di € 50,00 inviati nella stessa giornata in cui ha mandato i messaggi vocali. Il teste ha specificato che non ha mai conosciuto il ed Per_1 Per_1
è convinta che il padre sia il Per_3
Allo stesso modo il teste padre della ricorrente, ha riferito Testimone_1 che il è sparito dalla vita della figlia dal 2016 prima ancora della
Per_1 Pt_1 nascita di , che per tale ragione non lo ha mai conosciuto. Ha
Per_1 specificato che il ha lasciato la casa in cui abitava con la dopo
Per_1 Pt_1 che questa se ne è andata e il padre ha smesso di pagare il canone di locazione. Ha specificato di aver tentato di mettersi in contatto col dopo che se
Per_1 ne era andato via di casa, ma senza ricevere alcuna risposta. Ha riferito di essere a conoscenza che nel mese di marzo 2023 il ha tentato di
Per_1 contattare sua figlia mediante un social network e ch a non ha dato seguito alla richiesta sia per paura, tenuto conto del fatto che in passato aveva usato violenza contro di lei, sia perché non sapeva dove reperirlo. Ha evidenziato che l'irreperibilità del rende difficile la gestione dei
Per_1 rapporti con la scuola frequentata da , che poco prima
Per_1 dell'introduzione del presente giudizio, ha dovuto rinunciare a partecipare ad una gita scolastica perché non è stato possibile reperire il padre che doveva prestare il consenso. Ha confermato che riconosce come suo padre il
Per_1 nuovo marito della ricorrente. La noncuranza del padre è ulteriormente dimostrata dal fatto che il si
Per_1
è reso irreperibile, tanto che la notifica nei suoi confronti si è potuta perfezionare solo ai sensi dell'art. 143 c.p.c. Tanto impedisce ogni condivisione dell'esercizio della responsabilità genitoriale in relazione alle scelte più importanti relative alla vita della figlia minore , che non ha mai conosciuto il ed individua Per_1 Per_1 nel nuovo marito della ricorrente la figura paterna. È infatti la madre, con la
Pagina 6 di 8 quale ha sempre vissuto, l'unica figura genitoriale di riferimento per Per_1 la bambina, avendo provveduto in via esclusiva allo svolgimento dei compiti di assistenza e cura della minore sin dalla nascita ed in grado di orientare e di assumere un ruolo di guida per la bambina, per come confermato dal fatto di avere ottenuto in passato l'affidamento esclusivo anche del primo figlio nato dalla sua unione con il . Per_1
Il collegio ritiene, dunque, che le circostanze sopra evidenziate giustifichino ampiamente l'affidamento esclusivo della minore alla madre, Persona_1 in deroga al criterio legale dell'affidamento condiviso.
2. All'affidamento esclusivo alla madre segue il collocamento dei minori presso di lei.
3. Per quanto riguarda le modalità di esercizio del diritto di visita del padre, si confermano quelle stabilite nel provvedimento provvisorio adottato in data 11/9/2024, disponendosi che il padre possa vedere e sentire la bambina in modalità protetta secondo il calendario che i Servizi Sociali del Comune di Cerisano cureranno di predisporre qualora il padre intenda esercitare il proprio diritto di visita.
4. Con riguardo agli obblighi di mantenimento, va evidenziato che dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza su incarico del tribunale è emerso che il ha percepito il reddito di cittadinanza e l'assegno unico Per_1 universale fino al 2023. Pertanto, il collegio, anche tenendo conto del fatto che il risulta già obbligato in virtù di precedente provvedimento a Per_1 contribuire al mantenimento del figlio con un assegno di € 150,00, Per_2 ritiene di dovere imporre a carico de obbligo di pagamento di un ulteriore assegno mensile di € 150,00, annualmente rivalutabile, per il mantenimento di , in considerazione del fatto che non sono previsti Per_1 tempi di permanenza della bambina col padre che non ha mai esercitato il diritto di visita. Va posto a carico del padre anche il contributo per il 50% alle spese straordinarie.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei valori medi di cui alla tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, per lo scaglione corrispondente al valore del giudizio (da ritenersi indeterminabile ma ricompreso in quello minimo di € 26.000,00) per le fasi di studio, introduttiva, e di trattazione, con diminuzione sino al 50% per la sola fase decisionale che si è esaurita nella precisazione delle conclusioni per avere la ricorrente rinunciato ai termini per il deposito di scritti conclusivi. Si distraggono in favore dell'Erario stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
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P.Q.M.
affida la figlia minore , nata a [...], il [...], Persona_1 in via esclusiva alla amento presso l'abitazione di quest'ultima;
dispone che il padre possa esercitare il diritto di visita della figlia minore in modalità protetta secondo il calendario che i Servizi Sociali del Comune di Cerisano cureranno di predisporre qualora il padre ne faccia richiesta;
pone a carico di l'obbligo di versamento Parte_2 in favore di di ciascun mese, di un Parte_1 assegno di mantenimento della figlia minore di € 150,00, Per_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre all'obbligo di contribuzione nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
condanna al pagamento delle spese Parte_2 relative al somma di € 4.227,00, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, da versarsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma
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