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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 13/11/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
RE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 1973/2024 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Responsabilità professionale”, vertente
TRA
( ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), (C.F. C.F._2 Parte_3
), in proprio nonché in qualità di genitore esercente la responsabilità C.F._3 genitoriale sul figlio minore (C.F. , Persona_1 C.F._4
(C.F. , Parte_4 C.F._5 Parte_5
(C.F. ), (C.F. C.F._6 Parte_6
), la quale agisce in proprio e nella qualità di genitore esercente la C.F._7 responsabilità genitoriale sui figli minori (C.F. Persona_2
) ed (C.F: ), C.F._8 Parte_7 C.F._9 rappresentati e difesi dall'Avv. De Vito Arnaldo, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliati in Pordenone alla Via Cossetti, n. 9;
RICORRENTI
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Arigliano, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in al via A. Lanzellotti n.3/H; CP_1
RESISETNTE
E NEI CONFRONTI DI
1 DOTT. (C.F. ), rappresentato e difeso dagli CP_2 C.F._10
Avvocati Emanuele Parrilli e Claudio Bova, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Brescia n. 16;
(C.F. ), rappresentata e Parte_8 C.F._11 difesa dall'Avv. Marco Castelluzzo, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Lecce alla via Parini 1/C;
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_9 C.F._12 dall'Avv. Angelo Oliva, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Lecce al
V.le Della Libertà, n.156;
DOTT. (C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_10 C.F._13
Avvocati Riccardo Mele e Cesira di Noi, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in alla Via Benedetto Brin, n. 29; CP_1
DOTT. (C.F. ) Controparte_3 C.F._14
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 6.10.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 9.7.2024, i ricorrenti, in qualità di eredi del defunto , adivano questo Tribunale al fine di ottenere la Persona_3 condanna dell' al risarcimento del danno non patrimoniale patito in Parte_11 conseguenza della condotta negligente ed imperita tenuta dai sanitari in servizio presso l'Ospedale “A. Perrino” di che portava al decesso del proprio congiunto in data CP_1
9.4.2022.
A sostegno della domanda risarcitoria veniva prodotta la relazione redatta dai consulenti tecnici d'ufficio nominati dal Tribunale di Brindisi nel procedimento per ATP iscritto al n.r.g. 2999/2023 (con la quale veniva accertato il nesso di derivazione causale tra l'evento infausto e la condotta colposa dei medici che ebbero in cura il paziente) e si richiedeva l'ammissione di prova testimoniale finalizzata a dimostrare la sussistenza e l'intensità dei rapporti familiari.
Con atto del 5.12.2024, si costituiva in giudizio l' eccependo in via Parte_12 preliminare l'improcedibilità della domanda risarcitoria avanzata da e nell'interesse di
2 , , e Persona_1 Parte_4 Parte_5 Persona_2 Parte_7
che non avevano preso parte al procedimento per ATP sopra citato.
[...]
Ancora in via preliminare, la convenuta domandava l'autorizzazione alla chiamata in causa dei medici che avevano avuto in cura al fine di essere manlevata in caso Persona_3 di condanna al risarcimento dei danni.
Nel merito, l' sosteneva l'infondatezza della domanda risarcitoria per Parte_11 mancanza di condotta colposa e nesso di causalità materiale.
All'udienza del 16.12.2024, il Tribunale autorizzava la chiamata in causa dei terzi e assegnava ai ricorrenti, , quale genitore esercente la Parte_3 responsabilità genitoriale sul minore , , Persona_1 Parte_4 Pt_5
, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui
[...] Parte_6 minori e termine per l'avvio del procedimento di Persona_2 Parte_7 mediazione.
Il tentativo di mediazione veniva regolarmente esperito e la procedura si concludeva con esito negativo (cfr. verbale del 17.1.2025, depositato da parte ricorrente in data 17.1.2025).
Con separati atti, si costituivano in giudizio i dottori , CP_2 Parte_9
e Il dott. restava, invece, Parte_8 Parte_10 Controparte_3 contumace.
