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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 07/07/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Grazia Maria Bagella Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: morte nella causa iscritta al n. 361 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, promossa da:
C.F. Parte_1 C.F._1 [...]
, C.F. , C.F. Pt_2 C.F._2 Parte_3
, quali eredi di tutti elettivamente C.F._3 Persona_1 domiciliati in Cagliari nella via Paoli n. 7 presso lo studio legale dell'Avv.
Stefano Caredda che li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine dell'atto di citazione del Tribunale di Cagliari R.G. 4293/2013;
APPELLANTI
CONTRO
C.F. in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari, nella
Via De Magistris n.8 presso lo studio dell'avv. Paolo Sestu che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione davanti al Tribunale di Cagliari del 23.1.2018 R.G. 4293/2013;
, nato a [...] il [...], C.F. P_
, elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via C.F._4
Tuveri n. 58, presso lo studio dell'avv. Luigi Follese, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel procedimento di 1° grado;
1 on sede in Roma, nel Viale Cesare Pavese, Parte_4
n. 385, C.F. , in persona del Procuratore Speciale Dr.ssa P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Cagliari nella Via Roma n. Controparte_3
149 presso lo studio dell'Avv. Amalia Cotti che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale resa in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATI
All'udienza del 13 dicembre 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti (come da atto di appello):
“Si chiede che la Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza appellata, respinta ogni avversa domanda, voglia:
In via preliminare: sospendere, per motivi di cui sopra l'esecutività della sentenza impugnata.
Nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.2012 /2022 emessa il
29.07.2022 dal Tribunale di Cagliari nell'ambito del giudizio N.R.G.
2493/2013, depositata in cancelleria in data 29.07.2022, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“In via Principale: accertare che il sinistro verificatosi in data 04.04.2009 nella strada provinciale n. 15, che aveva causato il decesso del Sig.
[...]
è di esclusiva responsabilità, in concorso tra loro, del Sig. Per_1 P_
, quale conducente delle Peugeot 06 tg CL 945 BX, e della
[...] [...]
quale gestore della strada provinciale n. 15, per l'effetto stabilire CP_4 in quale misura, l'evento morte, sia stato determinato dalla condotta imprudente del e dalla mancata manutenzione della strada da parte della P_
per l'ulteriore effetto condannare, nella misura Controparte_4
percentuale stabilita dal Giudice, la in persona del Controparte_4
legale rappresentate e, in solido tra loro, e la P_ [...]
, in persona del legale rappresentante, al risarcimento di tutti Controparte_5
i danni, patrimoniali e non, subiti iure proprio dai sig. Parte_1
e , nella misura che verrà accertata in corso di Parte_3 Parte_2
causa o in quella che verrà determinata dal Giudice in via equitativa, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto
2 fino all'effettivo soddisfo” conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto, con relativa condanna della parte appellata al pagamento delle competenze di entrambi i giudizi.
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui la Corte d'Appello non dovesse accogliere i motivi del gravame, accertata la peculiarità del caso e la sua oggettiva complessità, voglia compensare tra le parte le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Nell'interesse dell'appellata (come da Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta):
“Si conclude perché la Corte d'Appello di Cagliari voglia rigettare l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3
Sentenza del Tribunale di Cagliari n.2012/2022 con la condanna a spese e onorari del giudizio”
Nell'interesse dell'appellato (come da comparsa di P_
costituzione e risposta):
“Per tutti i motivi sopra indicati, nel fare pieno ed integrale riferimento a tutte le difese già formulate nel Giudizio di primo grado, per l'attore si conclude affinché l'Ecc.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza, deduzione od eccezione respinta, voglia giudicare
A) IN VIA PRELIMINARE
A1) Rigettando la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;
A2) Dichiarando l'inammissibilità dell'appello ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. o in via subordinata dell'art. 348 bis c.p.c.;
B) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
B1) respingendo l'appello in quanto infondato e confermando integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Cagliari n. 2012/2022;
B2) respingendo la domanda di compensazione delle spese e condannando gli appellanti alla refusione delle spese del giudizio;
B3) condannando gli appellanti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa ...
C) IN SUBORDINE
3 Nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la responsabilità del Sig. P_
condannare la nella sua qualità di società
[...] Controparte_6
assicuratrice della autovettura Peugeot 06 tg. CL945BX al pagamento della somma che dovesse essere accertata dal Giudice e/o comunque a rilevare l'appellato da qualsiasi effetto pregiudizievole della sentenza. P_
D) E COMUNQUE
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio nei confronti della parte soccombente e con la distrazione delle spese a favore del sottoscritto avvocato, il quale dichiara di aver anticipato tutte le spese.”
Nell'interesse dell'appellata (come da comparsa Parte_4
di costituzione e risposta):
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Cagliari, contrariis rejectis,
1) preliminarmente: dichiarare inammissibili perché tardive le nuove produzioni (n°12 fotografie della strada provinciale n°15) con conseguente espunzione dal fascicolo;
2) nel merito: respingere l'appello confermando, integralmente la sentenza n°2012/2022 del Tribunale di Cagliari;
3) in ogni caso;
con vittoria di onorari e spese.”
