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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 08/12/2025, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
ON ZZ presidente
AN MA LL consigliere
AN MA CH consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 729/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'opposizione a un decreto ingiuntivo
TRA
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'avvocato Giuseppe Mazzotta
Parte appellante e
(C.F. ) difeso Controparte_2 P.IVA_2
dall'avvocato Laura Carratelli
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per l'appellante: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di
Catanzaro, in accoglimento del presente atto, riformare la sentenza appellata n. 2001/2018 e, quindi, rigettare integralmente la domanda introduttiva del
, perché manifestamente infondata in fatto e Controparte_2
diritto e, per l'effetto: - accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza cui è incorso il dalla facoltà di eccepire i presunti Controparte_2
inadempimenti imputati alla società; - quindi, previo accertamento della legittimità della condotta della società e della fondatezza del credito, rigettare integralmente l'opposizione spinta dal Controparte_2
avverso il Decreto Ingiuntivo, in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto opposto;
- in via subordinata, accertare e dichiarare che la ha svolto in favore del Controparte_1
a la gestione e/o conduzione del servizio di Controparte_2
gestione dei depuratori siti nel predetto realizzando le attività di cui CP_2
all'oggetto delle singole fatture azionate con il decreto opposto e, per l'effetto, condannare il opponente al pagamento della somma CP_2
ingiunta, oltre interessi di mora ex art. 5 DLGS 231/2002, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., o a quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi di mora ex DLGS 231/2002 dalla scadenza al soddisfo. - In via subordinata e sussidiaria, accertare e dichiarare l'esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle fatture per le quali il ha eccepito la mancanza di contratto, CP_3
nonché per tutte le altre fatture sottese al decreto ingiuntivo opposto e, quindi, l'arricchimento che il ha ottenuto dalle Controparte_2
stesse e, per l'effetto, condannare il al Controparte_2
pagamento in favore della della Controparte_4
2 somma di euro € 79.853,7 a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c., per l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di somma urgenza, oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 dal dovuto fino al soddisfo, o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia. - condannare il
[...]
al pagamento integrale delle spese dei due gradi di Controparte_2
giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito.”
Per l'appellata: “Voglia l'ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'avverso gravame;
con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il aveva citato in giudizio la Controparte_2 [...]
per opporsi al decreto ingiuntivo n. 749/2013, col quale gli era CP_1
stato ingiunto il pagamento della somma di € 106.353,70, asseritamente dovuta - in virtù dell'espletamento della gestione degli impianti di depurazione del oggetto dell'atto di cottimo fiduciario stipulato CP_2
l'8.5.10 e successiva proroga dell'affidamento intervenuta il 31.12.2010 - per il pagamento degli importi di cui alle fatture: n.152 del 22.5.2008, n.381 del
18.9.2008, n.446 del 30.9.2008, n.503 del 31.10.2008, n.548 del 30.11.2008,
n.581 del 31.12.2008, n.582 del 30.11.2008, n.638 del 31.12.2009, n.107 del
12.3.2010, n.482 del 31.8.2011, n.544 del 30.9.2011, n.600 del 31.10.2011,
n.652 del 30.11.2011, n.705 del 31.12.2011, n.26 del 31.1.2012, n.76 del
29.2.2012.
L'opponente aveva evidenziato: a) come nessuna delle fatture poste alla base del procedimento monitorio fosse relativa all'affidamento dell'incarico di cui al contratto prodotto dalla ricorrente;
b) che nessuna
3 transazione era stata stipulata nel 2006, come invece era dato evincere dall'oggetto della fattura n.381/08; c) come alcune delle fatture poste a sostegno della pretesa facessero generico riferimento, a “lavori di riavviamento dello impianto di depurazione previsti da contratto”, senza contestualizzarli sul piano temporale;
d) che nessun servizio di depurazione era stato effettivamente svolto dall'opposta, come dimostrato dallo stato di totale abbandono degli impianti.