I terzi chiamati in causa eccepivano in via preliminare il difetto di giurisdizione di questo
Tribunale ordinario, l'inammissibilità della domanda di rivalsa per violazione dell'art. 9 l.
n. 24/2017 e l'improcedibilità della domanda per mancato avveramento delle condizioni di cui all'art. 8 della citata legge. Nel merito, i sanitari contestavano la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso, stante il difetto di una condotta colposa, ed eccepivano l'assenza di un nesso di derivazione causale tra quest'ultima e l'evento infausto.
Con ordinanza del 21.7.2025, il Tribunale, valutate le preliminari eccezioni di inammissibilità ed improponibilità della domanda di rivalsa, riteneva opportuno rinviare all'udienza del 6.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. limitatamente a tali questioni.
3 All'udienza del 6.10.2025, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza entro il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione di questo Tribunale ordinario rispetto Parte alla domanda di rivalsa avanzata dall' così come sollevata dai terzi chiamati in causa,
è fondata.
Con riferimento alle controversie introdotte in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 24/2017, c.d. legge Gelli – Bianco, la Corte di Cassazione si è da tempo pronunciata in tema di azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, chiarendo che “l'azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari dipendenti di un'azienda sanitaria non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati, sicché, quando sia proposta da una azienda sanitaria domanda di manleva nei confronti dei propri medici, non sorge una questione di riparto tra giudice ordinario e contabile, attesa l'autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni. Se l'azione di responsabilità per danno erariale tutela l'interesse pubblico generale al buon andamento della p.a., quella di responsabilità civile proposta dalla singola amministrazione tende infatti al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria e compensativa” (cfr. Cassazione civile sez. un.,
12/10/2020, n.21992; Cassazione civile sez. un., 26/06/2024, n.17634).
Nella richiamata pronuncia a sezioni unite del 2020, la Corte di Cassazione non ha preso espressa posizione in ordine alla portata eventualmente innovativa della legge Gelli –
Bianco, rilevando che “né può interferire, sulla questione di giurisdizione in esame, la L. n.
24 del 2017, art. 9, comma 5, (evocato anche nella memoria del controricorrente) - quale che sia la portata, in termini di esclusività o meno della giurisdizione della Corte dei conti, di detta disposizione che intesta al pubblico ministero contabile l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato contro la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica di cui il sanitario stesso sia legato da rapporto di servizio - giacché si tratta di norma intervenuta successivamente
4 alla proposizione della domanda (avutasi con citazione del marzo 2002), cui l'art. 5 c.p.c. impedisce di dare rilievo”.
Preso atto, dunque, dell'assenza di un'espressa pronuncia della giurisprudenza di legittimità in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle domande di rivalsa avanzate nei confronti del medico dipendente di strutture pubbliche, questo Giudice ritiene che la lettera dell'art. 9 della legge – manifesti la volontà del Pt_13 Pt_14 legislatore di prendere le distanze dalla posizione assunta dalla giurisprudenza in tema di giurisdizione finora esposta, introducendo due distinte e separate azioni di regresso: la prima disciplinata dal comma quinto, denominata azione di responsabilità amministrativa e riservata ai casi di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti di una struttura sanitaria pubblica;
la seconda disciplinata, nel dettaglio, dal comma sesto e riservata ai casi di accoglimento della domanda di risarcitoria verso una struttura sanitaria privata. Premessa l'applicazione ad entrambe le azioni della disciplina di cui ai commi precedenti, il legislatore fissa per ciascuna di esse limiti quantitativi e distingue nitidamente l'ambito di applicazione dell'una e dell'altra, costruendo un vero e proprio doppio binario, a seconda della natura pubblica o privata del rapporto di lavoro dipendente.
D'altronde, che nell'intenzione del legislatore le due azioni (contabile e civilistica) non possano concorrere (come finora sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità), lo si può desumere anche dalla rubrica della norma in esame (che per quanto non vincolante, è
d'ausilio nell'attività interpretativa) che utilizzando la congiunzione “o” mette l'azione di rivalsa e quella di responsabilità amministrativa in posizione di alternatività.
