Sentenza 18 aprile 2018
Ordinanza cautelare 15 febbraio 2019
Parere interlocutorio 27 giugno 2019
Parere interlocutorio 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere interlocutorio 11/03/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00184/2025 e data 11/03/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 19 febbraio 2025
NUMERO AFFARE 00422/2019
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto con presentazione diretta, ex art.11 del d.P.R. n.1199 del 1971, dai signori RE a CA De PP contro il comune di Roma Capitale per l’annullamento della determinazione prot. QI/12593/2017 del 12 luglio 2017 di rigetto della istanza di condono prot. n.0/563422 del 9 dicembre 2004.
LA SEZIONE
Visto il ricorso straordinario al Presidente delle Repubblica datato 18 gennaio 2018;
Vista la nota presidenziale prot. n.4414 del 22 marzo 2019;
Visto il parere interlocutorio n.1892 del 27 giugno 2019;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rizzo.
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1. L’oggetto della controversia è costituito dalla determinazione prot. QI/12593/2017 del 12 luglio 2017 di rigetto della istanza di condono prot. n.0/563422 del 9 dicembre 2004 presentata dagli interessati per l’avvenuta realizzazione di abusi edilizi consistenti nell’ampliamento di un’unità residenziale di mq 74,00, con modifiche dei prospetti esterni, sull’immobile sito alla via Leone Dehon n.50 (in catasto al foglio 426, particella 326, sub 506), ricadente in area sottoposta a tutela per vincoli paesaggistici.
2. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, emerge quanto segue:
a) in data 9 dicembre 2004, gli interessati hanno presentato istanza di condono ex lege n.326 del 2003;
b) il comune di Roma Capitale ha rigettato l'istanza di condono sulla base della previsione contenuta nell’art.3, comma 1, lett. b) della legge regionale n.12 del 2004, in quanto l’immobile oggetto di attività edilizia abusiva ricadeva in area sottoposta a vincoli paesaggistici, ritenendo che le opere realizzate dovessero essere assoggettate alla normativa repressiva di cui al capo I della legge n.47 del 1985.
3. Gli interessati hanno proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato 18 gennaio 2018, affidandosi a quattro motivi (estesi da pagina 6 a pagina 24).
3.1. Con il primo motivo rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art.3, comma 1, lett. b), della legge regione Lazio 8 novembre 2004 n.12 e del capo i della legge 28 febbraio 1985 n.47. Violazione del principio di irretroattività delle sanzioni amministrative afflittive e/o ablatorie, Intervenuta prescrizione del potere repressivo della pubblica amministrazione ” (rappresentato da pagina 6 a pagina 13) hanno sostenuto che l’amministrazione ha adottato il provvedimento impugnato sulla base di norme non applicabili al caso di specie, anche in ragione del fatto che le opere abusive, risalenti agli anni settanta, erano ascrivibili all’impresa costruttrice e che, all’epoca dei fatti, la zona non era sottoposta a vincolo. Al contempo, il comune di Roma Capitale avrebbe dovuto tener conto del fattore tempo e della intervenuta “storicizzazione” dell’abuso realizzato e, sia pur in mancanza di norme in tal senso, avrebbe dovuto concludere per l’intervenuta prescrizione del potere sanzionatorio, essendo oramai venuta meno la situazione di dannosità dell’opera abusiva ed in ragione del fatto che dalla demolizione potrebbero discendere problemi di staticità per l’edificio, così come supposto dal tecnico di fiducia dei ricorrenti.
3.2. Con il secondo motivo titolato “ Eccesso di potere per mancata specificazione delle ragioni di pubblico interesse che giustificano la reiezione dell’istanza di condono e conseguente applicazione delle sanzioni previste dalla legge ” (riportato da pagina 13 a pagina 18) hanno lamentato la mancata specificazione delle ragioni di pubblico interesse sottese all’azione sanzionatoria e ripristinatoria, oltre alla violazione del legittimo affidamento del privato formatosi per il notevole decorso del tempo dalla data di realizzazione delle opere abusive e via via consolidatosi per l’inerzia dell’amministrazione.
3.3. Con il terzo motivo rubricato “ Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta per impossibilità di dar luogo a demolizione delle opere abusive senza recare danno alla staticità dell’edificio. Mancata erronea applicazione dell’art.41 della legge 17 agosto 1942 n.1150 o, in subordine, dell’art.34, comma 2, del d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 ” (redatto da pagina 18 a pagina 20) hanno sostenuto che per il caso di specie l’amministrazione avrebbe dovuto procedere, al più, all’applicazione in via amministrativa di una sanzione pecuniaria, stante l’impossibilità di procedere al ripristino dello stato dei luoghi o, comunque, alla demolizione delle opere abusive.
