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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/11/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I Sezione civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai
Magistrati:
1) Dott.ssa Enrica de Sire - Presidente.
2) Dott. Aurelia Cuomo - Giudice est
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G. V.G. n.478/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale ex art. 473- c.p.c.
PROMOSSO DA nato a [...] il [...], ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 nata a [...] il [...], ) rappresentati e difesi dall'avv. Paola Lanzara, CodiceFiscale_2 giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 04.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.04.2025 i ricorrenti chiedevano che fosse pronunciata la loro separazione personale ai patti e condizioni concordate.
A sostegno della domanda deducevano di aver contratto matrimonio concordatario in Mercato San
NO in data 10 Ottobre 1999, dalla cui unione sono nati i figli nati due figli: nata a Persona_1
Salerno il 20.02.2001 e , nato a [...] il [...]. Persona_2 All'udienza del 04.11.2025, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, le parti confermavano la loro volontà di volersi separare secondo i patti e condizioni di cui al ricorso introduttivo;
il GI delegato rimetteva dunque la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nel ricorso introduttivo depositato il 09.04.2025 risultando adeguati a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare l'interesse della prole.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1 Pt_2
in data 09.04.2025 così provvede:
[...]
1) Pronuncia la separazione consensuale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
08.01.1971e , nata a [...] il [...], che contrassero matrimonio in Mercato Parte_2
San NO in data 10 Ottobre 1999 (Atto n.81 Parte II SERIE A del Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune, anno 1999);
2) Omologa i patti e condizioni di cui al ricorso introduttivo così come integrate nelle note di trattazione depositate il 26.5.2025 da intendersi qui richiamati;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
4) Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 06.11.2025
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Aurelia Cuomo
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I Sezione civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai
Magistrati:
1) Dott.ssa Enrica de Sire - Presidente.
2) Dott. Aurelia Cuomo - Giudice est
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G. V.G. n.478/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale ex art. 473- c.p.c.
PROMOSSO DA nato a [...] il [...], ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 nata a [...] il [...], ) rappresentati e difesi dall'avv. Paola Lanzara, CodiceFiscale_2 giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da udienza del 04.11.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09.04.2025 i ricorrenti chiedevano che fosse pronunciata la loro separazione personale ai patti e condizioni concordate.
A sostegno della domanda deducevano di aver contratto matrimonio concordatario in Mercato San
NO in data 10 Ottobre 1999, dalla cui unione sono nati i figli nati due figli: nata a Persona_1
Salerno il 20.02.2001 e , nato a [...] il [...]. Persona_2 All'udienza del 04.11.2025, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, le parti confermavano la loro volontà di volersi separare secondo i patti e condizioni di cui al ricorso introduttivo;
il GI delegato rimetteva dunque la causa al Collegio per la decisione.
***
La domanda è fondata e va accolta.
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nel ricorso introduttivo depositato il 09.04.2025 risultando adeguati a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare l'interesse della prole.
Spese irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da e Parte_1 Pt_2
in data 09.04.2025 così provvede:
[...]
1) Pronuncia la separazione consensuale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
08.01.1971e , nata a [...] il [...], che contrassero matrimonio in Mercato Parte_2
San NO in data 10 Ottobre 1999 (Atto n.81 Parte II SERIE A del Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune, anno 1999);
2) Omologa i patti e condizioni di cui al ricorso introduttivo così come integrate nelle note di trattazione depositate il 26.5.2025 da intendersi qui richiamati;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g), 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
4) Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 06.11.2025
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Aurelia Cuomo
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Enrica de Sire