Così interpretata la disposizione di cui all'art. 9 della legge – e considerato Pt_13 Pt_14 che i fatti per i quali è causa ricadono nell'ambito applicativo della citata disposizione, essendo accadimenti successivi alla sua entrata in vigore, deve concludersi per il difetto di giurisdizione di questo Tribunale ordinario a decidere in merito alla domanda di rivalsa avanzata dall' stante la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti. Parte_12
L'accoglimento della preliminare eccezione di difetto di giurisdizione rende superflua la valutazione delle ulteriori eccezioni preliminari sollevate dai terzi chiamati in causa.
5 Alla pronuncia del difetto di giurisdizione di questo Tribunale ordinario rispetto alla domanda di rivalsa avanzata dalla convenuta nei confronti dei terzi chiamati in causa, segue l'estromissione dal giudizio di quest'ultimi. Parte Quanto alle spese di lite, nei rapporti tra l' di e i terzi chiamati in causa, CP_1 questo Giudice ritiene opportuno disporre la loro compensazione integrale, considerata l'assoluta novità della questione e l'assenza di univoci orientamenti giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina RE, nella causa proposta da , Parte_1 Pt_2
, , in proprio nonché in qualità di genitore
[...] Parte_3 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , Persona_1
, , , la Parte_4 Parte_5 Parte_6 quale agisce in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori ed contro Persona_2 Parte_7 [...]
e nei confronti di DOTT. , Controparte_4 CP_2
, DOTT. , DOTT. Parte_8 Parte_9
, DOTT. così provvede: Parte_10 Controparte_3
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di rivalsa avanzata da nei confronti dei terzi chiamati in causa;
Parte_11
- dispone l'estromissione dal giudizio dei terzi chiamati in causa;
- spese di lite integralmente compensate nei rapporti tra la convenuta e i terzi chiamati in causa;
- dispone che la causa prosegua come da separata ordinanza.
Brindisi, 12.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina RE
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
RE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 1973/2024 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Responsabilità professionale”, vertente
TRA
( ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), (C.F. C.F._2 Parte_3
), in proprio nonché in qualità di genitore esercente la responsabilità C.F._3 genitoriale sul figlio minore (C.F. , Persona_1 C.F._4
(C.F. , Parte_4 C.F._5 Parte_5
(C.F. ), (C.F. C.F._6 Parte_6
), la quale agisce in proprio e nella qualità di genitore esercente la C.F._7 responsabilità genitoriale sui figli minori (C.F. Persona_2
) ed (C.F: ), C.F._8 Parte_7 C.F._9 rappresentati e difesi dall'Avv. De Vito Arnaldo, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliati in Pordenone alla Via Cossetti, n. 9;
RICORRENTI
CONTRO
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Arigliano, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in al via A. Lanzellotti n.3/H; CP_1
RESISETNTE
E NEI CONFRONTI DI
1 DOTT. (C.F. ), rappresentato e difeso dagli CP_2 C.F._10
Avvocati Emanuele Parrilli e Claudio Bova, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Brescia n. 16;
(C.F. ), rappresentata e Parte_8 C.F._11 difesa dall'Avv. Marco Castelluzzo, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliata in Lecce alla via Parini 1/C;
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_9 C.F._12 dall'Avv. Angelo Oliva, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Lecce al
V.le Della Libertà, n.156;
DOTT. (C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_10 C.F._13
Avvocati Riccardo Mele e Cesira di Noi, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in alla Via Benedetto Brin, n. 29; CP_1
DOTT. (C.F. ) Controparte_3 C.F._14
TERZI CHIAMATI IN CAUSA
Conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 6.10.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato in data 9.7.2024, i ricorrenti, in qualità di eredi del defunto , adivano questo Tribunale al fine di ottenere la Persona_3 condanna dell' al risarcimento del danno non patrimoniale patito in Parte_11 conseguenza della condotta negligente ed imperita tenuta dai sanitari in servizio presso l'Ospedale “A. Perrino” di che portava al decesso del proprio congiunto in data CP_1
9.4.2022.
