TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 26/05/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il giudice, dott.ssa Alessandra Pesci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG. n. 3321/2022 tra le parti:
ATTORE: Parte_1
(cf. ) C.F._1
con l'avv. FRANCESCO CECCONI
CONVENUTO: Controparte_1
(cf. ) P.IVA_1
con l'avv. MUNGARI MATTEO
OGGETTO: assicurazione sulla vita
GALANTI: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta: accertare e dichiarare la piena operatività al caso di specie e per i motivi più sopra dedotti della Polizza SOS Infortuni n. 045 00783009 stipulata in data 20 febbraio 2008 con la Società di Assicurazioni NA LI (oggi
[...]
, se del caso anche ai sensi dell'articolo 1370 C.c. e, per l'effetto, CP_1 condannare la alla Controparte_2 corresponsione, in favore della Signora quale erede del Dott. e Pt_1 Per_1 beneficiaria della ridetta polizza, dell'indennizzo ai sensi di polizza quantificato in Euro 225.000,00 (derivante dalla moltiplicazione dell'indennizzo previsto in caso di morte derivante da infortunio - cioè 150.000,00 - per 1,5 volte, così come previsto dall'articolo 13 del doc. 5 pagina 11). Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. In via istruttoria, insiste in tutte le istanze istruttorie formulate nella seconda memoria ex art. 183/6 cpc. e non ammesse;
si oppone a qualsiasi nuova domanda, eccezione e/o istanza per la quale dichiara di non voler accettare il contraddittorio”.
GENERALI: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge:
- in via principale, rigettare ogni domanda avanzata nei confronti di
[...] in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata;
CP_1
- in via subordinata, accertare e dichiarare che è tenuta a Controparte_1 garantire la parte attrice entro i limiti del dettato contrattuale nel suo complesso e del massimale previsto dalla polizza inter partes, con esclusione delle spese non espressamente previste in contratto e, comunque, detratta la franchigia contrattualmente prevista;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A.”.
2 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. – moglie ed erede del dott. Parte_1 Persona_2 medico di medicina generale di Maleo (Lodi), deceduto il 17.03.2020 dopo aver contratto (nell'esercizio delle propria attività lavorativa) il Covid-19 negli ultimi giorni di febbraio 2020 – ha agito in giudizio per ottenere la condanna di (già ) al pagamento dell'indennizzo Controparte_1 Controparte_3 dovuto in forza della polizza n. 04500783009, sottoscritta il Parte_2
2008, quantificato in € 225.000,00, negato in sede stragiudiziale.
2. Si è costituita in giudizio che ha resistito alla Controparte_1 domanda avversaria, chiedendone il rigetto.
2.1. Ha eccepito, in particolare:
- l'inoperatività della polizza invocata – un contratto di assicurazione di natura privata – che copre “gli infortuni che l'assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie dichiarate e di ogni altra attività che non abbia carattere professionale”; (infortuni) che, secondo la definizione di cui all'art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) consistono in “ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni oggettivamente constatabili dell'infortunio, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea” e “che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti all'infortunio stesso”;
- la riconducibilità del contagio da parte dell'agente patogeno 2019- nCoV o Sars-Cov-2 (nuovo ceppo del Coronavirus) e del conseguente sviluppo del Covid-19 nella residuale nozione di malattia, che ricomprende tutto ciò che non è infortunio;
rischio non coperto dalla garanzia assicurativa per cui è causa;
- l'inapplicabilità dell'art. 42/2 DL 18/2020 che ha qualificato come infortuni sul lavoro le “infezioni da coronavirus (SARS-coV-2) in occasione di lavoro”, riconoscendo al personale sanitario, pubblico e privato, la relativa tutela sociale , trattandosi di una norma di natura emergenziale – non CP_4 applicabile retroattivamente – che ha inteso ampliare il solo oggetto dell'assicurazione sociale, non invece fornire una interpretazione autentica dei contratti di assicurazione di tipo privatistico, che soggiacciono ai criteri generali di cui all'art. 1362 e ss. cc..
2.2. Ha negato, in via subordinata, l'assolvimento dell'onere probatorio quanto alla prova dell'avvenuto contagio del dott. in occasione di Per_1 lavoro, ed in via ulteriormente subordinata, ha contestato la quantificazione dell'indennizzo preteso.
3 3. La causa – documentalmente istruita – passa ora in decisione dopo lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*** *** ***
4. La domanda non è fondata, per le ragioni che seguono.
5. La questione interpretativa sottesa alla decisione – e cioè se il contagio da Covid-19 integri un infortunio rilevante a termini di polizza, ovvero una malattia – va risolta alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione n. 3016/2025.
