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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/05/2025, n. 2609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2609 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
n. 1150/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1150/2020 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
NATA A CATANIA IL 08.08.1963 (CF: ) Parte_1 C.F._1
RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. DISTEFANO GIUSEPPE
RICORRENTE
CONTRO
NATO A CATANIA IL 23.02.1962 (CF: ) Controparte_1 C.F._2
RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. PUCCI CARMELA RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 26.6.2023 le parti concludevano come da verbale e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole alla sentenza di separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Controparte_2 Parte_1
Catania il 6.5.1995, iscritto al Registro Stato Civile del Comune di Catania, Anno 1995, Atto n. 170,
Parte II, Serie A.
Dalla coppia sono nate 10.10.1996) e (19.1.2002). ER Per_2
Con ricorso depositato il 27.1.2020 ha chiesto la separazione personale, Parte_1
deducendo la crisi coniugale sfociata in una separazione “in casa” tra i coniugi, sino CP_ all'allontanamento del dal domicilio coniugale nel 2014. Ha quindi chiesto pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge, per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, e di prevedere un contributo per sé di € 1.000,00 al mese e per le figlie di € 500,00 per ciascuna.
CP_ Si è costituito in giudizio il resistente il 14.1.2021, chiedendo addebitarsi la separazione alla moglie e di statuire unicamente un contributo di € 400,00 per la figlia , essendo Per_2 ER
economicamente autonoma.
All'udienza presidenziale del 26.1.2021, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il
Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha emesso i provvedimenti urgenti ed ha fissato udienza innanzi al giudice istruttore. In particolare, con l'ordinanza presidenziale, è stata CP_ assegnata la casa familiare alla ricorrente, previsto l'obbligo per il di versare un contributo per il mantenimento delle figlie di complessivi € 800,00 mensili (€ 400,00 per ciascuna), oltre al 70% delle spese straordinarie, e per il coniuge un assegno di € 100,00 tenuto conto della sperequazione reddituale tra le parti.
Nel corso del procedimento, su istanza del resistente, con ordinanza del G.I. del 30.6.2021 è stato revocato a far data dall'aprile 2021 il contributo per la figlia divenuta economicamente ER
indipendente, essendo stata assunta presso la Società ZetaLab con un contratto di apprendistato a decorrere dall'1.03.2021 avente la durata di mesi 36, con la retribuzione lorda pari ad € 22.000,00 annui oltre buoni ticket restaurant, riconoscimento di spese di trasferta (vitto, alloggio, trasporto) ed una diaria di trasferta aggiuntiva pari ad € 10,00.
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio all'udienza del 26 giugno 2023, sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
____
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, la natura delle doglianze esposte dalle parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
____
Con riferimento alle reciproche domande di addebito, preme evidenziarsi che alcuna istruttoria è stata svolta al riguardo.
Ai fini della pronuncia occorre rilevare che l'istituto dell'addebito ha carattere eccezionale, e come tale presuppone comportamenti maggiormente gravi e frequenti rispetto alla condotta idonea a legittimare l'intollerabilità della vita coniugale. I comportamenti di un coniuge possono assumere rilevanza per la pronuncia di addebito solo allorché si traducano in violazione dei doveri discendenti dal matrimonio, o comunque siano inconciliabili con i doveri medesimi, come nel caso di violazione del dovere di assistenza morale e materiale ex art. 143 cc. Presupposto dell'addebito
è il nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, “che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione di intollerabilità della convivenza, rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un ménage già compromesso, ovvero perché, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico.” (Cass. N. 16270/2013). Come affermato dalla condivisa giurisprudenza di legittimità: “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. N.
18074/2014); “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. N. 14840/2006).
Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato che grava sul coniuge che chiede l'addebito la prova delle condizioni di sussistenza dello stesso, e quindi la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
mentre sull'altro coniuge grava l'onere di provare che tali violazioni si sono determinate “in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo e al comune sentire, in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis”, rispetto alla quale il vincolo matrimoniale era sostanzialmente già venuto a mancare a cagione della disaffezione tra i coniugi (Cass. N. 9074/2011).
CP_ La ricorrente ha chiesto l'addebito al coniuge in ragione della condotta del sempre assente da casa per lavoro o per i suoi hobbies, allontanatosi anche fisicamente dalla moglie;
inoltre, lo stesso avrebbe intrapreso una relazione adulterina, sino a lasciare la casa familiare nel 2014. Il resistente ha dedotto, invece, che la crisi della coppia è stata determinata da una relazione extraconiugale della moglie, scoperta dal marito.