L'opposta si era costituita, argomentando per il rigetto dell'opposizione.
Con la memoria ex art. 183 comma VI n. 1 aveva eccepito l'ingiustificato arricchimento del comune.
Con la sentenza n. 2001/2018, resa il 29.9.2018 a definizione del giudizio r.g.n. 3556/2013, il Tribunale di Cosenza aveva: accolto l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto;
dichiarato inammissibile l'azione ex art 2041 c.c proposta dalla parte opposta;
condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione, ritenendo che le fatture e i documenti prodotti non fossero idonei a provare il credito, in assenza di valido contratto redatto in forma scritta, attesa la natura pubblicistica di uno dei contraenti, e ritenendo altresì fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente, in assenza di prova dell'esatto adempimento da parte dell'opposto; aveva, poi, dichiarato inammissibile l'eccezione di ingiustificato arricchimento in quanto tardivamente proposta.
La ha impugnato la Controparte_1
sentenza, sulla scorta dei seguenti motivi: a) erroneità della decisione nella
4 parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di ingiustificato arricchimento;
b) erroneità della decisione nella parte in cui il giudice non si
è pronunciato sulle preliminari eccezioni di decadenza e genericità; c) erroneità della pronuncia nella parte in cui è stata accolta l'eccezione d'inadempimento sollevata dall'opponente; d) erroneità della decisione nella parte in cui l'opposta è stata condannata al pagamento delle spese di lite.
Si è costituito il , argomentando per Controparte_2
l'infondatezza dell'impugnazione.
All'udienza del 12.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 17.2.2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le considerazioni che seguono.
Il primo motivo d'appello - relativo all'asseritamente erronea declaratoria d'inammissibilità dell'eccezione di ingiustificato arricchimento
– è infondato.
La Corte di cassazione ha affermato: “Le domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa, quali azioni che riguardano entrambe diritti eterodeterminati, si differenziano, strutturalmente e tipologicamente, sia quanto alla "causa petendi" (esclusivamente nella seconda rilevando come fatti costitutivi la presenza e l'entità del proprio impoverimento e dell'altrui locupletazione, nonché, ove l'arricchito sia una
P.A., il riconoscimento dell'utilitas da parte dell'ente), sia quanto al "petitum"
(pagamento del corrispettivo pattuito o indennizzo). Ne consegue che, nel
5 procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - al quale si devono applicare le norme del rito ordinario, ai sensi dell'art. 645, secondo comma,
e, dunque, anche l'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ. - è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa avanzata con la comparsa di costituzione e risposta dall'opposto” (Cass. SS.UU. 27 dicembre 2010, n.
26128).
La Corte di cassazione ha, successivamente, affermato: “La domanda di arricchimento senza causa è inammissibile, ove proposta dall'opposto nel giudizio incardinato ai sensi dell'art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo dallo stesso conseguito per il pagamento di prestazioni professionali, non potendo egli far valere in tale sede domande nuove, rispetto a quella di adempimento contrattuale posta alla base della richiesta di provvedimento monitorio, salvo quelle conseguenti alla domande ed alle eccezioni in senso stretto proposte dall'opponente, determinanti un ampliamento dell'originario
"thema decidendum" fissato dal ricorso ex art. 633 c.p.c.” (Cass. Sez. I, ordinanza 25 ottobre 2018 n. 27124).
Occorre rammentare che, ai sensi dell'art.166 c.p.c. ratione temporis applicabile, valido per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo giusta comma II dell'art. 645 c.p.c., il convenuto deve costituirsi depositando la propria memoria entro venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione, ed entro tale termine l'opposto deve proporre la domanda di ingiustificato arricchimento.
Nel caso di specie, invece, l'opposta si è costituita soltanto all'udienza di prima comparizione del 7.1.2014 (vedasi verbale), dunque tardivamente per proporre eccezioni.
6 L'eccezione di ingiustificato arricchimento, tra l'altro, è stata sollevata soltanto con la memoria ex art. 183 comma VI n. 1.
