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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 25/07/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 2183 / 2022
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2183 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Vincenzo Gerasolo, con il quale è elettivamente domiciliato in
Siderno, via Spalato n. 60/A
Ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo DA, con il quale è elettivamente domiciliata in Cosenza viale degli Alimena n.108
Resistente
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Michel Martone e Gianluca Lucchetti, con i quali è elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via G. Spagnolio, n. 3
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni : per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/06/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229004189478/000, con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento: n. 09420140010401127000, n. 09420150009977047000, n.
09420160018665048000, eccependo la prescrizione delle pretese creditorie sottese agli atti in questione e formulando le seguenti conclusioni: “a) in via 3
preliminare sospendere l'esecutività delle cartelle di pagamento opposte, contenute nell'intimazione che ci occupa, e quella degli atti ad esse presupposti
e antecedenti, con ogni conseguenza di legge;
b) nel merito, accogliere in toto il presente ricorso, statuendo che il ricorrente non deve pagare alcuna delle somme oggetto di causa, per i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti, con ogni conseguenza di legge”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata in data
24/03/2023, contenente domanda riconvenzionale, si è costituita la
[...]
eccependo Controparte_2
l'inammissibilità del ricorso per carenza dell'interesse ad agire e per intervenuta decadenza, nonché l'infondatezza dello stesso, formulando le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione in quanto infondata per le ragioni sopra esposte;
- nel merito e con riserva di più ampia argomentazione, rigettare il ricorso avversario in quanto inammissibile e comunque del tutto infondato in fatto e in diritto;
- in subordine ed in via riconvenzionale: in denegata ipotesi di annullamento, totale o parziale, degli atti opposti, condannare il convenuto ente riscossore a corrispondere in favore della l'importo Controparte_2
del credito contributivo contenuto negli atti dell'ente riscossore oggetto di annullamento, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Con memoria depositata in data 27/03/2023, si è costituita
[...]
, eccependo la notifica delle cartelle impugnate e la notifica Controparte_3
di atti interruttivi della prescrizione, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 27/03/2023, è stata fissata una nuova udienza di discussione, ai sensi dell'art. 418 c.p.c.
Con provvedimento del 1/04/2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., 4
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Va evidenziato che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Infatti, mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene un'elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), tra i quali non è compresa l'intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito, non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
Pertanto, l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Inoltre, lo stesso della riscossione, nel notificare CP_4
l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, quali, ad esempio la mancata notifica della cartella o errori nella indicazione degli importi dovuti.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito 5
contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti dell'ente concessionario, eccependo la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006;
Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce esclusivamente l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie sottese alle cartelle di pagamento impugnate.
, nel costituirsi in giudizio, ha allegato Controparte_3
la prova della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata: infatti, la cartella di pagamento n.
09420140010401127000 è stata notificata in data 19/03/2015, la cartella di pagamento n. 09420150009977047000 è stata notificata in data 2/09/2025, la cartella di pagamento n. 09420160018665048000 risulta notificata in data
13/11/2016.
Invero, con riferimento alla cartella di pagamento n.
09420160018665048000, notificata a mezzo pec in data 13/11/2016, l
[...]
ha versato in atti un avviso di mancata consegna (“errore: 5.1.1 Controparte_5
- Aruba Pec S.p.A. - indirizzo non valido Il messaggio è stato rifiutato dal 6
sistema”), dal quale non può ricavarsi prova del perfezionamento della notifica, in difetto della ricevuta di avvenuta consegna.
Tuttavia, parte ricorrente, anche negli scritti successivi alla memoria di costituzione dell , non ha mai contestato la notifica delle Controparte_6
cartelle di pagamento in questione.
In ogni caso, l'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro
“contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva, l'azione che un debitore propone rispetto all'an della pretesa contributiva, ossia rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
Inoltre, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127;
Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne discende che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( quale, ad esempio, l'intimazione di pagamento ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da 7
tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Pertanto, la censura di inesistenza della notifica della cartella, che neanche
è stata formulata espressamente nella specie, rileverebbe al più in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex sé, al fine di bloccare il procedimento esecutivo.
Infatti, osserva il giudicante che non tutti i principi affermati con riferimento al procedimento tributario possono trovare applicazione in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi, in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe all'irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta.
Nondimeno, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
Pertanto, in ragione delle ontologiche differenze tra il procedimento tributario e il procedimento relativo a contributi previdenziali, non trovano nella specie applicazione i principi sanciti dalla Sentenza selle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 10012 del 15/04/2021, secondo cui: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del 8
destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo
l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”.