In assenza di specifica prova e a fronte delle contestazioni reciproche, ritiene il Collegio infondate entrambe le richieste di addebito della separazione.
____
Con riferimento alle istanze economiche, la ricorrente ha chiesto prevedersi un contributo di mantenimento per le figlie e un assegno di € 500,00 mensili per sé. Il resistente non si è opposto al contributo per la figlia , chiedendo la conferma della revoca del contributo per già Per_2 ER
disposta nel corso del giudizio, e di non prevedere assegno per il coniuge.
Preliminarmente occorre rilevare che la circostanza che la lavori in un centro massaggi è Parte_1 stata dedotta per la prima volta nella memoria di replica del resistente, per cui della stessa non può tenersi conto ai fini della decisione, essendosi cristallizzati gli elementi del giudizio alla data della precisazione delle conclusioni.
In riferimento alla figlia il cui contributo è stato revocato dall'aprile 2021, non può ER
“rivivere” il diritto al mantenimento, per cui l'istanza della ricorrente va rigettata. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “se non è possibile fissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, tuttavia, ove sia raggiunta un'età nella quale il percorso formativo e di studi è nella normalità dei casi ampiamente concluso, cessa la debenza dell'assegno, con onere del figlio di provare le ragioni individuali specifiche che giustifichino la situazione di soggetto ancora non autosufficiente: restando a carico del richiedente l'onere provare che l'inerzia sia incolpevole, ossia gli “ostacoli personali” impedienti
(come li qualifica Cass. 22 giugno 2016, n. 12952), con riguardo vuoi allo stesso conseguimento di
«un livello di competenza professionale e tecnica» idoneo al reperimento di un lavoro, vuoi al «suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro» (Cass. 7 ottobre 2022,
n. 29264; Cass. 3 dicembre 2021, n. 37366; Cass. 20 agosto 2020, n. 17380); pertanto, il figlio, divenuto maggiorenne, ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico o universitario, dimostri con onere probatorio a suo carico di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro e ciò, se del caso, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (cfr. Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264; Cass. 14 agosto
2020, n. 17183)” (Cass. n. 22813/2023).
In assenza di contestazione sulla condizione di non autosufficienza economica della figlia , Per_2
ritiene il Collegio possa essere confermato il contributo per la stessa a carico del padre nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 70 % delle spese straordinarie, in ragione della differenza di redditi tra le parti: lei disoccupata (all'udienza presidenziale affermava di percepire il reddito di cittadinanza) mentre lui funzionario in una compagnia di assicurazioni, con reddito annuale di circa € 50.000/53.000,00 (cfr. dichiarazioni redditi all. alla comparsa di costituzione).
Deve, invero, tenersi conto della circostanza che la madre provvede al mantenimento diretto e che la stessa gode del risparmio di spesa derivante dall'assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra le parti. Premesse le condizioni economiche delle parti, per come descritte, va disposto un contributo di CP_ mantenimento a carico del per la moglie di € 250,00 – così rideterminato dalla pronuncia – rivalutabile secondo l'indice Istat, motivato dalla situazione di sperequazione reddituale tra i coniugi.
____
L'esito e la natura del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi Controparte_2
e , che hanno contratto matrimonio a Catania il 6.5.1995
[...] Parte_1
iscritto al Registro Stato Civile del Comune di Catania, Anno 1995, Atto n. 170, Parte II, Serie A;
2) pone a carico di un contributo di € 400,00 per la figlia e di Controparte_2 Per_2
€ 250,00 per il coniuge, rivalutabili secondo l'indice Istat, a far data dalla pronuncia, oltre al 70 % delle spese straordinarie per la figlia;
3) dichiara non dovuto il contributo di mantenimento per a far data dal mese di aprile ER
2021, salvo il pregresso;
4) spese compensate.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Catania per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Cosi deciso in Catania il 09/05/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1150/2020 avente ad oggetto separazione personale
PROMOSSA DA
NATA A CATANIA IL 08.08.1963 (CF: ) Parte_1 C.F._1
RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. DISTEFANO GIUSEPPE
RICORRENTE
CONTRO
NATO A CATANIA IL 23.02.1962 (CF: ) Controparte_1 C.F._2
RAPPRESENTATO E DIFESO DALL'AVV. PUCCI CARMELA RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: all'udienza del giorno 26.6.2023 le parti concludevano come da verbale e la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole alla sentenza di separazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio a Controparte_2 Parte_1
Catania il 6.5.1995, iscritto al Registro Stato Civile del Comune di Catania, Anno 1995, Atto n. 170,
Parte II, Serie A.