Il secondo motivo d'appello – relativo all'asserita erroneità della decisione nella parte in cui il giudice non si sarebbe pronunciato sulle preliminari eccezioni di decadenza dall'eccezione d'inadempimento e di genericità delle difese dell'opponente – è infondato.
L'opposizione risulta sufficientemente specifica, essendo puntualmente indicati i motivi e le circostanze posti a fondamento.
Quanto all'asserita decadenza dall'eccezione d'inadempimento, anch'essa è infondata, avendo il contestato più volte l'inesatto CP_2
adempimento della in merito si vedano le varie note dell'ufficio CP_1
tecnico e del sindaco, contenenti puntuali contestazioni in ordine a gravi disservizi e l'abbandono e mancato funzionamento degli impianti di depurazione, allegate al fascicolo della parte opponente, tutte antecedenti all'introduzione del giudizio monitorio.
Anche il terzo motivo -relativo all'asserita erroneità della pronuncia nella parte in cui è stata accolta l'eccezione d'inadempimento sollevata dall'opponente – è infondato.
In maniera condivisibile il giudice di primo grado ha applicato gli ordinari principi in materia di riparto dell'onere probatorio: il debitore che eccepisce l'inadempimento altrui può limitarsi ad allegarlo, mentre il creditore deve dimostrare il proprio adempimento.
La a fronte dell'eccezione d'inadempimento del non CP_1 CP_2
ha dimostrato l'esatto adempimento dell'obbligazione da parte sua.
7 Il quarto motivo – relativo alla regolamentazione delle spese di lite – risulta infondato alla luce della correttezza della decisione impugnata ed essendo state regolamentate le spese di lite in applicazione del principio della soccombenza.
Dalle considerazioni suesposte, assorbita ogni altra questione, discende il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese che giustificano l'applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
AN MA CH ON ZZ
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
ON ZZ presidente
AN MA LL consigliere
AN MA CH consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 729/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente a oggetto l'opposizione a un decreto ingiuntivo
TRA
(P.I. ), Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'avvocato Giuseppe Mazzotta
Parte appellante e
(C.F. ) difeso Controparte_2 P.IVA_2
dall'avvocato Laura Carratelli
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per l'appellante: “Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello di
Catanzaro, in accoglimento del presente atto, riformare la sentenza appellata n. 2001/2018 e, quindi, rigettare integralmente la domanda introduttiva del
, perché manifestamente infondata in fatto e Controparte_2
diritto e, per l'effetto: - accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza cui è incorso il dalla facoltà di eccepire i presunti Controparte_2
inadempimenti imputati alla società; - quindi, previo accertamento della legittimità della condotta della società e della fondatezza del credito, rigettare integralmente l'opposizione spinta dal Controparte_2
avverso il Decreto Ingiuntivo, in quanto infondata in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare il decreto opposto;
- in via subordinata, accertare e dichiarare che la ha svolto in favore del Controparte_1
a la gestione e/o conduzione del servizio di Controparte_2
gestione dei depuratori siti nel predetto realizzando le attività di cui CP_2
all'oggetto delle singole fatture azionate con il decreto opposto e, per l'effetto, condannare il opponente al pagamento della somma CP_2
ingiunta, oltre interessi di mora ex art. 5 DLGS 231/2002, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., o a quella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi di mora ex DLGS 231/2002 dalla scadenza al soddisfo. - In via subordinata e sussidiaria, accertare e dichiarare l'esecuzione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle fatture per le quali il ha eccepito la mancanza di contratto, CP_3
nonché per tutte le altre fatture sottese al decreto ingiuntivo opposto e, quindi, l'arricchimento che il ha ottenuto dalle Controparte_2
stesse e, per l'effetto, condannare il al Controparte_2
pagamento in favore della della Controparte_4
2 somma di euro € 79.853,7 a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c., per l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di somma urgenza, oltre interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 dal dovuto fino al soddisfo, o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa e ritenuta di giustizia. - condannare il
[...]
al pagamento integrale delle spese dei due gradi di Controparte_2
giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito.”
