Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/02/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1781 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del 17 febbraio 2025 e vertente TRA
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avvocati Bonsera Anna e Mura Nives, PARTE APPELLANTE E
, con l'Avvocato Coppo Controparte_1
Gianluca dichiaratosi antistatario nelle note conclusionali, PARTE APPELLATA OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 80/2019 emessa dal Tribunale ordinario di Rieti, Sezione civile, pubblicata in data 31.01.2019, in materia di titoli di credito - buoni postali fruttiferi.
Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — Primo grado:
- con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal
[...]
Tribunale di Rieti n. 195/2016, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 184.601,52, oltre interessi, quale saldo di sei buoni fruttiferi postali serie Q di lire 5.000.000 ciascuno, tutti emessi il 29.01.1987, in favore di CP_1
contitolare insieme alla defunta
[...] Parte_2 rassegnando le seguenti conclusioni:
1
e dichiarare la nullità/inefficacia/improcedibilità del decreto ingiuntivo e per l'effetto revocarlo. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio di opposizione;
2) di conseguenza, ritenere infondata in fatto e in diritto sia la pretesa di pagamento dell'importo ingiunto, sia la richiesta di rimborso delle spese, diritti e onorari relativi alla procedura attivata e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo con vittoria di spese e onorari;
3) in subordine autorizzare Parte_1 sollevandola da ogni responsabilità, a pagare all'ingiungente
[...]
solo metà dell'importo delle somme relative ai Controparte_1 buoni serie Q di cui al d.i.- in quanto richiesto in assenza di quietanza congiunta – con le modalità che il Giudice vorrà determinare;
con vittoria di spese e onorari;
4) in ulteriore subordine, accertata e dichiarata la qualità di erede della
[...]
e/o del fratello , autorizzare Controparte_1 Persona_1
a pagare quanto il giudice stabilirà, alla persona indicata Pt_1 dall'Ecc. Giudicante, senza alcun onere di spese, diritti ed onorari del presente giudizio a carico di;
Parte_1
- in via istruttoria, la causa è stata istruita documentalmente;
- con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la sua provvisoria esecuzione, anche parziale, rassegnando le seguenti conclusioni:
« ritenere e dichiarare il diritto della signora CP_1
a percepire, jure proprio e/o jure hereditatis, l'intero
[...] importo portato dai buoni postali fruttiferi serie Q n° 000.001, n° 000.002, n° 000.003, n° 000.004, n° 000.005 e n° 000.006 di lire 5.000.000 ciascuno emessi il 29/01/1987 oggetto di giudizio ed alla medesima cointestati;
condannare, pertanto, Parte_1 al pagamento in favore della sig.ra
[...] Controparte_1 delle somme dovute in forza dei predetti buoni postali fruttiferi, oltre interessi convenzionali e moratori;
per l'effetto, rigettare l'opposizione perché infondata sia in fatto che in diritto, e, quindi, confermare il decreto ingiuntivo n. 195/2016 emesso dal Tribunale di Rieti, condannando l'opponente al pagamento di quanto in quella sede ritenuto, oltre interessi convenzionali e moratori dal 12.04.2016 all'effettivo soddisfo e spese e compensi della fase monitoria così come già liquidati;
condannare, inoltre, l'opponente al pagamento dei compensi del presente giudizio di opposizione oltre che della fase di media conciliazione,
2 il tutto oltre rimborso spese forfettario Cassa Avvocati ed IVA come per legge.»;
- il Tribunale, dopo aver respinto le istanze istruttorie e la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del d.i. opposto, ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 27 novembre 2018, previa concessione del termine di venti giorni per il deposito di memorie conclusionali e di venti giorni per il deposito di note di replica, ai sensi dell'art. 190 comma 2 c.p.c.
§ 2. — All'esito del giudizio, il Tribunale ha così deciso:
❖ Rigetta l'opposizione;
❖ Dichiara il decreto ingiuntivo del Tribunale di Rieti n. 195/2016 del 04.05.2016 esecutivo;
❖ condanna in persona Parte_1
Presidente e legale rappresentante p.t., a rifondere a le spese del presente giudizio, Controparte_1 che liquida nella somma complessiva di € 7.795,00, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e
CPA come per legge.
