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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 07/10/2025, n. 4868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4868 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7553/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Dato LU MA LA ), nata a [...] il 31 C.F._1 luglio 1970, con l'Avv. Marina Lombardo
CONTRO
Controparte_1
[...]
,
[...] difeso da sé stesso a mezzo di proprio funzionario.
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza, cui la presente decisione deve darsi per allegata.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
L'opposizione è fondata e va accolta, avuto riguardo al primo motivo di cui al ricorso (rubricato “estinzione degli illeciti”).
Secondo i primi due commi dell'art. 14, l. 1981/689, “La violazione, quando
è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa./ Se non è avvenuta la contestazione
1 immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Per giurisprudenza consolidata, nell'individuazione del dies a quo non bisogna fare riferimento al giorno in cui viene acquisito “il 'fatto' nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti
i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione. Il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (per tutte:
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019, Rv. 655683-01; conf. da
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3712 del 2024)” (così da ultimo Cassazione civile sez. II, 11/09/2024, n.24401).
Orbene, nel caso di specie, l'accesso ispettivo è avvenuto agli inizi di giugno del 2017, la contestazione è stata notificata all'odierna opponente solo nel maggio del 2018.
L'illecito contestato consiste nell'impiego, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, di due lavoratrici
( , per un giorno di lavoro, per oltre 60 giorni). Per_1 Per_2
L'accertamento – stando al contenuto della stessa ordinanza ingiunzione odiernamente opposta – trae fondamento dalla “documentazione di lavoro esibita dalla ditta, dalle consultazioni telematiche sul sito ENPAL nonché dalle dichiarazioni dei lavoratori e dalle prove testimoniali acquisite”.
Avuto riguardo a tali fonti di prova, il momento in cui ragionevolmente la
2 contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento va fissato – a giudizo di questo decidente – non oltre la fine dell'anno 2017.
Le spese seguono la soccombenza.
Pertanto parte resistente deve rifondere parte ricorrente delle spese di lite, da liquidarsi in Euro 3.715,00 (d. m. 55/2014; scaglione delle cause di valore immediatamente superiore a Euro 5.200,00; massimo abbattimento per la fase istruttoria, in ragione del mancato raccoglimento di prova costituenda).
P. Q. M.
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta iscritta al n. in epigrafe, annulla l'ordinanza di cui al ricorso;
condanna parte opposta a rifondere parte opponente delle spese di lite, che liquida in Euro
3.715,00, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d.
m. cit.
Così deciso in Catania, 7 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Gaetano Cataldo
Atto depositato telematicamente.
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Dato LU MA LA ), nata a [...] il 31 C.F._1 luglio 1970, con l'Avv. Marina Lombardo
CONTRO
Controparte_1
[...]
,
[...] difeso da sé stesso a mezzo di proprio funzionario.
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza, cui la presente decisione deve darsi per allegata.
***
MOTIVAZIONE CONCISA E SUCCINTA
(ex art. 132 c. p. c. ed ex art. 118 disp. att. c. p. c.)
L'opposizione è fondata e va accolta, avuto riguardo al primo motivo di cui al ricorso (rubricato “estinzione degli illeciti”).
Secondo i primi due commi dell'art. 14, l. 1981/689, “La violazione, quando
è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa./ Se non è avvenuta la contestazione
1 immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
Per giurisprudenza consolidata, nell'individuazione del dies a quo non bisogna fare riferimento al giorno in cui viene acquisito “il 'fatto' nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti
i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione. Il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata (per tutte:
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 27702 del 29/10/2019, Rv. 655683-01; conf. da
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 3712 del 2024)” (così da ultimo Cassazione civile sez. II, 11/09/2024, n.24401).
Orbene, nel caso di specie, l'accesso ispettivo è avvenuto agli inizi di giugno del 2017, la contestazione è stata notificata all'odierna opponente solo nel maggio del 2018.
L'illecito contestato consiste nell'impiego, senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, di due lavoratrici
( , per un giorno di lavoro, per oltre 60 giorni). Per_1 Per_2
L'accertamento – stando al contenuto della stessa ordinanza ingiunzione odiernamente opposta – trae fondamento dalla “documentazione di lavoro esibita dalla ditta, dalle consultazioni telematiche sul sito ENPAL nonché dalle dichiarazioni dei lavoratori e dalle prove testimoniali acquisite”.
Avuto riguardo a tali fonti di prova, il momento in cui ragionevolmente la
2 contestazione avrebbe potuto essere tradotta in accertamento va fissato – a giudizo di questo decidente – non oltre la fine dell'anno 2017.
Le spese seguono la soccombenza.
Pertanto parte resistente deve rifondere parte ricorrente delle spese di lite, da liquidarsi in Euro 3.715,00 (d. m. 55/2014; scaglione delle cause di valore immediatamente superiore a Euro 5.200,00; massimo abbattimento per la fase istruttoria, in ragione del mancato raccoglimento di prova costituenda).
P. Q. M.
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunziando nella causa iscritta iscritta al n. in epigrafe, annulla l'ordinanza di cui al ricorso;
condanna parte opposta a rifondere parte opponente delle spese di lite, che liquida in Euro
3.715,00, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d.
m. cit.
Così deciso in Catania, 7 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott. Gaetano Cataldo
Atto depositato telematicamente.
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