Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/02/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 12456/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 12456 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio vertente tra:
, codice fiscale , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avvocato RAFFAELA BUTERA in virtù di delega in atti
Ricorrente
e codice fiscale Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avvocato SILVIA MAGGINI in C.F._2
virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti (v. udienza del 06/02/2025):
1
20/12/2024”:
“i sig.ri e chiedono all'Ill.mo Tribunale di Parte_1 Controparte_1
Firenze, di pronunciare lo scioglimento di matrimonio alle seguenti conclusioni concordate:
1. I coniugi continueranno a vivere separati, portandosi reciproco rispetto.
2. Il figlio resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1
conseguente esercizio congiunto della potestà per le questioni di carattere straordinario, mentre sulle questioni di ordinaria amministrazione la potestà verrà esercitata separatamente, allorchè ciascuno avrà il figlio presso di sé. In particolare i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni;
mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni.
3. Il figlio continuerà a vivere ed a mantenere la sua residenza con la madre nella casa coniugale posta in Firenze, Via Maccari n. 96, che resterà, quindi assegnata alla SI.ra
. CP_1
4. La SI.ra concede al SI. di utilizzare il posto auto sito in Via CP_1 Pt_1
Maccari n. 96 nei momenti in cui il padre si troverà presso la casa coniugale per vedere/accudire il figlio, di conseguenza ella si impegna, in tali occasioni, a togliere la propria autovettura dal suddetto posto auto, in modo che lo stesso sia utilizzabile dal sig. Pt_1
5. Salvo diversi accordi tra le parti, queste ultime convengono che il padre terrà con sé
Per_1
a) un fine settimana ogni quindici giorni, dal sabato mattina alla domenica sera;
b) durante la settimana, due giorni, indicativamente il lunedì ed il venerdì, dall'uscita di scuola alla mattina successiva;
c) una settimana consecutiva nelle vacanze natalizie, alterando il Natale con il
Capodanno, e tre giorni nelle vacanze Pasquali, alternando la Pasqua con la
Pasquetta;
2 d) durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive, con possibilità anche di un ulteriore settimana nell'arco dell'anno.
I tempi di permanenza del padre con il figlio saranno comunque via via concordati tra le parti a seconda delle disponibilità e / o impegni di ognuno.
Le vacanze estive di verranno programmate di comune accordo tra i genitori, Per_1
con congruo anticipo e comunque entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno, tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi e delle esigenze del figlio.
Ciascun genitore si impegna, inoltre, a comunicare all'altro genitore la località ove intenderà trascorrere le vacanze estive con il figlio.
Ciascun genitore, nei periodi in cui terrà con sé il figlio, si impegna a garantire all'altro la possibilità di sentire quotidianamente Per_1
6. I genitori concordano, inoltre, sulla necessità e l'importanza, in ogni caso, di un progetto educativo condiviso che accompagni non solo le tappe fondamentali dell'ulteriore crescita del figlio, ma anche gli aspetti inerenti la gestione quotidiana, la scuola, lo sport e la vita di relazione. A tal fine, gli stessi si impegnano a mantenere attiva la comunicazione tra loro, a trasmettere al figlio il senso di unità ed armonia dello sforzo educativo condiviso ed a concordare fra loro qualsiasi decisione inerente il figlio relativa ad attività sportive, istruzione, partecipazione a gite scolastiche e cure mediche. I genitori si impegnano, altresì, al riconoscimento ed al rispetto del rispettivo ruolo genitoriale ed, in conseguenza di ciò, a salutarsi educatamente e a non esprimere valutazioni negative l'uno sulla persona dell'altro in presenza del figlio, ma a valorizzare ed evidenziare reciprocamente gli aspetti positivi l'uno dell'altra, consapevoli dell'importanza che tale comportamento riveste nello svolgimento del ruolo educativo. Entrambi i genitori si impegnano, infine, a collaborare al fine di favorire rapporti significativi tra il figlio e le rispettive famiglie d'origine.