A fondamento della decisione, il primo Giudice, per quanto interessa il presente giudizio di appello, ha stabilito che:
-Le posizioni delle parti: Parte opponente, con il proprio atto introduttivo, assumeva quanto segue:
1. Che gli importi oggetto del titolo opposto sarebbero non dovuti, in quanto i 6 buoni fruttiferi postali serie Q, cointestati a Parte_2
e , non potevano essere riscossi, Parte opponente, con Controparte_1 il proprio atto introduttivo, assumeva quanto segue:
1. Che gli importi oggetto del titolo opposto sarebbero non dovuti, in quanto i 6 buoni fruttiferi postali serie Q, cointestati a e , non Parte_2 Controparte_1 potevano essere riscossi, giacchè, al momento del decesso della predetta
[...]
, la metà della somma cadeva in successione;
2. Che, Parte_2 essendovi stata espressa opposizione del fratello allo Persona_1 svincolo di somme/titoli senza il suo previo consenso, nella qualità di erede di , non potrebbe assolvere alla richiesta Parte_2 Parte_1 dell'odierna opposta di liquidazione dell'intero ammontare dei buoni, dovendo essere il conto bloccato – secondo la disposizione di servizio n.
55/2008; 3. Ciò in quanto, trattandosi di buoni postali emessi nel 1987, dunque prima del 28.12.2000, troverebbe applicazione (giusto quanto stabilito dall'art. 9 D.M. 19 dicembre 2000) la disciplina prevista dal D.P.R. 29.03.1973 n. 156 e dalle relative norme di attuazione, di cui al D.P.R.
01.06.1989 n. 256; 4. Che risulterebbe, pertanto, applicabile alla fattispecie in esame il disposto di cui all'art. 184 del predetto D.P.R., rubricato
“Domanda di rimborso”, ai sensi del quale “1 - il pagamento dei crediti rappresentati dai libretti intestati a persona defunta, oppure a due o più persone una delle quali sia deceduta, deve essere effettuato, previa estinzione
3 dei titoli, in base ad autorizzazione dell'amministrazione.
2 - Per ottenere tale pagamento, gli eredi, gli eventuali cointestatari, o coloro che legalmente li rappresentano, debbono compilare e firmare, presso un ufficio, apposita domanda, specificando in essa quali degli aventi diritto non potranno intervenire alla quietanza perché legalmente incapaci o perché residenti altrove e non rappresentati da un procuratore.
3 - Irichiedenti debbono allegare alla domanda il libretto insieme con i documenti indicati nell'articolo 16. se essi dichiarano di non poter esibire il libretto perché smarrito, distrutto o sottratto, debbono allegare, in luogo di esso, una domanda di duplicazione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 166”;
5. Che risulterebbe, altresì, applicabile alla fattispecie in esame il disposto di cui all'art. 187 del predetto D.P.R., rubricato “Rimborso a saldo”, ai sensi del quale “1 - il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola delle pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto.
2 - Le quote spettanti agli aventi diritto che non possono intervenire alla quietanza sono fatte normalmente depositare dall'amministrazione sopra nuovi libretti. agli effetti della determinazione di tali quote, si applica, per il rimborso del credito di libretti intestati a due o più persone, una delle quali sia deceduta, la disposizione di cui al comma secondo dell'art. 156”;
6. Che da ciò discenderebbe che i buoni cointestati a persona vivente ed a soggetto deceduto – anche se muniti della clausola di pari facoltà
– non sono comunque rimborsabili in favore del solo cointestatario superstite, in mancanza della quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto (stante il combinato disposto degli artt. 187 e 203 del citato D.P.R., con il quale è estesa anche ai buoni fruttiferi postali la disciplina prevista per i libretti di risparmio);
7. Che a tali disposizioni si aggiunge, da ultimo, quella di cui all'art. 48 legge n. 286/2006, ai sensi del quale il debitore del defunto ( o Banche) non può pagare le somme dovute o consegnare i beni Pt_1 detenuti agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa, se non è stata fornita la prova della presentazione della domanda di successione con l'indicazione dei crediti e dei beni stessi o non è stato dichiarato per iscritto dagli interessati che non vi era obbligo di presentare la dichiarazione;
8. Che, pertanto, il rifiuto opposto dall'odierna opponente sarebbe stato legittimo, in quanto, da un lato, la domanda non era corredata della necessaria documentazione;
dall'altro, vi era la formale opposizione di uno dei coeredi. Parte convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, rilevava: • Che in data 01.11.2012 era deceduta in NT (RI) , la Parte_2 quale, in vita, non si era mai sposata nè aveva avuto figli, di talché erano chiamati a succederle esclusivamente i fratelli, ovvero Controparte_1 e;
• Che aveva istituito propria erede Persona_1 Parte_2 universale la sorella in virtù di testamento olografo Controparte_1 pubblicato in data 04/12/2014 dal notaio Dott.ssa Persona_2 repertorio 15266, raccolta 8620, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 05/12/2014 al numero 25881 serie 1T, trascritto alla conservatoria di Rieti in data 09/12/2014 al numero 7934 di formalità; • Che, pertanto, unica erede di sarebbe l'odierna opposta, non Parte_2 essendo l'altro fratello erede legittimario ai sensi dell'art. 536 c.c.; • Che
[...]
