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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Maria Casaregola Presidente
Dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
4457 /2020, vertente tra
), rappresentata e difesa dall'avv. DI LORENZO Parte_1 P.IVA_1
GIAMPIERO ), giusta delega in atti C.F._1
Appellante
e
), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MARINO AURELIO ( ), giusta delega in atti C.F._3
Appellato
Conclusioni di parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere il presente appello per tutti i motivi di prime cure e per quelli sollevati in appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 6071/2020, depositata il 22.09.2020 e pubblicata il 25.09.2020 dal
Tribunale di Napoli, nella causa iscritta al R.G. n. 21346/2015 quivi impugnata e, quindi, per i motivi esposti in narrativa:
- accertare e dichiarare la legittimità della applicazione della CMS,
- accertare e dichiarare la legittimità della capitalizzazione e per gli effetti, nel merito - previa autorizzazione della chiesta CTU, tenuto conto delle risultanze del corretto calcolo del saldo del conto corrente oggetto di causa con applicazione delle condizioni contrattuali agli atti, riconoscimento della legittimità della capitalizzazione trimestrale e della CMS - respingere le domande ex adverso, con riforma integrale della sentenza impugnata
- rigettare le domande avverse ovvero procedere a compensazioni giudiziali, in caso di reciproche partite debitorie/creditorie tra le parti del presente giudizio
- rigettare i motivi di appello incidentale ex adverso proposti per quanto esposto in narrativa
- condannare gli Appellati, alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario.
Conclusioni di pate appellata:
“Respingere tutti i motivi dell'appello di perché inammissibili e/o infondati, Parte_1
in fatto e in diritto;
in accoglimento del primo motivo di appello incidentale ovvero, in subordine, del secondo;
accertare e dichiarare che, al 31.12.2005, era debitore della Controparte_1
di euro 1.240.751,80 per saldo del conto corrente n.ro 27/3379, Controparte_2
anziché della somma di euro 1.856.115,37 esposta dalle scritture banca;
accertare e dichiarare che, nei limiti di euro 779.389,10, non erano dovuti i pagamenti incassati dalla Controparte_2
nella prima decade del gennaio 2006, di seguito indicati:
[...]
o pagamento di euro 5.161,49 annotato in conto corrente n.ro 27/3379 con data contabile 4.1.2006 e pari data valuta;
o pagamento di euro 308.807,84 annotato in conto corrente n.ro 27/3379 con data contabile 4.1.2006 e pari data valuta;
o pagamento di euro 1.553.951,58 annotato in conto corrente n.ro 27/3379 con data contabile 5.1.2006 e pari data valuta;
o pagamento di euro 7.739,22 annotato in conto corrente n.ro 27/3379 con data contabile 10.1.2006 e data valuta 5.1.2006;
o pagamento di euro 14.397,84 annotato in conto corrente n.ro 27/3379 con data contabile 10.1.2006 e data valuta 5.1.2006;
o pagamento di euro 40.678,50 annotato in conto corrente n.ro 27/3379 con data contabile 10.1.2006 e data valuta 5.1.2006;
o pagamento di euro 44.438,16 annotato in conto corrente n.ro 27/3379 con data contabile 10.1.2006 e data valuta 5.1.2006;
o pagamento di euro 44.966,27 annotato in conto corrente n.ro 27/3379 con data contabile 10.1.2006 e data valuta 5.1.2006;
Condannare a restituire ad la predetta somma di euro Parte_1 Controparte_1
779.389,10 ovvero quella diversa, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte riterrà di giustizia, con i seguenti accessori: a. interessi corrispettivi dal 10.1.2006 al dì della notificazione della citazione introduttiva del primo grado di giudizio;
b. interessi di mora dal dì della notificazione della predetta citazione al dì del pagamento secondo la previsione del co. 4 dell'art. 1284 cod. civ.; c. capitalizzazione semestrale degli interessi ex art. 1283 cod. civ. a far data dall'introduzione della domanda giudiziale;
d. risarcimento del maggior danno ex art. 1224, co. 2, cod. civ., da liquidare considerando l'appartenenza dell'attore alla categoria economica socialmente significativa dei creditori investitori ovvero, in subordine, considerando il danno da svalutazione monetaria.
Condannare l'appellante principale alla refusione delle spese e dei compensi di causa, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario, per accessori tributari e per accessori previdenziali, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fattone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Napoli il esponendo: 1) di aver acceso, in data 5.7.1993, un conto corrente Controparte_2
di corrispondenza n. 27/3379, sul quale trova a immediato regolamento una linea di finanziamento, sottoforma di apertura di credito, sino al 31.12.2005, in relazione alla quale non si verificava mai alcuno sconfinamento oltre l'accordato; 2) che, il 31.12.2005, data di cessazione della apertura di credito, il conto corrente 27/3379 presentava un saldo a debito per il correntista pari ad €
1.856.115,37, frutto a suo dire di somme illegittimamente addebitate dalla banca;
3) che, in ogni caso, nella prima decade del gennaio 2006, egli provvedeva ad estinguere il predetto debito, ritenendo tuttavia di aver diritto al rimborso degli importi indebitamente pagati;
4) che, nello specifico, tanto il conto corrente che il rapporto di apertura di credito non avrebbero avuto le condizioni di forma e di contenuto prescritte dalla L. 154/1992, i negozi non erano stati perfezionati per iscritto, gli interessi non erano stati pattuiti con conseguente applicazione di tassi superiori in addebito al tasso legale codicistico, vi era stato un illegittimo addebito di commissioni di massimo scoperto , spese ed oneri mai convenuti, vi era stata una antergazione e postergazione dei giorni di valuta costantemente a suo danno nonchè una indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito.
Sulla base di tale prospettazione, l'attore chiedeva dunque dichiararsi la nullità parziale sia del contatto di conto corrente che di quello di apertura di credito, o in via subordinata, dichiararsi la nullità delle clausole invalide dei predetti rapporti, e per effetto rideterminare il saldo del rapporto alla data del 30.06.2015 (data di chiusura del rapporto), previo accertamento della non debenza di quanto richiesto dalla banca, in relazione al conto di apertura di credito, alla data del 31.12.2005, ed indebitamente corrisposto dallo stesso nella prima decade del gennaio 2006, con condanna del alla restituzione di tutto quanto dovesse essere accertato a suo credito, al Controparte_2
risarcimento del danno ed alle spese di lite.
Costituitasi, la banca convenuta contestava l'assunto attoreo, evidenziando la assoluta liceità di tutte le pattuizioni contrattuali ed il regolare svolgimento dei rapporti in oggetto, eccependo altresì la intervenuta prescrizione di una parte dei diritti azionati, e nello specifico delle domande restitutorie rispetto a tutti i versamenti effettuati anteriormente al 23.7.2005, e cioè avvenuti prima del decennio anteriore alla data di notifica della citazione, datata 23.7.2015. Eccepiva altresì la prescrizione quinquennale delle somme oggetto di azione di ripetizione a titolo di interessi attivi.
Il giudizio veniva istruito a mezzo di produzione documentale e di CTU contabile.
