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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 777/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Antonio Mungo Presidente dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere rel./es ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 777/2013 R.G.A.C., avente ad oggetto: espropriazione, posta in decisione all'udienza collegiale di discussione a trattazione scritta del 12-12-2024 con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
FRA
1) nato il [...] a [...] e residente in Parte_1
Piano di RR alla Via Madonna di Roselle n. 30 (C.F.
); 2) , nata il [...] a C.F._1 Parte_2
RR e residente in [...] (C.F.
); 3) , nato il [...] a C.F._2 Parte_3
Meta e residente in [...] (C.F.
); 4) , nato il [...] a C.F._3 Controparte_1
Piano di RR e residente in [...] (C.F.
in proprio e nella qualità di procuratore C.F._4 generale dei signori: 5) , nato il [...] a Persona_1
Piano di RR e residente in [...]alla Traversa Punta Capo n.
10 (C.F. ), giusta procura generale del C.F._5
05/06/2012 al n. 3921 del notaio Dott. con studio Persona_2 in Castellammare di Stabia al Corso Vittorio Emanuele 79; 6)
nato il [...] a [...] e Controparte_2 residente in [...] (C.F. ) C.F._6 giusta procura generale del 04/10/2002 al n. 15909 del notaio Dottor
con studio in Napoli al Vico d'Afflitto 3; i quali (da Persona_3
1 a 6) dichiarano di agire nella qualità di eredi di , nata a Persona_4
Meta il 11/09/1910, con ultimo domicilio in Meta alla Via Cafiero n. 2,
C.F. – deceduta il 22/07/2011; 7) C.F._7 Parte_4
nata a [...] il [...] ed ivi residente alla Via Caracciolo n.
[...]
4, C.F. ; 8) , nata a C.F._8 Controparte_3
RR il 3/11/1941 e residente in [...],
C.F. ; 9) nata a [...] il C.F._9 Controparte_4
29/03/1935 e residente in [...] (C.F.
), nella qualità di erede testamentaria di C.F._10 Per_5
, nato a [...] il [...] e residente in [...]alla Via E.
[...]
De Martino n. 37, C.F. deceduto il 28/7/2008, in C.F._11 virtù di testamento olografo pubblicato il 24/09/2008 a ministero del notaio Repertorio n. 21837 ‐ Raccolta n. 12450; Persona_6
10) , nata a [...] il [...] e residente Parte_5 in Roma alla Via F. Massi n. 12, C.F. ; 11) C.F._12
nata a [...] il [...] e residente in Parte_6
Sant'Agnello alla Via Mariano Lauro n. 6, C.F. ;, la C.F._13 quale dichiara di agire in giudizio anche quale erede testamentaria di
, nata a [...] il [...], C.F. , Persona_7 C.F._14 deceduta in data 8/4/2004, giusto testamento olografo pubblicato il
18/2/2005 dal Notaio , rep. n. 177230, racc. n. 19906; 12) Per_8
, nato a [...] il [...] e residente a Parte_3
Gragnano (NA) alla Via Le Volte n. 1 – Palazzo Varriale, C.F.
tutti i sopraindicati attori (da 1 a 12) dichiarano C.F._15 di agire anche quali eredi di , nato a [...] il Persona_9
30/3/1918, con ultimo domicilio in Meta alla Via A. Cosenza n. 3, C.F.
– deceduto il 24/02/2006. Tutti rappresentati e C.F._16 difesi dall'Avv. Carmine Aiello (cf. ) con studio in C.F._17
RR (NA) alla Via Sersale n. 14 e con questi elettivamente domiciliato in Napoli alla Via dei Fiorentini n. 61 presso lo studio dell'avv. Giancarlo Maresca. E
(c.f. ) elettivamente Controparte_5 P.IVA_1 domiciliato in RIVIERA DI CHIAIA 207 80121 NAPOLI in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Aldo Starace (cf.
, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla C.F._18
Piazza G. Bovio 22;
CONVENUTO
NONCHÈ cf. residente in [...] quale erede di , Persona_10 Parte_7
cf. , residente in [...]
Manara n. 13 e , cf. , CP_7 C.F._21 residente in [...], Località Cerreto n. 50/01 quali eredi di
[...]
, cf. , Persona_11 CP_8 C.F._22 residente in [...], CP_9
c.f. , residente in [...]
n. 4, cf. residente Controparte_10 C.F._24 in Numana (AN) via dei Tigli n. 7, cf. Controparte_11
residente in [...]
n. 35 e c.f. Controparte_12 C.F._26 residente in [...], TUTTI quali EREDI DI
, deceduta in data 17-3-1998, già costituitasi Persona_12 nelle precedenti fasi di giudizio quale usufruttuaria della quota di sulla base di testamento olografo pubblicato il 24-9- Controparte_13
2008 a ministero del notaio , rep. N. 21837, racc. Persona_6
n. 12450.
CONVENUTI CONTUMACI
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 30/4/1988, i signori: ‐ Persona_4
(titolare della quota 1/10 ‐ deceduta il 22/07/2011);‐ Persona_7
(titolare della quota 1/10 ‐ deceduta l'8/4/2004);‐ Persona_9
(titolare della quota 4/10 – deceduto il 24/02/2006);‐
[...]
, Parte_4 Controparte_3 Persona_5 (deceduto il 28/07/2008), (titolari della quota Parte_5 complessiva 1/10);‐ e (titolari della Parte_6 Parte_3 quota complessiva 3/10) nella loro qualità di eredi di;
Controparte_13
(deceduta il 17/3/1998) quale usufruttuaria sulla Persona_12 quota di convennero in giudizio il Controparte_13 CP_5
, onde ottenere la giusta indennità di espropriazione
[...] nonché quella di occupazione, in relazione a mq 5040 dell'appezzamento di terreno con annesso fabbricato, sito nel Comune di RR, località S. Antonio, costituente la odierna p.lla 97, fol. 3, di mq. 5040 del Foglio 44 del catasto terreni del Comune di RR
(NA), sui quali sorgevano alcune costruzioni rustiche, di proprietà degli stessi attori, per il quale il Comune aveva iniziato procedura di esproprio onde realizzare un edificio scolastico.
Gli attori premettevano che con atto di cessione volontaria del
4/8/1980, conseguente alla procedura di esproprio, il Comune versava loro la somma totale di lire 46.266.000. L'art. 4 dell'atto di cessione faceva salvo il conguaglio che doveva essere stabilito dalla legge a seguito del vuoto legislativo aperto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980.
Instauratasi la lite davanti al Tribunale di Napoli – (RG. 9303/1988), espletata ed acquisita consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del
3/9/01 n. 1616/01 il Giudice accoglieva la domanda degli attori e condannava il a pagare la somma di lire Controparte_5
609.484.040, oltre interessi al 26/6/98.
Con atto notificato il 27/12/01 il proponeva appello (RG. CP_5
12/2002), contestando la quantificazione di quanto dovuto.
La causa veniva decisa dalla Corte d'Appello di Napoli con la sentenza n. 2306/2004, così statuendo: “ condanna il CP_5
, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore
[...] di , , , Persona_4 Persona_7 Persona_9 Parte_4
,
[...] Controparte_3 Persona_5 [...]
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_3 Persona_10 [...]
, , Persona_11 CP_8 CP_9 PE Per_11 e della somma di € 54.272,00 oltre interessi
[...] Controparte_11 legali dal 4/8/80 all'effettivo soddisfo…”.
Avverso la suddetta sentenza gli appellati proponevano ricorso per cassazione, notificato il 08/08/2005 (R.G.N. 23952/2005), sulla base di
5 motivi, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con tutte le conseguenze di legge e con l'emissione di ogni opportuno e correlato provvedimento, con condanna al pagamento delle spese processuali.
Con controricorso e ricorso incidentale condizionato, il CP_5
contrastava il ricorso formulato dai suddetti ricorrenti e
[...] proponeva a sua volta ricorso incidentale condizionato, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli.
La Suprema Corte di cassazione, con sentenza 21590/2012 emessa il 13/06/2012 e depositata il 03/12/2012, accoglieva il quarto e quinto motivo del ricorso principale. Quindi la Corte così statuiva: “
…
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il quarto ed il quinto motivo (erroneamente rubricati come terzo e quarto) del ricorso principale, nei sensi di cui in motivazione, rigetta gli altri motivi, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnala, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, anche per la liquidazione delle spese Processuali”.