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 10-11 maggio 2013 Parte_1
, e , in qualità di eredi di
[...] Parte_2 Parte_3 Persona_1
hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari la
[...]
e la cui è poi succeduta la CP_5 P_ Controparte_4
al fine di chiedere l'accertamento della Controparte_1
responsabilità di e della nella P_ Controparte_1 causazione dell'incidente da cui era derivata la morte di e, per Persona_1
l'effetto, la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti iure proprio a causa del decesso del proprio congiunto.
Gli attori hanno dedotto che:
- in data 4.4.2009 mentre percorreva la strada provinciale n. Persona_1
15 tra Sinnai e Maracalagonis alla guida dell'autovettura AR targata
CR603EF, in prossimità di una curva di ampio raggio e sinistrosa nella direzione di marcia per Maracalagonis, “era andato a collidere in un primo
4 momento con una Smart targata CT777PJ, di proprietà e condotta da
[...]
ed in un secondo momento con una Peugeot 06 targata Persona_2
CL945BX, di proprietà e condotta da ed assicurata con la P_
; Controparte_5
- per effetto del primo scontro, la AR aveva effettuato un moto rotatorio terminato con un violento urto con la Peugeot 06 condotta da P_
ed era stato il duplice urto a provocare la morte di;
Persona_1
- diversamente da quanto rilevato dagli agenti intervenuti, secondo i quali la responsabilità del sinistro era da imputare esclusivamente a costui, essa doveva essere attribuita in via concorsuale alla Controparte_1
quale gestore della strada, per le pessime condizioni dell'arteria
[...]
stradale, e al conducente della vettura Peugeot;
- in particolare, per quanto concerne l'ente pubblico, evidenziavano che al momento del sinistro, il manto stradale era completamente dissestato, presentava delle crepe ed era sdrucciolevole, era stata riscontrata la mancanza di segnaletica orizzontale, vi era una totale assenza delle cunette per lo scolo dell'acqua piovana ed era assente la segnaletica verticale relativa al limite di velocità consentito;
- con riferimento alla condotta di guida del la sua responsabilità “era P_
consistita nel non avere tenuto una velocità adeguata alle condizioni oggettive della strada e, in ogni caso, tale da non consentirgli di arrestare prontamente il mezzo in una situazione di pericolo”;
- inoltre, alla luce dei rilievi condotti dal consulente di parte relativi alla dinamica del sinistro, mentre il veicolo di “avendo già subito Persona_1
un primo urto a metà curva con la Smart, e considerato il fondo stradale bagnato, non poteva avere una velocità superiore a 60 km/h”; “la velocità della Peugeot condotta dal non poteva che essere superiore ai 70 km/h, P_
decisamente oltre il limite consentito dalle condizioni ambientali e quelle oggettive della strada”.
La regolarmente costituita in Controparte_5 giudizio, ha contestato il fondamento, in fatto e in diritto, dell'avversa pretesa, chiedendo il rigetto della domanda attrice.
Con riferimento alla dinamica del sinistro:
5 - ha evidenziato che lo stesso si era verificato per fatto e colpa esclusivi di il quale nonostante l'ora notturna e la strada bagnata Persona_1
“procedeva ad una velocità elevatissima (valutata in 150 km/h) e, dopo avere sbandato (per motivi rimasti sconosciuti), aveva invaso completamente
l'opposta corsia di marcia” andando a collidere prima con la Smart e successivamente con la vettura di che nulla aveva potuto fare P_
per evitare lo scontro;
- ha precisato che le indagini iniziate dalla Procura di Cagliari per accertare il fatto e la responsabilità del sinistro in oggetto si erano concluse con la richiesta di archiviazione che era stata accolta dal giudice per le indagini preliminari e gli odierni attori non avevano proposto opposizione;
difatti, alla luce della consulenza tecnica, si evinceva che il sinistro era avvenuto per colpa esclusiva di la cui vettura aveva invaso l'opposta corsia Persona_1
di marcia.
Si è costituito in giudizio altresì il quale ha contestato P_
la ricostruzione del sinistro riportata dagli attori, facendo richiamo ai rilievi tecnici della Polizia stradale di Muravera intervenuta sul luogo del sinistro, alla luce dei quali “il conducente alla guida della AR stava percorrendo ad alta velocità la strada provinciale e, dopo aver sbandato, aveva invaso completamente la corsia opposta, andando a collidere prima con la Smart che proveniva dal senso opposto e successivamente, procedendo in un moto convulso di rotazione antioraria, contro la Peugeot da lui condotta, senza consentirgli di fare nulla per evitare l'impatto.”