Per l'appellata: “Voglia l'ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, dichiarare inammissibile ovvero rigettare l'avverso gravame;
con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il aveva citato in giudizio la Controparte_2 [...]
per opporsi al decreto ingiuntivo n. 749/2013, col quale gli era CP_1
stato ingiunto il pagamento della somma di € 106.353,70, asseritamente dovuta - in virtù dell'espletamento della gestione degli impianti di depurazione del oggetto dell'atto di cottimo fiduciario stipulato CP_2
l'8.5.10 e successiva proroga dell'affidamento intervenuta il 31.12.2010 - per il pagamento degli importi di cui alle fatture: n.152 del 22.5.2008, n.381 del
18.9.2008, n.446 del 30.9.2008, n.503 del 31.10.2008, n.548 del 30.11.2008,
n.581 del 31.12.2008, n.582 del 30.11.2008, n.638 del 31.12.2009, n.107 del
12.3.2010, n.482 del 31.8.2011, n.544 del 30.9.2011, n.600 del 31.10.2011,
n.652 del 30.11.2011, n.705 del 31.12.2011, n.26 del 31.1.2012, n.76 del
29.2.2012.
L'opponente aveva evidenziato: a) come nessuna delle fatture poste alla base del procedimento monitorio fosse relativa all'affidamento dell'incarico di cui al contratto prodotto dalla ricorrente;
b) che nessuna
3 transazione era stata stipulata nel 2006, come invece era dato evincere dall'oggetto della fattura n.381/08; c) come alcune delle fatture poste a sostegno della pretesa facessero generico riferimento, a “lavori di riavviamento dello impianto di depurazione previsti da contratto”, senza contestualizzarli sul piano temporale;
d) che nessun servizio di depurazione era stato effettivamente svolto dall'opposta, come dimostrato dallo stato di totale abbandono degli impianti.
L'opposta si era costituita, argomentando per il rigetto dell'opposizione.
Con la memoria ex art. 183 comma VI n. 1 aveva eccepito l'ingiustificato arricchimento del comune.
Con la sentenza n. 2001/2018, resa il 29.9.2018 a definizione del giudizio r.g.n. 3556/2013, il Tribunale di Cosenza aveva: accolto l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto;
dichiarato inammissibile l'azione ex art 2041 c.c proposta dalla parte opposta;
condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione, ritenendo che le fatture e i documenti prodotti non fossero idonei a provare il credito, in assenza di valido contratto redatto in forma scritta, attesa la natura pubblicistica di uno dei contraenti, e ritenendo altresì fondata l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente, in assenza di prova dell'esatto adempimento da parte dell'opposto; aveva, poi, dichiarato inammissibile l'eccezione di ingiustificato arricchimento in quanto tardivamente proposta.
La ha impugnato la Controparte_1
sentenza, sulla scorta dei seguenti motivi: a) erroneità della decisione nella
4 parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di ingiustificato arricchimento;
b) erroneità della decisione nella parte in cui il giudice non si
è pronunciato sulle preliminari eccezioni di decadenza e genericità; c) erroneità della pronuncia nella parte in cui è stata accolta l'eccezione d'inadempimento sollevata dall'opponente; d) erroneità della decisione nella parte in cui l'opposta è stata condannata al pagamento delle spese di lite.
Si è costituito il , argomentando per Controparte_2
l'infondatezza dell'impugnazione.
All'udienza del 12.2.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 17.2.2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le considerazioni che seguono.
Il primo motivo d'appello - relativo all'asseritamente erronea declaratoria d'inammissibilità dell'eccezione di ingiustificato arricchimento
– è infondato.