Al contrario, attraverso l'intimazione di pagamento, che non è un atto obbligatorio nell'ambito di una sequenza procedimentale, e che, dunque, alla luce di quanto argomentato, non può qualificarsi come un atto nullo anche in difetto della prova della notifica della cartella di pagamento presupposta,
l'interessato, ove non abbia ricevuto la notifica dell'atto presupposto, recupera la facoltà impugnatoria dello stesso e la possibilità di far valere l'eccezione di prescrizione.
Nondimeno, anche in presenza della prova della notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata, l'eventuale intangibilità del credito, che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni dalla notifica della cartella, previsto a pena di decadenza, dall'art. 24
d.lgs. n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione 9
all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come, ad esempio, la prescrizione) del credito controverso formatasi successivamente a tale momento
Ciò vale, in particolare, quando l'eccezione di prescrizione non viene rilevata al fine di proporre un riesame nel merito, ma al solo fine di rilevare e contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere con l'azione esecutiva, e, quindi, l'inesistenza del titolo.
Quando l'opponente non discute il merito della pretesa tributaria, recuperando la facoltà non ottenuta per la mancata notifica della cartella, eccependo soltanto l'estinzione del credito fatto valere dall'amministrazione per la prescrizione della pretesa, l'azione non è soggetta a termini.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione, successiva alla notifica dell'avviso di addebito, va esaminata.
Nell'eccepire il decorso della prescrizione, parte ricorrente ha invocato la disciplina di cui all'art. 3, comma 9, della legge 335/95, che ha introdotto il termine quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge e, in ogni caso, la prescrizione quinquennale.
Ci si era chiesti se, una volta divenuto incontestabile il credito contributivo, per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva fosse sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge 335/95, ovvero a quello più lungo, decennale, dell'azione nascente dal giudicato contemplato dall'art. 2953 c.c.
Infatti, si discuteva se la decorrenza del termine, pacificamente perentorio, per fare opposizione a cartella di pagamento, di cui all'art. 24 , comma 5 , d.lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producesse soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, oppure determinasse anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 c.c. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve ( quinquennale secondo l'art. 3 commi 9 e 10 , della legge
335 del 1995 ) in quello ordinario decennale. 10
La Suprema Corte ha escluso tale conversione del termine breve in quello ordinario ( decennale ) ai sensi dell'art. 2953 c.c., affermando che tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo;
al contrario la cartella, avendo natura di atto amministrativo,
è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, con la conseguenza che il termine, anche nell'ipotesi di ruolo divenuto intangibile, rimane quinquennale
(Cassazione S.U. 23397/2016; Cass. S, VI 7409/2020).
Orbene, nel caso di specie, l'intimazione di pagamento n.
09420229004189478/000 è stata notificata in data 8/06/2022.
L'ente di riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha allegato l'intimazione di pagamento n. 09420199002580637/000, corredata dalla prova della notifica, perfezionatasi in data 12/02/2019, che richiama le tre cartelle di pagamento impugnate e che ha validamente interrotto la prescrizione.
Pertanto, alla data del 8/06/2022, la prescrizione non era maturata.
In particolare, la cartella di pagamento n. 09420160018665048000 (per la quale non è stato provato il perfezionamento della notifica) concerne contributi relativi agli anni 2014 e 2015, in relazione ai quali, dunque, la prescrizione è stata validamente interrotta in data 12/02/2019 e in data 8/06/2022 e, di conseguenza, non è maturata.
Ne discende l'integrale rigetto del ricorso.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico del ricorrente, da liquidarsi in favore di
[...]
e della Controparte_3 Controparte_2
[...]
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse, con un aumento del 30 % in ragione della presenza di due parti nella stessa posizione.
P.Q.M.
11
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da Parte_1
N.RG.2183/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in €
3506,10, ci dui € 1753,05 in favore di Controparte_3
e € 1753,05, in favore della
[...] [...]
Controparte_2
Locri, 25/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.R.G. 2183 / 2022
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci;
Richiamato il disposto dell'art. 127 c.p.c., comma 3 c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, secondo cui “Il giudice può disporre, nei casi e secondo le disposizioni di cui agli articoli 127- bis e 127-ter, che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte”;
Letto l'art. 127-ter c.p.c. che consente lo svolgimento dell'udienza civile, anche se precedentemente fissata, mediante il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice;
Rilevato che la summenzionata norma stabilisce che il provvedimento necessario verrà adottato dal giudice entro trenta giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note;
Preso atto che tali disposizioni sono applicabili ai processi in corso alla data dell'1 gennaio 2023 ai sensi dell'art. 1, comma 380, L. n. 197/2022;
Visto l'art. 128 c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
2
Lette le note scritte tempestivamente depositate, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2183 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Vincenzo Gerasolo, con il quale è elettivamente domiciliato in
Siderno, via Spalato n. 60/A
Ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo DA, con il quale è elettivamente domiciliata in Cosenza viale degli Alimena n.108
Resistente
Controparte_2
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti Michel Martone e Gianluca Lucchetti, con i quali è elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via G. Spagnolio, n. 3
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni : per le parti, come in atti e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/06/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229004189478/000, con riferimento alle seguenti cartelle di pagamento: n. 09420140010401127000, n. 09420150009977047000, n.