, quindi, presentava presso la locale Agenzia delle Entrate, Controparte_1 in data 23/07/2015, la dichiarazione di successione della sig.ra CP_1
4 , che prendeva il numero 1056, volume 9990 – nella quale Pt_2 rientravano n. 6 buoni postali fruttiferi per quota di un mezzo ciascuno, essendo intestati sia alla defunta che all'odierna opposta, tutti emessi dalla filiale S. Filippo di NT (RI) – ovvero: Q n° 000.001 29/01/1987
5.000.000; Q n° 000.002 29/01/1987 5.000.000; Q n° 000.003 29/01/1987 5.000.000; Q n° 000.004 29/01/1987 5.000.000; Q n° 000.005 29/01/1987 5.000.000; Q n° 000.006 29/01/1987 5.000.000; • Che i predetti buoni postali fruttiferi di cui trattasi portano sul retro la seguente dicitura: “l'intestatario del presente buono potrà riscuotere a vista presso l'ufficio di emissione, e con preavviso di sei giorni in altri uffici, la somma qui appresso indicata …” essendo tale dicitura la cosiddetta “clausola di pari facoltà di rimborso” o
“PFR”; • Che, pertanto, l'odierna opposta avrebbe diritto ad ottenere l'integrale pagamento da parte di di quanto dovuto in Parte_1 virtù dei sei buoni postali fruttiferi di cui trattasi sotto un duplice profilo, essendo legittimata sia jure proprio che jure hereditatis. Difatti, sotto il primo profilo, la clausola di pari facoltàdi rimborso renderebbe esigibile l'intero importo portato da ciascun titolo anche da uno solo dei cointestatari, pure nell'ipotesi in cui l'altro cointestatario risulti deceduto. Sotto il secondo profilo, l'odierna opposta avrebbe comunque diritto a vedersi liquidare l'intero dovuto in virtù dei buoni postali di cui trattasi, in quanto il 50% degli stessi le appartiene jure proprio, poiché cointestataria, ed il residuo 50% le appartiene quale unica erede dell'altra cointestataria, oggi defunta, essendone la ricorrente unica erede universale, perché nominata con il testamento in precedenza indicato, ed avendo la stessa già provveduto ai relativi incombenti (dichiarazione di successione). Ciò premesso, occorre osservare quanto segue.
La domanda in questa sede spiegata mira a paralizzare il credito azionato dall'opposta, sulla base della considerazione che il decesso della sorella cointestataria della avrebbe determinato la caduta in CP_1 successione dei buoni fruttiferi e pertanto precluso il rimborso, in conformità alla normativa in tema di successioni, sino alla presentazione della dichiarazione di successione e di una quietanza di tutti gli eredi. A sostegno di tali considerazioni, si richiamano, da ultimo, le considerazioni svolte nella sentenza n. 557/2018 – pubblicata in data 25.01.2018 – della Corte d'Appello di Roma.
- sulla disciplina applicabile al rimborso dei buoni fruttiferi postali emessi nell'anno 1987 con clausola di pari facoltà di rimborso in caso di decesso di uno dei cointestatari
“Così individuato il thema decidendum, l'opposizione risulta infondata, per le motivazioni di seguito riportate. Alla luce dei più recenti approdi della giurisprudenza di merito, che codesto Tribunale ritiene di condividere, sono, infatti, prive di fondamento le ragioni ostative indicate dalla odierna opponente.