La Corte di cassazione ha affermato: “Le domande di adempimento contrattuale e di arricchimento senza causa, quali azioni che riguardano entrambe diritti eterodeterminati, si differenziano, strutturalmente e tipologicamente, sia quanto alla "causa petendi" (esclusivamente nella seconda rilevando come fatti costitutivi la presenza e l'entità del proprio impoverimento e dell'altrui locupletazione, nonché, ove l'arricchito sia una
P.A., il riconoscimento dell'utilitas da parte dell'ente), sia quanto al "petitum"
(pagamento del corrispettivo pattuito o indennizzo). Ne consegue che, nel
5 procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - al quale si devono applicare le norme del rito ordinario, ai sensi dell'art. 645, secondo comma,
e, dunque, anche l'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ. - è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa avanzata con la comparsa di costituzione e risposta dall'opposto” (Cass. SS.UU. 27 dicembre 2010, n.
26128).
La Corte di cassazione ha, successivamente, affermato: “La domanda di arricchimento senza causa è inammissibile, ove proposta dall'opposto nel giudizio incardinato ai sensi dell'art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo dallo stesso conseguito per il pagamento di prestazioni professionali, non potendo egli far valere in tale sede domande nuove, rispetto a quella di adempimento contrattuale posta alla base della richiesta di provvedimento monitorio, salvo quelle conseguenti alla domande ed alle eccezioni in senso stretto proposte dall'opponente, determinanti un ampliamento dell'originario
"thema decidendum" fissato dal ricorso ex art. 633 c.p.c.” (Cass. Sez. I, ordinanza 25 ottobre 2018 n. 27124).
Occorre rammentare che, ai sensi dell'art.166 c.p.c. ratione temporis applicabile, valido per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo giusta comma II dell'art. 645 c.p.c., il convenuto deve costituirsi depositando la propria memoria entro venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione, ed entro tale termine l'opposto deve proporre la domanda di ingiustificato arricchimento.
Nel caso di specie, invece, l'opposta si è costituita soltanto all'udienza di prima comparizione del 7.1.2014 (vedasi verbale), dunque tardivamente per proporre eccezioni.
6 L'eccezione di ingiustificato arricchimento, tra l'altro, è stata sollevata soltanto con la memoria ex art. 183 comma VI n. 1.
Il secondo motivo d'appello – relativo all'asserita erroneità della decisione nella parte in cui il giudice non si sarebbe pronunciato sulle preliminari eccezioni di decadenza dall'eccezione d'inadempimento e di genericità delle difese dell'opponente – è infondato.
L'opposizione risulta sufficientemente specifica, essendo puntualmente indicati i motivi e le circostanze posti a fondamento.
Quanto all'asserita decadenza dall'eccezione d'inadempimento, anch'essa è infondata, avendo il contestato più volte l'inesatto CP_2
adempimento della in merito si vedano le varie note dell'ufficio CP_1
tecnico e del sindaco, contenenti puntuali contestazioni in ordine a gravi disservizi e l'abbandono e mancato funzionamento degli impianti di depurazione, allegate al fascicolo della parte opponente, tutte antecedenti all'introduzione del giudizio monitorio.
Anche il terzo motivo -relativo all'asserita erroneità della pronuncia nella parte in cui è stata accolta l'eccezione d'inadempimento sollevata dall'opponente – è infondato.
In maniera condivisibile il giudice di primo grado ha applicato gli ordinari principi in materia di riparto dell'onere probatorio: il debitore che eccepisce l'inadempimento altrui può limitarsi ad allegarlo, mentre il creditore deve dimostrare il proprio adempimento.
La a fronte dell'eccezione d'inadempimento del non CP_1 CP_2
ha dimostrato l'esatto adempimento dell'obbligazione da parte sua.
7 Il quarto motivo – relativo alla regolamentazione delle spese di lite – risulta infondato alla luce della correttezza della decisione impugnata ed essendo state regolamentate le spese di lite in applicazione del principio della soccombenza.
Dalle considerazioni suesposte, assorbita ogni altra questione, discende il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese che giustificano l'applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.160,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
AN MA CH ON ZZ
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