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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 12/06/2025, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 162/2024 del ruolo generale e promossa
DA
(P.I. ), di e , in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 Parte_3
persona dei legali rappr. p.t., elettivamente domiciliata in SA (AN) alla Via
Garibaldi n. 1, presso e nello Studio dell'avv. Barbara Antonini, (c.f.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce C.F._1
all'atto di citazione nel giudizio di primo grado, congiuntamente all'avv. Jacopo
Bianchetti, (c.f. , i quali dichiarano che le comunicazioni e le C.F._2
notificazioni potranno essere effettuate agli indirizzi pec:
; Email_1 Email_2
- appellante-
CONTRO (P.I. ), in persona del Curatore Controparte_1 P.IVA_2
p.t., elettivamente domiciliato in Ancona, Via Calatafimi n. 1, presso lo studio dell'avv.
Lorenzo Cagli (c.f. ), che la rappresenta e difende in virtù di C.F._3
procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, il quale dichiara che le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate all'indirizzo pec:
Email_3
- appellato-
OGGETTO
appello avverso la sentenza n. 91/2024 del Tribunale di Ancona del 17/01/2024, Repert. n.
190/2024 del 17/01/2024, resa a definizione del giudizio n. R.G. 5338/2022, notificata in data 17/01/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “In principale: Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in riforma della pronuncia
n. 91/2024 del Tribunale di Ancona, accertare e dichiarare la violazione del termine
decadenziale di cui all'art. 169 bis L.F., e per l'effetto dichiarare decaduta l'azione della
Controparte_2
Ugualmente in via principale: Voglia l'Ecc.ma Corte adita, per tutto quanto espresso e
documentato, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda della
[...]
siccome infondata in punto di fatto e di diritto per tutti i motivi espressi, e CP_2
per l'effetto, in riforma della pronuncia impugnata, rigettare integralmente la pretesa;
In via meramente subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ecc.ma Corte
adita non intenda riformare integralmente la pronuncia n. 91/2024 del Tribunale di
Ancona, Voglia la stessa quantomeno, alla luce di tutte le ragioni espresse, accertare e
dichiarare la violazione dell'art. 140 L.F., e per l'effetto ridurre l'importo preteso
all'importo di euro 25.961,22, ovvero alla diversa somma che risulta provata in corso di
giudizio;
pag. 2/14 In ogni caso: Con vittoria di spese, come per legge, oltre accessori e competenze, da
distrarsi in favore degli scriventi procuratori antistatari;
Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre nonché eccepire negli assegnandi termini
di legge”.
Per l'appellato: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni avversa domanda ed
eccezione, respingere l'impugnazione avversaria con qualsiasi ed ogni conseguente
statuizione e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Ancona n.
91/2024. Con vittoria di spese e compensi professionali del grado”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona ha accolto la domanda avanzata dal
, tesa alla declaratoria di inefficacia ex Controparte_3
art. 67 co. 1 n. 2 L.F. dell'atto di cessione di credito effettuato da parte della fallita a favore di e alla successiva dichiarazione di inefficacia dei pagamenti, per Parte_1
un importo complessivo di € 32.030,16, corrisposti per la fornitura di materie prime nel periodo di cui all'art. 67 co. 1 n. 2 L.F.
In particolare, conseguentemente alla crisi e alla chiusura delle linee di credito da parte delle banche, la fallita adottava una diversa modalità di pagamento dei fornitori: a fronte della scadenza delle fatture emesse dal fornitore, la , previa individuazione di CP_1
proprie poste creditorie venute a maturazione in quel medesimo lasso temporale nei confronti dei clienti, poneva in essere plurime cessioni di crediti comunicate ai clienti-
debitori, i quali ricevevano indicazione del nuovo beneficiario, e al fornitore-creditore che riceveva informazione della nuova modalità di pagamento delle fatture scadute;
a ciò
faceva seguito la consegna di cambiali tratte attraverso cui veniva formalizzata la cessione dei crediti selezionati al fornitore.
Il Tribunale di prime cure ha rilevato che:
- era preliminarmente da rigettarsi l'eccezione di decadenza. Nel caso di specie, in pag. 3/14 presenza di consecuzione delle procedure, il termine di cui agli artt. 67 e 69 bis L.F.
doveva ritenersi rispettato, posto che, l'azione revocatoria era stata esercitata mediante notifica dell'atto di citazione, in data 10/11/2022, ovvero entro tre anni dalla data di dichiarazione di fallimento intervenuta il 17/12/2019.
- quanto al profilo oggettivo, l'atto di cui si domandava la revoca rientrava tra quelli previsti dall'art. 67, I comma, n. 2, L.F., in quanto si trattava di atto estintivo di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, compiuto nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento (o, in caso di consecuzione di procedure, nell'anno antecedente alla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese). Il pagamento in questione, non era stato effettuato secondo le modalità originariamente pattuite tra le parti, ovvero nel caso in analisi a mezzo di ricevuta bancaria, ed era, pertanto, da considerarsi “anormale”, di talché se ne doveva disporre la revoca.
Ulteriormente, la convenuta non aveva fornito prova atta a dimostrare che l'utilizzo dei pagamenti a mezzo cambiale tratta, in luogo del pagamento contrattualmente previsto,
rientrasse nella prassi commerciale instaurata tra le parti.
I pagamenti effettuati in tal guisa non apparivano in nessun modo sussumibili nella fattispecie di esenzione prevista dall'art. 67, III comma, lett. a), L.F.
Il mutamento nelle condizioni di pagamento assume rilievo nell'ambito della disciplina fallimentare in termini di esenzione dall'azione revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. a), l.
fall. tutte le volte in cui fra le parti si sia instaurata una prassi, adeguatamente consolidata e stabile, volta a derogare alle precedenti clausole contrattuali e a introdurre, come nuova regola inter-partes, un diverso modo di adempimento (cfr. Cass. 27939/2020). Nel caso di specie, non risultava provato che la modalità solutoria adottata dalla nel CP_1
periodo cd. sospetto fosse già in precedenza assurta a prassi commerciale consolidata tra le parti;
pag. 4/14 - quanto all'aspetto temporale era da ritenersi pacifico ed incontestato tra le parti che l'atto a titolo oneroso costituente oggetto della revocatoria fallimentare era stato compiuto durante il periodo sospetto, ovvero, in virtù del principio di consecuzione delle procedure,
nell'anno antecedente alla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese ai sensi del combinato disposto degli artt. 67 e 69-bis, co. 2, L.F.;
- Da ultimo, quanto al profilo soggettivo, la convenuta non aveva dato prova di non essere stata a conoscenza dello stato di dissesto dell'odierna fallita. Nelle ipotesi di mezzo anomalo di pagamento il curatore è esonerato dalla prova della conoscenza, giacché questa si presume, dovendo essere il terzo a dimostrare di non aver conosciuto la situazione di dissesto.