Dalla coppia sono nate 10.10.1996) e (19.1.2002). ER Per_2
Con ricorso depositato il 27.1.2020 ha chiesto la separazione personale, Parte_1
deducendo la crisi coniugale sfociata in una separazione “in casa” tra i coniugi, sino CP_ all'allontanamento del dal domicilio coniugale nel 2014. Ha quindi chiesto pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge, per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, e di prevedere un contributo per sé di € 1.000,00 al mese e per le figlie di € 500,00 per ciascuna.
CP_ Si è costituito in giudizio il resistente il 14.1.2021, chiedendo addebitarsi la separazione alla moglie e di statuire unicamente un contributo di € 400,00 per la figlia , essendo Per_2 ER
economicamente autonoma.
All'udienza presidenziale del 26.1.2021, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il
Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha emesso i provvedimenti urgenti ed ha fissato udienza innanzi al giudice istruttore. In particolare, con l'ordinanza presidenziale, è stata CP_ assegnata la casa familiare alla ricorrente, previsto l'obbligo per il di versare un contributo per il mantenimento delle figlie di complessivi € 800,00 mensili (€ 400,00 per ciascuna), oltre al 70% delle spese straordinarie, e per il coniuge un assegno di € 100,00 tenuto conto della sperequazione reddituale tra le parti.
Nel corso del procedimento, su istanza del resistente, con ordinanza del G.I. del 30.6.2021 è stato revocato a far data dall'aprile 2021 il contributo per la figlia divenuta economicamente ER
indipendente, essendo stata assunta presso la Società ZetaLab con un contratto di apprendistato a decorrere dall'1.03.2021 avente la durata di mesi 36, con la retribuzione lorda pari ad € 22.000,00 annui oltre buoni ticket restaurant, riconoscimento di spese di trasferta (vitto, alloggio, trasporto) ed una diaria di trasferta aggiuntiva pari ad € 10,00.
Esaurita l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio all'udienza del 26 giugno 2023, sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
____
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
La separazione di fatto, l'esito negativo del tentativo di conciliazione esperito dal Presidente, la natura delle doglianze esposte dalle parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono pertanto i presupposti per la richiesta pronuncia di separazione personale tra i coniugi.
____
Con riferimento alle reciproche domande di addebito, preme evidenziarsi che alcuna istruttoria è stata svolta al riguardo.
Ai fini della pronuncia occorre rilevare che l'istituto dell'addebito ha carattere eccezionale, e come tale presuppone comportamenti maggiormente gravi e frequenti rispetto alla condotta idonea a legittimare l'intollerabilità della vita coniugale. I comportamenti di un coniuge possono assumere rilevanza per la pronuncia di addebito solo allorché si traducano in violazione dei doveri discendenti dal matrimonio, o comunque siano inconciliabili con i doveri medesimi, come nel caso di violazione del dovere di assistenza morale e materiale ex art. 143 cc. Presupposto dell'addebito
è il nesso causale che deve intercorrere tra la violazione dei doveri coniugali e la crisi dell'unione familiare, “che va accertato verificando se la relazione extraconiugale, che di regola si presume causa efficiente di situazione di intollerabilità della convivenza, rappresentando violazione particolarmente grave, non risulti comunque priva di efficienza causale, siccome interviene in un ménage già compromesso, ovvero perché, nonostante tutto, la coppia ne abbia superato le conseguenze recuperando un rapporto armonico.” (Cass. N. 16270/2013). Come affermato dalla condivisa giurisprudenza di legittimità: “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. N.
18074/2014); “La dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. N. 14840/2006).
Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha confermato che grava sul coniuge che chiede l'addebito la prova delle condizioni di sussistenza dello stesso, e quindi la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
mentre sull'altro coniuge grava l'onere di provare che tali violazioni si sono determinate “in un contesto di disgregazione della comunione spirituale e materiale quale rispondente al dettato normativo e al comune sentire, in una situazione stabilizzata di reciproca sostanziale autonomia di vita, non caratterizzata da affectio coniugalis”, rispetto alla quale il vincolo matrimoniale era sostanzialmente già venuto a mancare a cagione della disaffezione tra i coniugi (Cass. N. 9074/2011).