L'art. 187 del D.P.R. n. 256 del 1989 (regolamento d'esecuzione del libro terzo del codice postale di cui al D.P.R. n. 156 del 1973), invocato da
[...]
, si riferisce, come sopra accennato, ai libretti di risparmio e ne Pt_1 condiziona il rimborso a saldo (allorquando il libretto sia intestato a persona defunta oppure cointestato anche con clausola di pari facoltà di rimborso a due o più persone, una delle quali soltanto deceduta) alla presentazione della quietanza di tutti gli aventi diritto. Secondo la prospettazione dell'opponente, tale norma si applica anche ai buoni postali fruttiferi, in forza del rinvio operato
5 dall'art.203 del D.P.R. n. 256 del 1989, secondo cui "le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali, di cui al titolo V del presente regolamento, sono estese al servizio dei buoni postali fruttiferi, in quanto applicabili e sempreché non sia diversamente disposto dalle norme del presente titolo VI".
Tale assunto non può essere, tuttavia, condiviso nella presente vicenda processuale. Difatti, al di là della questione circa l'applicabilità della disciplina dettata per i libretti di risparmio anche ai buoni postali fruttiferi (questione oggetto di soluzioni tutt'ora ondivaghe e non condivise nella giurisprudenza di merito - ad esempio, App. Milano, n. 4504/2017; App. Torino 1660/17; App. Roma 557/18, richiamata e prodotta dall'opponente, che pervengono tutte ad approdi differenti) e della dubbia compatibilità della normativa secondaria, contenuta nel regolamento d'attuazione del 1989, ove interpretata nel senso proposto dalla opponente, con quella di grado più elevato, presente nel Codice Postale del 1973, che non prevede limitazioni di sorta per il rimborso dei buoni postali (cfr. artt. 171, 173 e 178 D.P.R. n. 156 del 1973), è dirimente osservare che richiama un regolamento d'esecuzione successivo Parte_1 all'emissione dei buoni fruttiferi (emessi nell'anno 1987).
Al riguardo, si rileva come al momento dell'emissione dei buoni oggetto della presente controversia, l'art.178 del D.P.R. n. 156 del 1973 (Codice
Postale), applicabile ratione temporis, non prevedeva alcuna limitazione al rimborso dei buoni nel caso di cointestazione, con pari facoltà di rimborso, e morte di uno dei cointestatari. L'art.2 del Codice Postale del 1973 disponeva, inoltre, che "Le norme di esecuzione del testo unico saranno emanate, con uno o più provvedimenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione di tali norme si applicano le vigenti disposizioni regolamentari in quanto compatibili". Deve ritenersi, in forza dell'art.2 del
Codice Postale del 1973 e dell'art.11 delle preleggi del codice civile, che il
D.P.R. n. 256 del 1989, nella parte che qui rileva, trovi applicazione soltanto per le emissioni di buoni postali successive alla sua adozione, mentre quelle precedenti sono governate dal Codice Postale stesso e dai regolamenti d'attuazione del precedente codice postale del 1936 (v. R.D. n. 645 del 1936 e
R.D. n. 775 del 1940), disposizioni che non prevedono limitazioni alla facoltà di rimborso dei buoni postali fruttiferi con clausola P.F.R. in caso di successione apertasi rispetto ad uno dei cointestatari.