Nel caso di specie il fatto di aver proseguito le forniture dei materiali nei confronti della
, anche successivamente alle variate modalità di pagamento, tanto da essere CP_1
creditrice per la somma di oltre € 43.000, non rilevava come prova dell'ignoranza da parte della dello stato di Controparte_4
insolvenza della società poi fallita. Al contrario, vi erano elementi, quali il cambio delle modalità di pagamento, giustificato dalla sospensione temporanea dei fidi da parte degli istituti bancari, nonché la scelta di procedere al pagamento dei propri debiti attraverso una modalità da considerarsi straordinaria, che consentivano di ritenere che il terzo non poteva non rendersi conto dello stato di dissesto in cui la controparte versava, anche in considerazione della normale diligenza, misurata sulla qualifica di operatore, come la
. Perdipiù i bilanci 2015 e Controparte_4 Parte_2 Controparte_4
2016 depositati nel registro delle imprese, dai quali emergeva la chiusura degli esercizi in perdita, comprovava che la crisi della cominciava già a manifestarsi ed Controparte_1
era dunque facilmente conoscibile. Ulteriore elemento indiziario dello stato di decozione poteva essere desunto dal deposito del bilancio 2017 avvenuto solo in data 17 gennaio
2019. Tali assunti non sono stati sconfessati dalla parte convenuta, la quale non ha pag. 5/14 adempiuto all'incombente probatorio richiesto dalla legge.
La ha proposto appello articolando quattro motivi di gravame: 1) Parte_1
Preclusione dell'azione avversaria, per spirare dei termini decadenziali ex art. 69 bis r.d.
267/1942 al momento della proposizione;
2) In ogni caso, assenza del mezzo anomalo di pagamento a fondamento dell'azione revocatoria di cui all'art. 67 co. 1 n. 2 l.f.; 3) In ogni caso natura dei pagamenti nei termini d'uso dell'impresa, ai sensi dell'art. 67 co. 3 lett. a)
l.f.; 4) In ogni caso violazione dell'art. 140 L.F., per i pagamenti intervenuti dopo la vigenza del concordato preventivo.
L'appellato fallimento ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
Nel merito l'appello non appare meritevole di accoglimento.
Il primo motivo censura la sentenza del Tribunale di Ancona per aver ritenuto tempestivamente proposta l'azione revocatoria da parte della Curatela fallimentare.
In particolare, deduce l'appellante che, vertendosi nel caso di specie in ipotesi di
consecutio tra concordato preventivo (iscritto in data 21 novembre 2018) e dichiarazione di fallimento (avvenuta in data 17/12/2019), la domanda giudiziale di revocatoria ex art. 67
L.F., sarebbe tardiva in quanto proposta oltre la scadenza del termine triennale di cui all'art. 69 bis co. 1 L.F. (a fronte del termine scadente il 21 dicembre 2021, la citazione è
stata notificata il 10/11/2022).
L'assunto è errato.
L'art. 69 bis, L.F. al co. 1 sancisce che “le azioni revocatorie disciplinate nella presente
sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e
comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto”, mentre il co. 2 della medesima disposizione stabilisce che: “Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua
la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo
comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel
registro delle imprese”.
pag. 6/14 Con la previsione in esame è stato consacrato, a livello normativo, il principio della consecuzione tra procedura di concordato preventivo e fallimento, già recepito a livello giurisprudenziale, che dispone che il dies a quo per il calcolo del periodo sospetto sia fissato nella data di pubblicazione della domanda di concordato, nel registro delle imprese,
poiché questo è il momento a partire dal quale lo stato di crisi, dichiarato dall'imprenditore, viene palesato ai terzi.
L'orientamento della Suprema Corte è costante sul punto (cfr. Cassazione civile sez. VI,
28/04/2022, n.13367, Cassazione civile sez. I, 19/02/2021, n.4482, Cass. civile, sez. I, 29
marzo 2016, n. 6045).
La norma in esame non sancisce un termine di decadenza dell'azione ma estende,
semplicemente, il periodo sospetto alla eventuale pubblicazione della domanda di concordato.
In altre parole, l'art. 69 bis, 1 comma, L.F., prescrive la decadenza dell'azione, mentre il 2
comma del medesimo articolo fissa il principio di consequenzialità delle procedure concorsuali, secondo cui il periodo sospetto retroagisce alla prima delle due avviate.
Con tutta evidenza l'azione può ritenersi tempestivamente proposta.
Con il secondo motivo di gravame lamenta l'appellante che il Giudice di prime cure ha, in ogni caso, errato nel qualificare come “anomalo” il pagamento di cui è stata richiesta la revoca, ossia la emissione di cambiali tratte.
Il motivo va disatteso.
Sostiene l'appellante che secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione
non vi sono mezzi di pagamento che possano essere considerati anomali in assoluto, al contrario la eventuale anomalia andrebbe valutata con riferimento al caso concreto.
Nel caso di specie il Giudice ha operato una ricostruzione che non sarebbe convincente sia sotto il profilo fattuale, ovvero l'adempimento solutorio di debito scaduto, in quanto contrario alla realtà documentale, poiché non vi erano debiti scaduti ma quella operata pag. 7/14 dalla era unicamente una modifica contrattuale per le nuove forniture, sia sotto CP_1
la supposta qualificazione della cessione delle cambiali quale mezzo anomalo in re ipsa.