A sostegno della domanda risarcitoria veniva prodotta la relazione redatta dai consulenti tecnici d'ufficio nominati dal Tribunale di Brindisi nel procedimento per ATP iscritto al n.r.g. 2999/2023 (con la quale veniva accertato il nesso di derivazione causale tra l'evento infausto e la condotta colposa dei medici che ebbero in cura il paziente) e si richiedeva l'ammissione di prova testimoniale finalizzata a dimostrare la sussistenza e l'intensità dei rapporti familiari.
Con atto del 5.12.2024, si costituiva in giudizio l' eccependo in via Parte_12 preliminare l'improcedibilità della domanda risarcitoria avanzata da e nell'interesse di
2 , , e Persona_1 Parte_4 Parte_5 Persona_2 Parte_7
che non avevano preso parte al procedimento per ATP sopra citato.
[...]
Ancora in via preliminare, la convenuta domandava l'autorizzazione alla chiamata in causa dei medici che avevano avuto in cura al fine di essere manlevata in caso Persona_3 di condanna al risarcimento dei danni.
Nel merito, l' sosteneva l'infondatezza della domanda risarcitoria per Parte_11 mancanza di condotta colposa e nesso di causalità materiale.
All'udienza del 16.12.2024, il Tribunale autorizzava la chiamata in causa dei terzi e assegnava ai ricorrenti, , quale genitore esercente la Parte_3 responsabilità genitoriale sul minore , , Persona_1 Parte_4 Pt_5
, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sui
[...] Parte_6 minori e termine per l'avvio del procedimento di Persona_2 Parte_7 mediazione.
Il tentativo di mediazione veniva regolarmente esperito e la procedura si concludeva con esito negativo (cfr. verbale del 17.1.2025, depositato da parte ricorrente in data 17.1.2025).
Con separati atti, si costituivano in giudizio i dottori , CP_2 Parte_9
e Il dott. restava, invece, Parte_8 Parte_10 Controparte_3 contumace.
I terzi chiamati in causa eccepivano in via preliminare il difetto di giurisdizione di questo
Tribunale ordinario, l'inammissibilità della domanda di rivalsa per violazione dell'art. 9 l.
n. 24/2017 e l'improcedibilità della domanda per mancato avveramento delle condizioni di cui all'art. 8 della citata legge. Nel merito, i sanitari contestavano la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione di regresso, stante il difetto di una condotta colposa, ed eccepivano l'assenza di un nesso di derivazione causale tra quest'ultima e l'evento infausto.
Con ordinanza del 21.7.2025, il Tribunale, valutate le preliminari eccezioni di inammissibilità ed improponibilità della domanda di rivalsa, riteneva opportuno rinviare all'udienza del 6.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. limitatamente a tali questioni.
3 All'udienza del 6.10.2025, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza entro il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di difetto di giurisdizione di questo Tribunale ordinario rispetto Parte alla domanda di rivalsa avanzata dall' così come sollevata dai terzi chiamati in causa,
è fondata.
Con riferimento alle controversie introdotte in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge n. 24/2017, c.d. legge Gelli – Bianco, la Corte di Cassazione si è da tempo pronunciata in tema di azione di rivalsa della struttura sanitaria nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, chiarendo che “l'azione di responsabilità contabile nei confronti dei sanitari dipendenti di un'azienda sanitaria non è sostitutiva delle ordinarie azioni civilistiche di responsabilità nei rapporti tra amministrazione e soggetti danneggiati, sicché, quando sia proposta da una azienda sanitaria domanda di manleva nei confronti dei propri medici, non sorge una questione di riparto tra giudice ordinario e contabile, attesa l'autonomia e non coincidenza delle due giurisdizioni. Se l'azione di responsabilità per danno erariale tutela l'interesse pubblico generale al buon andamento della p.a., quella di responsabilità civile proposta dalla singola amministrazione tende infatti al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria e compensativa” (cfr. Cassazione civile sez. un.,
12/10/2020, n.21992; Cassazione civile sez. un., 26/06/2024, n.17634).
Nella richiamata pronuncia a sezioni unite del 2020, la Corte di Cassazione non ha preso espressa posizione in ordine alla portata eventualmente innovativa della legge Gelli –
Bianco, rilevando che “né può interferire, sulla questione di giurisdizione in esame, la L. n.
