Sentenza 17 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 17/02/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2622/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2622/2024, introdotta da:
(c.f. ) nato in Parte_1 C.F._1
BORGOMANERO (NO) il 21/02/1976 Con il patrocinio dell'Avv. DI SALVO GIULIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ) nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. DI SALVO GIULIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: separazione consensuale dei coniugi CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
- ordinare al Comune di Armeno (NO) di prov p 'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2) La casa coniugale di proprietà (come meglio specificato al superiore punto 6 di narrativa) del marito Parte_1 resterà occupata dello stesso con i beni e gli arredi ivi contenuti;
la moglie
[...] Controparte_1
e preleverà dalla casa coniugale tutti i propri beni ed effetti personali;
Pag. 1
mentre l'autovettura Fiat 500X 2000 tg. FM429NF resta di proprietà esclusiva del marito;
4) il conto corrente cointestato ai coniugi n. 00014917 , filiale di Borgomanero, continuerà ad essere gestito da CP_2 entrambi per le spese correnti di comune interesse;
4) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti, fermo restando l'obbligo di mantenimento della figlia e come più sotto Per_1 descritto;
5) La figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, continuerà a mantenere la residenza presso Persona_2 la ex casa fa ico-Veruno, via Scella n. 8, abitando presso la madre ed il padre a settimane alterne;
pertanto, le spese di mantenimento ordinario di , fino al raggiungimento della autosufficienza economica da parte della stessa, Per_1 saranno a carico di entrambi i genitori nda del periodo di permanenza presso il padre o la madre;
6) ognuno dei genitori terrà a proprio carico il 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, fino al raggiungimento della autosufficienza economica da parte della stessa, secondo il 'Protocollo spese straordinarie' relative ai figli approvato dal Tribunale di Torino in data 15.03.2016 che viene allegato quale doc. n. 13 e di cui alle odierne parti è stata consegnata copia;
7) i coniugi sin da ora prestano ogni reciproco consenso eventualmente necessario per il rilascio di passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio”.
Per il PM
“Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso”. MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto Parte_1 Controparte_1
in rascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 3, parte II, serie A, anno 2001. Dall'unione matrimoniale sono nate le figlie (29/03/2006) ed nata [...] e Per_1 Per_3 deceduta il 25/05/2018). La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. Come richiesto dalle parti, le spese di lite andranno interamente compensate. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 nato a [...] in data [...] e , nata in Controparte_1
OMEGNA (VB) in data 07/02/1976;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. compensa integralmente le spese di lite;
Pag. 2 5. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 7.2.2025
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
Pag. 3