Anche sul punto, l'orientamento della Suprema Corte è consolidato, pronunciandosi sulla questione ha, infatti, affermato che: “al fine della esperibilità dell'azione revocatoria
prevista dall'art. 67 L. Fall., comma 1, n. 2, mezzi normali di pagamento, diversi dal
denaro, "sono soltanto quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in
sostituzione del denaro, come gli assegni circolari e bancari ed i vaglia cambiari;
ne
consegue che, ai sensi della suddetta disposizione di legge, va affermata la revocabilità,
quale mezzo anormale di pagamento idonea a ledere la par condicio creditorum, di una
delegazione che il debitore abbia posto in essere allo scopo di estinguere la preesistente
obbligazione pecuniaria, già scaduta ed esigibile, non rilevando la convinzione del
creditore, che risulti consapevole dello stato d'insolvenza dell'obbligato, in ordine alla
utilizzazione da parte del solvens di denaro proprio (Cass. n. 15691-11, Cass. n. 649-03,
Cass. n. 4040-96)” (cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI, 07/07/2022, n.21585).
E ancora: “secondo il tradizionale orientamento di questa Corte, la nozione di mezzo
anomalo di pagamento, di cui alla L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, si polarizza sui
parametro dei mezzi comunemente accettati nella comune pratica commerciale,
considerata rispetto a un dato periodo temporale e rispetto a una data zona di mercato
(cfr., tra le altre, Cass., 15 luglio 2011, n. 15691; Cass., 7 dicembre 2006, n. 25162, che ne
trae conforto per una diversa lettura dei "pagamenti nei termini d'uso", di cui alla L. Fall.,
art. 67, comma 3, lett. a.; Cass., 2 novembre 2017, n. 26063). Posta una impostazione di
questo tipo, appare chiaro che, per sé, non esistono figure di pagamento intrinsecamente
normali (fuori che il denaro per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, ex art. 1277
c.c., ed eventualmente l'assegno circolare;
per il rilievo che un mezzo "anormale" tale
rimane anche se previsto ab imo come modo di esatta esecuzione dell'obbligazione v.
Cass., 22 maggio 2007) o, per contro, intrinsecamente anormali. Che la qualifica di
pag. 8/14 (a)normale di un mezzo di pagamento viene essenzialmente a dipendere dalla dimensione e
dal tipo dell'utilizzo che ne fa l'operatività (di un dato segmento temporale e con
riferimento a un dato settore di mercato).
Ciò non toglie - pure questo è naturale - che esistano figure giuridiche che, in ragione dei
tratti caratteristici della loro struttura, si prestino facilmente ad assumere i panni del
mezzo anormale di pagamento;
comunque, più facilmente di certe altre figure. E' quanto
avviene in modo sintomatico, ad esempio, per la figura della datio in solutum (cfr. ad
esempio, Cass., 14 febbraio 2018, n. 3673; Cass., 9 giugno 2011, n. 12644) e per quella
della cessione dei crediti pro solvendo (Cass., 31 ottobre 2014, n. 23261).
Non diversamente accade sull'opposto versante della normalità del mezzo di pagamento”
(cfr. Cass. Civ. Ord. Sez. 6 Num. 26241 Anno 2021).
Come correttamente rilevato anche dall'appellato fallimento, le argomentazioni di parte appellante risultano parziali, in quanto incentrate esclusivamente sulla astratta legittimità
dell'utilizzo del titolo di credito, sulla sua oggettiva “normalità” quale mezzo di pagamento, omettendo completamente di considerare che esso si inseriva nella più
complessa operazione finanziaria posta in essere dalla , che era pacificamente CP_1
costituita da una cessione di credito.
La fallita società appellata selezionava poste creditorie che venivano a maturazione nei confronti di propri clienti, in corrispondenza delle scadenze delle fatture verso i propri fornitori e le cedeva a questi ultimi, comunicando a entrambe le parti la nuova modalità di pagamento delle fatture scadute.
Ciò emerge con tutta evidenza dai documenti prodotti in primo grado (cfr. doc. 7 e docc.
8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f e 8g all. all'atto di citazione di primo grado), vale a dire sia le comunicazioni inviate dalla ai propri clienti, ove si dava atto di “aver ceduto CP_1
in pagamento alla il credito da noi vantato nei Vostri confronti Parte_4
relativo alla fattura… di euro… in scadenza al…”, sia le comunicazioni inviate alla pag. 9/14 con le quali, in esecuzione della detta cessione, venivano ad essa Parte_1
consegnate le cambiali tratte, in acconto o a saldo di fatture della già scadute. Pt_1
Risulta evidente che la formazione e consegna della cambiale tratta altro non era se non la modalità con la quale veniva formalizzata la cessione di credito e al contempo veniva data esecuzione alla stessa.
La conclusione raggiunta dal Tribunale è, dunque, del tutto corretta.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante si duole che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere che i pagamenti oggetto di revocatoria, oltre che eseguiti con mezzi di pagamento comunemente accettati nelle prassi commerciali, non fossero comunque esenti da ripetizione ai sensi dell'art. 67 co. III L.F., per essere intervenuti nei termini d'uso.
Anche tale motivo va disatteso.
Pronunciandosi sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, relativamente all'interpretazione dell'esenzione dalla revocatoria di cui alla L. Fall., art. 67, comma 3,
lett. a), che: “A fronte del ventaglio delle soluzioni prospettate in dottrina, nel riferimento
alla relazione tra il fallito e l'accipiens o alla prassi del settore economico, o ad ambedue
detti elementi, la soluzione più appagante è quella che privilegia il rapporto diretto tra le
parti, dando rilievo al mutamento dei termini, da intendersi non solo come tempi, ma
anche come le complessive modalità di pagamento. E d'altra parte, a riconoscere valenza
dirimente alla prassi del settore economico di riferimento, si finirebbe sostanzialmente con
l'equiparare la fattispecie di cui si discute a quella di cui all'art. 67, comma 1, n. 2
(pagamento anormale), al di là della inequivoca diversa previsione normativa;
nè, infine,
l'interpretazione che qui si adotta trasmoda nel profilo soggettivo della revocatoria, che
riguarda profilo diverso dell'istituto in oggetto”, pertanto, " Il riferimento della L. Fall.,
art. 67, comma 3, lett. a), ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria
fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa,
attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi
pag. 10/14 del settore economico in questione" (cfr. Cass. Civ. Sez. I Sentenza n. 25162 del
07/12/2016).
Il pagamento non è quindi revocabile tutte le volte in cui fra le parti si sia instaurata una prassi anteriore adeguatamente consolidata e stabile, così da potersi definire tale - volta a derogare a quella clausola contrattuale ed introdurre, come nuova regola inter partes, il pagamento nei termini diversi e più lunghi.