Proponevano il conseguente GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE i Sig.ri:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
, in proprio e nella qualità di procuratore generale dei signori:
[...]
, tutti i sei (n. 6) suindicati Persona_1 Controparte_2 attori nella qualità di eredi di deceduta il 22/07/2011; Persona_4
, nella qualità Parte_4 Controparte_3 Controparte_4 di erede testamentaria di ,‐ deceduto il 28/7/2008, Persona_5
, anche quale erede testamentaria Parte_5 Parte_6 di , deceduta in data 8/4/2004, ; tutti i Persona_7 Parte_3 detti attori anche quali eredi di , deceduto il Persona_9
24/02/2006, chiedendo: “…sentir determinare le indennità di espropriazione e di occupazione dovute agli attori in riassunzione in dipendenza dell'atto di cessione volontaria del 4/8/1980 in considerazione dei rilievi tutti formulati nelle difese svolte nei vari gradi del giudizio, ivi comprese quelle di cui al presente atto”.
Si costituiva in giudizio soltanto il , che chiedeva di Controparte_5 determinarsi la misura delle indennità richieste alla luce delle difese già svolte nei precedenti gradi e fasi di giudizio, secondo le quali occorreva escludere il carattere edificatorio del suolo espropriato.
Rimanevano contumaci nel giudizio di riassunzione i convenuti quale erede di , , Controparte_6 Persona_10 Parte_7
quali eredi di , CP_7 Persona_11 CP_8
,
[...] CP_9 Controparte_10 [...]
e TUTTI quali EREDI DI CP_11 Controparte_12
, già costituitasi nelle precedenti fasi di giudizio Persona_12 quale usufruttuaria della quota di sulla base di Controparte_13 testamento olografo pubblicato il 24-9-2008 a ministero del notaio
, rep. N. 21837, racc. n. 12450. Persona_6
In data 11-3-2013 la causa era assegnata al designato Giudice Paolo
Celentano. In data 20-11-2013 la causa era assegnata in sostituzione al Giudice Pasquale Serrao d'Aquino.
Il Collegio in data 18-4-2016 rimetteva la causa sul ruolo, disponendo
CTU e nominando all'uopo l'ing. il quale in data 7-9- Persona_13
16 chiedeva e poi otteneva proroga di 45 gg. del termine per il deposito della relazione tecnica.
In data 7-10-16 il medesimo CTU depositava la relazione tecnica.
In data 1-6-2017 il Collegio rimetteva la causa sul ruolo, disponendo chiarimenti da parte del CTU.
In data 24-10-2018 il CTU chiedeva al G.I. autorizzazione a svolgere ulteriori indagini tecniche.
In data 7-1-19 il CTU depositava la propria relazione integrativa.
In data 13-10.2020 il Collegio rimetteva la causa sul ruolo, disponendo che il CTU completasse la risposta ai quesiti tecnici oggetto del precedente incarico suppletivo già in precedenza conferito e accettato dal medesimo. In data 21-10.2020 il CTU depositava rinuncia al mandato perché “ impedito da incombenti motivi di salute”.
In data 22-10-2020 il Collegio nominava quale nuovo CTU l'ing.
Persona_14
In data 9-3-21 il medesimo CTU chiedeva proroga di 30 gg. “per le limitazioni imposte dal COVID 19 e che hanno interessato lo stesso
Comune, si è in attesa di potersi recare presso l'UTC del Comune di
RR”.
In data 13-4-21 il CTU chiedeva ulteriore proroga di 30 gg. “sia per le limitazioni imposte dal COVID 19, che per sopravvenuta richiesta da Per_1 parte dell'ing. , nella qualità di CTP della parte ricorrente
(allegata alla presente), si è ancora in attesa di potersi recare presso l'UTC del Comune di RR”.
In data 9-1-22 il CTU chiedeva ulteriore proroga di 30 gg., rappresentando che: “Devo però segnalare che purtroppo non è stato ancora possibile concludere la redazione dell'elaborato peritale ed inviare la bozza alle parti, sia per la nota problematica COVID, che questa volta ha colpito direttamente anche la mia famiglia e principalmente per una successiva ed improvvisa patologia che ha colpito mia moglie, con conseguente ed urgente intervento chirurgico di circa 4 ore e che la tiene ad oggi ancora in fase di ripresa”.
In data 3-5-22 il CTU rappresentava quanto segue: “con la presente ritiene doveroso informare l'ill.mo Consigliere Relatore. che in data odierna, dopo non pochi e seri problemi di salute che hanno interessato la propria famiglia, ha inviato alle parti la relazione peritale in bozza, oltre agli allegati utili per le loro eventuali osservazioni”.
In data 5-1-23 il CTU depositava la propria relazione tecnica.
In data 3-5-2023 il Collegio disponeva supplemento di CTU.
In data 8-1-2024 il CTU depositava la propria relazione integrativa.
In data 23-1-2024 il Collegio revocava la nomina quale CTU dell'ing.
e nominava in sua sostituzione l'ing. , che Per_14 Persona_16 accettava l'incarico in data 28-2-2024. La causa era rinviata al 3-7-2024 in attesa del deposito della nuova
CTU e suo esame.
Depositata 25-7-2024 la relazione tecnica del detto CTU, la causa era riservata in decisione alla udienza del 12-12-2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la suddetta sentenza n. 21590/2012, la Corte di legittimità ha cassato la sentenza n. 2306/2004 della Corte di Appello, accogliendo il motivo inerente alla determinazione del quantum dovuto in ragione del valore venale dell'immobile ceduto ‐ in considerazione del rilievo che " alla stregua dello jus superveniens costituito dalla pronuncia d'incostituzionalità, la quale, facendo venir meno l'applicabilità del criterio legale in base al quale ha avuto luogo la determinazione del corrispettivo dovuto per la cessione volontaria, impone di procedere ad una nuova liquidazione, in conformità del criterio di cui all'art. 40 della legge n. 2359 del 1865…il motivo è invece fondato nella parte riguardante l'avvenuta determinazione del valore riconosciuto dalla medesima Corte d'Appello in precedenti giudizi aventi ad oggetto la determinazione dell'indennità dovuta per l'espropriazione di altri immobili situati nella zona di RR. La mera indicazione dell'ubicazione e delle caratteristiche dell'area ceduta, accompagnata dalla menzione delle sue limitate possibilità di sfruttamento a fini edificatori, non appare infatti sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione correlato all'adozione del metodo sintetico‐comparativo, il quale, richiedendo il raffronto dei predetti connotati con quelli degli immobili il cui prezzo di trasferimento viene assunto a base per la determinazione del valore del fondo da stimare postula innanzitutto che siano indicati l'ubicazione, le caratteristiche e le possibilità di sfruttamento di questi ultimi, in modo da evidenziarne l'omogeneità con quelle del primo, ai fini del necessario controllo in ordine alla congruità della stima. Tale confronto risulta del tutto assente nella motivazione della sentenza impugnata, la quale si sofferma esclusivamente sui caratteri dell'area espropriata, limitandosi a rinviare a precedenti decisioni per l'individuazione del valore di fondi omogenei, senza neppure indicare tali decisioni e gli immobili ai quali le stesse si riferiscono, con la conseguenza che risulta impossibile qualsiasi valutazione in ordine alla correttezza della stima".
Dunque, nel giudizio di rinvio in oggetto occorre procedere ad una nuova determinazione del quantum degli indennizzi dovuti agli attori in riassunzione, non residuando, stante il tenore integralmente rescindente insito nella motivazione della detta sentenza di cassazione con rinvio, alcun profilo di giudicato in ordine alle valutazioni in precedenza effettuate nei precedenti gradi di giudizio.
Orbene, si rileva che il ha espropriato una Controparte_5 superficie di 5.040 mq appartenente agli odierni attori, parte di un più vasto compendio immobiliare di 10.398 mq, per costruire una scuola pubblica.
L'occupazione è iniziata il 10 giugno 1978, mentre il trasferimento della proprietà in capo al detto Comune è avvento per effetto di un atto di cessione volontaria del 4 agosto 1980.