CP_ La ricorrente ha chiesto l'addebito al coniuge in ragione della condotta del sempre assente da casa per lavoro o per i suoi hobbies, allontanatosi anche fisicamente dalla moglie;
inoltre, lo stesso avrebbe intrapreso una relazione adulterina, sino a lasciare la casa familiare nel 2014. Il resistente ha dedotto, invece, che la crisi della coppia è stata determinata da una relazione extraconiugale della moglie, scoperta dal marito.
In assenza di specifica prova e a fronte delle contestazioni reciproche, ritiene il Collegio infondate entrambe le richieste di addebito della separazione.
____
Con riferimento alle istanze economiche, la ricorrente ha chiesto prevedersi un contributo di mantenimento per le figlie e un assegno di € 500,00 mensili per sé. Il resistente non si è opposto al contributo per la figlia , chiedendo la conferma della revoca del contributo per già Per_2 ER
disposta nel corso del giudizio, e di non prevedere assegno per il coniuge.
Preliminarmente occorre rilevare che la circostanza che la lavori in un centro massaggi è Parte_1 stata dedotta per la prima volta nella memoria di replica del resistente, per cui della stessa non può tenersi conto ai fini della decisione, essendosi cristallizzati gli elementi del giudizio alla data della precisazione delle conclusioni.
In riferimento alla figlia il cui contributo è stato revocato dall'aprile 2021, non può ER
“rivivere” il diritto al mantenimento, per cui l'istanza della ricorrente va rigettata. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “se non è possibile fissare in astratto un termine finale di persistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, tuttavia, ove sia raggiunta un'età nella quale il percorso formativo e di studi è nella normalità dei casi ampiamente concluso, cessa la debenza dell'assegno, con onere del figlio di provare le ragioni individuali specifiche che giustifichino la situazione di soggetto ancora non autosufficiente: restando a carico del richiedente l'onere provare che l'inerzia sia incolpevole, ossia gli “ostacoli personali” impedienti
(come li qualifica Cass. 22 giugno 2016, n. 12952), con riguardo vuoi allo stesso conseguimento di
«un livello di competenza professionale e tecnica» idoneo al reperimento di un lavoro, vuoi al «suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro» (Cass. 7 ottobre 2022,
n. 29264; Cass. 3 dicembre 2021, n. 37366; Cass. 20 agosto 2020, n. 17380); pertanto, il figlio, divenuto maggiorenne, ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico o universitario, dimostri con onere probatorio a suo carico di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro e ciò, se del caso, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (cfr. Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264; Cass. 14 agosto
2020, n. 17183)” (Cass. n. 22813/2023).
In assenza di contestazione sulla condizione di non autosufficienza economica della figlia , Per_2
ritiene il Collegio possa essere confermato il contributo per la stessa a carico del padre nella misura di € 400,00 mensili, oltre al 70 % delle spese straordinarie, in ragione della differenza di redditi tra le parti: lei disoccupata (all'udienza presidenziale affermava di percepire il reddito di cittadinanza) mentre lui funzionario in una compagnia di assicurazioni, con reddito annuale di circa € 50.000/53.000,00 (cfr. dichiarazioni redditi all. alla comparsa di costituzione).
Deve, invero, tenersi conto della circostanza che la madre provvede al mantenimento diretto e che la stessa gode del risparmio di spesa derivante dall'assegnazione della casa familiare, in comproprietà tra le parti. Premesse le condizioni economiche delle parti, per come descritte, va disposto un contributo di CP_ mantenimento a carico del per la moglie di € 250,00 – così rideterminato dalla pronuncia – rivalutabile secondo l'indice Istat, motivato dalla situazione di sperequazione reddituale tra i coniugi.
____
L'esito e la natura del giudizio giustificano la compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi Controparte_2
e , che hanno contratto matrimonio a Catania il 6.5.1995
[...] Parte_1
iscritto al Registro Stato Civile del Comune di Catania, Anno 1995, Atto n. 170, Parte II, Serie A;
2) pone a carico di un contributo di € 400,00 per la figlia e di Controparte_2 Per_2
€ 250,00 per il coniuge, rivalutabili secondo l'indice Istat, a far data dalla pronuncia, oltre al 70 % delle spese straordinarie per la figlia;
3) dichiara non dovuto il contributo di mantenimento per a far data dal mese di aprile ER
2021, salvo il pregresso;
4) spese compensate.
Manda la Cancelleria a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di
Catania per l'annotazione nell'atto di matrimonio e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza esecutiva ex lege ad esclusione del capo 1).
Cosi deciso in Catania il 09/05/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco