Art. 3.
Rimangono fermi gli impegni dello Stato verso i comuni per le strade comunali obbligatorie, costrutte od in costruzione, e per quelle per le quali siano indette o deliberate le aste entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.
Rimangono fermi gli impegni dello Stato verso i comuni per le strade comunali obbligatorie, costrutte od in costruzione, e per quelle per le quali siano indette o deliberate le aste entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.