09420160018665048000, eccependo la prescrizione delle pretese creditorie sottese agli atti in questione e formulando le seguenti conclusioni: “a) in via 3
preliminare sospendere l'esecutività delle cartelle di pagamento opposte, contenute nell'intimazione che ci occupa, e quella degli atti ad esse presupposti
e antecedenti, con ogni conseguenza di legge;
b) nel merito, accogliere in toto il presente ricorso, statuendo che il ricorrente non deve pagare alcuna delle somme oggetto di causa, per i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti, con ogni conseguenza di legge”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria depositata in data
24/03/2023, contenente domanda riconvenzionale, si è costituita la
[...]
eccependo Controparte_2
l'inammissibilità del ricorso per carenza dell'interesse ad agire e per intervenuta decadenza, nonché l'infondatezza dello stesso, formulando le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione in quanto infondata per le ragioni sopra esposte;
- nel merito e con riserva di più ampia argomentazione, rigettare il ricorso avversario in quanto inammissibile e comunque del tutto infondato in fatto e in diritto;
- in subordine ed in via riconvenzionale: in denegata ipotesi di annullamento, totale o parziale, degli atti opposti, condannare il convenuto ente riscossore a corrispondere in favore della l'importo Controparte_2
del credito contributivo contenuto negli atti dell'ente riscossore oggetto di annullamento, ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Con memoria depositata in data 27/03/2023, si è costituita
[...]
, eccependo la notifica delle cartelle impugnate e la notifica Controparte_3
di atti interruttivi della prescrizione, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 27/03/2023, è stata fissata una nuova udienza di discussione, ai sensi dell'art. 418 c.p.c.
Con provvedimento del 1/04/2025, è stata disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., 4
Preso atto che nessuna delle parti costituite si è opposta, ai sensi dell'art. 127 ter 2 comma, alla sostituzione dell'udienza con il deposito di note, lette le note scritte tempestivamente depositate, il giudice ha deciso, entro i termini di cui all'art. 127 ter, comma 3.
***
Va evidenziato che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Infatti, mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene un'elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), tra i quali non è compresa l'intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito, non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
Pertanto, l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Inoltre, lo stesso della riscossione, nel notificare CP_4
l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, quali, ad esempio la mancata notifica della cartella o errori nella indicazione degli importi dovuti.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito 5
contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti dell'ente concessionario, eccependo la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006;
Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce esclusivamente l'intervenuta prescrizione delle pretese creditorie sottese alle cartelle di pagamento impugnate.
, nel costituirsi in giudizio, ha allegato Controparte_3
la prova della notifica delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento impugnata: infatti, la cartella di pagamento n.
09420140010401127000 è stata notificata in data 19/03/2015, la cartella di pagamento n. 09420150009977047000 è stata notificata in data 2/09/2025, la cartella di pagamento n. 09420160018665048000 risulta notificata in data
13/11/2016.
Invero, con riferimento alla cartella di pagamento n.
09420160018665048000, notificata a mezzo pec in data 13/11/2016, l
[...]
ha versato in atti un avviso di mancata consegna (“errore: 5.1.1 Controparte_5
- Aruba Pec S.p.A. - indirizzo non valido Il messaggio è stato rifiutato dal 6
sistema”), dal quale non può ricavarsi prova del perfezionamento della notifica, in difetto della ricevuta di avvenuta consegna.
Tuttavia, parte ricorrente, anche negli scritti successivi alla memoria di costituzione dell , non ha mai contestato la notifica delle Controparte_6
cartelle di pagamento in questione.
In ogni caso, l'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro
“contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva, l'azione che un debitore propone rispetto all'an della pretesa contributiva, ossia rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione (non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Cassa o alla Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc).
Inoltre, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127;
Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne discende che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( quale, ad esempio, l'intimazione di pagamento ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da 7
tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Pertanto, la censura di inesistenza della notifica della cartella, che neanche
è stata formulata espressamente nella specie, rileverebbe al più in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex sé, al fine di bloccare il procedimento esecutivo.
