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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 24/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3856/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3856/2024 promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. CLEMENTE LORENZO presso Parte_1 C.F._1
il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con l'Avv. LUALDI ALESSANDRA Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio-contenzioso.
Pag. 1 di 4 CONCLUSIONI
All'udienza del 22/01/2025 le parti chiedevano concordemente che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti conclusioni:
“revoca dell'assegnazione della casa familiare alla Quest'ultima potrà però continuare CP_1
a vivere nell'immobile fino alla vendita. Le parti si impegnano a conferire da subito mandato a una
o più agenzie senza obbligo di esclusiva per la vendita dell'immobile di via Firenze 27, Oggiona
Santo Stefano, al prezzo minimo di € 115.000. Le parti si impegnano ad accettare la prima proposta superiore o pari a detto importo. Nel caso in cui l'immobile non sia venduto entro venti mesi, le parti accetteranno di ridurre il prezzo di € 10.000 e quindi di accettare proposte per €
105.000. Il ricavato netto sarà diviso al 50% fra le parti. Ove la resistente si rifiuti di sottoscrivere il mandato all'agenzia e il contratto preliminare di compravendita e di compravendita, dovrà comunque rilasciare la casa entro un mese dal rifiuto. Non sono proposte accettabili quelle che prevedono la consegna dell'immobile agli acquirenti prima del pagamento del prezzo integrale.
Fino alla vendita la sig.ra potrà occupare l'immobile senza nulla dovere al sig. . CP_1 Pt_1
Entro una settimana la resistente consegnerà al ricorrente il rogito dell'immobile.
Il ricorrente continuerà a versare entro il 10 di ogni mese € 375,00 oltre rivalutazione annua
(prima rivalutazione gennaio 2026) a titolo di assegno di mantenimento sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e successivamente quale assegno divorzile. Da agosto 2026 il ricorrente cesserà di versare ogni assegno. Spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 17/09/1983 le parti contraevano matrimonio concordatario in Fagnano Olona optando per il regime della separazione dei beni (matrimonio trascritto nei registri del Comune di Fagnano Olona al n. 40, parte II, seria A, anno 1983 e nei registri di stato civile del Comune di Oggiona con Santo
Stefano, al n. 24, parte 2, serie B dell'anno 1983). I coniugi individuavano quale casa familiare l'immobile, di proprietà di entrambi, sito in Oggiona con Santo Stefano, via Firenze, n. 27.
Le parti sono legalmente separate dal 20/05/2021, data in cui comparivano innanzi al Presidente del
Tribunale di Busto Arsizio nella procedura di separazione personale. La separazione veniva omologata in data 24/05/2021, alle seguenti condizioni: “assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 350 mensili oltre rivalutazione istat, assegnazione alla moglie della casa coniugale, impegno del marito a rilasciarla entro mesi 5 da oggi”.
Pag. 2 di 4 Le predette circostanze sono state provate documentalmente (vedasi doc. 3 e 4 in allegato al ricorso introduttivo).
Con ricorso depositato in data 23/10/2024, premesso che non era intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e che la frattura della comunione spirituale e materiale doveva ritenersi ormai irreversibile, il Sig. adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia di cessazione Pt_1
degli effetti civili del matrimonio, con conseguente cessazione dell'obbligo di mantenimento in favore della Chiedeva altresì revocarsi l'assegnazione della casa familiare alla coniuge, CP_1
disposta con decreto di omologa di separazione.
In data 20/12/2024 si costituiva la mediante comparsa di costituzione con la quale aderiva CP_1
alla domanda divorzile, ma formulava autonome richieste sulla regolamentazione dei rapporti conseguenti. Nello specifico, la resistente chiedeva respingersi la domanda di revoca di assegnazione della casa coniugale e dell'assegno di mantenimento e riconoscersi in suo favore assegno divorzile da quantificarsi in € 375,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti alla prima udienza, ut supra interamente riportate.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalle parti è fondata e meritevole di accoglimento. Invero, come comprovato, le parti sono legalmente separate dal
20/05/2021 e non si sono mai riconciliate.
Pertanto, essendo provato che lo stato di separazione legale tra i coniugi si è protratto per il termine di legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898. Dalle dichiarazioni delle parti va ritenuto accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
*
Le spese di lite vanno compensate, come da accordo intercorso tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 17/09/1983 (matrimonio trascritto nei registri del Comune di Fagnano Controparte_1
Olona al n. 40, parte II, seria A, anno 1983 e nei registri di stato civile del Comune di Oggiona con
Santo Stefano, al n. 24, parte 2, serie B, anno 1983), alle condizioni concordate dalle parti innanzi integralmente trascritte che qui si intendono recepite;
Pag. 3 di 4 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile dei Comuni di Fagnano Olona e di Oggiona con Santo
Stefano, nei quali il matrimonio è trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche.