L'effetto della disposizione di esonero è, in definitiva, che sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente prescritti, siano stati di fatto eseguiti ed accettati in termini diversi, nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche,
evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli de quibus: tanto che non possano più, a quel punto, ritenersi pagamenti eseguiti "in ritardo", ossia inesatti adempimenti, ma siano divenuti per prassi, proprio al contrario, esatti adempimenti (Cass. Sez. 1, Ordinanza 7
dicembre 2020 n. 27939).
Nel caso di specie nel rapporto tra l'appellante e la fallita è con tutta evidenza intervenuta una modifica improvvisa delle consuete modalità di pagamento delle obbligazioni, in precedenza adottate dalle parti, che per lungo tempo si sono avvalse delle e dunque CP_5
dei normali canali bancari, per poi passare alla cessione di credito e alla cambiale, mai utilizzate prima.
Così come è possibile rilevare dall'esame della documentazione versata in atti (cfr. docc. 6,
7 e 8 allegati all'atto di citazione in primo grado), i pagamenti oggetto di giudizio furono eseguiti secondo le nuove modalità solo ed esclusivamente nei pochi mesi immediatamente precedenti il deposito della domanda di concordato da parte della (per la CP_1
precisione a partire dal maggio 2018).
Sempre dall'esame della medesima documentazione è, altresì, possibile verificare che non corrisponde, poi, al vero la affermazione di parte appellante secondo la quale i pagamenti sarebbero avvenuti nei tempi contrattualmente previsti e, dunque, nel rispetto delle pag. 11/14 condizioni contrattuali.
I tempi contrattualmente previsti erano quelli indicati in fattura (ovvero 30, 60, 90 giorni dalla data della fattura), dopo la scadenza dei termini di pagamento delle fatture emesse da la provvedeva alla cessione in favore di quest'ultima dei propri Pt_1 CP_1
crediti vantati nei confronti dei clienti e consegnava, in esecuzione della cessione, le cambiali tratte.
Risulta, pertanto, del tutto irrilevante il fatto che le dette cambiali, consegnate in esecuzione della cessione di credito, venissero pagate dopo novanta giorni dalla loro consegna: il termine di pagamento previsto contrattualmente tra e CP_1 Pt_1
(indicato in fattura) era, infatti, già da tempo decorso e scaduto come sopra ampiamente argomentato e come documentalmente provato (cfr. docc. 6, 7 e 8 allegati all'atto di citazione in primo grado).
Va da ultimo rigettato il quarto motivo con il quale l'appellante lamenta che il Giudice
di prime cure non si è pronunciato, rigettandola così implicitamente, sull'eccezione,
sollevata in comparsa conclusionale, per cui una parte del credito preteso in revocatoria dalla Curatela sarebbe stato corrisposto dopo la pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese e come dunque per tali pagamenti,
ammontanti ad euro 6.068,94, dovesse in ogni caso operare la clausola di salvaguardia dell'art. 140 L.F.
In primo luogo, l'eccezione è inammissibile, in quanto formulata tardivamente soltanto in comparsa conclusionale: al riguardo, giova osservare che le comparse conclusionali sono finalizzate all'illustrazione ed al riassunto delle domande, delle eccezioni e delle difese già
proposte e pertanto non possono contenere eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum (cfr. in tal senso Cass. Civ. Sez II, ord. n.
20723/2018), con vizio rilevabile d'ufficio e non sanabile neanche dall'eventuale accettazione del contraddittorio (v. Cass. n. 13769 del 2017; Cass. n. 25598 del 2011)
pag. 12/14 peraltro nel caso di specie non avvenuta (avendo l'intervenuta eccepito l'inammissibilità
dell'eccezione nella propria memoria di replica).
In ogni caso, nel merito, è infondata.
Come noto l'art. 140, comma III, L.F. stabilisce l'irripetibilità dei pagamenti,
legittimamente eseguiti nel corso di un concordato preventivo, e in attuazione dello stesso,
poi risolto e sfociato nel fallimento.
E' principio consolidato quello per cui: “In caso di risoluzione del concordato preventivo e
di conseguente dichiarazione di fallimento, in applicazione analogica del principio sancito
dalla L. Fall., art. 140, comma 3, in tema di concordato fallimentare - secondo cui i
creditori anteriori alla riapertura della procedura fallimentare sono esonerati dalla
restituzione di quanto hanno riscosso in base al concordato risolto o annullato, sempre che
si tratti di riscossioni valide ed efficaci e non di riscossioni cui essi non avevano diritto -
sono privi di efficacia quegli atti che, pur trovando la loro ragione d'essere nella
procedura concordataria, siano divenuti estranei alle finalità dell'istituto, in quanto
eseguiti al di là dei limiti stabiliti nella sentenza di omologazione o in violazione del
principio della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle prelazioni” (cfr. Cass. civ. sez.
I, 14/01/2016, n.509, Cass. 16738/2014,17059/2007,10938/1999, 3943/1976, 828/1965).
Nel caso di specie, come si evince dal prospetto contabile in atti (cfr. doc. 9 allegato all'atto di citazione in primo grado), tutti gli effetti sono stati consegnati e i pagamenti sono avvenuti in data antecedente al deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 co. 6 l.f., avvenuto in data 18/06/2019, come risulta dalla sentenza dichiarativa di fallimento (cfr. doc. 5 allegato all'atto di citazione in primo grado). La domanda prenotativa del concordato era stata depositata in data 21/12/2018.
Con tutta evidenza i pagamenti non sono stati eseguiti in adempimento del piano di concordato, che non è stato neppure omologato, e nell'ambito della stessa procedura, con conseguente loro revocabilità. pag. 13/14 Le considerazioni che precedono impongono il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 91/2024 del Tribunale di Ancona del 17/01/2024, Repert. n. 190/2024 del
17/01/2024, resa a definizione del giudizio n. R.G. 5338/2022, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al rimborso in favore di parte appellata delle spese di lite, liquidate nella misura di € 6.950,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 10/06/2025
Il Presidente
dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
dr. Paola De Nisco
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 162/2024 del ruolo generale e promossa
DA
(P.I. ), di e , in Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 Parte_3
persona dei legali rappr. p.t., elettivamente domiciliata in SA (AN) alla Via
Garibaldi n. 1, presso e nello Studio dell'avv. Barbara Antonini, (c.f.