Con riguardo alla propria condotta di guida, il convenuto ha precisato che al momento del sinistro la propria velocità non superava il limite ordinario di 90 km/h previsto per le strade provinciali e che l'assenza di responsabilità nella causazione dell'evento trovava riscontro anche nelle conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico incaricato dal Pubblico Ministero nel corso del procedimento penale, secondo cui “il non poteva che percepire P_
l'immediato pericolo solo quando avveniva l'impatto tra la Toyota AR e la
Smart, quindi solo 1,05 sec. prima, pertanto in un tempo che può essere considerato identico al tempo psicotecnico di reazione, così che anche il conducente della Peugeot 06 non aveva né lo spazio, né il tempo per porre in atto una qualche azione tendente ad evitare il sinistro”.
6 Ha quindi chiesto di accertare l'esclusiva responsabilità di Per_1
nella causazione del sinistro nel quale era rimasto vittima ed il rigetto
[...]
delle domande proposte dagli attori.
A seguito della dichiarazione di interruzione del processo per la soppressione della con ricorso in riassunzione costoro Controparte_4
hanno convenuto nel giudizio la succeduta Controparte_1
nel processo ed in tutti i rapporti facenti capo alla la Controparte_4
quale ha domandato il rigetto della domanda attrice, eccependo che il procedimento penale avente ad oggetto la predetta vicenda si era concluso con l'archiviazione in quanto era stato accertato che il sinistro era avvenuto Per_ per colpa esclusiva del la cui vettura aveva invaso l'opposta corsia di marcia.
Con riferimento alle asserite omissioni della segnaletica stradale, pur riconoscendo che in alcuni punti della strada provinciale n. 15 era assente la segnaletica sia orizzontale che verticale, ha rilevato che tali elementi non potevano avere alcuna incidenza causale nella determinazione del sinistro, che “era stato cagionato esclusivamente dalla condotta di guida imprudente di che, percorrendo ad alta velocità la curva stradale Persona_1
nonostante le avverse condizioni climatiche, aveva sbandato andando a collidere prima con la Smart e poi con la Peugeot, le quali viaggiavano nell'opposto senso di marcia.”
La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale e consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa con la sentenza n. 2012/2022 pronunciata il 29.07.2022 e pubblicata lo stesso giorno, con la quale il
Tribunale di Cagliari ha rigettato le domande degli attori, condannandoli, per l'effetto, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali in favore delle tre parti convenute, liquidate in euro 13.430,00 per ciascuna, oltre accessori, ponendo le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a loro carico.
Il Tribunale in sintesi, premesso che non era strettamente in contestazione la dinamica del sinistro oggetto di causa, quanto la responsabilità nella causazione dello stesso:
a) ha escluso la sussistenza di responsabilità della Controparte_1
quale gestore della strada provinciale n.15, poiché, alla luce
[...]
7 dell'istruttoria svolta e in particolare della CTU espletata, era emerso che: “le condizioni del manto stradale, nonché la segnaletica tanto orizzontale quanto verticale fossero all'epoca dei fatti perfettamente accettabili” e non potevano, comunque, avere assunto alcuna incidenza causale nella determinazione del sinistro.
In particolare, con riferimento alla presenza di segnaletica verticale, il consulente aveva accertato che, nel senso di marcia del non era P_
presente alcuna prescrizione specifica per quanto riguarda il limite di velocità, di talché il limite massimo doveva assumersi essere quello prescritto dal codice della strada per le strade extraurbane secondarie pari a 90 km/h.
Inoltre, secondo il Tribunale, l'eventuale presenza di pozze d'acqua, ovvero dell'asfalto umido a causa della pioggia, così come l'ora notturna e la ridotta visibilità dell'ampia curva, erano tutte circostanze “che, più che determinare l'insorgere della [una] responsabilità dell'ente pubblico gestore della manutenzione della strada, avrebbero dovuto indurre Persona_1
ad assumere una condotta di guida prudente, adattandola alle condizioni menzionate”;
b) ha escluso la corresponsabilità del convenuto in quanto, P_ premesso che nel caso in esame “in mancanza di diversa specifica segnalazione, i limiti di velocità sono quelli previsti dall'art. 142 Cds, il quale prevede il limite di 90 km/h per le strade extraurbane secondarie”, le perizie svolte nel corso del procedimento penale ed in quello civile facevano emergere che, anche se non risultavano registrate in modo uniforme le diverse presunte velocità delle auto coinvolte, la condotta di guida di P_
era stata rispettosa del limite legale di velocità, mentre il veicolo che percorreva la strada provinciale a maggiore velocità era proprio quello condotto da Inoltre, non erano emersi elementi per ritenere Persona_1 che il “avrebbe dovuto adottare delle cautele specifiche in ragione P_
delle condizioni della strada percorsa, o che avrebbe potuto prevedere o in altro modo evitare l'invasione di corsia della Peraltro dalle CP_7 dichiarazioni dei terzi passeggeri e dall'analisi condotta dai consulenti tecnici, è risultato che aveva effettivamente ridotto la velocità P_ appena resosi conto dell'invasione della carreggiata da parte della Toyota
AR”, ma che, tuttavia, “considerato il minimo tempo avuto a disposizione
8 nulla avrebbe potuto fare per evitare il secondo impatto, in quanto per il moto rotatorio intrapreso ad elevata velocità dalla Toyota AR sarebbe stato impossibile prevedere nel relativo frangente di tempo la traiettoria di tale ed evitare l'urto finale.”;
c) viceversa, ha considerato che avrebbe dovuto tenere una Persona_1
condotta maggiormente prudente rispetto allo stato dei luoghi, considerato che egli percorreva in orario notturno la strada, priva di illuminazione artificiale, in un tratto caratterizzato da un'ampia curva con limitata visibilità
e con il fondo stradale bagnato o, quanto meno, umido a causa della pioggia intervenuta nelle ore precedenti l'incidente. Occorreva poi tener conto della conoscenza dell'andamento della strada che lo stesso avrebbe dovuto avere in quanto abitava a Settimo San Pietro, paese vicino raggiunto dall'arteria stradale n. 15, e poiché svolgeva l'attività di autista in zona, talché era assolutamente in grado di regolare la propria condotta di guida in prossimità della curva.