In particolare, i Sig.ri , , , Controparte_13 Persona_9 Per_7
ed i Sig.ri per se' e per i germani Per_4 Parte_4 CP_3
e dichiaravano di essere esclusivi proprietari di Parte_5 Per_5 un appezzamento di terreno in RR in catasto al fol. 3 part. 97 di mq. 10.398, confinante con Via Parsano, via S. Antonio e con la p.lla
867 fol. 3 prop . Pt_3
I detti attori cedevano al una zona di terreno che, Controparte_5
a seguito del frazionamento n.° 3224 approvato il 30/08/1979, ha preso la denominazione di p.lla 97, fol. 3, di mq. 5040, compresa nella maggiore estensione originaria di mq. 10.398.
Alla data della cessione volontaria (04/08/1980), il terreno era in parte
(85%) classificato come zona B (residenziale satura) e in parte (15%) come zona F (attrezzature) secondo il Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Campania il 31 ottobre 1977. I Piani
Particolareggiati, che avrebbero fornito ulteriori dettagli sull'uso del terreno, non erano stati approvati all'epoca della cessione.
L'indennità di esproprio inizialmente stabilita era di 23.894,39 euro. Diverse perizie tecniche sono state realizzate allo scopo di determinare il valore venale del terreno alla data del decreto di espropriazione
(1980). Il valore stimato è variato nel corso delle perizie: inizialmente il CTU Ing. (Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. Per_17
1616/2001) nel 2001 ha stimato 52,48 €/mq, ridotto successivamente a 25,82 €/mq dalla Corte d'Appello di Napoli (Sentenza n. 2306/2004).
Il CTU ing. ha successivamente stimato un valore di 34,69 Per_13
€/mq, mentre il CTU ing. ha determinato un valore di 53 €/mq. Per_14
Il CTU ing. ha osservato come il primo elemento di cui tener Per_16 conto è che “il terreno, originariamente agricolo, è stato inserito in zona B (e parzialmente in zona F) trasformandolo così in suolo edificabile. Occorre tuttavia notare che nell'eseguire tale variazione, il suolo è stato sottratto all'iniziativa privata, non guadagnando bensì perdendo ogni appetibilità sul mercato non potendosi edificare altro che strutture pubbliche. In effetti, su di esso è stata edificata una scuola pubblica”.
“Nel caso specifico, dunque risulta difficile la comparazione con valori di mercato compatibili. È possibile, tuttavia, valutarne il valore di mercato facendo riferimento alla sua reale destinazione al momento dell'esproprio, pur avendo natura edificabile, ma, come detto, completamente sottratto alla possibilità edificatoria da parte del proprietario.
Il calcolo del valore del terreno si esegue utilizzando il listino dei valori CP_1 immobiliari dei terreni agricoli edito da , già molte volte utilizzato e giudicato valido in diverse sentenze presso la Corte d'Appello di
Napoli, non potendosi ovviamente utilizzare il metodo dei VAM.
Occorre dunque conoscere il valore di terreni e fabbricati a RR, nella medesima area urbana, nel 1980.
Tuttavia, i primi dati significativi disponibili presso l'Osservatorio del
Mercato Immobiliare (universalmente accettati come punto di partenza per lo studio del mercato immobiliare) risalgono alla fine del CP_1 secolo scorso, mentre la prima pubblicazione risale al 2011. Al solo scopo, dunque, di ricondurre i valori calcolati fino alla data della cessione, si dovrà determinare l'andamento del mercato immobiliare a partire dalla data dell'esproprio. Non potendosi, infatti, riportare i valori degli immobili ad una certa data svalutando o rivalutando semplicemente mediante l'applicazione degli indici ISTAT al consumo
(come da diverse sentenze della Corte di cassazione secondo le quali occorre tener conto del fatto che l'andamento dell'inflazione non necessariamente riflette l'andamento del mercato immobiliare), occorre basarsi sulla variazione del valore degli immobili stessi”.
“A tal proposito, l'esame di molteplici documenti, sia serie storiche
(report Idealista, report immobiliare.it) che indagini nazionali (ISTAT e
Banca d'Italia) e indagini localizzate (Osservatorio OMI), mostra l'oscillazione dei prezzi nel tempo.
Per validare la coerenza tra i dati a disposizione, si osserva come l'andamento dei dati per RR disponibili dalle fonti citate è chiaramente sovrapponibile alla curva ISTAT nazionale.
Chiarita la coerenza tra i dati, si utilizzeranno le indicazioni ISTAT sull'evoluzione dei prezzi reali degli immobili dal 1950 al 2020 rappresentati anche nella pubblicazione Banca d'Italia “I prezzi delle abitazioni in Italia, 1927-2012” per ricondurre il valore alla data del
1980. La procedura prevede che si ripercorrano a ritroso le oscillazioni del mercato immobiliare come indicato dai suddetti studi, moltiplicando il valore noto per le percentuali di oscillazione”.
Con riguardo alla valutazione del terreno e successivamente alla valutazione dei fabbricati, il CTU ha affermato che “dalla citata pubblicazione Exeo (2011) rileviamo che i valori per RR variano da 11 a 16,7 €/mq in funzione dei coefficienti di tabella F839H.
Avendo esaminato i verbali originari riportanti lo stato di consistenza, si individuano gli indici: fertilità: 1 giacitura: 0,975 accesso: 1 ubicazione: 0,95 densità piante: 0,9 età: 0,875
Si ottiene pertanto:
16,7 x 1 x 0,975 x 1 x 0,95 x 0,9 x 0,875 = 12,20€/mq
Che moltiplicata per l'estensione della particella fornisce il valore:
12,20 x 5.040 = 61.488 €, valore che, riportato i valori alla data del
1980 (“utilizzando i moltiplicatori dell'evoluzione del mercato: incremento del 78%, riduzione dell'81%, maggiorazione del 56%, riduzione dell'83%, maggiorazione del 20%”), è determinato in
61.857 € spettante agli odierni attori in riassunzione in proporzione alle rispettive quote di comproprietà, con esclusione dei convenuti non costituiti quali eredi della originaria parte coattrice
[...]
(deceduta il 17/3/1998) quale usufruttuaria sulla quota di PE
, in quanto, a seguito del consolidamento Controparte_13 dell'usufrutto alla nuda proprietà, gli eredi dell'usufruttuario non vantano diritti e/o azioni nei confronti del . CP_5 CP_5
Il CTU ha stimato ai fini della determinazione della indennità di esproprio anche i manufatti presenti sul terreno degli attori, consistenti in un capannone, un manufatto ricovero di mangimi e attrezzi agricoli e un baraccone, in quanto il medesimo ausiliario ha accertato che essi erano già esistenti all'atto della redazione del verbale di consistenza e all'atto della cessione volontaria ed inoltre perché degli stessi “non sembra esserne stata contestata la legittimità”.
Al riguardo, si rileva che gli articoli 32 e 40 del Testo Unico Espropri dpr 327/2001 specificano che, nell'ambito della valutazione dell'indennità spettante ai proprietari a seguito dell'esproprio, si deve tener conto anche dei manufatti e dei soprassuoli presenti sul terreno.
Quindi, manufatti e soprassuoli contribuiscono a costituire il valore del terreno, che deve essere indennizzato in caso di esproprio.
Ci sono tuttavia dei limiti posti dalla legge. Per quanto riguarda i manufatti, è necessario che gli stessi siano regolari dal punto di vista urbanistico e, quindi, che non siano abusivi o non siano in contrasto con una norma urbanistica o, comunque, con altra norma di legge. Vi è però un altro limite alla possibilità di avere un indennizzo per manufatti e soprassuoli ed è legato al tempo in cui gli sono stati realizzati. L'articolo 32 specifica, infatti, che i manufatti e i soprassuoli devono risalire a data anteriore all'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Diversamente si presume in maniera assoluta, senza possibilità di offrire prova contraria, che siano stati effettuati al solo scopo di incrementare l'indennità di esproprio.
Inoltre, si rileva che in tema di espropriazione per pubblica utilità, gli immobili costruiti abusivamente non sono suscettibili di indennizzo, a meno che alla data dell'evento ablativo non risulti già rilasciata la concessione in sanatoria (Cassazione civile, sez. III, sentenza
22/02/2011 n° 4206; Cass. n. 27863 del 22 novembre 2017).
Nel caso di specie, non risulta dagli atti che i manufatti presenti sul terreno degli odierni attori (pur stimati dal CTU) fossero preesistenti all'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio e che fossero urbanisticamente regolari.