), che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce C.F._1
all'atto di citazione nel giudizio di primo grado, congiuntamente all'avv. Jacopo
Bianchetti, (c.f. , i quali dichiarano che le comunicazioni e le C.F._2
notificazioni potranno essere effettuate agli indirizzi pec:
; Email_1 Email_2
- appellante-
CONTRO (P.I. ), in persona del Curatore Controparte_1 P.IVA_2
p.t., elettivamente domiciliato in Ancona, Via Calatafimi n. 1, presso lo studio dell'avv.
Lorenzo Cagli (c.f. ), che la rappresenta e difende in virtù di C.F._3
procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, il quale dichiara che le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate all'indirizzo pec:
Email_3
- appellato-
OGGETTO
appello avverso la sentenza n. 91/2024 del Tribunale di Ancona del 17/01/2024, Repert. n.
190/2024 del 17/01/2024, resa a definizione del giudizio n. R.G. 5338/2022, notificata in data 17/01/2024
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “In principale: Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in riforma della pronuncia
n. 91/2024 del Tribunale di Ancona, accertare e dichiarare la violazione del termine
decadenziale di cui all'art. 169 bis L.F., e per l'effetto dichiarare decaduta l'azione della
Controparte_2
Ugualmente in via principale: Voglia l'Ecc.ma Corte adita, per tutto quanto espresso e
documentato, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda della
[...]
siccome infondata in punto di fatto e di diritto per tutti i motivi espressi, e CP_2
per l'effetto, in riforma della pronuncia impugnata, rigettare integralmente la pretesa;
In via meramente subordinata: Nella denegata e non creduta ipotesi che l'Ecc.ma Corte
adita non intenda riformare integralmente la pronuncia n. 91/2024 del Tribunale di
Ancona, Voglia la stessa quantomeno, alla luce di tutte le ragioni espresse, accertare e
dichiarare la violazione dell'art. 140 L.F., e per l'effetto ridurre l'importo preteso
all'importo di euro 25.961,22, ovvero alla diversa somma che risulta provata in corso di
giudizio;
pag. 2/14 In ogni caso: Con vittoria di spese, come per legge, oltre accessori e competenze, da
distrarsi in favore degli scriventi procuratori antistatari;
Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre nonché eccepire negli assegnandi termini
di legge”.
Per l'appellato: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni avversa domanda ed
eccezione, respingere l'impugnazione avversaria con qualsiasi ed ogni conseguente
statuizione e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Ancona n.
91/2024. Con vittoria di spese e compensi professionali del grado”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ancona ha accolto la domanda avanzata dal
, tesa alla declaratoria di inefficacia ex Controparte_3
art. 67 co. 1 n. 2 L.F. dell'atto di cessione di credito effettuato da parte della fallita a favore di e alla successiva dichiarazione di inefficacia dei pagamenti, per Parte_1
un importo complessivo di € 32.030,16, corrisposti per la fornitura di materie prime nel periodo di cui all'art. 67 co. 1 n. 2 L.F.
In particolare, conseguentemente alla crisi e alla chiusura delle linee di credito da parte delle banche, la fallita adottava una diversa modalità di pagamento dei fornitori: a fronte della scadenza delle fatture emesse dal fornitore, la , previa individuazione di CP_1
proprie poste creditorie venute a maturazione in quel medesimo lasso temporale nei confronti dei clienti, poneva in essere plurime cessioni di crediti comunicate ai clienti-
debitori, i quali ricevevano indicazione del nuovo beneficiario, e al fornitore-creditore che riceveva informazione della nuova modalità di pagamento delle fatture scadute;
a ciò
faceva seguito la consegna di cambiali tratte attraverso cui veniva formalizzata la cessione dei crediti selezionati al fornitore.
Il Tribunale di prime cure ha rilevato che:
- era preliminarmente da rigettarsi l'eccezione di decadenza. Nel caso di specie, in pag. 3/14 presenza di consecuzione delle procedure, il termine di cui agli artt. 67 e 69 bis L.F.
doveva ritenersi rispettato, posto che, l'azione revocatoria era stata esercitata mediante notifica dell'atto di citazione, in data 10/11/2022, ovvero entro tre anni dalla data di dichiarazione di fallimento intervenuta il 17/12/2019.
- quanto al profilo oggettivo, l'atto di cui si domandava la revoca rientrava tra quelli previsti dall'art. 67, I comma, n. 2, L.F., in quanto si trattava di atto estintivo di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, compiuto nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento (o, in caso di consecuzione di procedure, nell'anno antecedente alla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese). Il pagamento in questione, non era stato effettuato secondo le modalità originariamente pattuite tra le parti, ovvero nel caso in analisi a mezzo di ricevuta bancaria, ed era, pertanto, da considerarsi “anormale”, di talché se ne doveva disporre la revoca.
Ulteriormente, la convenuta non aveva fornito prova atta a dimostrare che l'utilizzo dei pagamenti a mezzo cambiale tratta, in luogo del pagamento contrattualmente previsto,
rientrasse nella prassi commerciale instaurata tra le parti.
I pagamenti effettuati in tal guisa non apparivano in nessun modo sussumibili nella fattispecie di esenzione prevista dall'art. 67, III comma, lett. a), L.F.
Il mutamento nelle condizioni di pagamento assume rilievo nell'ambito della disciplina fallimentare in termini di esenzione dall'azione revocatoria ex art. 67, comma 3, lett. a), l.
fall. tutte le volte in cui fra le parti si sia instaurata una prassi, adeguatamente consolidata e stabile, volta a derogare alle precedenti clausole contrattuali e a introdurre, come nuova regola inter-partes, un diverso modo di adempimento (cfr. Cass. 27939/2020). Nel caso di specie, non risultava provato che la modalità solutoria adottata dalla nel CP_1
periodo cd. sospetto fosse già in precedenza assurta a prassi commerciale consolidata tra le parti;
pag. 4/14 - quanto all'aspetto temporale era da ritenersi pacifico ed incontestato tra le parti che l'atto a titolo oneroso costituente oggetto della revocatoria fallimentare era stato compiuto durante il periodo sospetto, ovvero, in virtù del principio di consecuzione delle procedure,
nell'anno antecedente alla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese ai sensi del combinato disposto degli artt. 67 e 69-bis, co. 2, L.F.;
- Da ultimo, quanto al profilo soggettivo, la convenuta non aveva dato prova di non essere stata a conoscenza dello stato di dissesto dell'odierna fallita. Nelle ipotesi di mezzo anomalo di pagamento il curatore è esonerato dalla prova della conoscenza, giacché questa si presume, dovendo essere il terzo a dimostrare di non aver conosciuto la situazione di dissesto.
Nel caso di specie il fatto di aver proseguito le forniture dei materiali nei confronti della
, anche successivamente alle variate modalità di pagamento, tanto da essere CP_1
creditrice per la somma di oltre € 43.000, non rilevava come prova dell'ignoranza da parte della dello stato di Controparte_4
insolvenza della società poi fallita. Al contrario, vi erano elementi, quali il cambio delle modalità di pagamento, giustificato dalla sospensione temporanea dei fidi da parte degli istituti bancari, nonché la scelta di procedere al pagamento dei propri debiti attraverso una modalità da considerarsi straordinaria, che consentivano di ritenere che il terzo non poteva non rendersi conto dello stato di dissesto in cui la controparte versava, anche in considerazione della normale diligenza, misurata sulla qualifica di operatore, come la
. Perdipiù i bilanci 2015 e Controparte_4 Parte_2 Controparte_4
2016 depositati nel registro delle imprese, dai quali emergeva la chiusura degli esercizi in perdita, comprovava che la crisi della cominciava già a manifestarsi ed Controparte_1
era dunque facilmente conoscibile. Ulteriore elemento indiziario dello stato di decozione poteva essere desunto dal deposito del bilancio 2017 avvenuto solo in data 17 gennaio
2019. Tali assunti non sono stati sconfessati dalla parte convenuta, la quale non ha pag. 5/14 adempiuto all'incombente probatorio richiesto dalla legge.
La ha proposto appello articolando quattro motivi di gravame: 1) Parte_1
Preclusione dell'azione avversaria, per spirare dei termini decadenziali ex art. 69 bis r.d.
267/1942 al momento della proposizione;
2) In ogni caso, assenza del mezzo anomalo di pagamento a fondamento dell'azione revocatoria di cui all'art. 67 co. 1 n. 2 l.f.; 3) In ogni caso natura dei pagamenti nei termini d'uso dell'impresa, ai sensi dell'art. 67 co. 3 lett. a)
l.f.; 4) In ogni caso violazione dell'art. 140 L.F., per i pagamenti intervenuti dopo la vigenza del concordato preventivo.
L'appellato fallimento ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto.
Nel merito l'appello non appare meritevole di accoglimento.
Il primo motivo censura la sentenza del Tribunale di Ancona per aver ritenuto tempestivamente proposta l'azione revocatoria da parte della Curatela fallimentare.
In particolare, deduce l'appellante che, vertendosi nel caso di specie in ipotesi di
consecutio tra concordato preventivo (iscritto in data 21 novembre 2018) e dichiarazione di fallimento (avvenuta in data 17/12/2019), la domanda giudiziale di revocatoria ex art. 67
L.F., sarebbe tardiva in quanto proposta oltre la scadenza del termine triennale di cui all'art. 69 bis co. 1 L.F. (a fronte del termine scadente il 21 dicembre 2021, la citazione è
stata notificata il 10/11/2022).
L'assunto è errato.
L'art. 69 bis, L.F. al co. 1 sancisce che “le azioni revocatorie disciplinate nella presente
sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e
comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto”, mentre il co. 2 della medesima disposizione stabilisce che: “Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua
la dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo
comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel
registro delle imprese”.
pag. 6/14 Con la previsione in esame è stato consacrato, a livello normativo, il principio della consecuzione tra procedura di concordato preventivo e fallimento, già recepito a livello giurisprudenziale, che dispone che il dies a quo per il calcolo del periodo sospetto sia fissato nella data di pubblicazione della domanda di concordato, nel registro delle imprese,
poiché questo è il momento a partire dal quale lo stato di crisi, dichiarato dall'imprenditore, viene palesato ai terzi.
L'orientamento della Suprema Corte è costante sul punto (cfr. Cassazione civile sez. VI,
28/04/2022, n.13367, Cassazione civile sez. I, 19/02/2021, n.4482, Cass. civile, sez. I, 29
marzo 2016, n. 6045).
La norma in esame non sancisce un termine di decadenza dell'azione ma estende,
semplicemente, il periodo sospetto alla eventuale pubblicazione della domanda di concordato.
In altre parole, l'art. 69 bis, 1 comma, L.F., prescrive la decadenza dell'azione, mentre il 2
comma del medesimo articolo fissa il principio di consequenzialità delle procedure concorsuali, secondo cui il periodo sospetto retroagisce alla prima delle due avviate.
Con tutta evidenza l'azione può ritenersi tempestivamente proposta.
Con il secondo motivo di gravame lamenta l'appellante che il Giudice di prime cure ha, in ogni caso, errato nel qualificare come “anomalo” il pagamento di cui è stata richiesta la revoca, ossia la emissione di cambiali tratte.
Il motivo va disatteso.
Sostiene l'appellante che secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione
non vi sono mezzi di pagamento che possano essere considerati anomali in assoluto, al contrario la eventuale anomalia andrebbe valutata con riferimento al caso concreto.
Nel caso di specie il Giudice ha operato una ricostruzione che non sarebbe convincente sia sotto il profilo fattuale, ovvero l'adempimento solutorio di debito scaduto, in quanto contrario alla realtà documentale, poiché non vi erano debiti scaduti ma quella operata pag. 7/14 dalla era unicamente una modifica contrattuale per le nuove forniture, sia sotto CP_1
la supposta qualificazione della cessione delle cambiali quale mezzo anomalo in re ipsa.