In particolare, con riferimento alla velocità di guida, il CTU officiato nel corso del giudizio accertava che “al momento del sinistro la Toyota AR condotta da marciava a non meno di 116 km/h, velocità ben Persona_1
superiore non solo al limite consentito, ma anche a quello che l'ordinaria prudenza imponeva in ragione dell'ora, delle condizioni della strada e della ridotta visibilità dipendente dall'approssimarsi della curva”; inoltre, era pacifico che egli avesse invaso la corsia opposta, “probabilmente a causa di un fattore sopravvenuto quale una distrazione ovvero un malore improvviso
o, semplicemente, la perdita di controllo a causa dell'alta velocità tenuta”;
d) alla luce delle esposte argomentazioni, ha rigettato le domande degli attori condannandoli, in forza del criterio della soccombenza, alla rifusione, in favore delle parti convenute, delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.
Con atto di citazione del 10 ottobre 2022 hanno proposto appello
, e rassegnando le Parte_1 Parte_2 Parte_3
conclusioni in epigrafe trascritte.
Si sono costituite in giudizio la Controparte_1 P_
e la società , i quali hanno concluso per il rigetto
[...] Parte_4 dell'appello e la conferma della sentenza appellata.
9 in via preliminare, ha eccepito altresì l'inammissibilità P_ dell'appello. La compagnia di assicurazioni ha chiesto in via preliminare, di dichiarare inammissibili le produzioni fotografiche prodotte con l'atto di appello.
All'udienza del 27 gennaio 2023 gli appellanti hanno rinunciato all'istanza di sospensiva.
All'udienza del 13 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di atti difensivi finali.
Sulle eccezioni di inammissibilità dell'appello eccepisce l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. P_
342 c.p.c., osservando che gli appellanti non avevano espressamente indicato quali parti della sentenza intendevano impugnare, le modifiche richieste rispetto alla ricostruzione del fatto compiuta dal Tribunale e le circostanze da cui deriva la violazione di legge rilevata con l'atto di appello.
Eccepisce altresì l'inammissibilità dell'impugnazione, per non avere una ragionevole probabilità di essere accolta ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Premesso che l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. è superata dall'adozione del rito ordinario con fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. in quanto nell'atto introduttivo del presente giudizio risultano specificamente distinti i motivi di impugnazione con separata enucleazione, nonché congruamente individuati i motivi di censura della sentenza di primo grado, sia avuto riguardo ai capi della sentenza da sottoporre al riesame di questa Corte, alle carenze del ragionamento assunto dal giudice a quo e alle norme di legge che si assumono violate, sia con riferimento alle modifiche richieste a fronte di contrarie ragioni di fatto e di diritto ritenute idonee a giustificare la doglianza. Si richiama Cass. S.U., ord. n. 36481/2022: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo
formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e
10 contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.”
Sull'inammissibilità delle produzioni fotografiche dell'appellante
Con l'atto di citazione gli appellanti hanno chiesto di ammettere la produzione di n. 15 fotografie della strada provinciale dove si è verificato il sinistro, volte a comprovare che, successivamente alla scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c., erano stati apposti ben 13 cartelli verticali che imponevano un limite di velocità tra i 50 ed i 30 km. orari.
La eccepisce l'inammissibilità della Controparte_5
produzione in quanto tardiva, chiedendo la conseguente espunzione delle fotografie dal fascicolo.
L'eccezione deve essere rigettata alla luce del principio sancito da
Cass., n. 7977/2022: “In tema di ammissibilità di nuovi mezzi di prova in grado d'appello, deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione;
ne consegue che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità, per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'art. 92 c.p.c..”
Il fatto che i cartelli siano stati apposti dopo il maturare delle preclusioni istruttorie emerge dalla CTU in atti, risalente al 2016, che dà atto dell'assenza di segnaletica verticale che prescrivesse limiti di velocità nella corsia di percorrenza del P_
Sulla responsabilità dell'incidente.