Pertanto, deve ritenersi che per i medesimi non sia dovuta alcuna indennità per la espropriazione de qua.
In ordine alla indennità di occupazione, il CTU ha calcolato le indennità di occupazione del terreno sulla base del suindicato valore accertato.
Ha calcolato l'indennità di occupazione in ragione di 1/12 per ogni anno di occupazione ed 1/144 per ogni mese successivo.
L'occupazione è durata dal 10 giugno 1978 al 4 agosto 1980 per un totale di 26 mesi. Volendo considerare separatamente la quota terreni, si ottiene: 11.169 €.
Tale indennità spetta agli odierni attori in riassunzione in proporzione alle rispettive quote di comproprietà nonché ai convenuti non costituiti nel presente giudizio di rinvio quali eredi della originaria parte coattrice (deceduta il 17/3/1998) in proporzione Persona_12 alla quota di comproprietà già spettante a quest'ultima e nei limiti di quella maturata nei suddetti 26 mesi di occupazione.
Infatti, si rileva, innanzitutto, che (cfr. Cassazione civile, sezione III |
30.09.2008, n.24331; Cassazione sentenza n.6867 del 30/07/1996; Cassazione sentenza n.3963 del 18/04/1998) “la riassunzione del processo, operata a norma dell'art.303 cpc, comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa all'udienza fissata per la riassunzione. tale mancata comparizione non comporta in alcun modo la automatica rinunzia di tutte le domande già promosse, le quali in alcun modo potranno ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto, tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto. (Sul punto vedi in senso conforme “.
Inoltre, si rileva che (cfr. Cass. I, n. 8239/2013) “in materia di espropriazione, l'emissione del decreto di esproprio determina il trasferimento della proprietà in favore dell'ente espropriante e l'estinzione dei diritti incidenti sul fondo, i quali, ai sensi dell'art. 52 l. n.
2359/1865, possono essere fatti valere solo sull'indennità, conseguendone che il decesso dell'usufruttuario avvenuto nelle more del giudizio determina la trasmissione del diritto di credito, sorto in suo favore, agli eredi, la cui identità non coincide necessariamente con i nudi proprietari, non potendo più verificarsi il consolidamento della proprietà”.
In merito poi alle domande di corresponsione degli interessi, si rileva che il credito relativo alle indennità, per giurisprudenza costante della
SC., ha natura di credito di valuta, trattandosi di obbligazione pecuniaria tale sin dall'origine e quindi soggetta al principio nominalistico.
Insegna al riguardo la SC che "le aree ablate per le quali si liquida l'indennità d'espropriazione, sono acquisite dall'espropriante alla data della cessione volontaria dell'area, con logico diritto agli interessi meramente compensativi del ritardo nel pagamento della somma non pagata tempestivamente”.
Pertanto, nel caso di specie, sull'importo, avente natura di debito di valuta, riconosciuto agli attori in riassunzione a titolo di differenza tra la indennità di esproprio determinata e versata in via amministrativa e depositata presso la e quella Controparte_15 liquidata nella presente sede a tale titolo, gli interessi sono dovuti in misura legale con decorrenza, per la detta differenza, dalla data (del
04/08/1980) in cui, per effetto della cessione volontaria, ha avuto luogo l'acquisto della proprietà del fondo, con la conseguente insorgenza dell'obbligo di corrispondere la detta indennità fino al soddisfo.
Inoltre, sull'importo, avente natura di debito di valuta, riconosciuto agli attori in riassunzione e ai convenuti non costituiti a titolo di indennità di occupazione legittima gli interessi legali sono dovuti, in quanto non oggetto della offerta della somma ai medesimi da parte del , su ogni singola quota annuale maturata a Controparte_5 tale titolo dalle date delle rispettive scadenze (annuali o mensili) dall'inizio della occupazione (cfr. infra) e sino al soddisfo.
In ordine alla regolazione delle spese di lite difensive, quelle anticipate dagli odierni attori in riassunzione nei diversi gradi e fasi del giudizio e quelle anticipate da già convenuto costituito nel Persona_10 precedente giudizio di appello quale erede di (già Persona_12 originaria parte attrice), stante l'accoglimento della domanda in esame di determinazione delle giuste indennità in misura superiore a quella determinata in sede amministrativa ma in misura decisamente inferiore a quella richiesta con la citazione in esame, esse devono essere poste a carico della parte convenuta nella Controparte_5 misura della metà, come liquidate in dispositivo, assumendo quale valore di causa la differenza positiva (euro 49.131,61) fra il valore stimato in sede amministrativa (23.894,39 euro) e il valore complessivo determinato nella presente sede (73.026,00); deve essere dichiarata compensata fra le parti la residua metà.
Per la medesima ragione, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, appare equo porle a carico solidale delle parti ricorrenti nella misura del 25% e a carico della parte resistente nella misura del 75%.
PTM
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in riassunzione da Persona_9
, , Parte_2 Parte_3 CP_1
in proprio e nella qualità di procuratore generale dei
[...] signori: e i Persona_1 Controparte_2 quali (da 1 a 6) nelle qualità di eredi di;
Persona_4 Parte_4
, , nella
[...] Controparte_3 Controparte_4 qualità di erede testamentaria di;
Persona_5 [...]
, , la quale anche quale erede Parte_5 Parte_6 testamentaria di , nei Persona_7 Parte_3 confronti di e di Controparte_5 Controparte_6 quale erede di , e Persona_10 Parte_7
, quali eredi di , CP_7 Persona_11
, CP_8 CP_9 CP_10
, e
[...] Controparte_11 Controparte_12
TUTTI quali EREDI DI , così provvede: Persona_12
• accoglie in parte la domanda e per l'effetto determina in euro 61.857
€. la complessiva indennità di esproprio in favore dei comproprietari odierni attori in riassunzione e in proporzione alle rispettive quote di comproprietà e in euro 11.169 € la complessiva indennità di occupazione legittima in favore degli odierni attori in riassunzione e in proporzione alle rispettive quote di comproprietà nonché in favore dei odierni convenuti non costituiti, quali eredi della originaria parte coattrice (usufruttuaria sulla quota di Persona_12 CP_13
), deceduta il 17/3/1998, in proporzione alla quota di
[...] comproprietà già spettante sulla quota di , per tutti Controparte_13 relativamente p.lla 97, fol. 3, di mq. 5040 del Foglio 44 del catasto terreni del Comune di RR (NA), oltre gli interessi legali - quanto all'indennità di esproprio - sulla suddetta differenza di euro
49.131,61, dalla data della cessione volontaria (del 04/08/1980) fino al soddisfo, oltre gli interessi legali – quanto alla indennità di indennità di occupazione legittima – su ogni singola quota annuale maturata a tale titolo dalle date delle rispettive scadenze (annuali o mensili) dall'inizio della occupazione (cfr. infra) e sino al soddisfo;
• dispone il deposito delle dette somme da parte del Controparte_5 in persona del l.r.p.t. presso la Controparte_16
previa detrazione di quanto già eventualmente versato, delle
[...] dette indennità;
• condanna il in persone del l.r.p.t. al pagamento in Controparte_5 favore cumulativo degli attori in riassunzione, in proporzione alle rispettive quote, delle spese difensive dei diversi gradi e fasi del giudizio nella misura della metà, che si liquidano per il giudizio di primo grado nella somma di euro 3.500,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge, per il giudizio di secondo grado nella somma di 103,29 per spese vive e in quella di euro
3.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge, per il giudizio di cassazione nella somma di euro
2.200,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge, per il giudizio di rinvio in oggetto nella somma di euro
792,00 per spese vive e in quella di euro 4.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge;
per tutte con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Carmine Aiello;
• condanna il in persone del l.r.p.t. al pagamento in Controparte_5 favore degli eredi di delle spese difensive anticipate da Persona_10 quest'ultimo nel precedente giudizio di appello nella misura della metà, che si liquidano nella somma di euro 2.200,00 compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Giuseppe Fiodo;
• pone le spese di c.t.u., come liquidate con separati decreti, a carico solidale degli attori in riassunzione e dei convenuti non costituiti nella misura del 25% e a carico della parte resistente Controparte_5 nella misura del 75%.
