Cass. civ., sez. II, sentenza 27/05/1966, n. 1380
CASS
Sentenza 27 maggio 1966

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Il giudice e rivestito del potere-dovere, svincolato dall'iniziativa delle parti, di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica i fatti ed i rapporti sottoposti al suo esame; tuttavia, siffatto potere di qualificazione non puo essere svolto se non nei limiti delle domande e delle eccezioni proposte dalle parti, nonche nell'ambito dei fatti dedotti e ritualmente acquisiti o concordemente affermati dalle parti in materia di diritti disponibili. ( Conf 467/65).*

Il patto con il quale, in un contratto di assistenza legale, venga convenuto un compenso fisso, qualunque sia il numero e la importanza delle prestazioni, e sin dall'origine in contrasto con il principio della inderogabilita dei minimi di tariffa, in quanto prevede che il compenso non debba superare quello prestabilito anche nella ipotesi che non risulti poi corrispondente ai minimi di legge. E poiche la causa della nullita risiede nel contrasto tra la convenzione ed il precetto imperativo della legge, che dalla prima, sia pure in modo eventuale, viene considerato inoperante, la nullita inficia l'obbligazione sin dal suo sorgere.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 27/05/1966, n. 1380
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1380
    Data del deposito : 27 maggio 1966

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