Con sentenza n. 6071/2020, il Tribunale accoglieva la domanda e condannava la banca convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 113.253,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A sostegno della sua decisione, il giudice di prime cure evidenziava in primo luogo la illegittima capitalizzazione degli interessi passivi con frequenza trimestrale, non essendoci pari periodicità con quella relativa agli interessi a credito, nonché la mancata accettazione scritta del cliente circa la capitalizzazione degli interessi, come richiesto a seguito della entrata in vigore della delibera CICR del 2000, con conseguente necessità di una rideterminazione del saldo senza tenere conto degli interessi illegittimamente portati a capitale, previo ricalcolo senza alcuna forma di capitalizzazione, in virtù dell'anatocismo riscontrato. In ordine al contratto di apertura di credito, il Tribunale rilevava che in data 21.2.2001, la banca concedeva all'attore una linea di credito consistente in apertura di credito ordinaria sino all'importo di lire 3.000.000.000, poi elevata all'importo di
4.000.000.000 in data 13.7.2021, e poi rideterminata al ribasso nell'anno 2004 sino all'importo di €
1.932.676,00, e che in data 31.12.2005 , l'attore al fine di pagare la debitoria risultante, vendeva dei titoli di investimento costituiti in pegno e provvedeva a saldare il suo debito. Il Tribunale dichiarava altresì la nullità della clausola di CMS per assoluta indeterminabilità dei tassi pattuiti, ritenendo altresì fondata l'eccezione di prescrizione proposta dalla banca, secondo il principio delle Sezioni
Unite n. 15895/2019.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva appello avverso la Controparte_2
predetta sentenza. Secondo la tesi proposta nel gravame – salvo quanto si dirò espressamente in seguito – la sentenza in oggetto avrebbe in primo luogo errato nel non ritenere la validità di tutte le clausole contrattuali contenute nei rapporti, anche alla luce di un documento a suo dire rilevante
(allegato B al contratto) che sarebbe stato erroneamente ritenuto invalido per la mancata compilazione di alcuni spazi rimasti vuoti, e nella specie della indicazione della capitalizzazione trimestrale di tutti gli interessi pattuiti, con conseguente esclusione del fenomeno anatocistico.
L'appellante censura anche il capo della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto sufficiente, per la validità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e la comunicazione contenuta nell'estratto conto, trattandosi di adeguamenti più favorevoli alla posizione del correntista, secondo quanto indicato da recente giurisprudenza che ha ritenuto di citare nell'atto di appello.
La parte appellante contestava altresì il ragionamento del primo giudice in relazione alla mancata interpretazione della piena validità delle commissioni di massimo scoperto pattuite
Ciò posto, la banca chiedeva riformarsi la pronuncia, riconoscendo la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla luce dell'allegato B del contratto, o ai sensi della delibera CICR, nonché la legittimità degli addebiti effettuati a titolo di commissione massimo scoperto, con conseguente necessità di ricalcolo del saldo finale.
Costituitasi, la parte appellata contestava gli assunti della banca, e proponeva appello incidentale avverso la parte della sentenza impugnata con cui il Tribunale aveva disposto la compensazione atecnica tra il credito accertato alla data della chiusura della apertura di credito, pari ad €
779.389,10 e le successive operazioni a debito effettuate sino al giugno 2015, epoca di chiusura del conto corrente, atteso che nessuna forma di compensazione era stata richiesta dalla banca.
Evidenziava, tra l'altro, che in tale arco temporale non vi erano state operazioni che avevano causato un saldo negativo, tanto che anteriormente al giudizio il saldo al giugno 2015 era in credito di € 132,46, ragion per cui il giudice aveva operato non solo una indebita compensazione, ma aveva ritenuto esistente un controcredito a favore della banca di fatto inesistente. Ciò posto, l'appellato concludeva per il rigetto dell'appello principale proposto dalla banca appellante e per la condanna della banca in suo favore alla somma di € 779.389,10 senza che sulla stessa vi si operasse alcuna forma di compensazione con asseriti controcrediti di fatto inesistenti.
All'udienza del 30.10.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
Con il primo motivo di gravame, la parte appellante ha attinto la motivazione del Tribunale nella parte in cui ha considerato il documento indicato come “allegato B” non valido ai fini probatori, sulla base della mera constatazione che in esso non fossero debitamente compilati tutti gli spazi da riempire, e nello specifico, per la mancata barratura (inserimento quindi della X) sulla voce
“trimestrale” laddove il campo precompilato indicava la periodicità del calcolo degli interessi. Tale mera annotazione con le conseguenze in termini di inutillizabilità del predetto documento, sarebbe stata a dire dell'appellante eccessivamente formalistica, atteso che il Tribunale avrebbe dovuto dare comunque importanza al documento nella sua integrità, rinvenendo in esso l'assenza di qualsiasi alternativa alla trimestralità della capitalizzazione degli interessi, anche laddove non fosse stata barrata la rispettiva casella precompilata.
Invero, nel capo della motivazione censurato, il Tribunale ha dichiarato la irrilevanza probatoria del documento denominato “Allegato B- Appendice mod. 23/12” evidenziando come esso fosse manchevole della indicazione del numero di conto corrente al quale si riferiva, dell'importo della apertura del credito, nonché della opzione sulla casella relativa alla periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi, ritenendo che tali elementi unitariamente considerati comportassero una grave lacuna sostanziale nel contenuto del predetto documento, dalla quale far discendere l'impossibilità di dimostrare l'avvenuta comunicazione all'attore e la sua accettazione della variazione negoziale relativa alla capitalizzazione degli interessi. Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale ha dunque ritenuto insussistente, quanto al documento in esame, la prova della contrattualizzazione preventiva della capitalizzazione trimestrale degli interessi, esprimendo un giudizio di inidoneità formale e sostanziale dello stesso a fornire il riscontro documentale di tale pattuizione.
A sostegno della propria ulteriore prospettazione, l'appellante ha poi evidenziato l'eccessivo rigore di tale valutazione da parte del Tribunale, considerato altresì che il documento in parola è allegato al conto corrente, risulta datato 21.2.2001 (il medesimo giorno della concessione della apertura di credito per l'importo di £ 3.000.000.000), ed è regolarmente sottoscritto dall'appellato , CP_1
unica sottoscrizione rilevante a suo dire ai sensi della giurisprudenza della Suprema Corte, espressa nella ord. 11640/2019. Per tali motivi, a dire dell'appellante, tale allegato documentale deve ritenersi valido ed efficace ai fini probatori. La sua invocata validità quale fonte di interpretazione della disciplina del rapporto, farebbe pertanto conseguire la lecita pattuizione della periodicità di chiusura del conto con interessi debitori e creditori, con relativa capitalizzazione degli interessi e spese fisse di chiusura, atteso che tale scelta delle parti sarebbe inequivocabilmente contenuta nel documento in esame, con piena valenza ed efficacia probatoria.
La parte appellata si è opposta a tale costrutto argomentativo, evidenziando in primo luogo la assoluta impossibilità di ritenere tale documento riferibile al rapporto di causa, attesa la mancanza del numero del rapporto indicato, la assenza dei dati identificativi del finanziamento (importo e durata), tutti elementi non compilati nel modulo in esame;
il modulo, a dire della parte opposta, non sarebbe inoltre identificabile come appendice del contratto di apertura di credito n. 27/3379 del
21.2.2001, perché tale contratto principale non rimanda nel suo corpo a nessuna appendice esterna per la definizione delle condizioni economiche da applicare al rapporto sostanziale;
inoltre, evidenzia la parte appellata, il contratto 21.2.2001 già conterrebbe in sé la regolamentazione della capitalizzazione delle competenze, indicando la capitalizzazione annuale delle competenze a credito del cliente, e quella trimestrale delle competenze a debito, ragion per cui non si spiegherebbe una regolamentazione aliunde ( e con i lacunosi profili indicati dal giudice) della medesima “materia” che l'appellante vorrebbe regolata non dal contratto, a ma da questa ipotetica appendice.
Ancora, sostiene l'appellato, pur a voler considerare tale documento una effettiva appendice del contratto in essere, non sarebbe affatto possibile ricavare dallo stesso la pattuizione di un regime di capitalizzazione degli interessi su base reciproca, pur in assenza della casella barrata sulla relativa voce, atteso che il modulo prevede anche una diversa forma di capitalizzazione (quella all'atto della estinzione del rapporto), ragion per cui, in assenza di una scelta espressa (per l'assenza di opzioni barrate), sarebbe precluso all'interprete ritenere che opzionata tra le parti fosse proprio la regola della capitalizzazione trimestrale, non essendovi traccia di una scelta compiuta in concreto tra le opzioni presenti nel documento. Inoltre, osserva l'appellato, la assoluta inconferenza di tale documento risiederebbe anche nella mancata indicazione di tutti gli altri elementi;
atteso che le sezioni relative ai tassi debitori, ai tassi creditori e ai tassi effettivi della liquidazione infrannuale non risultano affatto compilate, bensì sono lasciate in bianco.
Ciò posto, la Corte osserva quanto segue.
Il documento in parola, sul quale il Tribunale ha esercitato un compiuto esame unitamente alla altra documentazione in atti, per come indicato alla pag. 4 della motivazione della sentenza impugnata, è denominato Appendice modello 23/12, recante ulteriori condizioni economiche con le quali è regolata l'apertura di credito in conto corrente. Tale documento risulta ad un suo attento esame – così come correttamente osservato dal Tribunale – privo di idonea compilazione, atteso che manca la indicazione del conto corrente a cui si riferisce, quella relativa all'importo della apertura di credito, e non risulta altresì esercitata l'opzione sulla periodicità della capitalizzazione degli interessi, atteso che, come correttamente evidenziato dall'appellato, il documento riporta due scelte da opzionare ( capitalizzazione trimestrale / capitalizzazione all'atto della estinzione del rapporto).
Sulla base di tale esame, non risulta possibile, come invece invocato dall'appellante, ritenere che a far data dal 21.2.2001 (data di compilazione di detto documento con i limiti indicati) , la capitalizzazione trimestrale degli interessi fosse legittima poiché oggetto di pattuizione. La tesi dell'appellato, contraria alla prospettazione del va infatti pienamente condivisa, Controparte_2
atteso che, in primo luogo, gli elementi di carenza di tale documento non consentono di ritenere né certamente riferibile lo stesso al rapporto sostanziale in capo al , né tantomeno pattuita CP_1 validamente l'opzione della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
ma l'argomentazione più rilevante, utilmente esposta dall'appellato, è quella per cui nella scheda negoziale del 21.2.2001
(quella da cui prende le mosse l'apertura di credito per £ 3.000.000.000) tale aspetto risulta già compiutamente disciplinato, con la esplicita previsione della capitalizzazione annuale delle competenze a credito e di quella trimestrale delle competenze a debito, senza alcun rinvio ad altra fonte di disciplina del rapporto, che laddove fosse in estrema ipotesi validamente compilata nella sua interezza, porrebbe dunque anche dei problemi di interpretazione e raccordo con il contratto di apertura di credito stesso, per quegli aspetti che risulterebbero disciplinati in entrambi i documenti.
Ciò posto, dovendosi ritenere che la disciplina della capitalizzazione degli interessi è quella indicata nella scheda negoziale del 21.2.2001, e dunque carente della pari periodicità tra interessi debitori e creditori, va confermato il ragionamento operato dal primo giudice circa la riscontrata violazione di cui all'art. 1283 c.c., con conseguente rideterminazione del saldo senza tenere conto degli interessi illegittimamente portati a capitale, attesa la illegittima pratica dell'anatocismo. Il motivo di appello è dunque infondato e va respinto, ed ogni altra questione relativa alla sottoscrizione del documento in esame comunque avvenuta da parte del correntista è del tutto recessiva rispetto ai rilievi esaminati.
Con il secondo ed ultimo motivo di appello, la banca appellante ha inteso censurare la pronuncia impugnata nella parte in cui, quanto alle commissioni di massimo scoperto, il Giudice ha ritenuto non indicati elementi necessari per la sua quantificazione, e nello specifico la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito, con conseguente dichiarazione di nullità della clausola che le ha previste e necessità del ricalcolo del saldo al netto di qualsiasi addebito contabilizzato a tale titolo.
Secondo l'appellante, al contrario, la specificazione che il giudice ha ritenuto carente, sarebbe invece contenuta sempre e proprio nel modello 23/12 (quello ritenuto invalido ed inefficace ai fini probatori), secondo quanto rilevato dal proprio consulente di parte nel giudizio di primo rado, ove vi sarebbe l'indicazione del tasso dell'1% per gli utilizzi in eccedenza rispetto al fido, e la previsione di nessun addebito a titolo di commissione di massimo scoperto per utilizzi intrafido
(indicazione “franco commissioni”) . Dunque, l'appellante, ritenendo valida tale clausola, ha richiesto il ricalcolo del saldo con piena applicazione degli importi addebitati in applicazione delle c.m.s.
Il motivo è infondato.
Le schede negoziali del 5.7.1993 e del 13.7.2001 non recano alcuna indicazione di c.m.s., mentre quella del 21.2.2001 e 30.6.2004, ne indicano la disciplina solo per gli utilizzi oltre fido, e non invece per gli utilizzi entro il limite del fido, senza tuttavia indicare la base di computo
(l'esposizione massima ovvero l'esposizione media nel periodo di riferimento), né tantomeno la frequenza di rilevazione e la frequenza di addebito, e tale lacuna è presente sia nel documento
21.2.2001, che in quello 30.6.2004. Ciò posto, risultano corrette le argomentazioni operate dal
CTU; e fatte proprie dal Tribunale allorquando si è osservato che tale carenza comporta la nullità della pattuizione ai sensi dell'art. 1346 c.c., per indeterminatezza dell'oggetto contrattuale, in ossequio alla giurisprudenza a cui questa Corte ritiene di aderire che ha stabilito che, in ordine alla validità della clausola contrattuale regolante la CMS, la stessa, per essere valida e non affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, non solo deve essere pattuita e indicata nel contratto ma deve anche esplicitare i criteri e le modalità di calcolo della stessa, con la conseguenza che deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non potrà essere in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca (cfr. Cass. ord. 5359/2024; sent. 19825/2022)
Per tali motivi, deve ritenersi la illegittimità di una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto venga indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale.
Le argomentazioni esaminate, unitamente agli arresti giurisprudenziali di cui sopra, inducono a ritenere del tutto infondato il motivo di appello in esame, che va pertanto respinto.
Passando all'esame dei motivi di appello incidentale proposti dall'appellato, valgono le considerazioni che seguono.
Con il primo motivo, il ha inteso censurare la pronuncia impugnata nella parte in cui il CP_1 giudice, a suo dire in violazione dell'art. 112 c.p.c., avrebbe operato d'ufficio la compensazione tra il credito di € 779.389,10 accertato a suo favore alla data del 10.1.2006, e le successive operazioni a debito effettuate sul rapporto sino alla successiva data del giugno 2015, epoca di chiusura del rapporto, pur mancando però l'eccezione di compensazione sollevata da parte della banca.
Invero, nel passaggio motivazionale in esame, il Tribunale ha proposto un ragionamento che risulta invece immune da censure. Si è infatti evidenziato come l'attore in via principale ha richiesto la restituzione della somma di € 2.020.140,90 versata a gennaio del 2006 per ripianare il saldo asseritamente ed erroneamente calcolato a suo debito al momento della chiusura della apertura di credito, avvenuta nel dicembre del 2005, e che in realtà, secondo quanto poi accertato in giudizio anche all'esito della CTU, era pari invero ad € - 1.240,751,80, rimanendo dunque accertato che dal versamento effettuato in misura maggiore, dovesse dunque residuare un saldo a favore del correntista di € 779.389,10, importo pagato in eccesso al fine di ripianare la debitoria calcolata in modo erroneo (e rinveniente dalla differenza tra il saldo negativo supposto dalla banca pari ad €
2.020,140,90 quello accertato dal CTU nella minore somma di € 1.240,751,80). E' altresì accertato che tutte le somme pagate dal correntista nel gennaio del 2006 (€ 2.020,140,90) sono state contabilizzate sul rapporto di conto corrente, rapporto che poi è proseguito sino al giugno del 2015, epoca della sua chiusura. Ciò posto, il CTU nel determinare i saldo finale del rapporto di conto corrente, ha poi correttamente compensato le somme a debito del correntista a tale data ( e rinvenienti dal legittimo saldo a debito del c/c), con il credito a suo favore pari ad € 779.389,10, frutto dell'accertamento delle corrette dinamiche relative al rapporto di apertura di credito, giungendo ad accertare che alla data del giungo del 2015, per effetto di tale compensazione, il rapporto si è chiuso con un saldo a credito del pari ad € 118.665,42, somma poi transitata CP_1
nella pronuncia di condanna di cui alla sentenza impugnata. L'appellante in questa sede deduce un doppio vizio in cui sarebbe incorso il Giudice, che da un lato avrebbe operato la compensazione senza alcuna richiesta di parte avversa, e dall'altro avrebbe di sua sponte, e senza alcuna domanda da parte della banca, ricalcolato il saldo del rapporto di conto corrente alla data della sua chiusura, per poi porlo a base della compensazione compiuta d'ufficio.
Infine, l'appellante fa rilevare che alla data del giugno del 2015, epoca di chiusura del rapporto, egli in ogni caso non aveva alcun debito con la banca, atteso che il saldo del rapporto era pari ad €
132,46 a suo credito, come dimostrato dai documenti agli atti, e non a suo debito per l'importo di €
660.723,68, come ritenuto dal Tribunale prima di operare la compensazione impropria con il suo maggior credito e determinare la somma finale a suo credito nella misura di € 118.665,42.
I motivi di appello così sintetizzati appaiono infondati.
In primo luogo, deve darsi atto che correttamente il Giudice di primo grado ha inteso conferire quesito al CTU volto a rideterminare il saldo finale del rapporto n. 27/3379, e dunque il saldo al
30.6.2015, data di chiusura del rapporto, così come ben indicato nel punto 1) del quesito.
Ma, oltre a tale aspetto formale, nel merito occorre rilevare, coerentemente a quanto indicato dalla difesa della banca, che il Tribunale non ha fatto ricorso ad alcun tipo di compensazione, né eccepita né impropria, nel determinare la somma oggetto di condanna restitutoria a carico della banca nella misura di € 118.665,42, atteso che egli ha semplicemente rideterminato il saldo finale nell'ambito dell'unico rapporto in cui sono stati contabilizzati, alla data del 31.12.2005, i pagamenti effettuati dal correntista e dei quali egli ha chiesto la restituzione, risultati solo parzialmente privi di causale per l'importo di € 779.389,10, che il CTU ha conseguentemente provveduto a contabilizzare a credito dello stresso alla data in oggetto. Per gli altri anni successivi a tale evento, fino alla chiusura del rapporto, il CTU ha correttamente ricalcolato il saldo dell'unico rapporto su cui sono state contabilizzate tutte le poste attive e passive, tenendo conto non solo dei rilievi già indicati nei motivi di appello principale, in adesione alla prospettazione attorea, ma di tutte le fisiologiche dinamiche del conto in attivo ed in passivo. Dunque non vi è stata alcuna compensazione in senso tecnico , bensì una corretta ricostruzione del saldo finale del rapporto alla data del 30.6.2015, che ha tenuto conto della circostanza per cui, alla data del dicembre 2005, vi era un credito da contabilizzare nel conto corrente pari ad € 779.389,10.
Tale metodologia di operazione non è dunque frutto di alcuna compensazione o di autonome iniziative del giudice in violazione del principio della domanda, atteso anche la esplicita domanda formulata dallo stesso attore e finalizzata “alla rideterminazione del saldo dare/avere tra le parti con riferimento a tutte le operazioni a debito e a credito registrate sul c/c 27/3379, da dì del suo impianto sino al 31.6.2015” ed alla contrapposta domanda della banca che chiedeva “ in via subordinata e salvo gravame, nella esclusiva eventualità in cui dovesse essere ritenuta legittima la domanda attrice, ritenere e dichiarare irripetibili le somme corrisposte a fronte del debito contratto”, chiedendo in tal modo al giudice di valutare l'eventuale credito maturato a favore del correntista anche alla luce delle poste passive (debiti) a suo carico.
La diversa interpretazione in questa sede fornita dal – che, per inciso, non ha mai CP_1
sollevato tale questione in sede di operazioni peritali, a mezzo del proprio consulente di parte - comporterebbe una anomala e ingiusta conseguenza. La mera restituzione degli importi accertati a credito alla data del 31.12.2005, non terrebbe conto delle successive dinamiche contrattuali del rapporto sino alla data di chiusura dello stesso, e garantirebbe in tal modo al un risultato CP_1
favorevole ingiustificato in quanto non comprensivo delle poste a debito legittimamente addebitate sul conto , previa decurtazione dei profili di invalidità già tenuti in debita considerazione dal
Tribunale per effetto di tutte le censure da lui mosse ed accolte.
Il motivo d'appello incidentale globalmente considerato è dunque infondato.
Le spese di lite.
In considerazione del rigetto di tutti i motivi di appello principali ed incidentali, che involgevano, per ciascuna parte, parti rilevanti della pronuncia impugnata, sussistono validi motivi per ritenere compensate integralmente tra le parti le spese di lite relative a tale grado di giudizio.
Sussistono, infine, quanto a tutti gli appelli proposti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre
2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4457/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello principale da e l'appello incidentale proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 6071/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il Controparte_1
25.9.2020.
2. Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico di entrambe le parti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello da ciascuna proposto.
Napoli, 31.1.2025
Il Presidente
Dott. Maria Casaregola
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Maria Casaregola Presidente
Dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
4457 /2020, vertente tra
), rappresentata e difesa dall'avv. DI LORENZO Parte_1 P.IVA_1
GIAMPIERO ), giusta delega in atti C.F._1
Appellante
e
), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MARINO AURELIO ( ), giusta delega in atti C.F._3
Appellato
Conclusioni di parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere il presente appello per tutti i motivi di prime cure e per quelli sollevati in appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 6071/2020, depositata il 22.09.2020 e pubblicata il 25.09.2020 dal
Tribunale di Napoli, nella causa iscritta al R.G. n. 21346/2015 quivi impugnata e, quindi, per i motivi esposti in narrativa:
- accertare e dichiarare la legittimità della applicazione della CMS,
- accertare e dichiarare la legittimità della capitalizzazione e per gli effetti, nel merito - previa autorizzazione della chiesta CTU, tenuto conto delle risultanze del corretto calcolo del saldo del conto corrente oggetto di causa con applicazione delle condizioni contrattuali agli atti, riconoscimento della legittimità della capitalizzazione trimestrale e della CMS - respingere le domande ex adverso, con riforma integrale della sentenza impugnata
- rigettare le domande avverse ovvero procedere a compensazioni giudiziali, in caso di reciproche partite debitorie/creditorie tra le parti del presente giudizio
- rigettare i motivi di appello incidentale ex adverso proposti per quanto esposto in narrativa
- condannare gli Appellati, alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario.
Conclusioni di pate appellata:
“Respingere tutti i motivi dell'appello di perché inammissibili e/o infondati, Parte_1
in fatto e in diritto;
in accoglimento del primo motivo di appello incidentale ovvero, in subordine, del secondo;
accertare e dichiarare che, al 31.12.2005, era debitore della Controparte_1
di euro 1.240.751,80 per saldo del conto corrente n.ro 27/3379, Controparte_2
anziché della somma di euro 1.856.115,37 esposta dalle scritture banca;
accertare e dichiarare che, nei limiti di euro 779.389,10, non erano dovuti i pagamenti incassati dalla Controparte_2
nella prima decade del gennaio 2006, di seguito indicati:
[...]
o pagamento di euro 5.161,49 annotato in conto corrente n.ro 27/3379 con data contabile 4.1.2006 e pari data valuta;
o pagamento di euro 308.807,84 annotato in conto corrente n.ro 27/3379 con data contabile 4.1.2006 e pari data valuta;
o pagamento di euro 1.553.951,58 annotato in conto corrente n.ro 27/3379 con data contabile 5.1.2006 e pari data valuta;
o pagamento di euro 7.739,22 annotato in conto corrente n.ro 27/3379 con data contabile 10.1.2006 e data valuta 5.1.2006;
o pagamento di euro 14.397,84 annotato in conto corrente n.ro 27/3379 con data contabile 10.1.2006 e data valuta 5.1.2006;
o pagamento di euro 40.678,50 annotato in conto corrente n.ro 27/3379 con data contabile 10.1.2006 e data valuta 5.1.2006;
o pagamento di euro 44.438,16 annotato in conto corrente n.ro 27/3379 con data contabile 10.1.2006 e data valuta 5.1.2006;
o pagamento di euro 44.966,27 annotato in conto corrente n.ro 27/3379 con data contabile 10.1.2006 e data valuta 5.1.2006;
Condannare a restituire ad la predetta somma di euro Parte_1 Controparte_1
779.389,10 ovvero quella diversa, maggiore o minore, che l'Ecc.ma Corte riterrà di giustizia, con i seguenti accessori: a. interessi corrispettivi dal 10.1.2006 al dì della notificazione della citazione introduttiva del primo grado di giudizio;
b. interessi di mora dal dì della notificazione della predetta citazione al dì del pagamento secondo la previsione del co. 4 dell'art. 1284 cod. civ.; c. capitalizzazione semestrale degli interessi ex art. 1283 cod. civ. a far data dall'introduzione della domanda giudiziale;
d. risarcimento del maggior danno ex art. 1224, co. 2, cod. civ., da liquidare considerando l'appartenenza dell'attore alla categoria economica socialmente significativa dei creditori investitori ovvero, in subordine, considerando il danno da svalutazione monetaria.
Condannare l'appellante principale alla refusione delle spese e dei compensi di causa, con le maggiorazioni dovute per rimborso forfettario, per accessori tributari e per accessori previdenziali, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato per anticipo fattone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Napoli il esponendo: 1) di aver acceso, in data 5.7.1993, un conto corrente Controparte_2
di corrispondenza n. 27/3379, sul quale trova a immediato regolamento una linea di finanziamento, sottoforma di apertura di credito, sino al 31.12.2005, in relazione alla quale non si verificava mai alcuno sconfinamento oltre l'accordato; 2) che, il 31.12.2005, data di cessazione della apertura di credito, il conto corrente 27/3379 presentava un saldo a debito per il correntista pari ad €
1.856.115,37, frutto a suo dire di somme illegittimamente addebitate dalla banca;
3) che, in ogni caso, nella prima decade del gennaio 2006, egli provvedeva ad estinguere il predetto debito, ritenendo tuttavia di aver diritto al rimborso degli importi indebitamente pagati;
4) che, nello specifico, tanto il conto corrente che il rapporto di apertura di credito non avrebbero avuto le condizioni di forma e di contenuto prescritte dalla L. 154/1992, i negozi non erano stati perfezionati per iscritto, gli interessi non erano stati pattuiti con conseguente applicazione di tassi superiori in addebito al tasso legale codicistico, vi era stato un illegittimo addebito di commissioni di massimo scoperto , spese ed oneri mai convenuti, vi era stata una antergazione e postergazione dei giorni di valuta costantemente a suo danno nonchè una indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito.
Sulla base di tale prospettazione, l'attore chiedeva dunque dichiararsi la nullità parziale sia del contatto di conto corrente che di quello di apertura di credito, o in via subordinata, dichiararsi la nullità delle clausole invalide dei predetti rapporti, e per effetto rideterminare il saldo del rapporto alla data del 30.06.2015 (data di chiusura del rapporto), previo accertamento della non debenza di quanto richiesto dalla banca, in relazione al conto di apertura di credito, alla data del 31.12.2005, ed indebitamente corrisposto dallo stesso nella prima decade del gennaio 2006, con condanna del alla restituzione di tutto quanto dovesse essere accertato a suo credito, al Controparte_2
risarcimento del danno ed alle spese di lite.
Costituitasi, la banca convenuta contestava l'assunto attoreo, evidenziando la assoluta liceità di tutte le pattuizioni contrattuali ed il regolare svolgimento dei rapporti in oggetto, eccependo altresì la intervenuta prescrizione di una parte dei diritti azionati, e nello specifico delle domande restitutorie rispetto a tutti i versamenti effettuati anteriormente al 23.7.2005, e cioè avvenuti prima del decennio anteriore alla data di notifica della citazione, datata 23.7.2015. Eccepiva altresì la prescrizione quinquennale delle somme oggetto di azione di ripetizione a titolo di interessi attivi.
Il giudizio veniva istruito a mezzo di produzione documentale e di CTU contabile.
Con sentenza n. 6071/2020, il Tribunale accoglieva la domanda e condannava la banca convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 113.253,50, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
A sostegno della sua decisione, il giudice di prime cure evidenziava in primo luogo la illegittima capitalizzazione degli interessi passivi con frequenza trimestrale, non essendoci pari periodicità con quella relativa agli interessi a credito, nonché la mancata accettazione scritta del cliente circa la capitalizzazione degli interessi, come richiesto a seguito della entrata in vigore della delibera CICR del 2000, con conseguente necessità di una rideterminazione del saldo senza tenere conto degli interessi illegittimamente portati a capitale, previo ricalcolo senza alcuna forma di capitalizzazione, in virtù dell'anatocismo riscontrato. In ordine al contratto di apertura di credito, il Tribunale rilevava che in data 21.2.2001, la banca concedeva all'attore una linea di credito consistente in apertura di credito ordinaria sino all'importo di lire 3.000.000.000, poi elevata all'importo di
4.000.000.000 in data 13.7.2021, e poi rideterminata al ribasso nell'anno 2004 sino all'importo di €
1.932.676,00, e che in data 31.12.2005 , l'attore al fine di pagare la debitoria risultante, vendeva dei titoli di investimento costituiti in pegno e provvedeva a saldare il suo debito. Il Tribunale dichiarava altresì la nullità della clausola di CMS per assoluta indeterminabilità dei tassi pattuiti, ritenendo altresì fondata l'eccezione di prescrizione proposta dalla banca, secondo il principio delle Sezioni
Unite n. 15895/2019.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva appello avverso la Controparte_2
predetta sentenza. Secondo la tesi proposta nel gravame – salvo quanto si dirò espressamente in seguito – la sentenza in oggetto avrebbe in primo luogo errato nel non ritenere la validità di tutte le clausole contrattuali contenute nei rapporti, anche alla luce di un documento a suo dire rilevante
(allegato B al contratto) che sarebbe stato erroneamente ritenuto invalido per la mancata compilazione di alcuni spazi rimasti vuoti, e nella specie della indicazione della capitalizzazione trimestrale di tutti gli interessi pattuiti, con conseguente esclusione del fenomeno anatocistico.
L'appellante censura anche il capo della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto sufficiente, per la validità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e la comunicazione contenuta nell'estratto conto, trattandosi di adeguamenti più favorevoli alla posizione del correntista, secondo quanto indicato da recente giurisprudenza che ha ritenuto di citare nell'atto di appello.
La parte appellante contestava altresì il ragionamento del primo giudice in relazione alla mancata interpretazione della piena validità delle commissioni di massimo scoperto pattuite
Ciò posto, la banca chiedeva riformarsi la pronuncia, riconoscendo la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla luce dell'allegato B del contratto, o ai sensi della delibera CICR, nonché la legittimità degli addebiti effettuati a titolo di commissione massimo scoperto, con conseguente necessità di ricalcolo del saldo finale.
Costituitasi, la parte appellata contestava gli assunti della banca, e proponeva appello incidentale avverso la parte della sentenza impugnata con cui il Tribunale aveva disposto la compensazione atecnica tra il credito accertato alla data della chiusura della apertura di credito, pari ad €
779.389,10 e le successive operazioni a debito effettuate sino al giugno 2015, epoca di chiusura del conto corrente, atteso che nessuna forma di compensazione era stata richiesta dalla banca.
Evidenziava, tra l'altro, che in tale arco temporale non vi erano state operazioni che avevano causato un saldo negativo, tanto che anteriormente al giudizio il saldo al giugno 2015 era in credito di € 132,46, ragion per cui il giudice aveva operato non solo una indebita compensazione, ma aveva ritenuto esistente un controcredito a favore della banca di fatto inesistente. Ciò posto, l'appellato concludeva per il rigetto dell'appello principale proposto dalla banca appellante e per la condanna della banca in suo favore alla somma di € 779.389,10 senza che sulla stessa vi si operasse alcuna forma di compensazione con asseriti controcrediti di fatto inesistenti.
All'udienza del 30.10.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini per il deposito degli scritti difensivi ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
Con il primo motivo di gravame, la parte appellante ha attinto la motivazione del Tribunale nella parte in cui ha considerato il documento indicato come “allegato B” non valido ai fini probatori, sulla base della mera constatazione che in esso non fossero debitamente compilati tutti gli spazi da riempire, e nello specifico, per la mancata barratura (inserimento quindi della X) sulla voce
“trimestrale” laddove il campo precompilato indicava la periodicità del calcolo degli interessi. Tale mera annotazione con le conseguenze in termini di inutillizabilità del predetto documento, sarebbe stata a dire dell'appellante eccessivamente formalistica, atteso che il Tribunale avrebbe dovuto dare comunque importanza al documento nella sua integrità, rinvenendo in esso l'assenza di qualsiasi alternativa alla trimestralità della capitalizzazione degli interessi, anche laddove non fosse stata barrata la rispettiva casella precompilata.
Invero, nel capo della motivazione censurato, il Tribunale ha dichiarato la irrilevanza probatoria del documento denominato “Allegato B- Appendice mod. 23/12” evidenziando come esso fosse manchevole della indicazione del numero di conto corrente al quale si riferiva, dell'importo della apertura del credito, nonché della opzione sulla casella relativa alla periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi, ritenendo che tali elementi unitariamente considerati comportassero una grave lacuna sostanziale nel contenuto del predetto documento, dalla quale far discendere l'impossibilità di dimostrare l'avvenuta comunicazione all'attore e la sua accettazione della variazione negoziale relativa alla capitalizzazione degli interessi. Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale ha dunque ritenuto insussistente, quanto al documento in esame, la prova della contrattualizzazione preventiva della capitalizzazione trimestrale degli interessi, esprimendo un giudizio di inidoneità formale e sostanziale dello stesso a fornire il riscontro documentale di tale pattuizione.
A sostegno della propria ulteriore prospettazione, l'appellante ha poi evidenziato l'eccessivo rigore di tale valutazione da parte del Tribunale, considerato altresì che il documento in parola è allegato al conto corrente, risulta datato 21.2.2001 (il medesimo giorno della concessione della apertura di credito per l'importo di £ 3.000.000.000), ed è regolarmente sottoscritto dall'appellato , CP_1
unica sottoscrizione rilevante a suo dire ai sensi della giurisprudenza della Suprema Corte, espressa nella ord. 11640/2019. Per tali motivi, a dire dell'appellante, tale allegato documentale deve ritenersi valido ed efficace ai fini probatori. La sua invocata validità quale fonte di interpretazione della disciplina del rapporto, farebbe pertanto conseguire la lecita pattuizione della periodicità di chiusura del conto con interessi debitori e creditori, con relativa capitalizzazione degli interessi e spese fisse di chiusura, atteso che tale scelta delle parti sarebbe inequivocabilmente contenuta nel documento in esame, con piena valenza ed efficacia probatoria.
La parte appellata si è opposta a tale costrutto argomentativo, evidenziando in primo luogo la assoluta impossibilità di ritenere tale documento riferibile al rapporto di causa, attesa la mancanza del numero del rapporto indicato, la assenza dei dati identificativi del finanziamento (importo e durata), tutti elementi non compilati nel modulo in esame;
il modulo, a dire della parte opposta, non sarebbe inoltre identificabile come appendice del contratto di apertura di credito n. 27/3379 del
21.2.2001, perché tale contratto principale non rimanda nel suo corpo a nessuna appendice esterna per la definizione delle condizioni economiche da applicare al rapporto sostanziale;
inoltre, evidenzia la parte appellata, il contratto 21.2.2001 già conterrebbe in sé la regolamentazione della capitalizzazione delle competenze, indicando la capitalizzazione annuale delle competenze a credito del cliente, e quella trimestrale delle competenze a debito, ragion per cui non si spiegherebbe una regolamentazione aliunde ( e con i lacunosi profili indicati dal giudice) della medesima “materia” che l'appellante vorrebbe regolata non dal contratto, a ma da questa ipotetica appendice.
Ancora, sostiene l'appellato, pur a voler considerare tale documento una effettiva appendice del contratto in essere, non sarebbe affatto possibile ricavare dallo stesso la pattuizione di un regime di capitalizzazione degli interessi su base reciproca, pur in assenza della casella barrata sulla relativa voce, atteso che il modulo prevede anche una diversa forma di capitalizzazione (quella all'atto della estinzione del rapporto), ragion per cui, in assenza di una scelta espressa (per l'assenza di opzioni barrate), sarebbe precluso all'interprete ritenere che opzionata tra le parti fosse proprio la regola della capitalizzazione trimestrale, non essendovi traccia di una scelta compiuta in concreto tra le opzioni presenti nel documento. Inoltre, osserva l'appellato, la assoluta inconferenza di tale documento risiederebbe anche nella mancata indicazione di tutti gli altri elementi;
atteso che le sezioni relative ai tassi debitori, ai tassi creditori e ai tassi effettivi della liquidazione infrannuale non risultano affatto compilate, bensì sono lasciate in bianco.
Ciò posto, la Corte osserva quanto segue.
Il documento in parola, sul quale il Tribunale ha esercitato un compiuto esame unitamente alla altra documentazione in atti, per come indicato alla pag. 4 della motivazione della sentenza impugnata, è denominato Appendice modello 23/12, recante ulteriori condizioni economiche con le quali è regolata l'apertura di credito in conto corrente. Tale documento risulta ad un suo attento esame – così come correttamente osservato dal Tribunale – privo di idonea compilazione, atteso che manca la indicazione del conto corrente a cui si riferisce, quella relativa all'importo della apertura di credito, e non risulta altresì esercitata l'opzione sulla periodicità della capitalizzazione degli interessi, atteso che, come correttamente evidenziato dall'appellato, il documento riporta due scelte da opzionare ( capitalizzazione trimestrale / capitalizzazione all'atto della estinzione del rapporto).
Sulla base di tale esame, non risulta possibile, come invece invocato dall'appellante, ritenere che a far data dal 21.2.2001 (data di compilazione di detto documento con i limiti indicati) , la capitalizzazione trimestrale degli interessi fosse legittima poiché oggetto di pattuizione. La tesi dell'appellato, contraria alla prospettazione del va infatti pienamente condivisa, Controparte_2
atteso che, in primo luogo, gli elementi di carenza di tale documento non consentono di ritenere né certamente riferibile lo stesso al rapporto sostanziale in capo al , né tantomeno pattuita CP_1 validamente l'opzione della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
ma l'argomentazione più rilevante, utilmente esposta dall'appellato, è quella per cui nella scheda negoziale del 21.2.2001
(quella da cui prende le mosse l'apertura di credito per £ 3.000.000.000) tale aspetto risulta già compiutamente disciplinato, con la esplicita previsione della capitalizzazione annuale delle competenze a credito e di quella trimestrale delle competenze a debito, senza alcun rinvio ad altra fonte di disciplina del rapporto, che laddove fosse in estrema ipotesi validamente compilata nella sua interezza, porrebbe dunque anche dei problemi di interpretazione e raccordo con il contratto di apertura di credito stesso, per quegli aspetti che risulterebbero disciplinati in entrambi i documenti.
Ciò posto, dovendosi ritenere che la disciplina della capitalizzazione degli interessi è quella indicata nella scheda negoziale del 21.2.2001, e dunque carente della pari periodicità tra interessi debitori e creditori, va confermato il ragionamento operato dal primo giudice circa la riscontrata violazione di cui all'art. 1283 c.c., con conseguente rideterminazione del saldo senza tenere conto degli interessi illegittimamente portati a capitale, attesa la illegittima pratica dell'anatocismo. Il motivo di appello è dunque infondato e va respinto, ed ogni altra questione relativa alla sottoscrizione del documento in esame comunque avvenuta da parte del correntista è del tutto recessiva rispetto ai rilievi esaminati.
Con il secondo ed ultimo motivo di appello, la banca appellante ha inteso censurare la pronuncia impugnata nella parte in cui, quanto alle commissioni di massimo scoperto, il Giudice ha ritenuto non indicati elementi necessari per la sua quantificazione, e nello specifico la base di calcolo, i criteri e la periodicità dell'addebito, con conseguente dichiarazione di nullità della clausola che le ha previste e necessità del ricalcolo del saldo al netto di qualsiasi addebito contabilizzato a tale titolo.
Secondo l'appellante, al contrario, la specificazione che il giudice ha ritenuto carente, sarebbe invece contenuta sempre e proprio nel modello 23/12 (quello ritenuto invalido ed inefficace ai fini probatori), secondo quanto rilevato dal proprio consulente di parte nel giudizio di primo rado, ove vi sarebbe l'indicazione del tasso dell'1% per gli utilizzi in eccedenza rispetto al fido, e la previsione di nessun addebito a titolo di commissione di massimo scoperto per utilizzi intrafido
(indicazione “franco commissioni”) . Dunque, l'appellante, ritenendo valida tale clausola, ha richiesto il ricalcolo del saldo con piena applicazione degli importi addebitati in applicazione delle c.m.s.
Il motivo è infondato.
Le schede negoziali del 5.7.1993 e del 13.7.2001 non recano alcuna indicazione di c.m.s., mentre quella del 21.2.2001 e 30.6.2004, ne indicano la disciplina solo per gli utilizzi oltre fido, e non invece per gli utilizzi entro il limite del fido, senza tuttavia indicare la base di computo
(l'esposizione massima ovvero l'esposizione media nel periodo di riferimento), né tantomeno la frequenza di rilevazione e la frequenza di addebito, e tale lacuna è presente sia nel documento
21.2.2001, che in quello 30.6.2004. Ciò posto, risultano corrette le argomentazioni operate dal
CTU; e fatte proprie dal Tribunale allorquando si è osservato che tale carenza comporta la nullità della pattuizione ai sensi dell'art. 1346 c.c., per indeterminatezza dell'oggetto contrattuale, in ossequio alla giurisprudenza a cui questa Corte ritiene di aderire che ha stabilito che, in ordine alla validità della clausola contrattuale regolante la CMS, la stessa, per essere valida e non affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto, non solo deve essere pattuita e indicata nel contratto ma deve anche esplicitare i criteri e le modalità di calcolo della stessa, con la conseguenza che deve considerarsi nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola che preveda la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza specificare le modalità di calcolo e di quantificazione della stessa, posto che, in tal caso, il correntista non potrà essere in grado di conoscere quando e come sorgerà l'obbligo di dover corrispondere la suddetta commissione alla banca (cfr. Cass. ord. 5359/2024; sent. 19825/2022)
Per tali motivi, deve ritenersi la illegittimità di una clausola negoziale nella quale la commissione di massimo scoperto venga indicata unicamente mediante una determinata percentuale, senza alcun riferimento al valore sul quale dovesse essere calcolata tale percentuale.
Le argomentazioni esaminate, unitamente agli arresti giurisprudenziali di cui sopra, inducono a ritenere del tutto infondato il motivo di appello in esame, che va pertanto respinto.