Così deciso in Napoli, il 12-2-2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Antonio Mungo
Ruolo Generale n. 777/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Antonio Mungo Presidente dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere rel./es ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 777/2013 R.G.A.C., avente ad oggetto: espropriazione, posta in decisione all'udienza collegiale di discussione a trattazione scritta del 12-12-2024 con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
FRA
1) nato il [...] a [...] e residente in Parte_1
Piano di RR alla Via Madonna di Roselle n. 30 (C.F.
); 2) , nata il [...] a C.F._1 Parte_2
RR e residente in [...] (C.F.
); 3) , nato il [...] a C.F._2 Parte_3
Meta e residente in [...] (C.F.
); 4) , nato il [...] a C.F._3 Controparte_1
Piano di RR e residente in [...] (C.F.
in proprio e nella qualità di procuratore C.F._4 generale dei signori: 5) , nato il [...] a Persona_1
Piano di RR e residente in [...]alla Traversa Punta Capo n.
10 (C.F. ), giusta procura generale del C.F._5
05/06/2012 al n. 3921 del notaio Dott. con studio Persona_2 in Castellammare di Stabia al Corso Vittorio Emanuele 79; 6)
nato il [...] a [...] e Controparte_2 residente in [...] (C.F. ) C.F._6 giusta procura generale del 04/10/2002 al n. 15909 del notaio Dottor
con studio in Napoli al Vico d'Afflitto 3; i quali (da Persona_3
1 a 6) dichiarano di agire nella qualità di eredi di , nata a Persona_4
Meta il 11/09/1910, con ultimo domicilio in Meta alla Via Cafiero n. 2,
C.F. – deceduta il 22/07/2011; 7) C.F._7 Parte_4
nata a [...] il [...] ed ivi residente alla Via Caracciolo n.
[...]
4, C.F. ; 8) , nata a C.F._8 Controparte_3
RR il 3/11/1941 e residente in [...],
C.F. ; 9) nata a [...] il C.F._9 Controparte_4
29/03/1935 e residente in [...] (C.F.
), nella qualità di erede testamentaria di C.F._10 Per_5
, nato a [...] il [...] e residente in [...]alla Via E.
[...]
De Martino n. 37, C.F. deceduto il 28/7/2008, in C.F._11 virtù di testamento olografo pubblicato il 24/09/2008 a ministero del notaio Repertorio n. 21837 ‐ Raccolta n. 12450; Persona_6
10) , nata a [...] il [...] e residente Parte_5 in Roma alla Via F. Massi n. 12, C.F. ; 11) C.F._12
nata a [...] il [...] e residente in Parte_6
Sant'Agnello alla Via Mariano Lauro n. 6, C.F. ;, la C.F._13 quale dichiara di agire in giudizio anche quale erede testamentaria di
, nata a [...] il [...], C.F. , Persona_7 C.F._14 deceduta in data 8/4/2004, giusto testamento olografo pubblicato il
18/2/2005 dal Notaio , rep. n. 177230, racc. n. 19906; 12) Per_8
, nato a [...] il [...] e residente a Parte_3
Gragnano (NA) alla Via Le Volte n. 1 – Palazzo Varriale, C.F.
tutti i sopraindicati attori (da 1 a 12) dichiarano C.F._15 di agire anche quali eredi di , nato a [...] il Persona_9
30/3/1918, con ultimo domicilio in Meta alla Via A. Cosenza n. 3, C.F.
– deceduto il 24/02/2006. Tutti rappresentati e C.F._16 difesi dall'Avv. Carmine Aiello (cf. ) con studio in C.F._17
RR (NA) alla Via Sersale n. 14 e con questi elettivamente domiciliato in Napoli alla Via dei Fiorentini n. 61 presso lo studio dell'avv. Giancarlo Maresca. E
(c.f. ) elettivamente Controparte_5 P.IVA_1 domiciliato in RIVIERA DI CHIAIA 207 80121 NAPOLI in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Aldo Starace (cf.
, con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla C.F._18
Piazza G. Bovio 22;
CONVENUTO
NONCHÈ cf. residente in [...] quale erede di , Persona_10 Parte_7
cf. , residente in [...]
Manara n. 13 e , cf. , CP_7 C.F._21 residente in [...], Località Cerreto n. 50/01 quali eredi di
[...]
, cf. , Persona_11 CP_8 C.F._22 residente in [...], CP_9
c.f. , residente in [...]
n. 4, cf. residente Controparte_10 C.F._24 in Numana (AN) via dei Tigli n. 7, cf. Controparte_11
residente in [...]
n. 35 e c.f. Controparte_12 C.F._26 residente in [...], TUTTI quali EREDI DI
, deceduta in data 17-3-1998, già costituitasi Persona_12 nelle precedenti fasi di giudizio quale usufruttuaria della quota di sulla base di testamento olografo pubblicato il 24-9- Controparte_13
2008 a ministero del notaio , rep. N. 21837, racc. Persona_6
n. 12450.
CONVENUTI CONTUMACI
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 30/4/1988, i signori: ‐ Persona_4
(titolare della quota 1/10 ‐ deceduta il 22/07/2011);‐ Persona_7
(titolare della quota 1/10 ‐ deceduta l'8/4/2004);‐ Persona_9
(titolare della quota 4/10 – deceduto il 24/02/2006);‐
[...]
, Parte_4 Controparte_3 Persona_5 (deceduto il 28/07/2008), (titolari della quota Parte_5 complessiva 1/10);‐ e (titolari della Parte_6 Parte_3 quota complessiva 3/10) nella loro qualità di eredi di;
Controparte_13
(deceduta il 17/3/1998) quale usufruttuaria sulla Persona_12 quota di convennero in giudizio il Controparte_13 CP_5
, onde ottenere la giusta indennità di espropriazione
[...] nonché quella di occupazione, in relazione a mq 5040 dell'appezzamento di terreno con annesso fabbricato, sito nel Comune di RR, località S. Antonio, costituente la odierna p.lla 97, fol. 3, di mq. 5040 del Foglio 44 del catasto terreni del Comune di RR
(NA), sui quali sorgevano alcune costruzioni rustiche, di proprietà degli stessi attori, per il quale il Comune aveva iniziato procedura di esproprio onde realizzare un edificio scolastico.
Gli attori premettevano che con atto di cessione volontaria del
4/8/1980, conseguente alla procedura di esproprio, il Comune versava loro la somma totale di lire 46.266.000. L'art. 4 dell'atto di cessione faceva salvo il conguaglio che doveva essere stabilito dalla legge a seguito del vuoto legislativo aperto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 1980.
Instauratasi la lite davanti al Tribunale di Napoli – (RG. 9303/1988), espletata ed acquisita consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del
3/9/01 n. 1616/01 il Giudice accoglieva la domanda degli attori e condannava il a pagare la somma di lire Controparte_5
609.484.040, oltre interessi al 26/6/98.
Con atto notificato il 27/12/01 il proponeva appello (RG. CP_5
12/2002), contestando la quantificazione di quanto dovuto.
La causa veniva decisa dalla Corte d'Appello di Napoli con la sentenza n. 2306/2004, così statuendo: “ condanna il CP_5
, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore
[...] di , , , Persona_4 Persona_7 Persona_9 Parte_4
,
[...] Controparte_3 Persona_5 [...]
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_3 Persona_10 [...]
, , Persona_11 CP_8 CP_9 PE Per_11 e della somma di € 54.272,00 oltre interessi
[...] Controparte_11 legali dal 4/8/80 all'effettivo soddisfo…”.
Avverso la suddetta sentenza gli appellati proponevano ricorso per cassazione, notificato il 08/08/2005 (R.G.N. 23952/2005), sulla base di
5 motivi, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con tutte le conseguenze di legge e con l'emissione di ogni opportuno e correlato provvedimento, con condanna al pagamento delle spese processuali.
Con controricorso e ricorso incidentale condizionato, il CP_5
contrastava il ricorso formulato dai suddetti ricorrenti e
[...] proponeva a sua volta ricorso incidentale condizionato, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli.
La Suprema Corte di cassazione, con sentenza 21590/2012 emessa il 13/06/2012 e depositata il 03/12/2012, accoglieva il quarto e quinto motivo del ricorso principale. Quindi la Corte così statuiva: “
…
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il quarto ed il quinto motivo (erroneamente rubricati come terzo e quarto) del ricorso principale, nei sensi di cui in motivazione, rigetta gli altri motivi, dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnala, in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla Corte di Appello di Napoli, anche per la liquidazione delle spese Processuali”.
Proponevano il conseguente GIUDIZIO DI RIASSUNZIONE i Sig.ri:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_1
, in proprio e nella qualità di procuratore generale dei signori:
[...]
, tutti i sei (n. 6) suindicati Persona_1 Controparte_2 attori nella qualità di eredi di deceduta il 22/07/2011; Persona_4
, nella qualità Parte_4 Controparte_3 Controparte_4 di erede testamentaria di ,‐ deceduto il 28/7/2008, Persona_5
, anche quale erede testamentaria Parte_5 Parte_6 di , deceduta in data 8/4/2004, ; tutti i Persona_7 Parte_3 detti attori anche quali eredi di , deceduto il Persona_9
24/02/2006, chiedendo: “…sentir determinare le indennità di espropriazione e di occupazione dovute agli attori in riassunzione in dipendenza dell'atto di cessione volontaria del 4/8/1980 in considerazione dei rilievi tutti formulati nelle difese svolte nei vari gradi del giudizio, ivi comprese quelle di cui al presente atto”.
Si costituiva in giudizio soltanto il , che chiedeva di Controparte_5 determinarsi la misura delle indennità richieste alla luce delle difese già svolte nei precedenti gradi e fasi di giudizio, secondo le quali occorreva escludere il carattere edificatorio del suolo espropriato.
Rimanevano contumaci nel giudizio di riassunzione i convenuti quale erede di , , Controparte_6 Persona_10 Parte_7
quali eredi di , CP_7 Persona_11 CP_8
,
[...] CP_9 Controparte_10 [...]
e TUTTI quali EREDI DI CP_11 Controparte_12
, già costituitasi nelle precedenti fasi di giudizio Persona_12 quale usufruttuaria della quota di sulla base di Controparte_13 testamento olografo pubblicato il 24-9-2008 a ministero del notaio
, rep. N. 21837, racc. n. 12450. Persona_6
In data 11-3-2013 la causa era assegnata al designato Giudice Paolo
Celentano. In data 20-11-2013 la causa era assegnata in sostituzione al Giudice Pasquale Serrao d'Aquino.
Il Collegio in data 18-4-2016 rimetteva la causa sul ruolo, disponendo
CTU e nominando all'uopo l'ing. il quale in data 7-9- Persona_13
16 chiedeva e poi otteneva proroga di 45 gg. del termine per il deposito della relazione tecnica.
In data 7-10-16 il medesimo CTU depositava la relazione tecnica.
In data 1-6-2017 il Collegio rimetteva la causa sul ruolo, disponendo chiarimenti da parte del CTU.
In data 24-10-2018 il CTU chiedeva al G.I. autorizzazione a svolgere ulteriori indagini tecniche.
In data 7-1-19 il CTU depositava la propria relazione integrativa.
In data 13-10.2020 il Collegio rimetteva la causa sul ruolo, disponendo che il CTU completasse la risposta ai quesiti tecnici oggetto del precedente incarico suppletivo già in precedenza conferito e accettato dal medesimo. In data 21-10.2020 il CTU depositava rinuncia al mandato perché “ impedito da incombenti motivi di salute”.
In data 22-10-2020 il Collegio nominava quale nuovo CTU l'ing.
Persona_14
In data 9-3-21 il medesimo CTU chiedeva proroga di 30 gg. “per le limitazioni imposte dal COVID 19 e che hanno interessato lo stesso
Comune, si è in attesa di potersi recare presso l'UTC del Comune di
RR”.
In data 13-4-21 il CTU chiedeva ulteriore proroga di 30 gg. “sia per le limitazioni imposte dal COVID 19, che per sopravvenuta richiesta da Per_1 parte dell'ing. , nella qualità di CTP della parte ricorrente
(allegata alla presente), si è ancora in attesa di potersi recare presso l'UTC del Comune di RR”.
In data 9-1-22 il CTU chiedeva ulteriore proroga di 30 gg., rappresentando che: “Devo però segnalare che purtroppo non è stato ancora possibile concludere la redazione dell'elaborato peritale ed inviare la bozza alle parti, sia per la nota problematica COVID, che questa volta ha colpito direttamente anche la mia famiglia e principalmente per una successiva ed improvvisa patologia che ha colpito mia moglie, con conseguente ed urgente intervento chirurgico di circa 4 ore e che la tiene ad oggi ancora in fase di ripresa”.
In data 3-5-22 il CTU rappresentava quanto segue: “con la presente ritiene doveroso informare l'ill.mo Consigliere Relatore. che in data odierna, dopo non pochi e seri problemi di salute che hanno interessato la propria famiglia, ha inviato alle parti la relazione peritale in bozza, oltre agli allegati utili per le loro eventuali osservazioni”.
In data 5-1-23 il CTU depositava la propria relazione tecnica.
In data 3-5-2023 il Collegio disponeva supplemento di CTU.
In data 8-1-2024 il CTU depositava la propria relazione integrativa.
In data 23-1-2024 il Collegio revocava la nomina quale CTU dell'ing.
e nominava in sua sostituzione l'ing. , che Per_14 Persona_16 accettava l'incarico in data 28-2-2024. La causa era rinviata al 3-7-2024 in attesa del deposito della nuova
CTU e suo esame.
Depositata 25-7-2024 la relazione tecnica del detto CTU, la causa era riservata in decisione alla udienza del 12-12-2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la suddetta sentenza n. 21590/2012, la Corte di legittimità ha cassato la sentenza n. 2306/2004 della Corte di Appello, accogliendo il motivo inerente alla determinazione del quantum dovuto in ragione del valore venale dell'immobile ceduto ‐ in considerazione del rilievo che " alla stregua dello jus superveniens costituito dalla pronuncia d'incostituzionalità, la quale, facendo venir meno l'applicabilità del criterio legale in base al quale ha avuto luogo la determinazione del corrispettivo dovuto per la cessione volontaria, impone di procedere ad una nuova liquidazione, in conformità del criterio di cui all'art. 40 della legge n. 2359 del 1865…il motivo è invece fondato nella parte riguardante l'avvenuta determinazione del valore riconosciuto dalla medesima Corte d'Appello in precedenti giudizi aventi ad oggetto la determinazione dell'indennità dovuta per l'espropriazione di altri immobili situati nella zona di RR. La mera indicazione dell'ubicazione e delle caratteristiche dell'area ceduta, accompagnata dalla menzione delle sue limitate possibilità di sfruttamento a fini edificatori, non appare infatti sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione correlato all'adozione del metodo sintetico‐comparativo, il quale, richiedendo il raffronto dei predetti connotati con quelli degli immobili il cui prezzo di trasferimento viene assunto a base per la determinazione del valore del fondo da stimare postula innanzitutto che siano indicati l'ubicazione, le caratteristiche e le possibilità di sfruttamento di questi ultimi, in modo da evidenziarne l'omogeneità con quelle del primo, ai fini del necessario controllo in ordine alla congruità della stima. Tale confronto risulta del tutto assente nella motivazione della sentenza impugnata, la quale si sofferma esclusivamente sui caratteri dell'area espropriata, limitandosi a rinviare a precedenti decisioni per l'individuazione del valore di fondi omogenei, senza neppure indicare tali decisioni e gli immobili ai quali le stesse si riferiscono, con la conseguenza che risulta impossibile qualsiasi valutazione in ordine alla correttezza della stima".
Dunque, nel giudizio di rinvio in oggetto occorre procedere ad una nuova determinazione del quantum degli indennizzi dovuti agli attori in riassunzione, non residuando, stante il tenore integralmente rescindente insito nella motivazione della detta sentenza di cassazione con rinvio, alcun profilo di giudicato in ordine alle valutazioni in precedenza effettuate nei precedenti gradi di giudizio.
Orbene, si rileva che il ha espropriato una Controparte_5 superficie di 5.040 mq appartenente agli odierni attori, parte di un più vasto compendio immobiliare di 10.398 mq, per costruire una scuola pubblica.
L'occupazione è iniziata il 10 giugno 1978, mentre il trasferimento della proprietà in capo al detto Comune è avvento per effetto di un atto di cessione volontaria del 4 agosto 1980.
In particolare, i Sig.ri , , , Controparte_13 Persona_9 Per_7
ed i Sig.ri per se' e per i germani Per_4 Parte_4 CP_3
e dichiaravano di essere esclusivi proprietari di Parte_5 Per_5 un appezzamento di terreno in RR in catasto al fol. 3 part. 97 di mq. 10.398, confinante con Via Parsano, via S. Antonio e con la p.lla
867 fol. 3 prop . Pt_3
I detti attori cedevano al una zona di terreno che, Controparte_5
a seguito del frazionamento n.° 3224 approvato il 30/08/1979, ha preso la denominazione di p.lla 97, fol. 3, di mq. 5040, compresa nella maggiore estensione originaria di mq. 10.398.
Alla data della cessione volontaria (04/08/1980), il terreno era in parte
(85%) classificato come zona B (residenziale satura) e in parte (15%) come zona F (attrezzature) secondo il Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione Campania il 31 ottobre 1977. I Piani
Particolareggiati, che avrebbero fornito ulteriori dettagli sull'uso del terreno, non erano stati approvati all'epoca della cessione.
L'indennità di esproprio inizialmente stabilita era di 23.894,39 euro. Diverse perizie tecniche sono state realizzate allo scopo di determinare il valore venale del terreno alla data del decreto di espropriazione
(1980). Il valore stimato è variato nel corso delle perizie: inizialmente il CTU Ing. (Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. Per_17
1616/2001) nel 2001 ha stimato 52,48 €/mq, ridotto successivamente a 25,82 €/mq dalla Corte d'Appello di Napoli (Sentenza n. 2306/2004).
Il CTU ing. ha successivamente stimato un valore di 34,69 Per_13
€/mq, mentre il CTU ing. ha determinato un valore di 53 €/mq. Per_14
Il CTU ing. ha osservato come il primo elemento di cui tener Per_16 conto è che “il terreno, originariamente agricolo, è stato inserito in zona B (e parzialmente in zona F) trasformandolo così in suolo edificabile. Occorre tuttavia notare che nell'eseguire tale variazione, il suolo è stato sottratto all'iniziativa privata, non guadagnando bensì perdendo ogni appetibilità sul mercato non potendosi edificare altro che strutture pubbliche. In effetti, su di esso è stata edificata una scuola pubblica”.
“Nel caso specifico, dunque risulta difficile la comparazione con valori di mercato compatibili. È possibile, tuttavia, valutarne il valore di mercato facendo riferimento alla sua reale destinazione al momento dell'esproprio, pur avendo natura edificabile, ma, come detto, completamente sottratto alla possibilità edificatoria da parte del proprietario.
Il calcolo del valore del terreno si esegue utilizzando il listino dei valori CP_1 immobiliari dei terreni agricoli edito da , già molte volte utilizzato e giudicato valido in diverse sentenze presso la Corte d'Appello di
Napoli, non potendosi ovviamente utilizzare il metodo dei VAM.
Occorre dunque conoscere il valore di terreni e fabbricati a RR, nella medesima area urbana, nel 1980.
Tuttavia, i primi dati significativi disponibili presso l'Osservatorio del
Mercato Immobiliare (universalmente accettati come punto di partenza per lo studio del mercato immobiliare) risalgono alla fine del CP_1 secolo scorso, mentre la prima pubblicazione risale al 2011. Al solo scopo, dunque, di ricondurre i valori calcolati fino alla data della cessione, si dovrà determinare l'andamento del mercato immobiliare a partire dalla data dell'esproprio. Non potendosi, infatti, riportare i valori degli immobili ad una certa data svalutando o rivalutando semplicemente mediante l'applicazione degli indici ISTAT al consumo
(come da diverse sentenze della Corte di cassazione secondo le quali occorre tener conto del fatto che l'andamento dell'inflazione non necessariamente riflette l'andamento del mercato immobiliare), occorre basarsi sulla variazione del valore degli immobili stessi”.
“A tal proposito, l'esame di molteplici documenti, sia serie storiche
(report Idealista, report immobiliare.it) che indagini nazionali (ISTAT e
Banca d'Italia) e indagini localizzate (Osservatorio OMI), mostra l'oscillazione dei prezzi nel tempo.
Per validare la coerenza tra i dati a disposizione, si osserva come l'andamento dei dati per RR disponibili dalle fonti citate è chiaramente sovrapponibile alla curva ISTAT nazionale.
Chiarita la coerenza tra i dati, si utilizzeranno le indicazioni ISTAT sull'evoluzione dei prezzi reali degli immobili dal 1950 al 2020 rappresentati anche nella pubblicazione Banca d'Italia “I prezzi delle abitazioni in Italia, 1927-2012” per ricondurre il valore alla data del
1980. La procedura prevede che si ripercorrano a ritroso le oscillazioni del mercato immobiliare come indicato dai suddetti studi, moltiplicando il valore noto per le percentuali di oscillazione”.
Con riguardo alla valutazione del terreno e successivamente alla valutazione dei fabbricati, il CTU ha affermato che “dalla citata pubblicazione Exeo (2011) rileviamo che i valori per RR variano da 11 a 16,7 €/mq in funzione dei coefficienti di tabella F839H.
Avendo esaminato i verbali originari riportanti lo stato di consistenza, si individuano gli indici: fertilità: 1 giacitura: 0,975 accesso: 1 ubicazione: 0,95 densità piante: 0,9 età: 0,875
Si ottiene pertanto:
16,7 x 1 x 0,975 x 1 x 0,95 x 0,9 x 0,875 = 12,20€/mq
Che moltiplicata per l'estensione della particella fornisce il valore:
12,20 x 5.040 = 61.488 €, valore che, riportato i valori alla data del
1980 (“utilizzando i moltiplicatori dell'evoluzione del mercato: incremento del 78%, riduzione dell'81%, maggiorazione del 56%, riduzione dell'83%, maggiorazione del 20%”), è determinato in
61.857 € spettante agli odierni attori in riassunzione in proporzione alle rispettive quote di comproprietà, con esclusione dei convenuti non costituiti quali eredi della originaria parte coattrice
[...]
(deceduta il 17/3/1998) quale usufruttuaria sulla quota di PE
, in quanto, a seguito del consolidamento Controparte_13 dell'usufrutto alla nuda proprietà, gli eredi dell'usufruttuario non vantano diritti e/o azioni nei confronti del . CP_5 CP_5
Il CTU ha stimato ai fini della determinazione della indennità di esproprio anche i manufatti presenti sul terreno degli attori, consistenti in un capannone, un manufatto ricovero di mangimi e attrezzi agricoli e un baraccone, in quanto il medesimo ausiliario ha accertato che essi erano già esistenti all'atto della redazione del verbale di consistenza e all'atto della cessione volontaria ed inoltre perché degli stessi “non sembra esserne stata contestata la legittimità”.
Al riguardo, si rileva che gli articoli 32 e 40 del Testo Unico Espropri dpr 327/2001 specificano che, nell'ambito della valutazione dell'indennità spettante ai proprietari a seguito dell'esproprio, si deve tener conto anche dei manufatti e dei soprassuoli presenti sul terreno.
Quindi, manufatti e soprassuoli contribuiscono a costituire il valore del terreno, che deve essere indennizzato in caso di esproprio.
Ci sono tuttavia dei limiti posti dalla legge. Per quanto riguarda i manufatti, è necessario che gli stessi siano regolari dal punto di vista urbanistico e, quindi, che non siano abusivi o non siano in contrasto con una norma urbanistica o, comunque, con altra norma di legge. Vi è però un altro limite alla possibilità di avere un indennizzo per manufatti e soprassuoli ed è legato al tempo in cui gli sono stati realizzati. L'articolo 32 specifica, infatti, che i manufatti e i soprassuoli devono risalire a data anteriore all'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Diversamente si presume in maniera assoluta, senza possibilità di offrire prova contraria, che siano stati effettuati al solo scopo di incrementare l'indennità di esproprio.
Inoltre, si rileva che in tema di espropriazione per pubblica utilità, gli immobili costruiti abusivamente non sono suscettibili di indennizzo, a meno che alla data dell'evento ablativo non risulti già rilasciata la concessione in sanatoria (Cassazione civile, sez. III, sentenza
22/02/2011 n° 4206; Cass. n. 27863 del 22 novembre 2017).
Nel caso di specie, non risulta dagli atti che i manufatti presenti sul terreno degli odierni attori (pur stimati dal CTU) fossero preesistenti all'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio e che fossero urbanisticamente regolari.
Pertanto, deve ritenersi che per i medesimi non sia dovuta alcuna indennità per la espropriazione de qua.
In ordine alla indennità di occupazione, il CTU ha calcolato le indennità di occupazione del terreno sulla base del suindicato valore accertato.
Ha calcolato l'indennità di occupazione in ragione di 1/12 per ogni anno di occupazione ed 1/144 per ogni mese successivo.
L'occupazione è durata dal 10 giugno 1978 al 4 agosto 1980 per un totale di 26 mesi. Volendo considerare separatamente la quota terreni, si ottiene: 11.169 €.
Tale indennità spetta agli odierni attori in riassunzione in proporzione alle rispettive quote di comproprietà nonché ai convenuti non costituiti nel presente giudizio di rinvio quali eredi della originaria parte coattrice (deceduta il 17/3/1998) in proporzione Persona_12 alla quota di comproprietà già spettante a quest'ultima e nei limiti di quella maturata nei suddetti 26 mesi di occupazione.
Infatti, si rileva, innanzitutto, che (cfr. Cassazione civile, sezione III |
30.09.2008, n.24331; Cassazione sentenza n.6867 del 30/07/1996; Cassazione sentenza n.3963 del 18/04/1998) “la riassunzione del processo, operata a norma dell'art.303 cpc, comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benché costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa all'udienza fissata per la riassunzione. tale mancata comparizione non comporta in alcun modo la automatica rinunzia di tutte le domande già promosse, le quali in alcun modo potranno ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto, tali domande sono relative ad un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto. (Sul punto vedi in senso conforme “.
Inoltre, si rileva che (cfr. Cass. I, n. 8239/2013) “in materia di espropriazione, l'emissione del decreto di esproprio determina il trasferimento della proprietà in favore dell'ente espropriante e l'estinzione dei diritti incidenti sul fondo, i quali, ai sensi dell'art. 52 l. n.
2359/1865, possono essere fatti valere solo sull'indennità, conseguendone che il decesso dell'usufruttuario avvenuto nelle more del giudizio determina la trasmissione del diritto di credito, sorto in suo favore, agli eredi, la cui identità non coincide necessariamente con i nudi proprietari, non potendo più verificarsi il consolidamento della proprietà”.
In merito poi alle domande di corresponsione degli interessi, si rileva che il credito relativo alle indennità, per giurisprudenza costante della
SC., ha natura di credito di valuta, trattandosi di obbligazione pecuniaria tale sin dall'origine e quindi soggetta al principio nominalistico.
Insegna al riguardo la SC che "le aree ablate per le quali si liquida l'indennità d'espropriazione, sono acquisite dall'espropriante alla data della cessione volontaria dell'area, con logico diritto agli interessi meramente compensativi del ritardo nel pagamento della somma non pagata tempestivamente”.
Pertanto, nel caso di specie, sull'importo, avente natura di debito di valuta, riconosciuto agli attori in riassunzione a titolo di differenza tra la indennità di esproprio determinata e versata in via amministrativa e depositata presso la e quella Controparte_15 liquidata nella presente sede a tale titolo, gli interessi sono dovuti in misura legale con decorrenza, per la detta differenza, dalla data (del
04/08/1980) in cui, per effetto della cessione volontaria, ha avuto luogo l'acquisto della proprietà del fondo, con la conseguente insorgenza dell'obbligo di corrispondere la detta indennità fino al soddisfo.
Inoltre, sull'importo, avente natura di debito di valuta, riconosciuto agli attori in riassunzione e ai convenuti non costituiti a titolo di indennità di occupazione legittima gli interessi legali sono dovuti, in quanto non oggetto della offerta della somma ai medesimi da parte del , su ogni singola quota annuale maturata a Controparte_5 tale titolo dalle date delle rispettive scadenze (annuali o mensili) dall'inizio della occupazione (cfr. infra) e sino al soddisfo.
In ordine alla regolazione delle spese di lite difensive, quelle anticipate dagli odierni attori in riassunzione nei diversi gradi e fasi del giudizio e quelle anticipate da già convenuto costituito nel Persona_10 precedente giudizio di appello quale erede di (già Persona_12 originaria parte attrice), stante l'accoglimento della domanda in esame di determinazione delle giuste indennità in misura superiore a quella determinata in sede amministrativa ma in misura decisamente inferiore a quella richiesta con la citazione in esame, esse devono essere poste a carico della parte convenuta nella Controparte_5 misura della metà, come liquidate in dispositivo, assumendo quale valore di causa la differenza positiva (euro 49.131,61) fra il valore stimato in sede amministrativa (23.894,39 euro) e il valore complessivo determinato nella presente sede (73.026,00); deve essere dichiarata compensata fra le parti la residua metà.
Per la medesima ragione, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, appare equo porle a carico solidale delle parti ricorrenti nella misura del 25% e a carico della parte resistente nella misura del 75%.
PTM
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in riassunzione da Persona_9
, , Parte_2 Parte_3 CP_1
in proprio e nella qualità di procuratore generale dei
[...] signori: e i Persona_1 Controparte_2 quali (da 1 a 6) nelle qualità di eredi di;
Persona_4 Parte_4
, , nella
[...] Controparte_3 Controparte_4 qualità di erede testamentaria di;
Persona_5 [...]
, , la quale anche quale erede Parte_5 Parte_6 testamentaria di , nei Persona_7 Parte_3 confronti di e di Controparte_5 Controparte_6 quale erede di , e Persona_10 Parte_7
, quali eredi di , CP_7 Persona_11
, CP_8 CP_9 CP_10
, e
[...] Controparte_11 Controparte_12
TUTTI quali EREDI DI , così provvede: Persona_12
• accoglie in parte la domanda e per l'effetto determina in euro 61.857
€. la complessiva indennità di esproprio in favore dei comproprietari odierni attori in riassunzione e in proporzione alle rispettive quote di comproprietà e in euro 11.169 € la complessiva indennità di occupazione legittima in favore degli odierni attori in riassunzione e in proporzione alle rispettive quote di comproprietà nonché in favore dei odierni convenuti non costituiti, quali eredi della originaria parte coattrice (usufruttuaria sulla quota di Persona_12 CP_13
), deceduta il 17/3/1998, in proporzione alla quota di
[...] comproprietà già spettante sulla quota di , per tutti Controparte_13 relativamente p.lla 97, fol. 3, di mq. 5040 del Foglio 44 del catasto terreni del Comune di RR (NA), oltre gli interessi legali - quanto all'indennità di esproprio - sulla suddetta differenza di euro
49.131,61, dalla data della cessione volontaria (del 04/08/1980) fino al soddisfo, oltre gli interessi legali – quanto alla indennità di indennità di occupazione legittima – su ogni singola quota annuale maturata a tale titolo dalle date delle rispettive scadenze (annuali o mensili) dall'inizio della occupazione (cfr. infra) e sino al soddisfo;
• dispone il deposito delle dette somme da parte del Controparte_5 in persona del l.r.p.t. presso la Controparte_16
previa detrazione di quanto già eventualmente versato, delle
[...] dette indennità;
• condanna il in persone del l.r.p.t. al pagamento in Controparte_5 favore cumulativo degli attori in riassunzione, in proporzione alle rispettive quote, delle spese difensive dei diversi gradi e fasi del giudizio nella misura della metà, che si liquidano per il giudizio di primo grado nella somma di euro 3.500,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge, per il giudizio di secondo grado nella somma di 103,29 per spese vive e in quella di euro
3.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge, per il giudizio di cassazione nella somma di euro
2.200,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge, per il giudizio di rinvio in oggetto nella somma di euro
792,00 per spese vive e in quella di euro 4.000,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge;
per tutte con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Carmine Aiello;
• condanna il in persone del l.r.p.t. al pagamento in Controparte_5 favore degli eredi di delle spese difensive anticipate da Persona_10 quest'ultimo nel precedente giudizio di appello nella misura della metà, che si liquidano nella somma di euro 2.200,00 compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. Giuseppe Fiodo;
• pone le spese di c.t.u., come liquidate con separati decreti, a carico solidale degli attori in riassunzione e dei convenuti non costituiti nella misura del 25% e a carico della parte resistente Controparte_5 nella misura del 75%.
Così deciso in Napoli, il 12-2-2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco Dott. Antonio Mungo