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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/01/2024, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 17669/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17669/2023 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in TORINO (TO) Via Giuseppe TALUCCHI n. 2, presso lo studio dell'avv. CARBONE DOMENICO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
IASI (ROMANIA) il 03/07/2013.
L'atto di matrimonio veniva successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 76 parte II serie C uff. 2 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020).
Dal matrimonio è nato un figlio: , a Torino (TO) il 01/11/2017. Persona_1
Con ricorso depositato il 11/10/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative al figlio minore rispondono al prevalente interesse dello stesso.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati rispettandosi reciprocamente.
DISPONE che la casa coniugale sita in Torino Via Borgosesia n. 96 piano secondo e gli arredi ivi esistenti sono assegnati alla signora Parte_1
DÀ ATTO che il sig. si impegna a trasferire la propria dimora e residenza Parte_2 altrove entro 20 gg dall'omologa;
DISPONE che il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori con esercizio anche Persona_1 separato della potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. Egli manterrà la dimora abituale presso l'abitazione della madre;
DÀ ATTO che i genitori si obbligano a rispettare il Piano Genitoriale allegato al presente ricorso, debitamente compilato e sottoscritto da entrambe i genitori, da intendersi quivi integralmente trascritto;
DISPONE che il signor corrisponderà alla signora un Parte_2 Parte_1 contributo mensile di € 800.00= (ottocento/00) quale concorso per il mantenimento del figlio minore a mezzo bonifico bancario entro il cinque di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente Persona_1 secondo gli indici Istat;
DISPONE che le spese scolastiche, extrascolastiche, ludiche, sportive e mediche non coperte dal S.S.N. concordate ovvero necessitate e successivamente documentate fatte nell'interesse del figlio Persona_1 resteranno a carico dei genitori nella misura del 50%;
DISPONE che il signor corrisponderà alla signora un Parte_2 Parte_1 contributo mensile di € 650.00= (seicentocinquanta/00) quale concorso al mantenimento della Per_2
a mezzo bonifico bancario entro il cinque di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli Org_ indici pagina 2 di 4 DÀ ATTO che in esecuzione dell'obbligo legale di mantenimento in favore del coniuge e del figlio minore, sine animus donandi, il signor nato a [...] il [...] Parte_2
c.f. si obbliga a trasferire in favore della moglie signora C.F._2 Parte_1 n. AS (Romania) il 03.07.1984 c.f. ed entro due mesi dall'omologa:
[...] C.F._1
• La propria quota del diritto di proprietà pari al 50% delle seguenti unità immobiliari site nel Comune di Torino via Borgosesia 96 (novantasei) in fabbricato per civile abitazione così composto: al piano secondo (terzo fuori terra) alloggio composto da ingresso, due camere, cucina e soggiorno e al piano interrato due locali uso cantina;
unità immobiliari censite al NCEU del Comune di Torino come segue: Fg. 1172 n. 244 sub 11 via Borgosesia 96 piano 2-S1 cat A/3 zona censuaria 2 cl. 4 vani 6 rendita catastale € 1.100,05. Detti immobili sono pervenuti alle parti giusto Rogito 13.11.2017 Notaio Per_3
Dr. di Notaio in Rivarolo Canavese (Rep. 273557 Racc 28745) del 13.11.2017 Per_4 Persona_5 reg. Torino il 6.12.2017. Detto immobile, acquistato avvalendosi di Mutuo trentennale erogato in pari data dall'Istituto bancario , risulta tuttora ipotecato in favore di quest'ultima per il Org_2 CP_1 complessivo importo di € 225.000,00= giusta Atto pubblico delli 13.11.2017 rogito Notaio dr. Per_3
Rep. 273558 Racc. 28746 Persona_6
• La propria quota del diritto di proprietà pari al 50% delle seguenti unità immobiliari site nel Comune di Torino via Borgosesia 96 (novantasei) in fabbricato per civile abitazione così composto: al piano terreno (primo fuori terra) alloggio composto da ingresso, una camera, cucina e accessori e al piano interrato una cantina;
unità immobiliari censite al NCEU del Comune di Torino come segue: Fg. 1172 n.