Anche sul punto, l'orientamento della Suprema Corte è consolidato, pronunciandosi sulla questione ha, infatti, affermato che: “al fine della esperibilità dell'azione revocatoria
prevista dall'art. 67 L. Fall., comma 1, n. 2, mezzi normali di pagamento, diversi dal
denaro, "sono soltanto quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in
sostituzione del denaro, come gli assegni circolari e bancari ed i vaglia cambiari;
ne
consegue che, ai sensi della suddetta disposizione di legge, va affermata la revocabilità,
quale mezzo anormale di pagamento idonea a ledere la par condicio creditorum, di una
delegazione che il debitore abbia posto in essere allo scopo di estinguere la preesistente
obbligazione pecuniaria, già scaduta ed esigibile, non rilevando la convinzione del
creditore, che risulti consapevole dello stato d'insolvenza dell'obbligato, in ordine alla
utilizzazione da parte del solvens di denaro proprio (Cass. n. 15691-11, Cass. n. 649-03,
Cass. n. 4040-96)” (cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI, 07/07/2022, n.21585).
E ancora: “secondo il tradizionale orientamento di questa Corte, la nozione di mezzo
anomalo di pagamento, di cui alla L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, si polarizza sui
parametro dei mezzi comunemente accettati nella comune pratica commerciale,
considerata rispetto a un dato periodo temporale e rispetto a una data zona di mercato
(cfr., tra le altre, Cass., 15 luglio 2011, n. 15691; Cass., 7 dicembre 2006, n. 25162, che ne
trae conforto per una diversa lettura dei "pagamenti nei termini d'uso", di cui alla L. Fall.,
art. 67, comma 3, lett. a.; Cass., 2 novembre 2017, n. 26063). Posta una impostazione di
questo tipo, appare chiaro che, per sé, non esistono figure di pagamento intrinsecamente
normali (fuori che il denaro per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, ex art. 1277
c.c., ed eventualmente l'assegno circolare;
per il rilievo che un mezzo "anormale" tale
rimane anche se previsto ab imo come modo di esatta esecuzione dell'obbligazione v.
Cass., 22 maggio 2007) o, per contro, intrinsecamente anormali. Che la qualifica di
pag. 8/14 (a)normale di un mezzo di pagamento viene essenzialmente a dipendere dalla dimensione e
dal tipo dell'utilizzo che ne fa l'operatività (di un dato segmento temporale e con
riferimento a un dato settore di mercato).
Ciò non toglie - pure questo è naturale - che esistano figure giuridiche che, in ragione dei
tratti caratteristici della loro struttura, si prestino facilmente ad assumere i panni del
mezzo anormale di pagamento;
comunque, più facilmente di certe altre figure. E' quanto
avviene in modo sintomatico, ad esempio, per la figura della datio in solutum (cfr. ad
esempio, Cass., 14 febbraio 2018, n. 3673; Cass., 9 giugno 2011, n. 12644) e per quella
della cessione dei crediti pro solvendo (Cass., 31 ottobre 2014, n. 23261).
Non diversamente accade sull'opposto versante della normalità del mezzo di pagamento”
(cfr. Cass. Civ. Ord. Sez. 6 Num. 26241 Anno 2021).
Come correttamente rilevato anche dall'appellato fallimento, le argomentazioni di parte appellante risultano parziali, in quanto incentrate esclusivamente sulla astratta legittimità
dell'utilizzo del titolo di credito, sulla sua oggettiva “normalità” quale mezzo di pagamento, omettendo completamente di considerare che esso si inseriva nella più
complessa operazione finanziaria posta in essere dalla , che era pacificamente CP_1
costituita da una cessione di credito.
La fallita società appellata selezionava poste creditorie che venivano a maturazione nei confronti di propri clienti, in corrispondenza delle scadenze delle fatture verso i propri fornitori e le cedeva a questi ultimi, comunicando a entrambe le parti la nuova modalità di pagamento delle fatture scadute.
Ciò emerge con tutta evidenza dai documenti prodotti in primo grado (cfr. doc. 7 e docc.
8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f e 8g all. all'atto di citazione di primo grado), vale a dire sia le comunicazioni inviate dalla ai propri clienti, ove si dava atto di “aver ceduto CP_1
in pagamento alla il credito da noi vantato nei Vostri confronti Parte_4
relativo alla fattura… di euro… in scadenza al…”, sia le comunicazioni inviate alla pag. 9/14 con le quali, in esecuzione della detta cessione, venivano ad essa Parte_1
consegnate le cambiali tratte, in acconto o a saldo di fatture della già scadute. Pt_1
Risulta evidente che la formazione e consegna della cambiale tratta altro non era se non la modalità con la quale veniva formalizzata la cessione di credito e al contempo veniva data esecuzione alla stessa.
La conclusione raggiunta dal Tribunale è, dunque, del tutto corretta.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante si duole che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere che i pagamenti oggetto di revocatoria, oltre che eseguiti con mezzi di pagamento comunemente accettati nelle prassi commerciali, non fossero comunque esenti da ripetizione ai sensi dell'art. 67 co. III L.F., per essere intervenuti nei termini d'uso.
Anche tale motivo va disatteso.
Pronunciandosi sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, relativamente all'interpretazione dell'esenzione dalla revocatoria di cui alla L. Fall., art. 67, comma 3,
lett. a), che: “A fronte del ventaglio delle soluzioni prospettate in dottrina, nel riferimento
alla relazione tra il fallito e l'accipiens o alla prassi del settore economico, o ad ambedue
detti elementi, la soluzione più appagante è quella che privilegia il rapporto diretto tra le
parti, dando rilievo al mutamento dei termini, da intendersi non solo come tempi, ma
anche come le complessive modalità di pagamento. E d'altra parte, a riconoscere valenza
dirimente alla prassi del settore economico di riferimento, si finirebbe sostanzialmente con
l'equiparare la fattispecie di cui si discute a quella di cui all'art. 67, comma 1, n. 2
(pagamento anormale), al di là della inequivoca diversa previsione normativa;
nè, infine,
l'interpretazione che qui si adotta trasmoda nel profilo soggettivo della revocatoria, che
riguarda profilo diverso dell'istituto in oggetto”, pertanto, " Il riferimento della L. Fall.,
art. 67, comma 3, lett. a), ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria
fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa,
attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi
pag. 10/14 del settore economico in questione" (cfr. Cass. Civ. Sez. I Sentenza n. 25162 del
07/12/2016).
Il pagamento non è quindi revocabile tutte le volte in cui fra le parti si sia instaurata una prassi anteriore adeguatamente consolidata e stabile, così da potersi definire tale - volta a derogare a quella clausola contrattuale ed introdurre, come nuova regola inter partes, il pagamento nei termini diversi e più lunghi.
