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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/12/2025, n. 2119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2119 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1816/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 18.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), in qualità di unico erede Parte_1 C.F._1 dell'avv. Angelo Donnici, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Pirillo. ricorrente contro
(CF: ) in proprio e quale Controparte_1 C.F._2 coerede di nonché Persona_1 CP_2 CP_3
, , in qualità di
[...] Controparte_4 eredi di Persona_1 resistenti contumaci
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 14 del D.Lgs n. 150/2011 il sig. in qualità di Parte_1 erede dell'Avv. Angelo Donnici ha chiesto la liquidazione delle competenze professionali relative alla difesa svolta dal de cuius in favore della sig.ra CP_1
e del defunto sig. nella procedura monitoria n.
[...] Persona_1
994/2008 R.G.A.C. del Tribunale di Rossano (esitata nell'emissione del decreto ingiuntivo n. 201/2008 di complessivi € 36.160,14, oltre interessi e spese) e nel successivo giudizio di opposizione introdotto dall'ingiunto presso il Tribunale di Rossano (R.G.A.C. n. 1510/2008) deciso dal Tribunale di Castrovillari con sentenza del 27.3.2003. Ha esposto che dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.10.2022 e prima che venisse pubblicata la suddetta sentenza, l'Avv. Angelo Donnici era
venuto improvvisamente a mancare e che, una volta contattati i sig.ri al fine Per_1 di comunicare l'esito della causa ed ottenere quanto di spettanza per l'attività professionale svolta dal de cuius a loro favore, questi si erano rifiutati di corrispondere il compenso richiesto.
2. I sig.ri eControparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
pur a fronte della regolarità delle notifiche eseguite nei loro Controparte_4 confronti, non si sono costituiti in giudizio. Ne va pertanto dichiarata la contumacia.
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3. La domanda formulata nel ricorso è fondata e va quindi accolta nei termini di cui al dispositivo, per quanto di seguito considerato. Secondo i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cassazione civile sez. un., 30/10/2001, n.13533). Tale ripartizione dell'onere della prova vale anche nel caso di contumacia del debitore (cfr. Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34947). È fuor di dubbio la legittimazione dell'odierno ricorrente, il quale ha dimostrato la propria qualità di unico erede del defunto Avv. Angelo Donnici (all. 7, 8 e 9 fascicolo parte ricorrente;
si veda anche il certificato storico di famiglia rilasciato dall'Ufficiale dell'anagrafe del Comune di Caloveto, all. note del 15.12.2025). L'esistenza del mandato, così come la sua esecuzione ad opera del de cuius sono dimostrate dalla copiosa documentazione depositata in atti dall'istante (all. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 fascicolo parte ricorrente), con conseguente maturazione del diritto del difensore alla corresponsione dei compensi per le prestazioni professionali rese. Per quanto concerne il quantum della pretesa, va fatta applicazione dei parametri previsti dal DM n. 55/2014 e successivi aggiornamenti. Gli scaglioni utilizzati per il calcolo delle competenze dal ricorrente risultano corretti e possono dunque liquidarsi per diritti ed onorari le somme per come richieste dall'istante che ad avviso del Tribunale appaiono congrue in relazione alla natura e al valore delle controversia, all'importanza ed al numero delle questioni trattate, al grado dell'autorità adita ed all'attività concretamente svolta dall'avvocato. La parte resistente non costituendosi in giudizio non ha provato di aver corrisposto il relativo compenso né di non aver potuto adempiere per cause ad essa non imputabili. In definitiva i resistenti devono essere condannati a corrispondere in favore del ricorrente, ciascuno in proporzione della propria quota ereditaria, la complessiva somma di € 6.896,53.
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Il tutto oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284 comma 4 c.c. dalla messa in mora al saldo effettivo (v. Cass. civ., Sez. II, Ord., 17/07/2025, n. 20007).
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio e all'attività in concreto svolta, operata la diminuzione dei valori medi in ragione della non elevata complessità della causa. Va ricordato che ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, pertanto la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (Cassazione civile sez. VI, 25/05/2020, n.9599; Cassazione civile sez. VI, 29/05/2018, n.13498).
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
DICHIARA la contumacia di , , , Controparte_1 CP_2 Controparte_3 CP_4
e ;
[...] Controparte_4
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto
AN
, in proprio e quale erede di , nonché Controparte_1 Persona_1 CP_2
, , e , quali eredi di
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_4 Per_1
al pagamento in favore di per le causali di cui in ricorso,
[...] Parte_1 in proporzione della rispettiva quota ereditaria, della somma di € 6.896,53, oltre interessi come in motivazione;
AN
, , , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_4
, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore che si
[...] Parte_1 liquidano in complessivi € 1.845,50, di cui € 145,50 per spese, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.;
Castrovillari, 18/12/2025. Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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