Passando all'esame dei motivi di appello incidentale proposti dall'appellato, valgono le considerazioni che seguono.
Con il primo motivo, il ha inteso censurare la pronuncia impugnata nella parte in cui il CP_1 giudice, a suo dire in violazione dell'art. 112 c.p.c., avrebbe operato d'ufficio la compensazione tra il credito di € 779.389,10 accertato a suo favore alla data del 10.1.2006, e le successive operazioni a debito effettuate sul rapporto sino alla successiva data del giugno 2015, epoca di chiusura del rapporto, pur mancando però l'eccezione di compensazione sollevata da parte della banca.
Invero, nel passaggio motivazionale in esame, il Tribunale ha proposto un ragionamento che risulta invece immune da censure. Si è infatti evidenziato come l'attore in via principale ha richiesto la restituzione della somma di € 2.020.140,90 versata a gennaio del 2006 per ripianare il saldo asseritamente ed erroneamente calcolato a suo debito al momento della chiusura della apertura di credito, avvenuta nel dicembre del 2005, e che in realtà, secondo quanto poi accertato in giudizio anche all'esito della CTU, era pari invero ad € - 1.240,751,80, rimanendo dunque accertato che dal versamento effettuato in misura maggiore, dovesse dunque residuare un saldo a favore del correntista di € 779.389,10, importo pagato in eccesso al fine di ripianare la debitoria calcolata in modo erroneo (e rinveniente dalla differenza tra il saldo negativo supposto dalla banca pari ad €
2.020,140,90 quello accertato dal CTU nella minore somma di € 1.240,751,80). E' altresì accertato che tutte le somme pagate dal correntista nel gennaio del 2006 (€ 2.020,140,90) sono state contabilizzate sul rapporto di conto corrente, rapporto che poi è proseguito sino al giugno del 2015, epoca della sua chiusura. Ciò posto, il CTU nel determinare i saldo finale del rapporto di conto corrente, ha poi correttamente compensato le somme a debito del correntista a tale data ( e rinvenienti dal legittimo saldo a debito del c/c), con il credito a suo favore pari ad € 779.389,10, frutto dell'accertamento delle corrette dinamiche relative al rapporto di apertura di credito, giungendo ad accertare che alla data del giungo del 2015, per effetto di tale compensazione, il rapporto si è chiuso con un saldo a credito del pari ad € 118.665,42, somma poi transitata CP_1
nella pronuncia di condanna di cui alla sentenza impugnata. L'appellante in questa sede deduce un doppio vizio in cui sarebbe incorso il Giudice, che da un lato avrebbe operato la compensazione senza alcuna richiesta di parte avversa, e dall'altro avrebbe di sua sponte, e senza alcuna domanda da parte della banca, ricalcolato il saldo del rapporto di conto corrente alla data della sua chiusura, per poi porlo a base della compensazione compiuta d'ufficio.
Infine, l'appellante fa rilevare che alla data del giugno del 2015, epoca di chiusura del rapporto, egli in ogni caso non aveva alcun debito con la banca, atteso che il saldo del rapporto era pari ad €
132,46 a suo credito, come dimostrato dai documenti agli atti, e non a suo debito per l'importo di €
660.723,68, come ritenuto dal Tribunale prima di operare la compensazione impropria con il suo maggior credito e determinare la somma finale a suo credito nella misura di € 118.665,42.
I motivi di appello così sintetizzati appaiono infondati.
In primo luogo, deve darsi atto che correttamente il Giudice di primo grado ha inteso conferire quesito al CTU volto a rideterminare il saldo finale del rapporto n. 27/3379, e dunque il saldo al
30.6.2015, data di chiusura del rapporto, così come ben indicato nel punto 1) del quesito.
Ma, oltre a tale aspetto formale, nel merito occorre rilevare, coerentemente a quanto indicato dalla difesa della banca, che il Tribunale non ha fatto ricorso ad alcun tipo di compensazione, né eccepita né impropria, nel determinare la somma oggetto di condanna restitutoria a carico della banca nella misura di € 118.665,42, atteso che egli ha semplicemente rideterminato il saldo finale nell'ambito dell'unico rapporto in cui sono stati contabilizzati, alla data del 31.12.2005, i pagamenti effettuati dal correntista e dei quali egli ha chiesto la restituzione, risultati solo parzialmente privi di causale per l'importo di € 779.389,10, che il CTU ha conseguentemente provveduto a contabilizzare a credito dello stresso alla data in oggetto. Per gli altri anni successivi a tale evento, fino alla chiusura del rapporto, il CTU ha correttamente ricalcolato il saldo dell'unico rapporto su cui sono state contabilizzate tutte le poste attive e passive, tenendo conto non solo dei rilievi già indicati nei motivi di appello principale, in adesione alla prospettazione attorea, ma di tutte le fisiologiche dinamiche del conto in attivo ed in passivo. Dunque non vi è stata alcuna compensazione in senso tecnico , bensì una corretta ricostruzione del saldo finale del rapporto alla data del 30.6.2015, che ha tenuto conto della circostanza per cui, alla data del dicembre 2005, vi era un credito da contabilizzare nel conto corrente pari ad € 779.389,10.
Tale metodologia di operazione non è dunque frutto di alcuna compensazione o di autonome iniziative del giudice in violazione del principio della domanda, atteso anche la esplicita domanda formulata dallo stesso attore e finalizzata “alla rideterminazione del saldo dare/avere tra le parti con riferimento a tutte le operazioni a debito e a credito registrate sul c/c 27/3379, da dì del suo impianto sino al 31.6.2015” ed alla contrapposta domanda della banca che chiedeva “ in via subordinata e salvo gravame, nella esclusiva eventualità in cui dovesse essere ritenuta legittima la domanda attrice, ritenere e dichiarare irripetibili le somme corrisposte a fronte del debito contratto”, chiedendo in tal modo al giudice di valutare l'eventuale credito maturato a favore del correntista anche alla luce delle poste passive (debiti) a suo carico.
La diversa interpretazione in questa sede fornita dal – che, per inciso, non ha mai CP_1
sollevato tale questione in sede di operazioni peritali, a mezzo del proprio consulente di parte - comporterebbe una anomala e ingiusta conseguenza. La mera restituzione degli importi accertati a credito alla data del 31.12.2005, non terrebbe conto delle successive dinamiche contrattuali del rapporto sino alla data di chiusura dello stesso, e garantirebbe in tal modo al un risultato CP_1
favorevole ingiustificato in quanto non comprensivo delle poste a debito legittimamente addebitate sul conto , previa decurtazione dei profili di invalidità già tenuti in debita considerazione dal
Tribunale per effetto di tutte le censure da lui mosse ed accolte.
Il motivo d'appello incidentale globalmente considerato è dunque infondato.
Le spese di lite.
In considerazione del rigetto di tutti i motivi di appello principali ed incidentali, che involgevano, per ciascuna parte, parti rilevanti della pronuncia impugnata, sussistono validi motivi per ritenere compensate integralmente tra le parti le spese di lite relative a tale grado di giudizio.
Sussistono, infine, quanto a tutti gli appelli proposti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre
2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4457/2020 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello principale da e l'appello incidentale proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 6071/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata il Controparte_1
25.9.2020.
2. Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico di entrambe le parti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello da ciascuna proposto.
Napoli, 31.1.2025
Il Presidente
Dott. Maria Casaregola
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano