Versione
1 settembre 1995
1 settembre 1995
Art. 22. (Scomparsa, assenza e morte presunta) 1. I presupposti e gli effetti della scomparsa, dell'assenza e della morte presunta di una persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale.
2. Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al comma 1:
a) se l'ultima legge nazionale della persona era quella italiana;
b) se l'ultima residenza della persona era in Italia;
c) se l'accertamento della scomparsa, dell'assenza o della morte presunta puo' produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano.
2. Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al comma 1:
a) se l'ultima legge nazionale della persona era quella italiana;
b) se l'ultima residenza della persona era in Italia;
c) se l'accertamento della scomparsa, dell'assenza o della morte presunta puo' produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano.
Giurisprudenza • 6
- 1. Trib. Belluno, sentenza 17/07/2024, n. 86Provvedimento: […] Il ricorso è stato presentato dalla signora Parte_1 ai fini del riconoscimento, in suo favore, della pensione di reversibilità da parte dell'CP_1. Ai sensi dell'art. 22, 2° comma della legge 218/1995 in materia di “Scomparsa, assenza e morte presunta”, sussiste la giurisdizione italiana: […] Quanto alla disciplina sostanziale applicabile alla fattispecie in esame, l'art. 22 1° comma della legge n. 218/1995 prevede che “I presupposti e gli effetti della scomparsa, dell'assenza e della morte presunta di una persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale”. Risultando Persona_1 cittadino bosniaco, occorre pertanto farsi riferimento alla legge della SN EG.Leggi di più...
- pensione di reversibilità·
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- giurisdizione italiana·
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