Articolo 72 della Legge 23 febbraio 1974, n. 63
Articolo 71Articolo 73
Versione
4 aprile 1974
Art. 72.
Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1972 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al consuntivo del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, in. . . . . . L. 3.925.148.095.267 delle quali furono riscosse e versate. . . . . . L. 2.956.389.488.150 e rimasero da riscuotere . . . . . . . . . . . . . L. 968.758.607.117
Entrata in vigore il 4 aprile 1974