24 del 2017, art. 9, comma 5, (evocato anche nella memoria del controricorrente) - quale che sia la portata, in termini di esclusività o meno della giurisdizione della Corte dei conti, di detta disposizione che intesta al pubblico ministero contabile l'esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato contro la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica di cui il sanitario stesso sia legato da rapporto di servizio - giacché si tratta di norma intervenuta successivamente
4 alla proposizione della domanda (avutasi con citazione del marzo 2002), cui l'art. 5 c.p.c. impedisce di dare rilievo”.
Preso atto, dunque, dell'assenza di un'espressa pronuncia della giurisprudenza di legittimità in ordine alla giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle domande di rivalsa avanzate nei confronti del medico dipendente di strutture pubbliche, questo Giudice ritiene che la lettera dell'art. 9 della legge – manifesti la volontà del Pt_13 Pt_14 legislatore di prendere le distanze dalla posizione assunta dalla giurisprudenza in tema di giurisdizione finora esposta, introducendo due distinte e separate azioni di regresso: la prima disciplinata dal comma quinto, denominata azione di responsabilità amministrativa e riservata ai casi di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti di una struttura sanitaria pubblica;
la seconda disciplinata, nel dettaglio, dal comma sesto e riservata ai casi di accoglimento della domanda di risarcitoria verso una struttura sanitaria privata. Premessa l'applicazione ad entrambe le azioni della disciplina di cui ai commi precedenti, il legislatore fissa per ciascuna di esse limiti quantitativi e distingue nitidamente l'ambito di applicazione dell'una e dell'altra, costruendo un vero e proprio doppio binario, a seconda della natura pubblica o privata del rapporto di lavoro dipendente.
D'altronde, che nell'intenzione del legislatore le due azioni (contabile e civilistica) non possano concorrere (come finora sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità), lo si può desumere anche dalla rubrica della norma in esame (che per quanto non vincolante, è
d'ausilio nell'attività interpretativa) che utilizzando la congiunzione “o” mette l'azione di rivalsa e quella di responsabilità amministrativa in posizione di alternatività.
Così interpretata la disposizione di cui all'art. 9 della legge – e considerato Pt_13 Pt_14 che i fatti per i quali è causa ricadono nell'ambito applicativo della citata disposizione, essendo accadimenti successivi alla sua entrata in vigore, deve concludersi per il difetto di giurisdizione di questo Tribunale ordinario a decidere in merito alla domanda di rivalsa avanzata dall' stante la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti. Parte_12
L'accoglimento della preliminare eccezione di difetto di giurisdizione rende superflua la valutazione delle ulteriori eccezioni preliminari sollevate dai terzi chiamati in causa.
5 Alla pronuncia del difetto di giurisdizione di questo Tribunale ordinario rispetto alla domanda di rivalsa avanzata dalla convenuta nei confronti dei terzi chiamati in causa, segue l'estromissione dal giudizio di quest'ultimi. Parte Quanto alle spese di lite, nei rapporti tra l' di e i terzi chiamati in causa, CP_1 questo Giudice ritiene opportuno disporre la loro compensazione integrale, considerata l'assoluta novità della questione e l'assenza di univoci orientamenti giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina RE, nella causa proposta da , Parte_1 Pt_2
, , in proprio nonché in qualità di genitore
[...] Parte_3 esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , Persona_1
, , , la Parte_4 Parte_5 Parte_6 quale agisce in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori ed contro Persona_2 Parte_7 [...]
e nei confronti di DOTT. , Controparte_4 CP_2
, DOTT. , DOTT. Parte_8 Parte_9
, DOTT. così provvede: Parte_10 Controparte_3
- dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di rivalsa avanzata da nei confronti dei terzi chiamati in causa;
Parte_11
- dispone l'estromissione dal giudizio dei terzi chiamati in causa;
- spese di lite integralmente compensate nei rapporti tra la convenuta e i terzi chiamati in causa;
- dispone che la causa prosegua come da separata ordinanza.
Brindisi, 12.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina RE
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