11 Primo motivo di appello: “Sulla violazione degli art.li 37 e 142 comma 2
C.d.S., nonché del principio di causalità ai sensi dell'art. 2043 c.c. in relazione alla responsabilità della quale ente Controparte_1 gestore della strada”
Con il primo motivo di impugnazione, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso la sussistenza di una responsabilità della nella causazione del Controparte_1 sinistro in quanto, alla luce dell'istruttoria svolta, era emerso che: la segnaletica, tanto orizzontale quanto verticale, era perfettamente accettabile e non poteva assumere alcuna incidenza causale nella determinazione del sinistro;
con riferimento alla presenza di segnaletica verticale, il consulente aveva constatato che non era presente alcuna prescrizione specifica per quanto riguarda il limite di velocità, talché il limite massimo doveva assumersi essere quello prescritto dal codice della strada per le strade extraurbane secondarie pari a 90 km/h; inoltre, secondo il Tribunale,
l'eventuale presenza di pozze d'acqua, ovvero dell'asfalto umido a causa della pioggia, così come l'ora notturna e la ridotta visibilità dell'ampia curva, erano tutte circostanze “che, più che determinare l'insorgere della [una] responsabilità dell'ente pubblico gestore della manutenzione della strada, avrebbero dovuto indurre ad assumere una condotta di guida Persona_1 prudente, adattandola alle condizioni menzionate”.
Essi lamentano che l'ente pubblico non avesse prescritto un limite di velocità in entrambi i sensi di percorrenza nel tratto di strada in cui si era verificato il sinistro e ne segnalano una condotta negligente e imperita in quanto, pur avendo discrezionalità nel porre i limiti di velocità, aveva posizionato il limite di 50/30 km orari soltanto in una corsia della strada, anziché in entrambe;
sicché, se l'ente avesse posizionato la segnaletica verticale anche nel senso di marcia percorso dal quest'ultimo avrebbe P_
ridotto ulteriormente la sua velocità e l'evento mortale non si sarebbe verificato.
Per Difatti, secondo le diverse relazioni peritali, il ercorreva la strada provinciale ad una velocità compresa tra i 45 ed i 50 km/h e l'evento mortale si era verificato a causa dell'urto laterale con la vettura del e non di P_
Pers quello frontale “con la più lenta Smart condotta dal .
12 La mancata prescrizione del limite di velocità e, conseguentemente,
l'aver consentito al di procedere ad una velocità che evidentemente era P_
superiore a quella che avrebbe dovuto essere prescritta, come dimostrato dalla recente installazione dei cartelli verticali che impongono un limite di velocità tra i 50 e i 30 km orari di cui alle fotografie prodotte, determinava la responsabilità dell'ente gestore, essendo detta mancata prescrizione ascrivibile ad una sua negligenza. Infatti era evidente che “se tali limiti di velocità fossero stati presenti nel 2011, la responsabilità del sinistro sarebbe
Per_ stata per forza concorsuale tra il ed il posto che entrambi P_
avevano superato il limite di velocità prescritto”.
Il motivo è infondato.
Gli accertamenti peritali consentono di escludere che lo stato della strada abbia avuto una qualche efficienza causale nell'accadimento dell'incidente.
Il consulente officiato dal Tribunale, all'esito del sopralluogo condotto presso la circonvallazione ove era avvenuto il sinistro, ha accertato che “il piano viabile è caratterizzato da pavimentazione regolare, in conglomerato bituminoso a granulometria fine, privo di anomalie, se si esclude la sporadica presenza di fessurazioni tali, comunque, da non pregiudicare in alcun modo l'aderenza e la sicurezza della marcia in caso di piano viabile asciutto. La presenza di immissioni laterali da fondo naturale determina episodicamente il deposito di terriccio sciolto che, in caso di pioggia, può determinare delle zone localizzate a ridotta aderenza”; conclusioni in linea con quelle del consulente nominato dal Pubblico
Ministero nel relativo procedimento penale, secondo il quale l'arteria risultava “pavimentata in conglomerato bituminoso in discreto stato di usura
e senza anomalie. In alcuni tratti il manto stradale, in particolare nella corsia
Maracalagonis – Sinnai, presenta delle tipiche lesioni che si formano a seguito di lievi cedimenti di assestamento della sottostruttura stradale, la cui entità in ogni caso non pregiudica la sicurezza della circolazione stradale, quindi non influiva sull'evento”.
Riguardo alla segnaletica, il consulente nominato dal Pubblico
Ministero ha precisato che la segnaletica orizzontale è quella prevista per le strade a due corsie, una per senso di marcia, le quali sono delimitate da linee
13 continue di margine e di mezzeria le quali diventano tratteggiate in corrispondenza delle diverse intersezioni con le strade di penetrazione agraria. La segnaletica verticale, relativamente alla direttrice di marcia
Sinnai-Maracalagonis era presente con il divieto di sorpasso, con il pericolo di intersezione a “T” con diritto di precedenza e limite di velocità di 50 km/h.
