Articolo 3 della Legge 23 ottobre 1948, n. 1255
Articolo 2Articolo 4
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15 novembre 1948
Art. 3.
L'ammontare del fondo di dotazione delle ferrovie dello Stato, di cui all' art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429 , rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1948-1949, in L. 35.500.000.000.
Entrata in vigore il 15 novembre 1948