244 sub 1 via Borgosesia 96 piano S1-T cat A/3 zona censuaria 2 cl. 2 vani 3 sup catastale 51 mq escluse aree scoperte 50 mq, rendita catastale € 402,84. Detti immobili sono pervenuti alle parti giusto Rogito 31.5.2021 Notaio Giuseppe dr. Notaio in Torino (Rep. 146169 Racc 44574) del 31.05.2021 reg. Per_7
Torino il 03.06.2021.
Nei trasferimenti sono comprese le proporzionali ragioni di comproprietà che alle porzioni immobiliari suddescritte competono sulle parti comuni dello stabile di cui fanno parte, tali per legge, uso, destinazione e a termini di regolamento di condominio vigente.
• La signora n. AS (Romania) il 03.07.1984 c.f. Parte_1 C.F._1
a fronte dei trasferimenti immobiliari che precedono si impegna ad accollarsi per intero il mutuo ancora in essere di cui al capoverso che precede (Atto pubblico delli 13.11.2017 rogito Notaio dr. Per_3 Per_4 di Montezemolo Rep. 273558 Racc. 28746), impegnandosi a pagare integralmente alle rispettive scadenze le singole rate di mutuo ancora dovute sino ad estinzione del medesimo in favore dell'Istituto erogante “Che Banca! e a corrispondere a termine gli eventuali oneri e spese per la cancellazione CP_1 dell'ipoteca gravante sull'immobile di v. Borgosesia 96 piano 2S1;
DÀ ATTO che i trasferimenti e le attribuzioni patrimoniali sono tutti connessi e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi: essi pertanto saranno esenti da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999;
DÀ ATTO che le parti prendono atto che il Giudice ed il Cancelliere si limitano conformemente a quanto disposto dalla legge, a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine all'impegno assunto relativamente al futuro trasferimento delle unità immobiliari sopra descritte come condizione della loro separazione consensuale, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni trasferendi, all'esistenza di eventuali pesi, oneri o vincoli di qualunque genere.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver già provveduto a definire in separata sede ogni altro aspetto economico e patrimoniale;
DÀ ATTO che i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore . Persona_1 pagina 3 di 4 sulle spese di lite. CP_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19/01/2024.
Il Presidente Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17669/2023 promossa da:
, (C.F. Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2
entrambi elettivamente domiciliati in TORINO (TO) Via Giuseppe TALUCCHI n. 2, presso lo studio dell'avv. CARBONE DOMENICO che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
IASI (ROMANIA) il 03/07/2013.
L'atto di matrimonio veniva successivamente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 76 parte II serie C uff. 2 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020).
Dal matrimonio è nato un figlio: , a Torino (TO) il 01/11/2017. Persona_1
Con ricorso depositato il 11/10/2023 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative al figlio minore rispondono al prevalente interesse dello stesso.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
.
[...]
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi vivranno separati rispettandosi reciprocamente.
DISPONE che la casa coniugale sita in Torino Via Borgosesia n. 96 piano secondo e gli arredi ivi esistenti sono assegnati alla signora Parte_1
DÀ ATTO che il sig. si impegna a trasferire la propria dimora e residenza Parte_2 altrove entro 20 gg dall'omologa;
DISPONE che il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori con esercizio anche Persona_1 separato della potestà genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione. Egli manterrà la dimora abituale presso l'abitazione della madre;
DÀ ATTO che i genitori si obbligano a rispettare il Piano Genitoriale allegato al presente ricorso, debitamente compilato e sottoscritto da entrambe i genitori, da intendersi quivi integralmente trascritto;
DISPONE che il signor corrisponderà alla signora un Parte_2 Parte_1 contributo mensile di € 800.00= (ottocento/00) quale concorso per il mantenimento del figlio minore a mezzo bonifico bancario entro il cinque di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente Persona_1 secondo gli indici Istat;
DISPONE che le spese scolastiche, extrascolastiche, ludiche, sportive e mediche non coperte dal S.S.N. concordate ovvero necessitate e successivamente documentate fatte nell'interesse del figlio Persona_1 resteranno a carico dei genitori nella misura del 50%;