Il CTU officiato dal Tribunale ha correttamente rilevato che all'epoca dei fatti, in assenza di una prescrizione specifica concernente il limite di velocità nella corsia di percorrenza del il limite massimo doveva P_
assumersi essere quello prescritto dal codice della strada per le strade extraurbane secondarie pari a 90 km/h.
L'assunto degli appellanti della sussistenza di una responsabilità dell'Ente nella causazione del sinistro per la mancata apposizione della segnaletica verticale limitante la velocità nella suddetta corsia è infondato alla luce del chiaro principio sancito da Cass. n. 10520/2017 secondo cui “La mancanza di segnaletica stradale non comporta di per sé responsabilità dell'ente custode. L'assenza di un'idonea segnaletica stradale, laddove la circolazione possa comunque avvenire senza inconvenienti, essendo sufficienti a regolarla le norme del codice della strada, non è causa degli eventuali incidenti verificatisi, e quindi non determina alcuna responsabilità dell'ente custode della strada per tali incidenti.”
E' infatti fermo principio che “In tema di manutenzione delle strade la discrezionalità della pubblica amministrazione incontra il suo unico limite esterno nella osservanza del precetto generale del neminem laedere, il quale impone anche all'amministrazione di evitare, con l'adozione di misure imposte da leggi e regolamenti, nonchè dalle comuni regole di prudenza, ogni pericolo occulto per gli utenti, derivante da una situazione di transitabilità diversa dall'apparente, sia sotto il profilo obbiettivo della non visibilità, sia sotto quello soggettivo della non prevedibilità del pericolo stesso. A tal fine, l'obbligo degli enti tenuti alla manutenzione delle strade di apporre cartelli segnalatori e limitato ai casi tassativamente indicati dalla legge, al di fuori dei quali tale apposizione è rimessa al potere discrezionale degli enti medesimi, il cui mancato esercizio non e sindacabile dal giudice ordinario.” (così Cass., n. 1956/1980; vedasi anche
Cass., nn. 23562/2011; 1289/2017).
14 In altre parole, la pubblica amministrazione ha un ampio potere discrezionale nella scelta dei luoghi dove apporre i segnali di pericolo, che trova un limite soltanto nel caso in cui si verifichi una situazione di contrasto tra le condizioni di transitabilità e quelle apparenti, non percepibili dall'utente della strada con l'uso della normale diligenza.
La mancata apposizione della segnaletica stradale verticale limitante la velocità nella corsia di percorrenza del all'epoca del sinistro, non P_
può pertanto ritenersi aver avuto alcuna incidenza causale nel suo verificarsi, in quanto gli utenti erano comunque soggetti ai limiti di velocità previsti dal codice della strada nonché alla norma di chiusura di cui all'art. 141, secondo cui detta velocità deve essere sempre adeguata alle circostanze di tempo e di luogo, senza che siano emerse, dagli accertamenti peritali effettuati sia in sede civile che in sede penale, condizioni della strada imponenti maggiori limiti a tutela dell'incolumità dei suoi utenti.
Solo per completezza, poiché gli appellanti lamentano specificamente la diversa segnaletica nelle due corsie di percorrenza, si evidenzia che nel
Per_ tratto di strada interessato dal sinistro, nella direttrice percorsa dal vi era una intersezione con una strada di penetrazione agraria che rende ragionevole la lamentata diversificazione.
Le esposte argomentazioni escludono, infine, che possa assumere rilevanza l'apposizione molti anni dopo l'incidente di una segnaletica verticale prevedente i limiti di velocità anche nella corsia percorsa dal P_
frutto di una nuova, discrezionale, valutazione dello stato dei luoghi che peraltro potrebbe aver subito nel corso degli anni dei mutamenti anche solo in relazione all'intensità del traffico.
Alla luce delle esposte argomentazioni deve escludersi la sussistenza di responsabilità della quale gestore della Controparte_1
strada provinciale n.15, dovendosi sul punto confermare la sentenza di primo grado.
Secondo motivo di appello: “Sulla violazione dell'art. 145 CdS, dell'art.
2054 c.c. e del principio di causalità ex art. 2043 c.c relativamente all'asserita mancanza di responsabilità del Sig. P_
Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso la corresponsabilità del
15 convenuto nella causazione dell'evento, poiché, secondo la P_ consulenza tecnica d'ufficio espletata in giudizio, la velocità di guida che egli aveva assunto al momento del sinistro era rispettosa del limite legale prescritto per le strade extra urbane secondarie, mentre era il veicolo guidato da a percorrere la strada provinciale a una velocità molto Persona_1
maggiore rispetto a quella cui era tenuto e, comunque, consentita dallo stato dei luoghi.
Inoltre, secondo il Tribunale, non erano emersi elementi per ritenere che il “avrebbe dovuto adottare delle cautele specifiche in ragione P_
delle condizioni della strada percorsa, o che avrebbe potuto prevedere o in altro modo evitare l'invasione di corsia della ; era risultato infatti “che CP_7
aveva effettivamente ridotto la velocità appena resosi conto P_ dell'invasione della carreggiata da parte della Toyota AR”, ma che, tuttavia, considerato il minimo tempo a disposizione ed il moto rotatorio intrapreso dalla Toyota AR, non avrebbe potuto evitare in alcun modo l'urto finale.