MANDA la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato
Civile per quanto di competenza;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3856/2024 promossa da:
(C.F. ), con l'Avv. CLEMENTE LORENZO presso Parte_1 C.F._1
il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con l'Avv. LUALDI ALESSANDRA Controparte_1 C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio-contenzioso.
Pag. 1 di 4 CONCLUSIONI
All'udienza del 22/01/2025 le parti chiedevano concordemente che venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti conclusioni:
“revoca dell'assegnazione della casa familiare alla Quest'ultima potrà però continuare CP_1
a vivere nell'immobile fino alla vendita. Le parti si impegnano a conferire da subito mandato a una
o più agenzie senza obbligo di esclusiva per la vendita dell'immobile di via Firenze 27, Oggiona
Santo Stefano, al prezzo minimo di € 115.000. Le parti si impegnano ad accettare la prima proposta superiore o pari a detto importo. Nel caso in cui l'immobile non sia venduto entro venti mesi, le parti accetteranno di ridurre il prezzo di € 10.000 e quindi di accettare proposte per €
105.000. Il ricavato netto sarà diviso al 50% fra le parti. Ove la resistente si rifiuti di sottoscrivere il mandato all'agenzia e il contratto preliminare di compravendita e di compravendita, dovrà comunque rilasciare la casa entro un mese dal rifiuto. Non sono proposte accettabili quelle che prevedono la consegna dell'immobile agli acquirenti prima del pagamento del prezzo integrale.
Fino alla vendita la sig.ra potrà occupare l'immobile senza nulla dovere al sig. . CP_1 Pt_1
Entro una settimana la resistente consegnerà al ricorrente il rogito dell'immobile.
Il ricorrente continuerà a versare entro il 10 di ogni mese € 375,00 oltre rivalutazione annua
(prima rivalutazione gennaio 2026) a titolo di assegno di mantenimento sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio e successivamente quale assegno divorzile. Da agosto 2026 il ricorrente cesserà di versare ogni assegno. Spese di lite compensate”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 17/09/1983 le parti contraevano matrimonio concordatario in Fagnano Olona optando per il regime della separazione dei beni (matrimonio trascritto nei registri del Comune di Fagnano Olona al n. 40, parte II, seria A, anno 1983 e nei registri di stato civile del Comune di Oggiona con Santo
Stefano, al n. 24, parte 2, serie B dell'anno 1983). I coniugi individuavano quale casa familiare l'immobile, di proprietà di entrambi, sito in Oggiona con Santo Stefano, via Firenze, n. 27.
Le parti sono legalmente separate dal 20/05/2021, data in cui comparivano innanzi al Presidente del
Tribunale di Busto Arsizio nella procedura di separazione personale. La separazione veniva omologata in data 24/05/2021, alle seguenti condizioni: “assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 350 mensili oltre rivalutazione istat, assegnazione alla moglie della casa coniugale, impegno del marito a rilasciarla entro mesi 5 da oggi”.
Pag. 2 di 4 Le predette circostanze sono state provate documentalmente (vedasi doc. 3 e 4 in allegato al ricorso introduttivo).
Con ricorso depositato in data 23/10/2024, premesso che non era intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi e che la frattura della comunione spirituale e materiale doveva ritenersi ormai irreversibile, il Sig. adiva l'intestato Tribunale al fine di ottenere pronuncia di cessazione Pt_1
degli effetti civili del matrimonio, con conseguente cessazione dell'obbligo di mantenimento in favore della Chiedeva altresì revocarsi l'assegnazione della casa familiare alla coniuge, CP_1
disposta con decreto di omologa di separazione.
In data 20/12/2024 si costituiva la mediante comparsa di costituzione con la quale aderiva CP_1
alla domanda divorzile, ma formulava autonome richieste sulla regolamentazione dei rapporti conseguenti. Nello specifico, la resistente chiedeva respingersi la domanda di revoca di assegnazione della casa coniugale e dell'assegno di mantenimento e riconoscersi in suo favore assegno divorzile da quantificarsi in € 375,00 mensili oltre rivalutazione ISTAT.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti alla prima udienza, ut supra interamente riportate.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dalle parti è fondata e meritevole di accoglimento. Invero, come comprovato, le parti sono legalmente separate dal
20/05/2021 e non si sono mai riconciliate.
Pertanto, essendo provato che lo stato di separazione legale tra i coniugi si è protratto per il termine di legge, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898. Dalle dichiarazioni delle parti va ritenuto accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
*
Le spese di lite vanno compensate, come da accordo intercorso tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 17/09/1983 (matrimonio trascritto nei registri del Comune di Fagnano Controparte_1
Olona al n. 40, parte II, seria A, anno 1983 e nei registri di stato civile del Comune di Oggiona con
Santo Stefano, al n. 24, parte 2, serie B, anno 1983), alle condizioni concordate dalle parti innanzi integralmente trascritte che qui si intendono recepite;
Pag. 3 di 4 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile dei Comuni di Fagnano Olona e di Oggiona con Santo
Stefano, nei quali il matrimonio è trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche.
MANDA la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato
Civile per quanto di competenza;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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