L'effetto della disposizione di esonero è, in definitiva, che sono revocabili quei pagamenti i quali, pur avvenuti oltre i tempi contrattualmente prescritti, siano stati di fatto eseguiti ed accettati in termini diversi, nell'ambito di plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche,
evidenziatesi già in epoca anteriore a quelli de quibus: tanto che non possano più, a quel punto, ritenersi pagamenti eseguiti "in ritardo", ossia inesatti adempimenti, ma siano divenuti per prassi, proprio al contrario, esatti adempimenti (Cass. Sez. 1, Ordinanza 7
dicembre 2020 n. 27939).
Nel caso di specie nel rapporto tra l'appellante e la fallita è con tutta evidenza intervenuta una modifica improvvisa delle consuete modalità di pagamento delle obbligazioni, in precedenza adottate dalle parti, che per lungo tempo si sono avvalse delle e dunque CP_5
dei normali canali bancari, per poi passare alla cessione di credito e alla cambiale, mai utilizzate prima.
Così come è possibile rilevare dall'esame della documentazione versata in atti (cfr. docc. 6,
7 e 8 allegati all'atto di citazione in primo grado), i pagamenti oggetto di giudizio furono eseguiti secondo le nuove modalità solo ed esclusivamente nei pochi mesi immediatamente precedenti il deposito della domanda di concordato da parte della (per la CP_1
precisione a partire dal maggio 2018).
Sempre dall'esame della medesima documentazione è, altresì, possibile verificare che non corrisponde, poi, al vero la affermazione di parte appellante secondo la quale i pagamenti sarebbero avvenuti nei tempi contrattualmente previsti e, dunque, nel rispetto delle pag. 11/14 condizioni contrattuali.
I tempi contrattualmente previsti erano quelli indicati in fattura (ovvero 30, 60, 90 giorni dalla data della fattura), dopo la scadenza dei termini di pagamento delle fatture emesse da la provvedeva alla cessione in favore di quest'ultima dei propri Pt_1 CP_1
crediti vantati nei confronti dei clienti e consegnava, in esecuzione della cessione, le cambiali tratte.
Risulta, pertanto, del tutto irrilevante il fatto che le dette cambiali, consegnate in esecuzione della cessione di credito, venissero pagate dopo novanta giorni dalla loro consegna: il termine di pagamento previsto contrattualmente tra e CP_1 Pt_1
(indicato in fattura) era, infatti, già da tempo decorso e scaduto come sopra ampiamente argomentato e come documentalmente provato (cfr. docc. 6, 7 e 8 allegati all'atto di citazione in primo grado).
Va da ultimo rigettato il quarto motivo con il quale l'appellante lamenta che il Giudice
di prime cure non si è pronunciato, rigettandola così implicitamente, sull'eccezione,
sollevata in comparsa conclusionale, per cui una parte del credito preteso in revocatoria dalla Curatela sarebbe stato corrisposto dopo la pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese e come dunque per tali pagamenti,
ammontanti ad euro 6.068,94, dovesse in ogni caso operare la clausola di salvaguardia dell'art. 140 L.F.
In primo luogo, l'eccezione è inammissibile, in quanto formulata tardivamente soltanto in comparsa conclusionale: al riguardo, giova osservare che le comparse conclusionali sono finalizzate all'illustrazione ed al riassunto delle domande, delle eccezioni e delle difese già
proposte e pertanto non possono contenere eccezioni nuove che comportino un ampliamento del thema decidendum (cfr. in tal senso Cass. Civ. Sez II, ord. n.
20723/2018), con vizio rilevabile d'ufficio e non sanabile neanche dall'eventuale accettazione del contraddittorio (v. Cass. n. 13769 del 2017; Cass. n. 25598 del 2011)
pag. 12/14 peraltro nel caso di specie non avvenuta (avendo l'intervenuta eccepito l'inammissibilità
dell'eccezione nella propria memoria di replica).
In ogni caso, nel merito, è infondata.
Come noto l'art. 140, comma III, L.F. stabilisce l'irripetibilità dei pagamenti,
legittimamente eseguiti nel corso di un concordato preventivo, e in attuazione dello stesso,
poi risolto e sfociato nel fallimento.
E' principio consolidato quello per cui: “In caso di risoluzione del concordato preventivo e
di conseguente dichiarazione di fallimento, in applicazione analogica del principio sancito
dalla L. Fall., art. 140, comma 3, in tema di concordato fallimentare - secondo cui i
creditori anteriori alla riapertura della procedura fallimentare sono esonerati dalla
restituzione di quanto hanno riscosso in base al concordato risolto o annullato, sempre che
si tratti di riscossioni valide ed efficaci e non di riscossioni cui essi non avevano diritto -
sono privi di efficacia quegli atti che, pur trovando la loro ragione d'essere nella
procedura concordataria, siano divenuti estranei alle finalità dell'istituto, in quanto
eseguiti al di là dei limiti stabiliti nella sentenza di omologazione o in violazione del
principio della "par condicio creditorum" e dell'ordine delle prelazioni” (cfr. Cass. civ. sez.
I, 14/01/2016, n.509, Cass. 16738/2014,17059/2007,10938/1999, 3943/1976, 828/1965).
Nel caso di specie, come si evince dal prospetto contabile in atti (cfr. doc. 9 allegato all'atto di citazione in primo grado), tutti gli effetti sono stati consegnati e i pagamenti sono avvenuti in data antecedente al deposito del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 co. 6 l.f., avvenuto in data 18/06/2019, come risulta dalla sentenza dichiarativa di fallimento (cfr. doc. 5 allegato all'atto di citazione in primo grado). La domanda prenotativa del concordato era stata depositata in data 21/12/2018.
Con tutta evidenza i pagamenti non sono stati eseguiti in adempimento del piano di concordato, che non è stato neppure omologato, e nell'ambito della stessa procedura, con conseguente loro revocabilità. pag. 13/14 Le considerazioni che precedono impongono il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause del relativo scaglione di valore.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 91/2024 del Tribunale di Ancona del 17/01/2024, Repert. n. 190/2024 del
17/01/2024, resa a definizione del giudizio n. R.G. 5338/2022, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al rimborso in favore di parte appellata delle spese di lite, liquidate nella misura di € 6.950,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 10/06/2025
Il Presidente
dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est.
dr. Paola De Nisco
pag. 14/14