Tanto premesso, gli appellanti denunciano l'illegittimità della statuizione per violazione degli artt. 145 cds, 2054 c.c., del principio di causalità di cui all'art. 2043 c.c. e per vizio di motivazione.
Essi lamentano che:
- il Tribunale avesse valutato la condotta di guida del rispettosa del P_
codice della strada senza tenere in considerazione le ulteriori prescrizioni dettate dallo stato dei luoghi mentre, al contrario, tali circostanze erano state
Per_ considerate rilevanti nell'esame della condotta di guida del al riguardo rilevano che la velocità della Peugeot, valutata in 54 km/h, non era consona al tratto di strada percorso, caratterizzato da un'ampia curva, sicché anche la condotta di guida del convenuto aveva concorso a causare l'evento mortale per violazione dell'art. 141 cds;
- il giudice di prime cure non avesse applicato la presunzione legale di corresponsabilità tra conducenti sancita dall'art. 2054 c.c., osservando che ai fini del superamento di tale presunzione non era sufficiente la prova del rispetto del limite di velocità da parte della vettura urtata, che nel caso di specie era l'auto condotta dal dovendosi ritenere che costui avesse P_
contribuito causalmente all'evento mortale, che si era verificato a seguito del
16 secondo urto della AR con la Peugeot e che poteva essere evitato se il P_
avesse ridotto ulteriormente la velocità.
Il motivo è infondato e deve essere rigettato.
Deve preliminarmente rilevarsi la contraddizione della difesa degli appellanti laddove nella comparsa conclusionale affermano di non aver mai messo in discussione che il sinistro si era verificato per esclusiva
Per_ responsabilità del che aveva tenuto una velocità eccessiva ed aveva invaso la corsia opposta e che l'oggetto della causa era quello di “accertare Per_ la responsabilità esclusiva e/o concorsuale nell'evento morte del ”, in capo al conducente nel veicolo contendente e/o nei confronti del gestore della strada.
E' infatti di tutta evidenza che se il sinistro si è verificato per esclusiva Per_ responsabilità del come da esse ammesso, nessuna responsabilità della sua morte, di esso conseguenza, è ravvisabile in capo a soggetti terzi.
Tanto premesso, la Corte condivide pienamente la decisione del
Tribunale di escludere una qualche corresponsabilità del convenuto, odierno appellato, nella causazione dell'evento, alla luce dell'istruttoria P_
svolta in giudizio e nel procedimento penale, con conseguente superamento della presunzione di pari responsabilità dei conducenti posta dall'art. 2054
c.c.
Difatti, alla luce delle relazioni tecniche espletate, la condotta di guida di è risultata essere non solo pienamente rispettosa del limite di P_
velocità previsto dal codice della strada ma assolutamente adeguata alle condizioni della strada percorsa, all'ora notturna nonché alle condizioni metereologiche, considerando che egli viaggiava ad una velocità di 54 km/h a fronte di un limite di 90 km/h.
Inoltre, alla luce delle dichiarazioni delle terze passeggere da lui trasportate (vedasi sommarie informazioni rese alla Polizia stradale da e rispettivamente moglie e cognata, il 5.4.2009) Tes_1 Testimone_2
e dall'analisi condotta dal consulente tecnico officiato dal Tribunale, è risultato che egli effettivamente abbia ridotto la velocità, appena resosi conto dell'invasione della carreggiata da parte della Toyota AR: infatti al momento dell'urto essa era di 40 km/h, riduzione che il consulente officiato dal giudice di prime cure ha ascritto all'azione frenante da lui esercitata,
17 dovendosi altresì considerare l'imprevedibilità della traiettoria assunta dalla
Toyota AR a seguito dell'urto con la Smart talché, anche in considerazione del fatto che la strada era a due corsie, una per senso di percorrenza, non si vede come egli avrebbe potuto evitare l'urto, prima frontale e poi laterale Per_ sinistro ad opera della vettura condotta dal Ciò a tacere del fatto che le terze trasportate hanno riferito che egli avesse cercato di evitare lo scontro spostandosi sulla destra, seppure al riguardo non pare fuor d'opera evidenziare che la responsabilità del è stata dagli attori, odierni P_ appellanti, fondata esclusivamente sull'assunto della velocità non moderata e eccessiva da lui tenuta.
Nella comparsa conclusionale, gli appellanti si soffermano ancora sulla velocità tenuta dal richiamando la relazione di parte che avrebbe P_
accertato una velocità superiore agli 80 km/h, ovvero superiore a quella indicata dal consulente officiato in sede penale.
Premesso che al momento dell'urto non è contestato che il P_
viaggiasse intorno ai 40 km/h, velocità inferiore a quella tenuta dalla Smart,
l'affermazione secondo la quale egli aveva una velocità superiore agli 80 km/h è del tutto apodittica, non essendo stata prospettata nella richiamata relazione neanche dal consulente di parte che ha indicato la velocità del P_
in circa 65 km/h, ed è comunque smentita dal fatto che le due autovetture,
Smart e Peugeot, viaggiavano incolonnate a breve distanza talché, come evidenziato dal consulente nominato dal Pubblico Ministero, esse dovevano necessariamente avere più o meno la medesima velocità.
Riguardo alle ulteriori argomentazioni sviluppate nell'atto difensivo Per finale, fondate su un confronto delle condotte del e del non P_
risponde al vero che il conducente della Smart, in quanto procedeva a velocità moderata, aveva governato la propria auto, era riuscito a spostarsi sul ciglio della strada e a subire un impatto leggero in quanto, anche alla luce delle dichiarazioni rese dal suo guidatore nell'immediatezza risulta piuttosto che essa, per la violenza dell'urto, dopo aver ruotato in senso antiorario su se stessa, è stata sbalzata a ritroso fuori dal piano viabile, terminando la corsa sempre a ritroso sul campo erboso adiacente la carreggiata oltre la scarpata dove è stata rinvenuta (vedasi azione della polizia stradale del 13 maggio
2009). L'assunto, assolutamente indimostrato, che il se fosse andato P_
18 ad una velocità moderata, avrebbe potuto arrestarsi e così evitare la collisione
Per_ con il sembra poi ignorare la dinamica del sinistro, innescato per l'invasione della corsia da parte di costui a velocità elevatissima seguita da un doppio urto, prima con la Smart e poi con la Peugeot, in due riprese, in uno strettissimo lasso di tempo.
Al contrario, è stato positivamente accertato che l'incidente sia stato causato esclusivamente dalla condotta gravemente colposa di Persona_1
così come peraltro ritenuto dalla polizia stradale e dai consulenti nominati in sede civile e penale.
L'ausiliario officiato dal giudice di prime cure ha infatti accertato che egli viaggiava ad una velocità di 116 km/h, superiore di oltre il doppio al limite prescritto (50 km/h) e comunque assolutamente imprudente in relazione all'ora, alle condizioni della strada e alla ridotta visibilità dipendente dall'approssimarsi della curva.
È inoltre pacifico, seppure non ne è stata accertata la causa, che egli abbia invaso la corsia opposta, andando a collidere con le autovetture che la percorrevano.
La conclusione del Tribunale, condivisa dalla Corte, riguardo alla responsabilità del sinistro per cui è causa, appare pienamente coerente con il principio di diritto sancito da Cass., n. 29927/2024 secondo cui
“L'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art.
2054, comma secondo, c.c., solo in un caso: quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro. E' pertanto falsamente applicato l'art.
2054, comma secondo, c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se
l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione”. Per_ Infatti, per un verso il ha commesso due infrazioni gravissime, viaggiando ad una velocità superiore più del doppio a quella consentita ed invadendo la corsia opposta, in una strada con solo due corsie e per altro verso il che, si ripete, viaggiava ad una velocità prudenziale, risulta aver P_
19 adottato l'unica misura possibile ovvero un ulteriore rallentamento, non sufficiente ad evitare l'evento.
- Sulla condanna alle spese di lite
Terzo motivo di appello: “Relativamente alla condanna alle spese”.
Gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha compensato le spese di lite tra le parti, osservando che nel caso di specie si erano svolte tre consulenze tecniche, che oltre ad aver raggiunto risultati differenti, avevano evidenziato un'oggettiva complessità del sinistro. “Tale oggettiva incertezza, il fatto che nessuno è stato in grado di capire la dinamica certa del sinistro, erano presupposti per evitare una pesantissima condanna alle spese nei confronti di una famiglia monoreddito che procedendo giudizialmente chiedeva solo di fare chiarezza rispetto alla morte del proprio congiunto.”
La censura è infondata, condividendo la Corte la decisione del
Tribunale di porre le spese di lite a carico degli attori, seguendo il principio della soccombenza.
Occorre infatti evidenziare che non era strettamente in contestazione la dinamica del sinistro oggetto di causa quanto la responsabilità nella causazione dello stesso e che gli attori hanno insistito sulle loro domande benché dagli accertamenti peritali svoltisi in sede penale e civile, seppure essi non fossero pervenuti a risultati perfettamente coincidenti, emergevano chiari elementi che deponevano per l'esclusiva responsabilità del sinistro in capo al loro congiunto.
Sulle spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate applicando i valori medi per la fase di studio, introduttiva e il valore minimo per la fase decisionale, stante la ripetitività delle difese dello scaglione valore indeterminabile complessità bassa di cui al DM. n. 147/2022, stante la non complessità delle questioni trattate. La
Corte si discosta per tali ragioni dalla nota spese depositata dal P_
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
20 2. Condanna , e in solido alla Parte_1 Parte_2 Parte_3
rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_1
della e di che liquida in favore Controparte_5 P_
di ciascuno in euro 5211,00;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile della
Corte d'Appello il 15 maggio 2025.
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru
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