Infatti, osserva il giudicante che non tutti i principi affermati con riferimento al procedimento tributario possono trovare applicazione in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi, in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria.
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe all'irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta.
Nondimeno, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
Pertanto, in ragione delle ontologiche differenze tra il procedimento tributario e il procedimento relativo a contributi previdenziali, non trovano nella specie applicazione i principi sanciti dalla Sentenza selle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 10012 del 15/04/2021, secondo cui: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del 8
destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo
l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”.
Al contrario, attraverso l'intimazione di pagamento, che non è un atto obbligatorio nell'ambito di una sequenza procedimentale, e che, dunque, alla luce di quanto argomentato, non può qualificarsi come un atto nullo anche in difetto della prova della notifica della cartella di pagamento presupposta,
l'interessato, ove non abbia ricevuto la notifica dell'atto presupposto, recupera la facoltà impugnatoria dello stesso e la possibilità di far valere l'eccezione di prescrizione.
Nondimeno, anche in presenza della prova della notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata, l'eventuale intangibilità del credito, che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni dalla notifica della cartella, previsto a pena di decadenza, dall'art. 24
d.lgs. n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione 9
all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come, ad esempio, la prescrizione) del credito controverso formatasi successivamente a tale momento
Ciò vale, in particolare, quando l'eccezione di prescrizione non viene rilevata al fine di proporre un riesame nel merito, ma al solo fine di rilevare e contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere con l'azione esecutiva, e, quindi, l'inesistenza del titolo.
Quando l'opponente non discute il merito della pretesa tributaria, recuperando la facoltà non ottenuta per la mancata notifica della cartella, eccependo soltanto l'estinzione del credito fatto valere dall'amministrazione per la prescrizione della pretesa, l'azione non è soggetta a termini.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione, successiva alla notifica dell'avviso di addebito, va esaminata.
Nell'eccepire il decorso della prescrizione, parte ricorrente ha invocato la disciplina di cui all'art. 3, comma 9, della legge 335/95, che ha introdotto il termine quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge e, in ogni caso, la prescrizione quinquennale.
Ci si era chiesti se, una volta divenuto incontestabile il credito contributivo, per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva fosse sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge 335/95, ovvero a quello più lungo, decennale, dell'azione nascente dal giudicato contemplato dall'art. 2953 c.c.
Infatti, si discuteva se la decorrenza del termine, pacificamente perentorio, per fare opposizione a cartella di pagamento, di cui all'art. 24 , comma 5 , d.lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producesse soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, oppure determinasse anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 c.c. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve ( quinquennale secondo l'art. 3 commi 9 e 10 , della legge
335 del 1995 ) in quello ordinario decennale. 10
La Suprema Corte ha escluso tale conversione del termine breve in quello ordinario ( decennale ) ai sensi dell'art. 2953 c.c., affermando che tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo;
al contrario la cartella, avendo natura di atto amministrativo,
è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, con la conseguenza che il termine, anche nell'ipotesi di ruolo divenuto intangibile, rimane quinquennale
(Cassazione S.U. 23397/2016; Cass. S, VI 7409/2020).
Orbene, nel caso di specie, l'intimazione di pagamento n.
09420229004189478/000 è stata notificata in data 8/06/2022.
L'ente di riscossione, nel costituirsi in giudizio, ha allegato l'intimazione di pagamento n. 09420199002580637/000, corredata dalla prova della notifica, perfezionatasi in data 12/02/2019, che richiama le tre cartelle di pagamento impugnate e che ha validamente interrotto la prescrizione.
Pertanto, alla data del 8/06/2022, la prescrizione non era maturata.
In particolare, la cartella di pagamento n. 09420160018665048000 (per la quale non è stato provato il perfezionamento della notifica) concerne contributi relativi agli anni 2014 e 2015, in relazione ai quali, dunque, la prescrizione è stata validamente interrotta in data 12/02/2019 e in data 8/06/2022 e, di conseguenza, non è maturata.
Ne discende l'integrale rigetto del ricorso.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste a carico del ricorrente, da liquidarsi in favore di
[...]
e della Controparte_3 Controparte_2
[...]
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse, con un aumento del 30 % in ragione della presenza di due parti nella stessa posizione.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da Parte_1
N.RG.2183/2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite, che liquida in €
3506,10, ci dui € 1753,05 in favore di Controparte_3
e € 1753,05, in favore della
[...] [...]
Controparte_2
Locri, 25/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci