Articolo 3 della Legge 19 luglio 1894, n. 338
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8 agosto 1894
Art. 3.

Rimangono fermi gli impegni dello Stato verso i comuni per le strade comunali obbligatorie, costrutte od in costruzione, e per quelle per le quali siano indette o deliberate le aste entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

Entrata in vigore il 8 agosto 1894