7. Le parti convengono sin da adesso che entro la fine dell'anno 2024 dovranno essere restituite al SI. le due SIM intestate a lui ed attualmente in uso ai figli della Pt_1
SI.ra e dovrà, quindi, essere acquistata una nuova SIM (per minorenni) CP_1
per il minore Per_1
8. Le parti concordano che, salvo diverso accordo tra i genitori, fino al compimento dei
14 anni, sul cellulare di non potranno essere installate le app per l'uso di Per_1 social (facebook, tik tok, instagram, ecc.). E' ammessa l'installazione di WhatsApp e di 3 YouTube kids. Le parti si impegnano a controllare che, in ogni caso, l'uso del cellulare e degli altri dispositivi elettronici da parte di sia limitato ad una ora al giorno, Per_1 ad eccezione dell'uso eventualmente necessario per scopi scolastici (compiti, ricerche, ecc.)
9. Con riferimento al mantenimento del figlio, le parti convengono che il SI. Pt_1
corrisponda in favore della SI.ra entro il giorno 20 di ogni mese, CP_1
l'importo di euro 300,00 (trecento/00) mensili oltre rivalutazione istat, a titolo di contributo ordinario di mantenimento.
10. Quanto alle spese straordinarie di esse saranno suddivise tra i coniugi Per_1
nella misura del 50 % ciascuno, come da protocollo del CNF al quale integralmente si rimanda e che per comodità delle parti qui si ritrascrive:
SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche
(eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, baby sitter (se già esistenti nell'organizzazione familiare), prescuola, doposcuola (se già esistenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza), trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).
SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto dei farmaci prescritti
(ad eccezione di quelli da banco), spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private), spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie (effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato), spese protesiche, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto del figlio (quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori).
4 SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise per categorie:
- Scolastiche: iscrizioni a rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, frequenza del conservatorio o di scuole formative, master e specializzazioni post universitarie, spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione dei concorsi
(acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede), viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola, servizio di beby sitter (laddove l'esigenza nasca dalla separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza), viaggi di studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio, corsi per l'apprendimento delle lingue straniere.
- Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamante senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuole private.
- Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
-Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicate ai figli.
In relazione alle spese straordinarie subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo: sms, e-mail, pec, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta, in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate e saranno rimborsate al genitore che le abbia sostenute per intero entro il giorno 20 di ogni mese.
5 11. I coniugi si danno atto della reciproca indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, rinunciando reciprocamente ad ogni richiesta in tal senso.
12. Le parti convengono che l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla SI.ra quale genitore collocatario del minore. CP_1
13. I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio di documenti validi per l'espatrio, compresi quelli del figlio.
14. Le parti si danno reciprocamente atto di aver definito, con il rispetto delle condizioni di cui al presente atto, i loro rapporti economici ad oggi e futuri per quanto innanzi scritto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare lo Parte_1
scioglimento del matrimonio contratto con Controparte_1
, la quale si è costituita in giudizio nulla opponendo alla domanda di
[...] divorzio.
Ai sensi degli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) legge 1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge
6.5.2015 n. 55, lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto” purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
6 Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Infatti, come emerge dalla copia degli atti della separazione prodotti dal ricorrente, il
Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3459/2023 pubblicata in data 23/11/2023, aveva omologato la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra gli stessi concordate.
Pertanto, alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(04/11/2024), erano già trascorsi, dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente, oltre i sei mesi richiesti dalla norma sopra riportata.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da oltre un anno, durante il quale essi non si sono riconciliati, non può più essere ricostituita.
Lo scioglimento del matrimonio può essere pronunciato alle condizioni previste dalle parti, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e nell'interesse del figlio minorenne nato il [...], il quale continuerà a vivere con la madre, mantenendo un Per_1
rapporto continuativo anche con il padre, nell'ottica del principio della bigenitorialità.
Inoltre, le previsioni economiche risultano congrue e dirette a garantire al figlio un adeguato mantenimento, tenuto conto delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, per come esse emergono dagli atti.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Livorno (LI) in data 25/10/2013 da , n. a BARI (BA) il 13/07/1971, e Parte_1 [...]
, n. a RUDNYI (KAZAKHSTAN) il 17/09/1982, Controparte_1
iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Livorno (LI) al n. 269, parte 1, anno
2013;
- la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
7 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dispone in conformità agli accordi raggiunti tra le parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 10 legge
1.12.1970 n. 898.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 06/02/2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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