5.1. La Suprema Corte – nel dirimere il contrasto insorto in un caso analogo a quello di specie, ove parimenti si faceva questione sulla riconducibilità dell'infezione virale da Covid-19 al concetto di infortunio, contrattualmente definito negli stessi termini di cui alle citate CGA 8” “ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni oggettivamente constatabili dell'infortunio, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea” e “che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti all'infortunio stesso”) – ha precisato che “la differenza tra l'infortunio e la malattia non può risiedere nelle conseguenze. Anche un infortunio, infatti, può provocare una malattia (una ferita lacero-contusa può provocare il tetano); così come una malattia può provocare un infortunio (l'osteoporosi può provocare una caduta e una frattura). Tanto la polizza infortuni, quanto la polizza malattia indennizzano un pregiudizio alla salute. Quel che cambia tra l'una e l'altra è la genesi di quel pregiudizio. Nell'assicurazione infortuni il pregiudizio, per patto contrattuale, deve derivare da una lesione violentemente provocata ab externo; nell'assicurazione malattia il pregiudizio deve derivare non da un atto violento, né da una lesione dell'integrità psicofisica, ma da una alterazione patologica”.
5.2. Sulla scorta di tali premesse, quindi, è del tutto plausibile – e condivisibile – escludere che una malattia infettiva integri una causa violenta, rilevante ai fini della definizione contrattualmente assunta di infortunio.
5.3. La Corte ha inoltre chiarito le ragioni per le quali l'orientamento della giurisprudenza lavoristica – secondo cui, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è irrilevante la distinzione tra infortunio e malattia (soprattutto dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 179/1988) – non può trovare applicazione analogica rispetto ad un contratto di assicurazione privata contro gli infortuni, come quello oggetto di causa.
4 Infatti, “nell'assicurazione obbligatoria i rischi assicurati sono stabiliti dalla legge;
nell'assicurazione privata sono stabiliti dalle parti. Nella prima, dunque, è la legge […] a stabilire cosa debba intendersi per infortunio, nella seconda è la volontà delle parti. E, se la volontà delle parti è quella di escludere le malattie infettive dal rischio assicurato, è vano disquisire se sia o non sia violenta l'azione dell'agente patogeno sulle cellule dell'ammalato.
Nell'assicurazione privata non conta cosa sia una infezione dal punto di vista clinico, ma conta cosa le parti del contratto hanno voluto che fosse. Ed infatti le parti d'un contratto sono liberissime di chiamare col nome che vogliono i fatti che meglio credono.
Quando interpreta il contratto il compito del giudice è ricostruire una volontà, non definire un concetto.
Dunque, ai fini dell'insorgenza degli obblighi contrattuali, nulla vieta alle parti di definire una malattia come infortunio o un infortunio come malattia. Nulla vieta loro, cioè di considerare, ai fini degli obblighi contrattuali, un determinato fatto come infortunio o come malattia, a loro insindacabile giudizio e a prescindere dalla oggettiva natura di quel fatto.
Pertanto, una volta che la polizza infortuni abbia definito l'infortunio come
“l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali”, ed una volta che il giudice di merito abbia interpretato tale clausola nel senso che essa escluda dal novero dai rischi indennizzabili la malattia infettiva non provocata da un evento traumatico, perché manca l'elemento della violenza e quello della lesione, tale giudizio – oltre ad essere intrinsecamente corretto – è comunque insindacabile … in quanto apprezzamento riservato al giudice di merito, a nulla rilevando che il legislatore a tutt'altri fini abbia inscritto le conseguenze del contagio tra le garanzie apprestate dall . CP_4
5.4. Ha osservato infine la Suprema Corte che, “nelle assicurazioni private l'assicurazione contro gli infortuni e l'assicurazione contro le malattie costituiscono rami diversi (art. 2/2 nn. 1 e 2 d.lgs 209/2005 – CAP).
I rami assicurativi, ai sensi dell'art. 1, lettera (tt) dello stesso codice, sono
“un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l'attività che l'impresa può esercitare al rilascio dell'autorizzazione”: i rischi compresi in rami diversi pertanto per espressa previsione di legge non possono essere considerati omogenei, prova ne sia che l'autorizzazione all'esercizio, la vigilanza, la determinazione delle tariffe e il calcolo delle riserve dipendono dal ramo esercitato (cfr. artt. 13/2, 15/1, 20, 88/3 CAP). Conseguentemente, la fissazione del premio puro nell'assicurazione contro gli infortuni dipende dalla incidenza statistica di questi ultimi e non da
5 quella delle malattie infettive, e viceversa. Sostenere, dunque, che le malattie infettive e gli infortuni costituiscano una identica categoria di rischio significherebbe incongruamente accorpare sotto la medesima disciplina d'impresa rischi che la legge ha inteso tenere distinti”.
6. Per tutte queste ragioni – che questo giudice condivide e fa proprie – la domanda principale deve essere disattesa, con assorbimento di ogni altra eccezione ed argomentazione svolta in questa sede.
7. Per l'assoluta novità della questione – essendo la citata sentenza della Corte di Cassazione la prima resa sulla questione oggetto di causa, e peraltro pubblicata dopo lo spirare dei termini ex art. 190 cpc. – sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite, ex art. 92 cpc..
PQM
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente provvede:
1. RIGETTA la domanda;
2. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 26 maggio 2025 Il giudice dott.ssa Alessandra Pesci
6