DISPONE che il signor corrisponderà alla signora un Parte_2 Parte_1 contributo mensile di € 650.00= (seicentocinquanta/00) quale concorso al mantenimento della Per_2
a mezzo bonifico bancario entro il cinque di ogni mese;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli Org_ indici pagina 2 di 4 DÀ ATTO che in esecuzione dell'obbligo legale di mantenimento in favore del coniuge e del figlio minore, sine animus donandi, il signor nato a [...] il [...] Parte_2
c.f. si obbliga a trasferire in favore della moglie signora C.F._2 Parte_1 n. AS (Romania) il 03.07.1984 c.f. ed entro due mesi dall'omologa:
[...] C.F._1
• La propria quota del diritto di proprietà pari al 50% delle seguenti unità immobiliari site nel Comune di Torino via Borgosesia 96 (novantasei) in fabbricato per civile abitazione così composto: al piano secondo (terzo fuori terra) alloggio composto da ingresso, due camere, cucina e soggiorno e al piano interrato due locali uso cantina;
unità immobiliari censite al NCEU del Comune di Torino come segue: Fg. 1172 n. 244 sub 11 via Borgosesia 96 piano 2-S1 cat A/3 zona censuaria 2 cl. 4 vani 6 rendita catastale € 1.100,05. Detti immobili sono pervenuti alle parti giusto Rogito 13.11.2017 Notaio Per_3
Dr. di Notaio in Rivarolo Canavese (Rep. 273557 Racc 28745) del 13.11.2017 Per_4 Persona_5 reg. Torino il 6.12.2017. Detto immobile, acquistato avvalendosi di Mutuo trentennale erogato in pari data dall'Istituto bancario , risulta tuttora ipotecato in favore di quest'ultima per il Org_2 CP_1 complessivo importo di € 225.000,00= giusta Atto pubblico delli 13.11.2017 rogito Notaio dr. Per_3
Rep. 273558 Racc. 28746 Persona_6
• La propria quota del diritto di proprietà pari al 50% delle seguenti unità immobiliari site nel Comune di Torino via Borgosesia 96 (novantasei) in fabbricato per civile abitazione così composto: al piano terreno (primo fuori terra) alloggio composto da ingresso, una camera, cucina e accessori e al piano interrato una cantina;
unità immobiliari censite al NCEU del Comune di Torino come segue: Fg. 1172 n.
244 sub 1 via Borgosesia 96 piano S1-T cat A/3 zona censuaria 2 cl. 2 vani 3 sup catastale 51 mq escluse aree scoperte 50 mq, rendita catastale € 402,84. Detti immobili sono pervenuti alle parti giusto Rogito 31.5.2021 Notaio Giuseppe dr. Notaio in Torino (Rep. 146169 Racc 44574) del 31.05.2021 reg. Per_7
Torino il 03.06.2021.
Nei trasferimenti sono comprese le proporzionali ragioni di comproprietà che alle porzioni immobiliari suddescritte competono sulle parti comuni dello stabile di cui fanno parte, tali per legge, uso, destinazione e a termini di regolamento di condominio vigente.
• La signora n. AS (Romania) il 03.07.1984 c.f. Parte_1 C.F._1
a fronte dei trasferimenti immobiliari che precedono si impegna ad accollarsi per intero il mutuo ancora in essere di cui al capoverso che precede (Atto pubblico delli 13.11.2017 rogito Notaio dr. Per_3 Per_4 di Montezemolo Rep. 273558 Racc. 28746), impegnandosi a pagare integralmente alle rispettive scadenze le singole rate di mutuo ancora dovute sino ad estinzione del medesimo in favore dell'Istituto erogante “Che Banca! e a corrispondere a termine gli eventuali oneri e spese per la cancellazione CP_1 dell'ipoteca gravante sull'immobile di v. Borgosesia 96 piano 2S1;
DÀ ATTO che i trasferimenti e le attribuzioni patrimoniali sono tutti connessi e funzionali alla risoluzione della crisi coniugale ed alla definizione dei rapporti tra i coniugi: essi pertanto saranno esenti da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999;
DÀ ATTO che le parti prendono atto che il Giudice ed il Cancelliere si limitano conformemente a quanto disposto dalla legge, a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine all'impegno assunto relativamente al futuro trasferimento delle unità immobiliari sopra descritte come condizione della loro separazione consensuale, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito alla correttezza della descrizione, alla titolarità dei beni trasferendi, all'esistenza di eventuali pesi, oneri o vincoli di qualunque genere.
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di aver già provveduto a definire in separata sede ogni altro aspetto economico e patrimoniale;
DÀ ATTO che i coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per il figlio minore . Persona_1 pagina 3 di 4 sulle spese di lite. CP_2
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 19/01/2024.
Il Presidente Est.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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