- sulla natura contrattuale del rapporto originato dal buono postale fruttifero quale obbligazione solidale attiva ex art. 1292 c.c. Conferma a tale soluzione si ricava dalle plurime decisioni della Corte di legittimità che, sia pure emesse in relazione ad altre fattispecie, sono espressive di principi generali e valorizzano la natura contrattuale del rapporto tra P.I. e il risparmiatore, sottoscrittore di buoni postali fruttiferi. La Corte di
Cassazione ha affermato che il buono postale fruttifero costituisce un mero documento di legittimazione, ex art. 2002 c.c. (Cass. civ. n. 27809/05), che si connota per la natura privatistica del rapporto intercorrente tra il sottoscrittore del buono e le (Cass. civ. n. 13979/07), regolato come tale dai dati Pt_1 risultanti dal testo dei titoli di volta in volta sottoscritti. Precisa la Corte, infatti, che già all'epoca in cui i servizi postali erano svolti in regime pubblicistico
(prima del 1994), evidente era la loro "attrazione nella sfera del diritto comune", che "era (ed è oggi a maggior ragione) tanto più accentuata proprio per i servizi di bancoposta, comprendenti l'emissione dei buoni postali fruttiferi, che sono sempre stati del tutto privi di lineamenti autoritativi ed ai quali oggettivamente
6 ineriscono connotazioni contrattuali, giacché, per struttura e funzione, essi sostanzialmente non si discostano dagli analoghi servizi resi sul mercato dalle imprese bancarie (Cass. civ. n. 13979/07; cfr. anche Corte Cost. n. 463 del
1997).
Una volta inquadrato in termini contrattuali il rapporto cui il buono postale fruttifero dà origine, si osserva che, nella fattispecie di causa, non paiono esserci ragioni per sovvertire gli esiti dell'autonomia negoziale delle parti contraenti, che con la clausola di pari facoltà di rimborso hanno inteso legittimare ciascuno dei cointestatari, singolarmente, al rimborso dell'integrale importo dei buoni, dando vita ad un'obbligazione solidale attiva, ex art. 1292 c.c.. Tale facoltà è stata loro attribuita nel pieno rispetto della normativa vigente al momento dell'emissione del titolo, la sola applicabile ratione temporis al caso di specie, che non prevedeva alcuna limitazione di sorta” (cfr. sul punto, Tribunale di Lucca, Sent., 23/03/2018). D'altronde, si richiama, al riguardo, l'insegnamento della Suprema Corte, secondo il quale nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti, con conseguente prevalenza delle condizioni apposte sul titolo, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono (Cfr., Cass. civ. S.U. 15.6.2007, n. 13979).
Una simile interpretazione, peraltro, trova altresì conferma nella funzione che i servizi di bancoposta hanno progressivamente assunto, come forma di finanziamento alternativa a quella erogata dagli istituti di credito: ciò ha comportato la graduale assimilazione della relativa disciplina a quella propriamente bancaria, con conseguente estensione alle attività di raccolta del cd. risparmio postale delle norme del TUF, in quanto compatibili, e del TUB, ove applicabili (cfr. art. 1 e 2 D.P.R. n. 144 del 2001). Com'è noto, tali complessi normativi valorizzano al massimo grado l'esigenza di trasparenza informativa, all'atto della sottoscrizione del titolo, nonché il legittimo affidamento che il risparmiatore ripone nelle condizioni propostegli al momento della sottoscrizione stessa, quali riferimenti necessari al fine di valutare la convenienza dell'affare. Tale affidamento sarebbe certamente leso, qualora si ritenesse che P.I. fosse legittimata a disconoscere la clausola P.F.R. e a condizionare il rimborso dei buoni alla presentazione della dichiarazione di successione e alla quietanza degli eredi, sulla base di una normativa entrata in vigore successivamente all'emissione dei buoni stessi, di cui non è dichiarata l'applicabilità ai buoni emessi prima della sua entrata in vigore.
Deve, peraltro, rilevarsi come anche il riferimento alla normativa in tema di successioni, ed in particolare all'art. 48 del D.Lgs. n. 346 del 1990, abrogato ma nuovamente operante per effetto del D.L. 3 ottobre 2006 convertito in L. n. 286 del 2006, deve ritenersi privo di pregio, “perché nella presente controversia non viene in considerazione l'esigibilità di un credito ereditario.
Come sopra rilevato, infatti, l'attrice risulta cointestataria dei buoni de quibus, provvisti della clausola P.F.R., che come tale consente di qualificare l'obbligazione a cui i predetti buoni hanno dato luogo in termini di obbligazione solidale attiva. L'attrice non agisce iure hereditatis ma ture proprio. A tal riguardo, può ritenersi estensibile il principio espresso dalla Suprema Corte in
7 tema di libretti di risparmio bancari cointestati, aventi anch'essi finalità di risparmio. In base a tale principio, la clausola che contempla la facoltà di prelievo disgiunto in capo ai molteplici cointestatari di un medesimo libretto di risparmio (clausola assimilabile, nel caso dei buoni postali, alla sovramenzionata clausola P.F.R.) dà origine ad un'obbligazione solidale attiva,
"abilitando più creditori a chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione, con effetto liberatorio verso tutti i creditori, una volta che fosse stato conseguito da uno solo di essi ( art. 1292 c.c.)" (cfr. Tribunale Lucca, Sent., 23/03/2018). Ne deriva che "nessun effetto sulla natura della obbligazione e sulla disciplina che ne è derivata, sia, quanto al lato attivo, in termini di abilitazione alla riscossione integrale, sia, quanto al passivo, in termini di totale liberazione, è stata in grado di produrre la morte di uno dei cointestatari, nei riguardi dei suoi aventi causa",
e ancor meno nei confronti del debitore, il quale, "essendo stato obbligato per l'intero, verso chiunque dei contitolari, prima di quell'evento, nessuna ragione ha in seguito maturato per supporre che la sua obbligazione si sia modificata"
(cfr., in termini, Cass. civ. 29.10.2012, n. 15231).
Alla luce della natura solidale dell'obbligazione cui i buoni postali hanno dato origine, dunque, la è pienamente legittimata, ex art. 1292 c.c.. CP_1 alla riscossione dell'intero importo dei buoni, oltre a interessi convenzionali e moratori, di cui era cointestataria – con conseguente rigetto dell'odierna opposizione.
- sulla decisione sulle spese Come da dispositivo
§ 4. — Ha proposto appello ed ha così Parte_1 concluso: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, reiectis adversis, in riforma dell'impugnata sentenza n. 80/2019, depositata il 29.1.2019, pubblicata il 31.1.19 e notificata a mezzo PEC ai procuratori costituiti in data 4 febbraio 2019, resa dal Tribunale Civile di Rieti Giudice D.ssa Francesca Sbarra nella causa RG. 1051/2016 ed in accoglimento del presente appello
- in via principale, nel merito, riformare integralmente la sentenza impugnata e sopra citata e, per l'effetto, rigettare, integralmente tutte le domande formulate dalla sig.ra nei confronti di Controparte_1 [...] siccome infondate in fatto e diritto. Parte_1
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
ha resistito al gravame, proponendo Controparte_1 anche appello incidentale condizionato, ed ha così concluso: “I. rigettare l'appello principale proposto da per Parte_1 essere lo stesso infondato sia in fatto che in diritto, confermando la Sentenza del Tribunale di Rieti n. 80/2019 del 29-31/01/2019, resa nel giudizio 1051/2016 R.G., nella parte in cui rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
8 ingiuntivo n. 195/2016 emesso in data 04/05/2016 dal Tribunale Rieti nel fasc. 634/2016 RG dichiarandolo esecutivo;
II. in via subordinata e per la sola ipotesi di ritenuta astratta fondatezza del primo motivo di appello proposto da Parte_1
(capo 1, da pag. 3 a pag. 18 dell'atto di appello), in
[...] accoglimento dello specifico appello incidentale condizionato dalla sig.ra proposto oppure in Controparte_1 accoglimento della riproposta domanda ed eccezione già formulata in primo grado avente il medesimo contenuto, dichiarare la sig.ra legittimata ad esigere ed Controparte_1 ottenere da il pagamento dell'intero importo Parte_1 portato dai buoni postali fruttiferi oggetto di giudizio, essendo la stessa titolare del relativo diritto quanto al 50% poiché cointestataria ab origine e quanto al residuo 50%, di cui era originariamente titolare la sorella essendo Parte_2 la sig.ra erede testamentaria universale Controparte_1 della citata cointestataria (in forza del testamento e della relativa dichiarazione di successione richiamati e versati in atti), e condannare, pertanto, al relativo pagamento Parte_1 dell'intero importo dovuto per i buoni postali fruttiferi oggetto di giudizio così come ritenuto nell'ingiunzione opposta, rigettando quindi l'appello; III. in ogni caso, in accoglimento dell'appello incidentale proposto, condannare a rifondere alla sig.ra Parte_1 anche le spese legali inerenti alla procedura Controparte_1 di media-conciliazione tenutasi nelle more del giudizio di prime cure, nell'ammontare di € 960 oltre accessori o nel diverso ammontare che l'adita Corte riterrà congruo, nonché, previa quantificazione delle spese legali del primo grado di giudizio in misura diversa e superiore rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale di Rieti, condannare al pagamento Parte_1 del relativo importo, eventualmente al netto di quanto nel frattempo corrisposto alla sig.ra in virtù della sentenza CP_1 di primo grado;
IV. in ogni caso con vittoria di spese e compensi anche del presente grado di giudizio e del sub-procedimento ex art. 283
c.p.c., oltre rimborso spese forfettario al 15%, Cassa Avvocati ed IVA come per legge”.
All'udienza del 30.04.2019 la Corte, rilevato che l'atto di appello non contiene l'istanza ex art. 283 c.p.c., ha dichiarato inammissibile l'istanza ai sensi dell'art. 351 c.p.c., con condanna dell'appellante alla sanzione di euro 1000,00.
9 L'appello è stato posto in decisione all'udienza del 17 febbraio 2025, previa concessione dei termini anticipati al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale, come da decreto di questa Corte pubblicato il 24.12.2024.
§ 5. — L'appello contiene i seguenti motivi di impugnazione:
- CAPO 1: Con il primo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui avrebbe applicato ai buoni fruttiferi postali - emessi nel 1987 - una disciplina errata quanto alle modalità di riscossione dei titoli con clausola di pari facoltà di rimborso in caso di decesso di uno dei cointestatari. In particolare, parte appellante ritiene che debba applicarsi al caso di specie la disciplina contenuta nel D.P.R. n. 256/1989 per come richiamata dal D.M. 19.12.2000 e dal D.M. 05.12.2003 che le riconoscono ultrattività. sostiene di aver operato correttamente Parte_1 ed in linea con le procedure aziendali applicabili in tali casi, le quali prevedono che, in caso di decesso di uno dei cointestatari del Contr
non è possibile procedere ai rimborsi se non a seguito della pratica di successione, con conseguente quietanza congiunta e simultanea di tutti gli aventi diritto. Ciò in quanto il D.P.R. 256/1989 estende ai BFP la disciplina applicabile ai libretti di risparmio postale, prevedendo all'art. 187 che la stessa si applichi anche qualora risulti apposta sui titoli la clausola di pari facoltà di rimborso, data la sua natura personale e fiduciaria.
Infine, parte appellante sostiene che deve altresì applicarsi la normativa prevista dalla Legge 286/2006 in tema di successioni, il cui art. 48 impone al debitore del defunto di pretendere la prova dell'avvenuta presentazione della domanda di successione, ovvero della dichiarazione che ne attesta il mancato obbligo, con contestuale temporaneo blocco del rimborso fino alla definizione della pratica successoria.
- CAPO 2: Con il secondo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui non ha ritenuto rilevante la mancata presentazione da parte dell'appellata della denuncia di successione, alla stregua di vincolo di indisponibilità delle somme.
- CAPO 3: Con il terzo motivo di appello parte appellante censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui le ha integralmente addebitato le spese di lite.
10 Invero, la stessa, richiamando l'applicazione del principio della soccombenza, richiede che tali spese vengano addebitate alla parte appellata ovvero quantomeno compensate in virtù della complessità della causa.
§ 5. — L'appello incidentale condizionato proposto da
[...]
, come tale subordinato all'accoglimento Controparte_1 dell'appello principale, contiene i seguenti motivi di impugnazione:
- Con il primo motivo dell'appello incidentale condizionato parte appellata - appellante incidentale - censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha omesso di considerare la doppia legittimazione, jure proprio e jure hereditatis della Sig.ra
Controparte_1
Infatti, la stessa deduce la propria titolarità esclusiva alla liquidazione delle somme derivanti dai suddetti titoli per il 50% jure proprio – poiché cointestataria ab initio - e per il restante 50% jure hereditatis - quale unica erede universale testamentaria della cointestataria de cuius -.
- Con il secondo motivo dell'appello incidentale parte appellata - appellante incidentale - censura la motivazione del primo giudice nella parte in cui ha omesso di condannare l'allora opponente anche alla refusione dei compensi maturati per l'attività di media-conciliazione, nonché per aver quantificato in maniera inidonea per difetto i compensi dovuti per la fase strettamente giudiziale.
§ 5. — L'appello principale è infondato.
Gli argomenti posti a fondamento dei motivi di appello proposti da risultano esaminati e respinti nella Parte_1 più recente giurisprudenza della S.C. Si è infatti affermato il principio secondo il quale:
“In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina.” (Cass. Civ. Sent. n. 24639 del 13/09/2021 – Cass. Civ. Ord. n. 22577 del 26/07/2023).
11 Questi i motivi posti a fondamento delle citate pronunce della S.C.:
- I BFP sono documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c. pertanto non sono sottoponibili alla disciplina prevista per i titoli di credito;
- essi sono pagabili “a vista” ovvero mediante semplice esibizione al debitore,
-tra i buoni fruttiferi postali ed i libretti di risparmio ricorre una rilevante differenza, tale da incidere sul funzionamento della clausola «pari facoltà di rimborso»;
-infatti, in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, fissata dall'art. 1260 c.c., l'art. 204, comma 3, d.P.R. n. 256/1989 sancisce l'intrasferibilità del credito portato dai buoni postali;
- i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell'intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso «a vista»;
- essi contengono la “clausola con pari facoltà di rimborso” che, nel caso di cointestazione, legittima ciascun cointestatario ad ottenere il rimborso per l'intero senza limitazioni, comportando il sorgere di un'obbligazione solidale attiva ex art. 1292 c.c. (con salvezza dei diritti spettanti agli altri nei rapporti interni);
- di conseguenza, in caso di decesso di uno dei cointestatari, l'altro è pienamente legittimato a chiederne il rimborso;
-non rileva la funzione di protezione dell'erede o dei coeredi del cointestatario defunto al quale l'art. 187 richiamato sarebbe strumentale, giacché la normativa in questione non tutela gli interessi dei coeredi;
- in caso di cointestazione con clausola «pari facoltà di rimborso», e dunque di solidarietà attiva, l'obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, «si divide fra gli eredi in proporzione delle quote» (art. 1295 c.c.), senza incidere sulla posizione del cointestatario superstite, onde la riscossione riservata all'intestatario superstite in nulla interferisce con la spettanza del credito, colui che abbia riscosso rimanendo tenuto nei rapporti interni nei confronti dell'erede o degli eredi del cointestatario defunto;
- inconferente risulta il richiamo all'art. 48 T.U. successioni in quanto i BFP rientrano nella categoria dei titoli di Stato e dunque non rientrano nell'attivo ereditario, non avendo il contribuente alcun obbligo di denunziarne la sussistenza nella dichiarazione di successione, come stabilito nella la risoluzione del 13 luglio 1999 n. 115 del Ministero delle finanze.
12 L'appello principale va, pertanto, rigettato. Resta assorbito l'appello incidentale condizionato. L'appello incidentale riguardante le spese va accolto per quanto di ragione. Il giudice di primo grado, nel liquidare la somma di euro 7.795,00, non si è attenuta alle tariffe vigenti alla data della decisione, ossia al D.M. n. 55/2014, né ha motivato sulle ragioni della riduzione.
Ne deriva che, a fronte del valore della causa pari ad euro 184.601,52 portata dal decreto ingiuntivo opposto, la parte opponente, odierna appellante, va condannata alla somma stabilita dal citato D.M., valori medi, comprensiva della fase della mediazione, pari ad euro 13.635 oltre a spese generali, Iva e CPA.
§ 6. — Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza, e vanno poste interamente a carico della parte appellante principale. Esse si liquidano, avuto riguardo al valore e alla complessità della causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022, valori medi, comprensivi della fase della sospensiva, nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, Iva e CPA.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 sull'appello incidentale da quest'ultima proposto contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Rieti, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — rigetta l'appello principale;
2. — in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna al rimborso in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del giudizio di primo grado, liquidate nella misura di euro 13.635 oltre a spese generali, Iva e CPA, ferma per il resto l'impugnata sentenza;
3. — condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 14.317 oltre a spese generali, Iva e CPA da distrarsi in favore dell'avvocato Gianluca Coppo dichiaratosi antistatario.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di
13 contribuito unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 17 febbraio 2025. Il Presidente estensore
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