3.4. Con il quarto motivo segnato “ Eccesso di potere per violazione della nota del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo prot. n.16721 del 13 settembre 2010, espressamente richiamata, anche dall’ordine di servizio di Roma Capitale n.984 del 16 aprile 2013. Illegittimità del provvedimento impugnato per insussistenza dell’illecito abusivo erroneamente riscontrato ” (riportato da pagina 20 a pagina 24) hanno riferito che le opere abusive non hanno comportato una alterazione dello stato dei luoghi e dell’aspetto esteriore dell’edificio in quanto non sono visibili, ragione per cui non devono essere demolite in mancanza di un interesse pubblico primario. In particolare, Roma Capitale non avrebbe tenuto in debita considerazione le indicazioni ministeriali concernenti il profilo della insussistenza degli illeciti edilizi per i casi di impercettibilità visiva delle modifiche arrecate, disponendo il rigetto dell’istanza di condono, quando, invece, avrebbe potuto dichiararne l’inammissibilità per carenza di qualsivoglia abuso rilevante.
4. Nel corso del procedimento:
a) i ricorrenti hanno depositato, per il tramite del competente Ministero, la memoria datata 25 giugno 2019;
b) con foglio prot. n.3597 del 9 aprile 2018, il Ministero ha richiesto al comune di Roma Capitale le controdeduzioni ed al provveditorato interregionale alle opere pubbliche di redigere e trasmettere una relazione sul merito del gravame;
c) con nota presidenziale prot. n.4414 del 22 marzo 2019, è stato richiesto al Ministero di riferire sull’istanza di sospensiva per consentire la trattazione del ricorso;
d) con foglio prot. n.0005786 del 21 giugno 2019, il Ministero ha sollecitato Roma Capitale affinché trasmettesse le proprie controdeduzioni;
e) con parere interlocutorio n.1892 del 27 giugno 2019, la sezione ha sospeso l’emissione del richiesto parere in attesa della relazione ministeriale;
f) con dichiarazione del 24 novembre 2023, l’avvocato Valentina Gastaldo ha rinunciato al mandato conferito dai ricorrenti ed è stata sostituita dall’avvocato Maria Francesca Monterossi in forza di conferimento d’incarico datato 28 novembre 2023;
g) con foglio prot. n.0001029 del 12 gennaio 2024 e con nota prot. n.0009146 del 29 febbraio 2024, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha riferito di aver inutilmente sollecitato il comune di Roma Capitale a trasmettere gli atti istruttori necessari per la predisposizione della relazione;
h) ad oggi non è ancora pervenuta la prescritta relazione.
5. Nell’adunanza del 19 febbraio 2025, l’affare è stato trattato.
6. La sezione, allo stato, ritiene di non poter rendere il parere richiesto, in mancanza della prescritta relazione a cura del competente Ministero e dispone che il prefato dicastero provveda alla redazione della stessa, chiarendo se nelle more sono intervenuti altri provvedimenti o se è mutato lo stato dei luoghi in ragione di una eventuale sopraggiunta ordinanza di demolizione; il Ministero dovrà inviare la predetta relazione ai ricorrenti per assicurare le garanzie partecipative e successivamente dovrà provvedere all’inoltro della stessa a questo Consiglio unitamente alle eventuali controdeduzioni dei ricorrenti e del comune di Roma Capitale.
7. Si rappresenta che la Corte Costituzionale (sentenza n.63 del 2023) ha stabilito da ultimo, in adesione al nuovo indirizzo inaugurato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (sezione prima, sentenza 8 settembre 2020, ME c. IA ) che << …le tutele previste dalla Convenzione (e segnatamente l’art. 6 sulla ragionevole durata dei processi) sono riferibili anche al ricorso straordinario. >> Pertanto, onde prevenire la lesione dell’interesse erariale conseguente all’eventuale pagamento dell’indennizzo per la ritardata definizione del ricorso in oggetto, è indispensabile che quanto sopra richiesto sia adempiuto nel rispetto del termine dato di giorni sessanta dalla comunicazione del presente parere.
8. Per quanto precede, la sezione, fatta salva ogni decisione in rito e nel merito, sospende l’adozione del parere in attesa della relazione richiesta al Ministero riferente.
P.Q.M.
La sezione, fatta salva ogni decisione in rito e nel merito, sospende l’adozione del parere in attesa della relazione richiesta al Ministero riferente.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rizzo | Roberto Garofoli |
IL SEGRETARIO
Elisabetta Argiolas