Sentenza 28 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/04/2004, n. 8149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8149 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2004 |
Testo completo
A S O S L A L 0 T 1 O , Aula . B A T I S R E D P A ' S A 08 14 9 L I 3 T 3 L S 3 N 7 E - O 5 G D P 8 - O I M 1 ITALIANA S I A 1 N D A E E E D S , I G E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO O A T G R T E N O S ww E L I T S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE G T E I E A R Oggetto R L I L ww D E D SEZIONE LAVORO O Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Paolino DELL'ANNO - R.G. N. 1107/02 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron.15673 Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud. 22/01/04 Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in - persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FABIANI, PLENIO SPADAFORA, LUIGI UMBERTO PICCIOTTO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AN EL;
- intimata 2004 la sentenza n. 730/00 del Tribunale di 385 avverso -1- SASSARI, depositata il 11/01/01 R.G.N. 3227/99; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/04 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza del 5 luglio 2000/11 gennaio 2001 il Tribunale di Sassari, rigettando l'appello dell'INPS, confermava la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda proposta dall'odierna parte intimata, intesa al riconoscimento del diritto a percepire sull'indennità di mobilità l'adeguamento stabilito, per il trattamento di integrazione salariale straordinaria, dall'art. 1, comma 5, del d.l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 451. I giudici di merito ritenevano che, stante la sopravvenuta inoperatività dell'adeguamento previsto, per l'indennità di mobilità, dall'art. 7, comma terzo, della legge n. 223 del 1991, a seguito del venir meno della indennità di contingenza, occorresse applicare, in via analogica, l'adeguamento introdotto per la integrazione salariale. Per la cassazione di questa sentenza ricorre, formulando un unico motivo di censura, l'INPS. Controparte non si è costituita. Motivi della decisione Con l'unico motivo la difesa dell'INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 5, del d.l. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, con riferimento all'art. 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Deduce che la disamina delle norme regolanti distintamente gli incrementi rivalutativi del trattamento di integrazione salariale e dell'indennità di mobilità evidenzia che l'indicizzazione prevista dall'art. 1 del decreto legge n. 299 del 1994, come modificato dalla legge di 3 conversione, facendo esclusivo riferimento all'adeguamento del trattamento di integrazione salariale, non è applicabile, in assenza di una espressa disposizione in tal senso, all'indennità di mobilità. Il motivo è fondato. La questione in esame è stata ripetutamente affrontata da questa Corte (v., fra le tante, Cass. 30 luglio 2001 n. 10379, 10 settembre 2002 n. 13176, 16 ottobre 2002 n. 14716, 12 dicembre 2003 n. 19000), che - con riferimento a fattispecie, come quella in esame, relative a periodi antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 45, primo comma, lett. r, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (con cui si è delegato il Governo all'emanazione di norme per l'adeguamento annuale dell'indennità di mobilità) ha affermato che "il criterio di adeguamento automatico posto - dall'art. 1, comma 5, decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994 n. 541, che ha modificato l'art. 1 della legge 13 agosto 1980 n. 427, riguarda unicamente il trattamento straordinario di integrazione salariale e solo indirettamente, quanto alla rivalutabilità dei massimali del relativo trattamento, incide anche sulla indennità di mobilità, la quale invece, dopo la sua iniziale quantificazione, non è più incrementabile in conseguenza delle variazioni dell'indice ISTAT;
né la diversità del meccanismo di indicizzazione dell'indennità di mobilità, rispetto a quello relativo all'integrazione salariale straordinaria, suscita dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 38 Costituzione, sia perché la differenziazione risponde alla scelta discrezionale del legislatore di offrire al lavoratore collocato in cassa integrazione straordinaria una tutela leggermente maggiore rispetto a 1 quella assicurata al lavoratore in mobilità, sia perché la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 184 del 2000, ha escluso che vi sia un'esigenza costituzionale che imponga la rivalutabilità dell'indennità di mobilità oltre alla rivalutazione dei suddetti massimali”. Alla stregua di tali principi, cui il Collegio ritiene di aderire, in mancanza di contrarie argomentazioni idonee a mutare l'ormai consolidato orientamento della Corte, il ricorso va accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata;
non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c., con il rigetto della originaria domanda della parte privata. Non ricorrendo l'ipotesi della lite manifestamente infondata e temeraria, la parte soccombente non è tenuta al rimborso delle spese dell'intero processo nei confronti dell'INPS (art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore alla riforma del 2003). P.T.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Nulla per le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 22 gennaio 2004. Il cons. estensore Il Presidente Verbini innia I D - IL CANCELLE Depositato inCancelleria 09:28 APR 2004 IL CANCELLERE 5